Ricorso della regione Piemonte, in persona del presidente della giunta regionale Gian Paolo Brizio Falletti di Castellazzo, autorizzato con delibera della giunta regionale n. 116-916 dell'8 ottobre 1990, rappresentato e difeso dagli avvocati prof. Valerio Onida e Gualtiero Rueca, ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in Roma, largo della Gancia, 1, come da procura speciale a rogito notaio dott.ssa Benedetta Lattanzi in data 12 ottobre 1990, n. rep. 23.417, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale del d.-l. 15 settemnbre 1990, n. 262, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 1990, recante "Misure urgenti per il finanziamento del saldo della maggiore spesa sanitaria relativa agli anni 1987 e 1988 e disposizioni per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1990". L'art. 4 del d.-l. 25 novembre 1989, n. 382, convertito con modificazioni in legge 25 gennaio 1990, n. 8, aveva stabilito che le regioni determinassero "la maggiore spesa sanitaria corrente per gli esercizi finanziari 1987-1988" con i criteri e le modalita' gia' disposte, in relazione alla spesa sanitaria per gli esercizi 1985-1986, dal d.-l. 19 settembre 1987, n. 382, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 456 (sulla base cioe' di atti ricognitivi deliberati dagli organi di gestione dei servizi); e potessero autorizzare le u.s.l. e gli altri enti di gestione dei servizi di iscrivere fra gli impegni degli esercizi finanziari 1987-1988 le obbligazioni effettivamente assunte e le sopravvenienze passive accertate, in eccedenza ai rispettivi stanziamenti di bilancio. La maggiore spesa cosi' determinata era finanziata dalle regioni e dalle province autonome mediante l'impiego delle somme eventualmente non utilizzate, a valere sulle quote degli esercizi finanziari 1987-1988 del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, e mediante operazioni di finanziamento con onere di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, nella misura del 20% con operazioni di mutuo da attivare entro il 31 dicembre 1989, e del 35% con operazioni di mutuo da attivare nell'anno 1990.