IL CONSIGLIO DI STATO
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul ricorso proposto dai
 Ministeri dell'interno, del tesoro e della  difesa,  in  persona  dei
 rispettivi  Ministri in carica rappresentati e difesi dall'Avvocatura
 generale dello Stato  domiciliataria  per  legge  in  Roma,  via  dei
 Portoghesi,  n.  12,  contro  Asci  Gabriele, Di Profio Egidio, Conti
 Roberto, Genovese Carmelo, Mercuri Giovanni,  Cursio  Nicola,  Romano
 Michele,  Chiola  Benito,  La  Rovere  Giuseppe,  Magliocca Giovanni,
 Savini Vincenzo, De  Dominicis  Bruno,  Barbieri  Gaetano,  D'Astolto
 Leandro,  Lerza  Fernando, Proto Domenico, Marcucci Giuseppe, Mincone
 Gabriele, D'Annunzio Alberto,  Blasioli  Donato,  Zanghi'  Carmelino,
 Picciani  Pietro,  Tocci Domenico, Calore Giuseppe, De Santis Franco,
 Sarchiapone Sabatino, Sacco Erminio, Mammarella Gabriele,  Di  Matteo
 Stefano,   Verdoliva   Catello,  Iscaro  Carmine,  D'Amato  Pasquale,
 Colangeli Bruno, Muriana  Alessandro,  Scoglio  Salvatore,  Castellan
 Antonio,  Troli  Ideo, Tranquilli Aristide, Costanzo Tommaso, Silvano
 Enrico,  Di  Fiore  Dante,  Tavoletta  Gianfranco,   Torelli   Rocco,
 Giampaglione  Michelangelo, Caputo Germano, Frassinetto Mario, Faccia
 Domenico, Ruspantini Felice, Romano Guido, Guerra Francesco, Menghini
 Elmo, Valenti  Giovanni,  Marrocchi  Arnaldo,  Teclani  Ciro,  Genchi
 Giuseppe,  Di  Francesco  Camillo, Bonaduce Franco, Iacovella Pietro,
 Valente Mario,  Delli  Castelli  Elio,  Di  Pinto  Vincenzo,  Amicone
 Fernando, Manganaro Giuseppe, Vazio Antonio Donato, Giacomini Ulisse,
 Tomaiolo  Pasquale,  Trentalance  Giuseppe, Cipolla Sergio, Piazzolla
 Girolamo,  Borrelli  Michele,  D'Alfonso  Sante,  Masellis   Michele,
 Braghetti    Settimio,   Mazzocchetti   Luciano,   Peretti   Alberto,
 D'Andreamatteo Vincenzo, Di Marzio Domenico, Chiacchieretta Giustino,
 Crucitti   Giovanni,   Massetti   Bruno,  Pacaccio  Alfredo,  Oggiano
 Francesco, Di Paolo Antonio, Falcone Emilio, Mitrangolo Leonardo,  Di
 Marco  Lucio,  Mucci  Fernando,  Di  Bernardino Gianfranco, Ottaviano
 Piergiuseppe,  Di  Salvo   Mario,   Martelli   Domenico,   Caravaggio
 Angelisto,  Zappacosta Gianfranco, D'Andrea Benigno, Aiello Giuseppe,
 Petrocco Mario, Pelusi  Antonio,  Bernacchia  Franco,  Felci  Giulio,
 Iacoe   Antonio,  Feliciani  Sergio,  Pierantozzi  Umberto,  Blasioli
 Orlando, De Dominicis Giuseppe, Moscatelli Roberto, Palumbo  Cesareo,
 Mazzacuva   Giovanni,  Biancucci  Ennio,  Di  Biase  Pasquale,  Turco
 Francesco, Planera Luigi, Gargarella  Guido,  Galantini  Giorgio,  De
 Nuntiis  Gaetano,  Coviello  Giovanni,  Di Concetto Benito, Ventresca
 Sandro, Mancino Giovanni, Izzo Roberto,  Vannucci  Gabriele,  Cursoli
 Roberto,   Buldrini  Eugenio,  Tremonte  Giuseppe,  Spadaro  Carmelo,
 Viglione Carminantonio, Faiola Giuseppe, Vardaro  Lorenzo,  Giannuzzo
 Fernando,  Losco  Renato,  Barattucci  Adriano,  Mandala'  Francesco,
 D'Andreamatteo Concezio, Ruggieri Bruno, Vitucci Fernando,  Siciliano
 Geremia,  Pio Giuseppe, Graziosi Nello, Di Gregorio Sebastiano, Forte
 Giuseppe, Tavone Giovanni, Socci  Michele,  Ferrara  Vincenzo,  Leone
 Felice,  Leocata  Giovanni, Caccavale Enzo, Prencipe Vincenzo, Tedino
 Ciriaco, Oliveto Nicola, Tammelleo  Angelo,  Della  Vedova  Giovanni,
 Festa Enzo, Macari Giuseppe, Pelosi Matteo, Cerroni Silverio, Rigante
 Giuseppe,  D'Introno Roberto, Valentini Lorenzo, Passariello Antonio,
 Benincasa Salvatore,  Raucci  Giuliano,  Esposto  Raffaele,  La  Pesa
 Pasquale,  Lombardi  Umberto,  D'Alonzo Domenico, Laboccetta Massimo,
 Nicchiniello Raffaele, Marini Antonio, Capitanio Carmine,  Zuccarelli
 Antonio,  Di  Napoli  Donato, Coccorullo Tiberio, Fiorentino Tommaso,
 Sinesi Angelo, Protettore Domenico, Lonardo  Antonio,  Favia  Angelo,
 Luongo Antonio, Zazzaro Mario, Cordischi Ottavio, Tricarico Vincenzo,
 Lagna  Vincenzo,  Nardelli  Vito  Nicola,  Staiano Antonino, Iannazzo
 Antonio, Canini Domenico,  Treglia  Nicola,  Biasucci  Francesco,  De
 Francesco  Paride, Cutini Amanzio Paolino, Bernardini Angelo, Franchi
 Antonio, Conte Antonio, Ciavardini Alfonso, Paolucci  Nicodemo,  Mori
 Marco,  Colabianchi  Emilio,  Mennone  Pietro,  Cattivera Costantino,
 Sbattella Oscar, Marcattili Marino, Panetta Franco, Miele Giorgio, Di
 Giustino Walter,  Romano  Marco,  Pirone  Claudio,  Lilliu'  Umberto,
 D'Agresti  Giuseppe, Di Sotto Sandro, La Torre Sisto, Le Donne Luigi,
 Sulpizi  Loreto,  Cipollone  Vincenzo,  Proietti  Pannunzi   Antonio,
 Marconi  Daniele,  Deiana  Antonio,  Di  Crescenzo Domenico, Di Nardo
 Robertino, Angelone  Giacomo,  Campobasso  Antonio,  Riccio  Gennaro,
 Nacca  Giuseppe,  Mammarella  Francesco,  Veneziani Antonio, Facchini
 Maurizio, Taborra  Maurizio,  Capparella  Marco,  Peritore  Domenico,
 Rosati  Ugo,  Fanelli  Vincenzo,  Lancia  Fausto,  Nicolai  Vincenzo,
 Salvati Giuseppe, Sirano Mario, Scavongelli Luciano, Gasbarri Emidio,
 D'Addazio Bruno, Fracassi Loreto, Falzini  Aldo,  Ciancone  Giuseppe,
 Falcone  Gaetano,  Fascinella  Luciano,  Tucci  Pasqualino, Del Pinto
 Goffredo, Gaudenzi Lorenzo, Cattivera Giacomo,  Di  Felice  Maurizio,
 Palmisano  Nicola,  Vulpiani  Antonio,  Campanella  Michelangelo,  Di
 Vitantonio Carmine,  Fidelibus  Luciano,  Rosati  Massimino,  Teofile
 Felice,  Leonetti  Luciano,  Ferracuti  Arrigo,  Panone Mauro, Zinali
 Tiziano, Trani Giuseppe, Inghilterra Franco, D'Ettorre Aldo, Di Gioia
 Alfredo, Natoli Andrea, Caparco Gaetano, Marinucci  Vittorio,  Strano
 Rosario,  Di  Giuseppe Gabriele, Simeone Sebastiano, Carofiglio Vito,
 De Bartolo  Michele,  Mastropierro  Angelantonio,  Galeone  Giuseppe,
 Bianchi  Raffaele,  Speranza Italo, Lasco Giovanni, Feliciani Angelo,
 Contestabile  Vincenzo,  Papili  Mario,  Di  Benedetto  G.  Battista,
 Battiante  Saverio,  Di  Muzio  Leonardo,  Di  Francesco Luigi, Fiori
 Benedetto, Lo Mastro Giovanni, Anzuinelli Stefano, Burzacca  Silvano,
 Stortini  Franceschino, Nardella Giovanni, Rolli Annunziato, Mercurio
 Giacomo, Marchini Augusto, D'Angelo Remo, De  Angelis  Albino,  Festa
 Orazio,  Nevoso  Enzo,  Paluzzi Domenico, Orlacchio Carmine, Buccilli
 Vincenzo, Lo Voi Gaetano, Mancini Antonio, Stallone Mario, Di  Donato
 Carminantonio,  Toscano  Nunzio,  Mincolla  Francesco,  Iezzi Cesare,
 Biasello  Alberto,  Di  Resta  Marino,  Lucentini  Felice,  Di  Muzio
 Antonio,  Marrone  Luigi,  Orsini  Enzo,  Frabotta  Gabriele, Ramunni
 Giovanni, Barile  Giovanni,  Lizzio  Annibale,  Zaccardi  Giocondino,
 Annunziata  Giuseppe,  Ciofani Bruno, Dante Oreste, Falzano Vincenzo,
 Di Nicola Renato, Ciogli Antonio, Cipolletti Giancarlo, Latorre Ezio,
 Trotta  Bruno,  Cucculelli  Raoul,  Paciullo  Antonio,  Musa  Angelo,
 Taticchi   Daniele,   D'Amico   Lorenzo,  Randucci  Renato,  Carusone
 Giovanni, Santuccione  Gaspare,  Bonanni  Angelo,  Corsello  Michele,
 Ledda  Giuseppe,  Volpe  Vincenzo,  Vella  Filippo, Montoro Giuseppe,
 Russo Antonio, Luciani  Ettore,  Cinquino  Andrea,  Spera  Francesco,
 Franco  Rosario,  Di  Pardo  Antonio, Giuliani Gino, Di Blasio Diego,
 Giannino Ruggiero, Cinque  Giovanni,  De  Amicis  Fernando,  Abissino
 Amedeo,  Giampietri  Antonio,  Dentico Agostino, De Donatis Giovanni,
 Zarlenga Palmino, Conte Stefano, Di Mario  Pietro,  Ruffini  Massimo,
 Ameruoso Antonio, Ricchiuti Andrea, Mililli Giovanni, Bilancia Luigi,
 Legnini   Giovanni,   Moscogiuri   Michele,  Ciano  Antonio,  Minunno
 Leonardo, Farina Gennaro, Di Nola Alberto, Galante  Giuseppe,  Briano
 Giuseppe, De Leonibus Antonino, Del Nobile Ciro, Maggi Michele, Rizzo
 Grazio,  Greco  Gregorio,  Carota Gabriele, Candelori Alfonso, Parisi
 Vincenzo, Filograno Cosimo, De Solda  Vincenzo,  Diana  Giovanni,  Di
 Giusto Celeste, Di Nella Antonio, Bombace Giuseppe, Forcina Giuseppe,
 Bonissone  Salvatore,  Forcella  Giovanni,  Falone  Achille,  Caselle
 Vincenzo, Ottolagana Giuseppe, Greco Gianfranco, Di Michele Giuseppe,
 Distante  Emanuele,  D'Amico  Nicola,   Letizia   Antonio,   Bernabeo
 Vittorio,  Chelli  Francesco,  Di  Giulio Giannino, Durante Marcello,
 Vigilante Nazzaro, Vasetti Luigi, Pacitto Giuseppe, Ialacci Giuseppe,
 Petrocchi Mario,  Luongo  Vittorio,  Iorio  Pietro,  Bonito  Luciano,
 Pallotta  Giovanni,  Garzia  Fernando,  Tortola  Raffaele,  Buonamico
 Massimo, Romano Ciro, Pulcinella Carlo, Vittore  Filippo,  De  Santis
 Giuseppe,  Pesce  Franco,  Lacerenza  Luigi,  Lioci  Maurizio,  Raspa
 Ovidio,  Depalo  Agostino,  De  Sanctis  Angelo,  Traversa  Fernando,
 Ercolino Arcangelo, Altamura Matteo, Bianco Vincenzo, Morena Michele,
 Erriquez  Pasquale,  Tella Liberato, Fiore Giovanni, Palladino Luigi,
 Cavalca Domenico, Montemurro  Michele,  Iadarola  Nazario,  Scarafile
 Giuseppe,  Pagano  Giovanni,  Minchella  Mario, Caputo Michele, Rossi
 Giovanni,  Cecere  Augusto,  Carrabs  Vincenzo,  Anzellotti  Antonio,
 Lacioppa   Domenico,   Quarta  Luigi,  Di  Maio  Francesco,  Spelorzi
 Giuliano, Marino Vittorio, Testa Fernando, Ferrero  Fortunato,  Calo'
 Antonio,  Ciardo  Benito,  Pagliaro  Silvestro,  Pagnottaro  Berardo,
 Anselmi Sergio,  Montanaro  Ercolano,  Berardi  Michele,  Mastroianni
 Antonio, Puddu Francesco, Barbaro Pietro, De Marco Cesario, Palmerini
 Paolo,  Sala  Giuseppe, Ricci Gaetano, Serino Vincenzo, Bonomo Paolo,
 Piacquaddio Luigi,  Moccia  Raffaele,  Giorgetti  Domenicantonio,  Di
 Paolo  Pasquale,  Ferrara Emanuele, Mele Salvatore, Campea Francesco,
 Borrone Ciro, Fabrizio Antonio, Di Massa Antonio, Vicenti  Francesco,
 Leonardi Francesco, Lucci Augusto, tutti rappresentati e difesi dagli
 avvocati  Lucio  V. Moscarini, Antonio Catalano e Fabrizio Fabrizi ed
 elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma,  piazza
 Madonna del Cenacolo n. 14;
 nonche'  contro  Aceto  Angelo,  Arena  Di  Renzo  Paolo, Arrichiello
 Francesco, Attanasio Antonio,  Belardo  Francesco,  Biondo  Pasquale,
 Caiazza  Riccardo,  Camisa  Gregorio,  Campanelli  Giannetto,  Caprio
 Carmine, Capuana Mario, Ceo Luigi, Chiarella Donato, Ciardo  Alfredo,
 Cinelli  Saverio, Circhetta Brunbo, Clemente Stefano, Conti Venanzio,
 Cuccaro Alfonso, D'Aiello Mario, D'Amato Biagio,  De  Giovanni  Luigi
 Pasquale,  De  Ruvo  Biagio, Del Grande Enzo, Delle Monache Guido, Di
 Carlo Natale, Di Carmine Giuseppe,  Di  Ciaccio  Antonio,  Di  Ciccio
 Ennio,  Di  Nunzio  Sergio, Di Pasquale Antonio, Di Reda Emanuele, Di
 Santi  Paolo,  Errede  Domenico,  Evangelio  Mario  Antonio,  Ferrara
 Antonio,  Fiorilli  Nicola,  Gatti Daniele, Gemino Salvatore, Gentile
 Antonio, Giammo' Tommaso, Giancone Antonio,  Giuliani  Luigi,  Grasso
 Fabiano, Guerriero Giuseppe, Iezzi Renato, Iezzi Francesco, Lavecchia
 Giuseppe,  Leo  Flavio,  Lo  Stracco  Vincenzo,  Longobardi Vincenzo,
 Lopardo Pasquale, Loreti Stefano, Maiello Armando,  Malandra  Ottavio
 Gaetanino,  Mannarelli  Fausto, Mantovani Giampaolo, Marzilli Tonino,
 Massimetti Luigi, Mastrodomenico Antonio, Merigo Giuliano,  Montalbo'
 Michelino,  Musardod Mario Leonardo, Muzi Franco, Nicolardi Vincenzo,
 Nicoli' Antonio, Orengo Edoardo, Padalino Antonio,  Palumbo  Gaetano,
 Passaretti  Antimo,  Pavone  Giuseppe,  Perna  Alberto, Pinto Nicola,
 Potente Marco, Quinci Rino, Renzi  Fabio,  Ricciuti  Lucio,  Rossetto
 Carlo,  Rossino  Antonio,  Rufo  Rolando,  Santilli Vincenzo, Santori
 Giuseppe, Sardella Paolo, Schitti Ugo, Sciambra Francesco, Scianname'
 Carmine, Scioli Mauro, Serralungo Gennaro, Sicignano Luigi, Silecchia
 Vincenzo, Sirignano Raffaele, Spezzaferro Guido, Stefanelli Marcello,
 Tirone  Gerardino,   Zefferino   Osvaldo,   Zezza   Tersigio,   tutti
 rappresentati e difesi in primo grado dagli avvocati Fabrizio Fabrizi
 e  Antonio  Catalano  ed  elettivamente  domiciliati presso lo studio
 dell'avv. Maurizio Gargiulo in Roma, via Tiburtina Antica n.  13,  ma
 non  costituitisi  in  questo  grado di giudizio, per l'annullamento,
 previa sospensione, della sentenza del t.a.r. Lazio, sez. I- bis,  11
 novembre  1989, n. 1614/89, che ha accolto il ricorso degli appellati
 diretto ad ottenere a proprio  favore  l'estensione  del  trattamento
 retributivo del personale della Polizia di Stato;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in giudizio dei sottufficiali dei
 carabinieri indicati in epigrafe;
    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle  rispettive
 difese;
    Vista  l'ordinanza  in  data  13  febbraio 1990, n. 114, di questa
 sezione, con la quale e' stata  accolta  la  domanda  di  sospensione
 cautelare della sentenza appellata;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Data  per  letta  alla  pubblica  udienza  del 12 febbraio 1991 la
 relazione del consigliere Sergio Santoro e udito
 l'avvocato dello Stato Cocco per le amministrazioni appellanti e  gli
 avvocati  Moscarini  Fabrizi e Gargiulo (quest'ultimo in sostituzione
 dell'avv. Catalano) per gli appellati resistenti;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
                               F A T T O
    Con  atto  notificato  e  depositato  il  18 aprile 1989 i signori
 Gabriele Asci e gli altri suindicati in epigrafe, tutti sottufficiali
 dell'Arma dei carabinieri, adivano il t.a.r. del Lazio chiedendo  che
 fosse  accertato  e  dichiarato il proprio diritto all'estensione del
 trattamento economico previsto per  il  personale  della  Polizia  di
 Stato   secondo  un  criterio  di  equiparazione  diverso  da  quello
 risultante dalla tabella allegata alla legge 1› aprile 1982, n. 121.
    In particolare, i ricorrenti chiedevano:
       a) che ai vice brigadieri, inquadrati nel  livello  retributivo
 quinto,  fosse  esteso  il  trattamento  economico  previsto  per  la
 qualifica di sovrintendente capo (sesto livello);
       b) che ai brigadieri ed ai marescialli ordinari, anch'essi  nel
 quinto  livello,  fosse  esteso  il  trattamento  economico  previsto
 rispettivamente per le qualifiche  di  vice  ispettore  ed  ispettore
 (sesto livello);
       c)  che  ai  marescialli  capo (quinto livello) fosse esteso il
 trattamento economico dell'ispettore principale (livello sesto);
       d) che ai vari gradi dei marescialli  maggiori  (sesto  livello
 per  i  marescialli  maggiori semplici e sesto- bis per i marescialli
 maggiori aiutanti e carica  speciale)  fosse  esteso  il  trattamento
 economico previsto per l'ispettore capo (livello settimo).
    I  ricorrenti fondavano tali richieste sull'asserita equivalenza -
 quando non superiorita' - del complesso di compiti  e  funzioni  loro
 affidati  da  leggi  e  regolamenti,  rispetto  a quelli attribuiti a
 ciascuna delle figure professionali della P.S. prese come termine  di
 comparazione,  ritenendo inoltre che la tabella C allegata alla legge
 n. 121/1981 fosse da intendere parzialmente abrogata e modificata per
 effetto dell'entrata in vigore del  d.P.R.  n.  335/1982  (pubblicato
 nella  Gazzetta  Ufficiale del 25 giugno 1982) attuativo della delega
 al Governo contenuta nell'art. 36 della  legge  n.  121/1981  per  il
 concreto  ordinamento  del  personale  della  Polizia  di  Stato, ivi
 comprese le attribuzioni affidate alle varie qualifiche in  cui  esso
 personale e' distinto.
    In subordine, ove non si fosse ritenuto gia' esistente ed operante
 il  loro  diritto  in  base  alla proposta ricostruzione normativa, i
 ricorrenti dichiaravano di eccepire  il  vizio  di  costituzionalita'
 della  citata tabella per violazione degli artt. 3, 35, 36 e 97 della
 Costituzione, sotto molteplici profili.
    Il ricorso  era  notificato  alle  Amministrazioni  della  difesa,
 dell'interno  e  del  tesoro,  le  quali  tutte  si  costituivano  in
 giudizio. In  via  preliminare  l'avvocatura  erariale,  con  memoria
 depositata  il  28 giugno 1989, chiedeva l'estromissione dal giudizio
 dei Ministeri del tesoro e dell'interno,  diffusamente  motivando  la
 richiesta;   concludeva   altresi'  la  difesa  dello  Stato  per  la
 declaratoria di infondatezza del ricorso e di manifesta  infondatezza
 delle eccezioni di illegittimita' costituzionale.
    Le  tesi  a  sostegno  del  ricorso  venivano ribadite con memoria
 depositata il 30 giugno 1989.
    All'udienza del 10 luglio 1989, uditi i difensori delle parti,  la
 causa  era  trattenuta  in  decisione,  poi  assunta  nella Camera di
 consiglio  del  25  ottobre  1989  e  contenuta  nella  sentenza   n.
 1614/1989, pubblicata l'11 novembre successivo.
    Con  la detta sentenza il t.a.r. previa estromissione dal giudizio
 dei Ministeri dell'interno e del tesoro, ha accolto il ricorso  degli
 appellati  sottufficiali  dei  carabinieri dichiarando il diritto dei
 medesimi al trattamento economico  del  personale  della  Polizia  di
 Stato  secondo  le  rispettive  equiparazioni  delle qualifiche e dei
 livelli retributivi funzionali, il tutto a decorrere  dal  18  aprile
 1984 e con rivalutazione ed interessi.
    I   primi   giudici,   dopo   aver  compiuto  una  disamina  circa
 l'equiparazione tra le varie qualifiche dei  sovrintendenti  e  degli
 iispettori  della  P.S.  da  un  lato  ed  i  gradi dei sottufficiali
 dell'Arma dei carabinieri dall'altro, riscontrandone  in  particolare
 la  similarita'  delle  mansioni  e  l'analogia della progressione in
 carriera, hanno ritenuto che la tabella allegata alla legge 1› aprile
 1981, n. 121 (concernente l'equiparazione tra qualifiche e gradi  del
 personale  della  P.S.  con quello delle altre forze di polizia), sia
 stata modificata ed in parte abrogata dal d.P.R. 24 aprile  1982,  n.
 335,  nel  senso  che il principio dell'estensione ai carabinieri del
 trattamento economico del personale della P.S. (art.  43,  sedicesimo
 comma,  della  legge  n.  121/1981) e' integrato dal principio che ad
 uguali mansioni corrispondono eguali retribuzioni.
    La sentenza e' stata notificata al Ministero della difesa in  data
 21 novembre 1989.
    Con  atto  notificato il 18 gennaio 1990 i Ministeri dell'interno,
 del tesoro e della difesa hanno proposto appello avverso la  sentenza
 chiedendone altresi' la sospensione dell'efficacia.
    Le appellanti amministrazioni deducono:
    Violazione  e/o  falsa applicazione della legge 1› aprile 1981, n.
 121 (spec. artt. 42, 30 e 1) e del d.P.R. 24 gennaio  1982,  n.  335.
 Violazione  della  legge 12 agosto 1982, n. 569. Violazione e/o falsa
 applicazione della legge 11 luglio 1980, n.  312,  e  del  d.P.R.  29
 dicembre 1984, n. 1219.
    Violazione e/o falsa applicazione della legge 29 marzo 1983, n. 93
 (spec. art. 26).
    Violazione dell'art. 113 del c.p.c.
    Violazione  degli artt. 76 e 81, quarto comma, della Costituzione.
 Violazione delle norme e dei principi generali  in  materia.  Omessa,
 erronea,  illegittima  e contraddittoria motivazione. Difetto, vizio,
 errore, illogicita'. Contraddittorieta', sostenendo in sintesi, che:
      l'art. 43 citato compie l'invocata  estensione  con  riferimento
 espresso  ed  esclusivo  alla tabella allegata alla legge n. 121/1981
 stessa (cfr. il diciassettesimo comma dell'art.  43  della  legge  n.
 121/1981 citato);
      non vi e' stata abrogazione implicita della tabella citata;
      la  sentenza  appellata  e' contraria all'art. 81, quarto comma,
 della Costituzione;
      in ogni caso la tabella citata e' stata confermata  dalla  legge
 12 agosto 1982, n. 569, successiva al d.P.R. n. 335/1982;
      il  titolo sesto della legge 11 luglio 1980, n. 312, riguardante
 le retribuzioni del personale militare, ha inoltre lasciato  immutati
 i rispettivi ordinamenti di carriera.
    Gli  appellati  -  ed anzi per l'esattezza quattrocentosettantasei
 degli  originari  cinquecentosettantadue   ricorrenti   -   si   sono
 costituiti  in  giudizio  con controricorso in data 10 febbraio 1990,
 con  il  quale  hanno  riproposto  le  loro  domande,  reiterando  in
 particolare  l'eccezione  di  difetto di legittimazione dei Ministeri
 dell'interno e del tesoro.
    Nella camera di consiglio del 13 febbraio 1990  e'  stata  accolta
 l'istanza incidentale di sospensione.
    All'udienza  pubblica  del  12  febbraio  1991,  uditi in pubblica
 discussione i difensori delle parti, la  causa  e'  stata  spedita  a
 decisione.
                             D I R I T T O
    1.   -   Deve   preliminarmente   disattendersi   l'eccezione   di
 inammissibilita'  della  costituzione  in  giudizio   dei   Ministeri
 dell'interno e del tesoro.
    Non  vi  e'  dubbio,  innanzitutto,  che l'unica parte necessaria,
 legittimata a contraddire al ricorso in primo grado  degli  appellati
 sottufficiali   cc.,   fosse   il  Ministero  della  difesa,  odierno
 appellante,  quale  titolare  del  rapporto   di   pubblico   impiego
 intercorrente con gli stessi (cfr., per un caso analogo, Cons. Stato,
 VI sezione, 20 maggio 1988, n. 708).
    L'eventuale mancata notifica del ricorso introduttivo ai Ministeri
 dell'interno  e  del  tesoro  non  sarebbe  stata  percio'  idonea  a
 determinare  alcuna  lacuna  nel  contraddittorio  ed  alcuna   delle
 conseguenze relative.
    Correttamente   i   primi  giudici  hanno  pertanto  estromesso  i
 Ministeri dell'interno e del  tesoro,  su  richiesta  dell'Avvocatura
 generale dello Stato.
    Cio'  nonostante  l'appello  in  esame  e'  stato  collettivamente
 proposto oltre che dal Ministero della difesa,  anche  dai  Ministeri
 dell'interno  e del tesoro, e di cio' si dolgono appunto i resistenti
 sottufficiali, che ne chiedono la dichiarazione  di  inammissibilita'
 in parte qua.
    Effettivamente l'appello e la conseguente costituzione in giudizio
 dei   Ministeri   dell'interno  e  del  tesoro  dovrebbe  dichiararsi
 inammissibile, in quanto, come la stessa difesa  dell'amministrazione
 sosteneva  in primo grado, si tratta di Ministeri che, per non essere
 legittimati passivi al ricorso dei sottufficiali dei  carabinieri  e,
 dunque,  parti  necessarie  in primo grado, neppure possono ritenersi
 legittimate all'appello.
    L'appello dei  due  suddetti  Ministeri  puo'  peraltro  ritenersi
 convertito  in  intervento  in  giudizio,  avendone  nella  specie  i
 presupposti (interesse  indietro  dei  due  suddetti  dicasteri  alla
 soluzione  della  complessa  vicenda e notifica dell'atto stesso alle
 altre parti del giudizio),  con  la  conseguenza  che  non  deve  ora
 procedersi ad una seconda estromissione dal giudizio dei medesimi.
    2.  -  L'appello  del  Ministero  della  difesa,  articolato nelle
 censure richiamate nelle  premesse,  in  sostanza  fonda  le  proprie
 argomentazioni  sull'inesistenza di disposizioni di legge dalle quali
 possa legittimamente  invocarsi  il  diritto  dei  sottufficiali  dei
 carabinieri  ad  ottenere  il  medesimo e piu' favorevole trattamento
 retributivo del personale della Polizia di Stato che svolga  funzioni
 e mansioni di pari contenuto.
    La  sentenza  appellata  ha  ritenuto, viceversa che dal d.P.R. 24
 aprile 1982, n. 335 (ordinamento del personale della P.S.) derivi  la
 modifica  in  parte  qua  della tabella allegata alla legge 1› aprile
 1981, n. 121 (concernente l'equiparazione tra qualifiche e gradi  del
 personale  della  P.S.  con quelli delle altre forze di polizia), nel
 senso che il principio dell'estensione all'Arma dei  carabinieri  del
 trattamento  economico  del personale della P.S. (art. 43, sedicesimo
 comma, della legge n. 121/1981 citata) dovrebbe  ritenersi  integrato
 dal  principio  secondo  cui  ad uguali mansioni corrispondono eguali
 retribuzioni.
    Senonche',  come  esattamente   osservato   dalla   difesa   delle
 amministrazioni,  tale  equiparazione,  tra il personale della P.S. e
 quello delle altre  forze  di  polizia,  secondo  il  chiarissimo  ed
 inequivoco  testo  del  comma  successivo  (art.  43, diciassettesimo
 comma, della legge n. 121/1981 citata) deve avvenire sulla base della
 tabella allegata alla stessa legge.
    Ed in tale tabella manca  un'equiparazione  quale  invocata  dagli
 appellati, tra le qualifiche del personale della P.S. appartenente ai
 ruoli  dei sovrintendenti e degli ispettori da un lato ed i gradi dei
 sottufficiali dei carabinieri dall'altro.
    Ne' l'equiparazione invocata dagli appellati  puo'  desumersi  dal
 d.P.R.  n.  335/1982  citato, che istituisce tra l'altro i ruoli e le
 qualifiche del personale della P.S. che espleta funzioni di polizia e
 ne definisce le funzioni  rispettive,  senza  pero'  recare  modifica
 alcuna alla tabella allegata alla legge n. 121/1981 citata.
    Mancano,  in  definitiva, nell'ordinamento, quelle disposizioni di
 legge che esplicitamente stabiliscano l'estensione ai vari gradi  dei
 sottufficiali  dei carabinieri, del trattamento economico che compete
 al  personale  della  P.S.  dei  ruoli  dei  sovrintendenti  e  degli
 ispettori,  che  svolge rispettivamente funzioni di identico o simile
 contenuto.
    Meritano,  pertanto,  di  essere   condivise   le   considerazioni
 dell'avvocatura  dello  Stato, secondo cui l'equiparazione effettuata
 dalla tabella C  e'  quella  voluta  dal  legislatore  attraverso  il
 richiamo  alla detta tabella direttamente operato dal diciassettesimo
 comma, dell'art. 43, della legge n. 121/1981.
    E che questa sia la volonta'  espressa  dal  legislatore  e'  reso
 palese  non soltanto dalla sopravvenienza della legge 12 agosto 1982,
 n. 569 (che ha sostituito l'originaria tabella, con una modifica  che
 tuttavia non riguarda l'oggetto del contendere), quanto e soprattutto
 dalla  dichiarata  volonta'  del  legislatore  medesimo  di  ritenere
 inesistente la corrispondenza  fra  le  qualifiche  del  ruolo  degli
 ispettori  ed i gradi dei sottufficiali dei carabinieri (come da nota
 in calce alla tabella C), pur in  presenza  di  sufficienti  elementi
 comparativi  obiettivamente  desumibili  dalla  norma delegante, onde
 l'impossibilita' di assumere - come invece fa  il  t.a.r.  -  che  la
 normativa   sarebbe   da   considerare   emanata  in  relazione  alla
 fattispecie che si sarebbero in seguito verificate e  sarebbe  quindi
 suscettibile di modifica una volta intervenuti i decreti delegati.
    3.  -  Ciononostante  sembra  innegabile,  e  del  resto sinora le
 amministrazioni non lo hanno adeguatamente smentito, che le  funzioni
 e mansioni d'istituto dei sottufficiali dei carabinieri corrispondano
 a  quelle  degli  ispettori della P.S., secondo le corrispondenze tra
 qualifiche e gradi accertate dai primi giudici.
    Pur se, come in appresso si vedra', le conclusioni da trarre dalla
 riconosciuta omogeneita' delle funzioni  svolte  dagli  uni  e  dagli
 altri  sono  di  necessita'  diverse  da  quelle  cui e' pervenuto il
 t.a.r., non e' senza significato che la comparazione effettuata nella
 sentenza di primo grado in ordine ai detti compiti e funzioni non sia
 stata  oggetto  di  censura  nei  suoi  aspetti  di  fatto  da  parte
 dell'amministrazione appellante.
    Ed in effetti, le funzioni del personale del ruolo degli ispettori
 disciplinate dall'art. 26 del d.P.R.  24  aprile  1982,  n.  335,  in
 attuazione  della  delega  legislativa  contenuta nell'art. 36, primo
 comma, punto secondo, n. 4, della  legge  n.  121/1981  citata,  sono
 all'evidenza  del  tutto  omogenee  -  e di certo non superiori sotto
 alcun  profilo  -  a  quelle  che  il  regolamento  organico  ed   il
 regolamento  generale  per  l'Arma  dei carabinieri (nonche' il testo
 unico delle leggi  di  pubblica  sicurezza  e  relativo  regolamento)
 affidano  ai  vari  gradi dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri
 (analoga considerazione vale per le  funzioni  dei  sovrintendenti  -
 art.  17 del d.P.R. n. 335/1982 - in correlazione con quelle del vice
 brigadiere).
    Al di la' dei numerosi riferimenti che si leggono  nella  sentenza
 di primo grado e negli atti di causa (e particolarmente significativo
 appare  quello  alle  sezioni  di  Polizia Giudiziaria, istituite dal
 nuovo  codice  di  procedura  penale,   laddove   nell'organizzazione
 interforze,  promiscuamente  costituita da personale della Polizia di
 Stato, carabinieri e finanzieri, si distinguono le  varie  "aliquote"
 comandate  da ispettori della Polizia di Stato e da sottufficiali per
 gli altri corpi di polizia), non puo'  non  rilevare  che  lo  stesso
 Governo  della  Repubblica,  nel presentare alle Camere il disegno di
 legge per la istituzione nell'Arma dei carabinieri e nel corpo  della
 guardia  di  finanza  del  ruolo  dei luogotenenti (atti Senato della
 Repubblica, X Legislatura, n. 2608)  con  il  dichiarato  intento  di
 sanare  una  situazione definitiva di "sperequazione", ritiene che le
 categorie di personale in esame svolgano funzioni  "in  tutto  od  in
 parte identiche od analoghe" (cosi' la relazione al d.-l. citato).
    4. - Le suesposte considerazioni tuttavia non potrebbero di per se
 stesse  condurre  a  disattendere le tesi prospettate dall'avvocatura
 erariale nell'atto di appello e nella successiva  memoria  difensiva,
 considerato  che i riconoscimenti retributivi chiesti dagli appellati
 dovrebbero necessariamente  fondarsi  su  esplicite  disposizioni  di
 legge.
    D'altro  canto, e' vero quanto osservato dai ricorrenti nella loro
 memoria difensiva circa  la  mancata  contestazione  in  fatto  della
 asserita  ed  ormai riconosciuta equiparazione tra le funzioni svolte
 dai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e quelle degli  ispettori
 della  Polizia  di  Stato (con la ricordata eccezione della posizione
 del vice brigadiere, equiparabile al sovrintendente capo).
    Ma a tale circostanza, di per se' comunque significativa,  possono
 aggiungersi le seguenti ulteriori e non meno decisive considerazioni.
    In  primo luogo, appare arduo e comunque inesatto sostenere che il
 legislatore   (a    prescindere    da    ogni    valutazione    sulla
 costituzionalita'della  scelta, se tale fosse) abbia voluto stabilire
 una necessaria correlazione tra "carriere" (esecutiva, di concetto  e
 direttiva) e trattamento economico.
    Invero,  anche  a  voler  considerare le innovazioni portate dalla
 nuova legge generale sul  pubblico  impiego,  l'inesistenza  di  tale
 criterio  correlativo  e'  ampiamente  desumibile  dalle disposizioni
 della stessa legge n.  121/1981,  quale  ad  esempio  il  nono  comma
 dell'art.  43 che attribuisce ai marescialli maggiori carica speciale
 - e cioe' a dei  sottufficiali  -  lo  stesso  trattamento  economico
 previsto  per  l'ispettore  di  terza  qualifica di cui al precedente
 settimo comma, lett. d); o quale il settimo  comma,  lett.  e)  dello
 stesso  articolo,  laddove  il  settimo  livello  e' attribuito tanto
 all'ispettore di quarta qualifica quanto alle  prime  due  qualifiche
 del ruolo direttivo.
    Neppure   la  diversita'  del  titolo  di  studio  necessario  per
 l'accesso alle due  diverse  posizioni  di  rivela  essere  argomento
 sufficiente  per  pretenderne  la  distinzione  quanto al trattamento
 economico.
    Vale infatti a tale proposito la contraria considerazione che  gli
 ufficiali  dei  carabinieri  (ai gradi dei quali puo' accedersi anche
 con  il  diploma  di  scuola  media  superiore)  sono  pur   tuttavia
 equiparati  alle  qualifiche  del ruolo direttivo del personale della
 Polizia di Stato, per il cui accesso e' prevista la laurea.
    La ritenuta  vigenza  della  tabella  C  allegata  alla  legge  n.
 121/1981  (nel  testo  medesimo  di  quella reiterata con la legge n.
 569/1982) fa assumere evidente rilevanza alla sollevata eccezione  di
 illegittimita' costituzionale.
    La   disposizione   sospetta   di  incostituzionalita'  e'  quella
 risultante  dal  combinato  disposto  dell'art.  43,  diciassettesimo
 comma,  della legge n. 121/1981 e della tabella C allegata alla detta
 legge, come sostituita dell'art. 9 della legge 12 agosto 1982, n. 569
 (senza peraltro alcuna modifica rilevante ai fini  di  causa),  nella
 parte  in  cui  i  sottufficiali  dei  carabinieri  dal grado di vice
 brigadiere a quello di maresciallo maggiore aiutante sono  inquadrati
 rispettivamente nelle qualifiche da sovrintendente qualifica iniziale
 a  sovrintendente  qualifica  finale,  nonche'  la nota in calce alla
 tabella medesima nella quale si dichiara che "nella tabella non  sono
 incluse   le   qualifiche   degli  ispettori  in  quanto  non  vi  e'
 corrispondenza.. .. .. con i gradi del personale delle altre forze di
 polizia", relativamente ai  gradi  dei  sottufficiali  dell'Arma  dei
 carabinieri.
    Difatti,  se  accolta  l'eccezione,  il  giudice  delle  leggi ben
 potrebbe operare un intervento caducatorio nei confronti  della  nota
 in  calce  alla  tabella  C,  cosi'  eliminando  dall'ordinamento  la
 dichiarata non corrispondenza che ivi  si  legge,  ed  un  intervento
 conseguentemente  addittivo  per  effetto  del  quale  - ed in specie
 dell'illegittimita'  costituzionale   della   mancata   equiparazione
 economica  -  gli  appellati  potrebbero  conseguire  il  trattamento
 economico superiore da loro richiesto  con  l'originario  ricorso  al
 t.a.r.
    Cosi'  accertata  la  rilevanza  della  questione, puo' passarsi a
 dimostrare la sua non manifesta infondatezza.
    5. - Per dare conto del  sospetto  di  incostituzionalita',  giova
 innanzitutto  prendere  le  mosse  dalla  disposizione  di  principio
 contenuta  nel  sedicesimo  comma,  dell'art.  43,  della  legge   n.
 121/1981,  secondo il quale "Il trattamento economico previsto per il
 personale della Polizia di Stato e' esteso all'Arma dei carabinieri e
 ai corpi previsti al primo e secondo comma dell'art. 16".
    La  disposizione  riflette la scelta del legislatore di assicurare
 alle forze di polizia  diverse  dalla  Polizia  di  Stato  lo  stesso
 trattamento economico previsto per gli appartenenti a quest'ultima.
    Posto  tale  fondamento principio, lo stesso legislatore non detta
 espressamente il suo criterio applicativo, limitandosi a disporre con
 il successivo comma diciassettesimo che la equiparazione tra  le  due
 categorie  di  personale  deve  avvenire  sulla  base  della  tabella
 allegata alla legge, oggetto di contestazione.
    Al riguardo puo' osservarsi  che  "l'equiparazione"  non  e'  essa
 stessa  un  criterio applicativo del principio generale di estensione
 del trattamento economico, ma una "operazione", che per l'appunto  ad
 un  criterio  deve  ispirarsi,  pena  la  assoluta  arbitrarieta' dei
 risultati cui poi concretamente si pervenga.
    Orbene,  sembra  di   poter   affermare   che   l'unico   criterio
 legittimamente  applicabile  alla  fattispecie  in esame non puo' che
 essere quello  funzionale,  quello  cioe'  che  tiene  conto  che  ad
 identita'  ovvero  omogeneita' di funzioni non puo' che corrispondere
 pari trattamento economico.
    E' appena il  caso  di  ricordare  che,  in  passato,  proprio  il
 medesimo criterio funzionale aveva condotto il giudice amministrativo
 (t.a.r.  Friuli-Venezia  Giulia  28  novembre  1986, n. 324, e t.a.r.
 Toscana 21 giugno 1986,  n.  579)  a  disattendere  le  eccezioni  di
 costituzionalita'  dell'art.  43,  sedicesimo  comma,  della legge n.
 121/1981 citata nella parte in  cui  non  ha  esteso  il  trattamento
 economico  della  P.S.  anche  agli  ufficiali  dell'esercito che non
 svolgono funzioni di polizia.
    Ed  allora,  la  accertata   omogeneita'   di   funzioni   tra   i
 sottufficiali dell'Arma dei carabinieri ed il personale della Polizia
 di  Stato,  cosi' come delineata nella decisione di primo grado e qui
 condivisa, consente di affermare che l'equiparazione  effettuata  con
 la  tabella  allegata  alla  legge  n. 121/1981 nonche' la dichiarata
 mancata corrispondenza tra qualifiche del  ruolo  degli  ispettori  e
 gradi dei sottufficiali carabinieri, sembrano violare il principio di
 perequazione  retributiva rilevabile dal combinato disposto dell'art.
 3, primo comma, e 36, primo comma, parte prima,  della  Costituzione,
 cui  peraltro  si  richiama  tutta  la legislazione quadro in tema di
 pubblico impiego ed in particolare la legge n. 93/1983.
    Lo stesso art. 3,  primo  comma,  della  Costituzione  sembra  poi
 violato  sotto  il profilo del principio di razionalita' della legge,
 in  quanto  un'equiparazione  che  non  tenga  conto   dell'enunciato
 criterio   funzionale  finisce  per  violare  la  regola  sostanziale
 dell'estensione del trattamento economico.
    Ne' va dimenticato che la tabella C allegata  alla  legge  avrebbe
 dovuto  assolvere  al  solo  compito  di  individuare l'equiparazione
 voluta dal diciassettesimo comma dell'art. 43: avrebbe  dovuto  cioe'
 essere una tabella con due soli termini di confronto.
    Al  contrario,  detta  tabella risulta aver effettuato una duplice
 comparazione: dapprima cioe' tra i gradi del  disciolto  corpo  delle
 guardie  di  pubblica  sicurezza con le nuove figure dell'ordinamento
 del personale della Polizia.
    Orbene, nessuna disposizione letterale  della  legge  n.  121/1981
 prevedeva  la  prima  comparazione,  che  risulta pertanto effettuata
 quanto  meno   al   di   la'   della   equiparazione   prevista   dal
 diciassettesimo  comma dell'art. 43, onde e' ragionevole ritenere che
 la  dichiarata  mancata   corrispondenza   delle   qualifiche   degli
 ispettori,  di cui alla nota in calce alla tabella C, sia frutto piu'
 del meccanismo di duplice comparazione sopra ricordato che non di una
 razionale scelta legislativa.
    Sembra altresi' violato  il  principio  desumibile  dal  combinato
 disposto  dell'art.  3,  primo  comma,  e 97, della Costituzione, sia
 sotto il profilo della c.d. clausola generale di "ragionevolezza" per
 cui la legge deve trattare in maniera eguale situazioni  uguali,  sia
 sotto  quello  piu'  specifico  dell'imparzialita',  intesa  come non
 arbitrarieta' della disciplina adottata.
    In definitiva, le norme denunziate,  se  raffrontate  con  l'unico
 criterio  legittimamente adottabile dal legislatore per realizzare il
 precetto posto dal sedicesimo comma, dell'art.  43,  della  legge,  e
 cioe'  l'indicato  criterio  funzionale,  attinente  alla omogeneita'
 delle mansioni espletate dalle due categorie di  personale  prese  in
 considerazione,  quali  risultanti  dai  rispettivi  ordinamenti,  si
 rivelano  come  contrastanti  con  le  indicate  norme  e   princi'pi
 costituzionali.