Ricorso della provincia autonoma di Trento, in persona del presidente della giunta provinciale signor Mario Malossini, giusta deliberazione della giunta provinciale n. 6337 del 31 maggio 1990, rappresentato e difeso - in virtu' di procura speciale del 4 giugno 1990, per notaio Pierluigi Mott di Trento (rep. n. 55227) - dall'avv. prof. Sergio Panunzio e presso di esso elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3 contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, per la dichiarazione di incostituzionalita' dell'art. 1, sesto comma, della legge 2 maggio 1990, n. 104, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernente nuova regolamentazione delle servitu' militari". F A T T O 1. - La legge 24 dicembre 1976, n. 898, stabilisce, all'art. 3, primo comma, la costituzione in ogni regione di "un comitato misto paritetico di reciproca consultazione per l'esame, anche con proposte alternative della regione e dell'autorita' militare, dei problemi connessi alla armonizzazione tra i piani di assetto territoriale della regione ed i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni". Il secondo comma dell'art. 3 della stessa legge n. 898/1976 stabilisce poi che "Nel Trentino-Alto Adige il comitato regionale e' sostituito da due comitati provinciali, rispettivamente per la provincia di Trento e per quella di Bolzano. Conseguentemente l'indicazione della regione, del consiglio regionale e del presidente della giunta regionale si intende, per il Trentino-Alto Adige, riferita alla provincia, al consiglio provinciale e al presidente della giunta provinciale". Sempre l'art. 3 della legge n. 898/1976 stabiliva originariamente, al settimo comma, che "Il comitato e' formato da cinque rappresentanti del Ministero della difesa e da un rappresentante del Ministero del tesoro designati dai rispettivi Ministri, e da sei rappresentanti della regione nominati dal presidente della giunta regionale, su designazione, con voto limitato, del consiglio regionale". Conseguentemente, anche per il comitato della provincia di Trento i cinque membri rappresentanti della provincia autonoma dovevano venire nominati, secondo la legge n. 898/1976, direttamente dal presidente della giunta provinciale. 2. - Poiche' l'art. 54, n. 6, dello statuto speciale T.-A.A. (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) stabilisce che spettano alla (intera) giunta provinciale, oltre alle funzioni singolarmente indicate dallo stesso art. 54, anche tutte "le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione", era dunque alla giunta provinciale e non al presidente della giunta che, in base allo statuto, spettava di nominare i cinque rappresentanti provinciali di cui al settimo comma dell'art. 3 della legge n. 898/1976. Quest'ultima disposizione venne pertanto impugnata dalla provincia autonoma di Trento (e da quella di Bolzano) con ricorso che e' stato accolto da codesta ecc.ma Corte con la sentenza n. 167 del 15 maggio 1987. Avendo infatti ritenuto - come si legge nella motivazione - che secondo l'art. 54, n. 6, dello statuto speciale "le generali attribuzioni della provincia spettano all'intera giunta", quella sentenza dichiaro' in dispositivo la "illegittimita' costituzionale, nei confronti delle province autonome di Bolzano e di Trento, dell'art. 3, settimo comma, della precitata legge statale n. 898/1976, nella parte in cui non dispone che i rappresentanti delle due province in seno al comitato misto paritetico di cui al primo comma dello stesso articolo sono designati dalla giunta provinciale rispettiva". 3. - Sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 1990 e' stata pubblicata la legge 2 maggio 1990, n. 104, recante modifiche ed integrazioni alla legge n. 898/1976. L'art. 1 della legge n. 104/1990 apporta delle modifiche all'art. 3 della legge n. 898/1976. Mentre restano immutati il primo ed il secondo comma dell'art. 3, viene invece modificato il settimo comma. Infatti il sesto comma dell'art. 1 della legge n. 104/1990 dispone che il settimo comma dell'art. 3 della legge n. 104/1990 (gia' dichiarato incostituzionale, dalla sentenza n. 167/1987) e' sostituito dal seguente: "Il comitato e' formato da cinque rappresentanti del Ministero della difesa, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero delle finanze, designati dai rispettivi Ministri e da sette rappresentanti della regione nominati dal presidente della giunta regionale, su designazione, con voto limitato, del consiglio regionale". La nuova disposizione legislativa, se si prescinde dal diverso numero dei membri del comitato (che qui non rileva) riproduce esattamente la disciplina che era stata stabilita dalla originaria formulazione del settimo comma dell'art. 3 della legge n. 898/1976, e che - come si e' visto - era stata dichiarata incostituzionale, nei confronti delle province autonome di Trento e di Bolzano, con la sentenza n. 167/1987. Tale pronuncia, quindi, e' stata del tutto ignorata dal Parlamento, che in tal modo pretende di ridare vigore ad una normativa la cui incostituzionalita' e' gia' stata accertata da codesta ecc.ma Corte in modo irretrattabile. Poiche' tale disposizione legislativa e' gravemente lesiva delle competenze della provincia autonoma di Trento, quali definite dallo statuto speciale T.-A.A., questa si vede costretta ad impugnarla per i seguenti motivi di D I R I T T O 1. - Violazione delle competenze della giunta provinciale di cui all'art. 54, n. 6, dello statuto speciale T.-A.A. violazione dell'art. 136 della Costituzione. 1.1. - Non occorre spendere molte parole per illustrare la incostituzionalita' della disciplina legislativa impugnata - a causa del contrasto con l'art. 54, n. 6), dello statuto speciale T.-A.A. - poiche' codesta ecc.ma Corte, con la sentenza n. 167/1987, l'ha gia' affermata in relazione ad una disposizione del tutto identica. Anche l'art. 1, sesto comma, della legge n. 104/1990 stabilisce che i rappresentanti della provincia ricorrente in seno al comitato debbono essere nominati dal (solo) presidente della giunta provinciale. Onde anche tale disposizione viola l'art. 54, n. 6, dello statuto speciale che - con norma non derogabile dalla legge ordinaria - fa rientrare anche tale specifica competenza nella generalita' delle attribuzioni proprie della giunta provinciale, nella composizione per questa stabilita dall'art. 50 dello statuto. 1.2. - Secondo un costante insegnamento di codesta ecc.ma Corte (sentenze n. 73/1963, n. 88/1966 e n. 223/1983), le sentenze di accoglimento rese nei giudizi sulla costituzionalita' delle leggi hanno per destinatari anche lo stesso legislatore. Pertanto, ai sensi dell'art. 136 della Costituzione, al legislatore e' precluso non solo il disporre che la norma dichiarata incostituzionale conservi la propria efficacia, ma anche il perseguire e raggiungere, "anche se indirettamente" esiti corrispondenti a quelli gia' ritenuti lesivi di norme costituzionali (sentenza n. 223/1983), e quindi, al legislatore e' comunque precluso di reintrodurre disposizioni che siano "riproduttive" delle stesse norme gia' dichiarate costituzionalmente illegittime. Ma, come si e' visto, e' proprio quest'ultimo il caso della impugnata disposizione dell'art. 1, sesto comma, della legge n. 104/1990, che riproduce la norma dell'art. 3, settimo comma, della legge n. 898/1976, gia' dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 167/1987. Onde quella disposizione e' incostituzionale, e lesiva della autonomia provinciale, anche per violazione dell'art. 136 della Costituzione.