IL CONSIGLIO DI STATO Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dai Ministeri dell'interno, del tesoro e della difesa, in persona dei rispettivi Ministri in carica rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, contro Asci Gabriele, Di Profio Egidio, Conti Roberto, Genovese Carmelo, Mercuri Giovanni, Cursio Nicola, Romano Michele, Chiola Benito, La Rovere Giuseppe, Magliocca Giovanni, Savini Vincenzo, De Dominicis Bruno, Barbieri Gaetano, D'Astolto Leandro, Lerza Fernando, Proto Domenico, Marcucci Giuseppe, Mincone Gabriele, D'Annunzio Alberto, Blasioli Donato, Zanghi' Carmelino, Picciani Pietro, Tocci Domenico, Calore Giuseppe, De Santis Franco, Sarchiapone Sabatino, Sacco Erminio, Mammarella Gabriele, Di Matteo Stefano, Verdoliva Catello, Iscaro Carmine, D'Amato Pasquale, Colangeli Bruno, Muriana Alessandro, Scoglio Salvatore, Castellan Antonio, Troli Ideo, Tranquilli Aristide, Costanzo Tommaso, Silvano Enrico, Di Fiore Dante, Tavoletta Gianfranco, Torelli Rocco, Giampaglione Michelangelo, Caputo Germano, Frassinetto Mario, Faccia Domenico, Ruspantini Felice, Romano Guido, Guerra Francesco, Menghini Elmo, Valenti Giovanni, Marrocchi Arnaldo, Teclani Ciro, Genchi Giuseppe, Di Francesco Camillo, Bonaduce Franco, Iacovella Pietro, Valente Mario, Delli Castelli Elio, Di Pinto Vincenzo, Amicone Fernando, Manganaro Giuseppe, Vazio Antonio Donato, Giacomini Ulisse, Tomaiolo Pasquale, Trentalance Giuseppe, Cipolla Sergio, Piazzolla Girolamo, Borrelli Michele, D'Alfonso Sante, Masellis Michele, Braghetti Settimio, Mazzocchetti Luciano, Peretti Alberto, D'Andreamatteo Vincenzo, Di Marzio Domenico, Chiacchieretta Giustino, Crucitti Giovanni, Massetti Bruno, Pacaccio Alfredo, Oggiano Francesco, Di Paolo Antonio, Falcone Emilio, Mitrangolo Leonardo, Di Marco Lucio, Mucci Fernando, Di Bernardino Gianfranco, Ottaviano Piergiuseppe, Di Salvo Mario, Martelli Domenico, Caravaggio Angelisto, Zappacosta Gianfranco, D'Andrea Benigno, Aiello Giuseppe, Petrocco Mario, Pelusi Antonio, Bernacchia Franco, Felci Giulio, Iacoe Antonio, Feliciani Sergio, Pierantozzi Umberto, Blasioli Orlando, De Dominicis Giuseppe, Moscatelli Roberto, Palumbo Cesareo, Mazzacuva Giovanni, Biancucci Ennio, Di Biase Pasquale, Turco Francesco, Planera Luigi, Gargarella Guido, Galantini Giorgio, De Nuntiis Gaetano, Coviello Giovanni, Di Concetto Benito, Ventresca Sandro, Mancino Giovanni, Izzo Roberto, Vannucci Gabriele, Cursoli Roberto, Buldrini Eugenio, Tremonte Giuseppe, Spadaro Carmelo, Viglione Carminantonio, Faiola Giuseppe, Vardaro Lorenzo, Giannuzzo Fernando, Losco Renato, Barattucci Adriano, Mandala' Francesco, D'Andreamatteo Concezio, Ruggieri Bruno, Vitucci Fernando, Siciliano Geremia, Pio Giuseppe, Graziosi Nello, Di Gregorio Sebastiano, Forte Giuseppe, Tavone Giovanni, Socci Michele, Ferrara Vincenzo, Leone Felice, Leocata Giovanni, Caccavale Enzo, Prencipe Vincenzo, Tedino Ciriaco, Oliveto Nicola, Tammelleo Angelo, Della Vedova Giovanni, Festa Enzo, Macari Giuseppe, Pelosi Matteo, Cerroni Silverio, Rigante Giuseppe, D'Introno Roberto, Valentini Lorenzo, Passariello Antonio, Benincasa Salvatore, Raucci Giuliano, Esposto Raffaele, La Pesa Pasquale, Lombardi Umberto, D'Alonzo Domenico, Laboccetta Massimo, Nicchiniello Raffaele, Marini Antonio, Capitanio Carmine, Zuccarelli Antonio, Di Napoli Donato, Coccorullo Tiberio, Fiorentino Tommaso, Sinesi Angelo, Protettore Domenico, Lonardo Antonio, Favia Angelo, Luongo Antonio, Zazzaro Mario, Cordischi Ottavio, Tricarico Vincenzo, Lagna Vincenzo, Nardelli Vito Nicola, Staiano Antonino, Iannazzo Antonio, Canini Domenico, Treglia Nicola, Biasucci Francesco, De Francesco Paride, Cutini Amanzio Paolino, Bernardini Angelo, Franchi Antonio, Conte Antonio, Ciavardini Alfonso, Paolucci Nicodemo, Mori Marco, Colabianchi Emilio, Mennone Pietro, Cattivera Costantino, Sbattella Oscar, Marcattili Marino, Panetta Franco, Miele Giorgio, Di Giustino Walter, Romano Marco, Pirone Claudio, Lilliu' Umberto, D'Agresti Giuseppe, Di Sotto Sandro, La Torre Sisto, Le Donne Luigi, Sulpizi Loreto, Cipollone Vincenzo, Proietti Pannunzi Antonio, Marconi Daniele, Deiana Antonio, Di Crescenzo Domenico, Di Nardo Robertino, Angelone Giacomo, Campobasso Antonio, Riccio Gennaro, Nacca Giuseppe, Mammarella Francesco, Veneziani Antonio, Facchini Maurizio, Taborra Maurizio, Capparella Marco, Peritore Domenico, Rosati Ugo, Fanelli Vincenzo, Lancia Fausto, Nicolai Vincenzo, Salvati Giuseppe, Sirano Mario, Scavongelli Luciano, Gasbarri Emidio, D'Addazio Bruno, Fracassi Loreto, Falzini Aldo, Ciancone Giuseppe, Falcone Gaetano, Fascinella Luciano, Tucci Pasqualino, Del Pinto Goffredo, Gaudenzi Lorenzo, Cattivera Giacomo, Di Felice Maurizio, Palmisano Nicola, Vulpiani Antonio, Campanella Michelangelo, Di Vitantonio Carmine, Fidelibus Luciano, Rosati Massimino, Teofile Felice, Leonetti Luciano, Ferracuti Arrigo, Panone Mauro, Zinali Tiziano, Trani Giuseppe, Inghilterra Franco, D'Ettorre Aldo, Di Gioia Alfredo, Natoli Andrea, Caparco Gaetano, Marinucci Vittorio, Strano Rosario, Di Giuseppe Gabriele, Simeone Sebastiano, Carofiglio Vito, De Bartolo Michele, Mastropierro Angelantonio, Galeone Giuseppe, Bianchi Raffaele, Speranza Italo, Lasco Giovanni, Feliciani Angelo, Contestabile Vincenzo, Papili Mario, Di Benedetto G. Battista, Battiante Saverio, Di Muzio Leonardo, Di Francesco Luigi, Fiori Benedetto, Lo Mastro Giovanni, Anzuinelli Stefano, Burzacca Silvano, Stortini Franceschino, Nardella Giovanni, Rolli Annunziato, Mercurio Giacomo, Marchini Augusto, D'Angelo Remo, De Angelis Albino, Festa Orazio, Nevoso Enzo, Paluzzi Domenico, Orlacchio Carmine, Buccilli Vincenzo, Lo Voi Gaetano, Mancini Antonio, Stallone Mario, Di Donato Carminantonio, Toscano Nunzio, Mincolla Francesco, Iezzi Cesare, Biasello Alberto, Di Resta Marino, Lucentini Felice, Di Muzio Antonio, Marrone Luigi, Orsini Enzo, Frabotta Gabriele, Ramunni Giovanni, Barile Giovanni, Lizzio Annibale, Zaccardi Giocondino, Annunziata Giuseppe, Ciofani Bruno, Dante Oreste, Falzano Vincenzo, Di Nicola Renato, Ciogli Antonio, Cipolletti Giancarlo, Latorre Ezio, Trotta Bruno, Cucculelli Raoul, Paciullo Antonio, Musa Angelo, Taticchi Daniele, D'Amico Lorenzo, Randucci Renato, Carusone Giovanni, Santuccione Gaspare, Bonanni Angelo, Corsello Michele, Ledda Giuseppe, Volpe Vincenzo, Vella Filippo, Montoro Giuseppe, Russo Antonio, Luciani Ettore, Cinquino Andrea, Spera Francesco, Franco Rosario, Di Pardo Antonio, Giuliani Gino, Di Blasio Diego, Giannino Ruggiero, Cinque Giovanni, De Amicis Fernando, Abissino Amedeo, Giampietri Antonio, Dentico Agostino, De Donatis Giovanni, Zarlenga Palmino, Conte Stefano, Di Mario Pietro, Ruffini Massimo, Ameruoso Antonio, Ricchiuti Andrea, Mililli Giovanni, Bilancia Luigi, Legnini Giovanni, Moscogiuri Michele, Ciano Antonio, Minunno Leonardo, Farina Gennaro, Di Nola Alberto, Galante Giuseppe, Briano Giuseppe, De Leonibus Antonino, Del Nobile Ciro, Maggi Michele, Rizzo Grazio, Greco Gregorio, Carota Gabriele, Candelori Alfonso, Parisi Vincenzo, Filograno Cosimo, De Solda Vincenzo, Diana Giovanni, Di Giusto Celeste, Di Nella Antonio, Bombace Giuseppe, Forcina Giuseppe, Bonissone Salvatore, Forcella Giovanni, Falone Achille, Caselle Vincenzo, Ottolagana Giuseppe, Greco Gianfranco, Di Michele Giuseppe, Distante Emanuele, D'Amico Nicola, Letizia Antonio, Bernabeo Vittorio, Chelli Francesco, Di Giulio Giannino, Durante Marcello, Vigilante Nazzaro, Vasetti Luigi, Pacitto Giuseppe, Ialacci Giuseppe, Petrocchi Mario, Luongo Vittorio, Iorio Pietro, Bonito Luciano, Pallotta Giovanni, Garzia Fernando, Tortola Raffaele, Buonamico Massimo, Romano Ciro, Pulcinella Carlo, Vittore Filippo, De Santis Giuseppe, Pesce Franco, Lacerenza Luigi, Lioci Maurizio, Raspa Ovidio, Depalo Agostino, De Sanctis Angelo, Traversa Fernando, Ercolino Arcangelo, Altamura Matteo, Bianco Vincenzo, Morena Michele, Erriquez Pasquale, Tella Liberato, Fiore Giovanni, Palladino Luigi, Cavalca Domenico, Montemurro Michele, Iadarola Nazario, Scarafile Giuseppe, Pagano Giovanni, Minchella Mario, Caputo Michele, Rossi Giovanni, Cecere Augusto, Carrabs Vincenzo, Anzellotti Antonio, Lacioppa Domenico, Quarta Luigi, Di Maio Francesco, Spelorzi Giuliano, Marino Vittorio, Testa Fernando, Ferrero Fortunato, Calo' Antonio, Ciardo Benito, Pagliaro Silvestro, Pagnottaro Berardo, Anselmi Sergio, Montanaro Ercolano, Berardi Michele, Mastroianni Antonio, Puddu Francesco, Barbaro Pietro, De Marco Cesario, Palmerini Paolo, Sala Giuseppe, Ricci Gaetano, Serino Vincenzo, Bonomo Paolo, Piacquaddio Luigi, Moccia Raffaele, Giorgetti Domenicantonio, Di Paolo Pasquale, Ferrara Emanuele, Mele Salvatore, Campea Francesco, Borrone Ciro, Fabrizio Antonio, Di Massa Antonio, Vicenti Francesco, Leonardi Francesco, Lucci Augusto, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Lucio V. Moscarini, Antonio Catalano e Fabrizio Fabrizi ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma, piazza Madonna del Cenacolo n. 14; nonche' contro Aceto Angelo, Arena Di Renzo Paolo, Arrichiello Francesco, Attanasio Antonio, Belardo Francesco, Biondo Pasquale, Caiazza Riccardo, Camisa Gregorio, Campanelli Giannetto, Caprio Carmine, Capuana Mario, Ceo Luigi, Chiarella Donato, Ciardo Alfredo, Cinelli Saverio, Circhetta Brunbo, Clemente Stefano, Conti Venanzio, Cuccaro Alfonso, D'Aiello Mario, D'Amato Biagio, De Giovanni Luigi Pasquale, De Ruvo Biagio, Del Grande Enzo, Delle Monache Guido, Di Carlo Natale, Di Carmine Giuseppe, Di Ciaccio Antonio, Di Ciccio Ennio, Di Nunzio Sergio, Di Pasquale Antonio, Di Reda Emanuele, Di Santi Paolo, Errede Domenico, Evangelio Mario Antonio, Ferrara Antonio, Fiorilli Nicola, Gatti Daniele, Gemino Salvatore, Gentile Antonio, Giammo' Tommaso, Giancone Antonio, Giuliani Luigi, Grasso Fabiano, Guerriero Giuseppe, Iezzi Renato, Iezzi Francesco, Lavecchia Giuseppe, Leo Flavio, Lo Stracco Vincenzo, Longobardi Vincenzo, Lopardo Pasquale, Loreti Stefano, Maiello Armando, Malandra Ottavio Gaetanino, Mannarelli Fausto, Mantovani Giampaolo, Marzilli Tonino, Massimetti Luigi, Mastrodomenico Antonio, Merigo Giuliano, Montalbo' Michelino, Musardod Mario Leonardo, Muzi Franco, Nicolardi Vincenzo, Nicoli' Antonio, Orengo Edoardo, Padalino Antonio, Palumbo Gaetano, Passaretti Antimo, Pavone Giuseppe, Perna Alberto, Pinto Nicola, Potente Marco, Quinci Rino, Renzi Fabio, Ricciuti Lucio, Rossetto Carlo, Rossino Antonio, Rufo Rolando, Santilli Vincenzo, Santori Giuseppe, Sardella Paolo, Schitti Ugo, Sciambra Francesco, Scianname' Carmine, Scioli Mauro, Serralungo Gennaro, Sicignano Luigi, Silecchia Vincenzo, Sirignano Raffaele, Spezzaferro Guido, Stefanelli Marcello, Tirone Gerardino, Zefferino Osvaldo, Zezza Tersigio, tutti rappresentati e difesi in primo grado dagli avvocati Fabrizio Fabrizi e Antonio Catalano ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Maurizio Gargiulo in Roma, via Tiburtina Antica n. 13, ma non costituitisi in questo grado di giudizio, per l'annullamento, previa sospensione, della sentenza del t.a.r. Lazio, sez. I- bis, 11 novembre 1989, n. 1614/89, che ha accolto il ricorso degli appellati diretto ad ottenere a proprio favore l'estensione del trattamento retributivo del personale della Polizia di Stato; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dei sottufficiali dei carabinieri indicati in epigrafe; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Vista l'ordinanza in data 13 febbraio 1990, n. 114, di questa sezione, con la quale e' stata accolta la domanda di sospensione cautelare della sentenza appellata; Visti gli atti tutti della causa; Data per letta alla pubblica udienza del 12 febbraio 1991 la relazione del consigliere Sergio Santoro e udito l'avvocato dello Stato Cocco per le amministrazioni appellanti e gli avvocati Moscarini Fabrizi e Gargiulo (quest'ultimo in sostituzione dell'avv. Catalano) per gli appellati resistenti; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue; F A T T O Con atto notificato e depositato il 18 aprile 1989 i signori Gabriele Asci e gli altri suindicati in epigrafe, tutti sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, adivano il t.a.r. del Lazio chiedendo che fosse accertato e dichiarato il proprio diritto all'estensione del trattamento economico previsto per il personale della Polizia di Stato secondo un criterio di equiparazione diverso da quello risultante dalla tabella allegata alla legge 1 aprile 1982, n. 121. In particolare, i ricorrenti chiedevano: a) che ai vice brigadieri, inquadrati nel livello retributivo quinto, fosse esteso il trattamento economico previsto per la qualifica di sovrintendente capo (sesto livello); b) che ai brigadieri ed ai marescialli ordinari, anch'essi nel quinto livello, fosse esteso il trattamento economico previsto rispettivamente per le qualifiche di vice ispettore ed ispettore (sesto livello); c) che ai marescialli capo (quinto livello) fosse esteso il trattamento economico dell'ispettore principale (livello sesto); d) che ai vari gradi dei marescialli maggiori (sesto livello per i marescialli maggiori semplici e sesto- bis per i marescialli maggiori aiutanti e carica speciale) fosse esteso il trattamento economico previsto per l'ispettore capo (livello settimo). I ricorrenti fondavano tali richieste sull'asserita equivalenza - quando non superiorita' - del complesso di compiti e funzioni loro affidati da leggi e regolamenti, rispetto a quelli attribuiti a ciascuna delle figure professionali della P.S. prese come termine di comparazione, ritenendo inoltre che la tabella C allegata alla legge n. 121/1981 fosse da intendere parzialmente abrogata e modificata per effetto dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 335/1982 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 1982) attuativo della delega al Governo contenuta nell'art. 36 della legge n. 121/1981 per il concreto ordinamento del personale della Polizia di Stato, ivi comprese le attribuzioni affidate alle varie qualifiche in cui esso personale e' distinto. In subordine, ove non si fosse ritenuto gia' esistente ed operante il loro diritto in base alla proposta ricostruzione normativa, i ricorrenti dichiaravano di eccepire il vizio di costituzionalita' della citata tabella per violazione degli artt. 3, 35, 36 e 97 della Costituzione, sotto molteplici profili. Il ricorso era notificato alle Amministrazioni della difesa, dell'interno e del tesoro, le quali tutte si costituivano in giudizio. In via preliminare l'avvocatura erariale, con memoria depositata il 28 giugno 1989, chiedeva l'estromissione dal giudizio dei Ministeri del tesoro e dell'interno, diffusamente motivando la richiesta; concludeva altresi' la difesa dello Stato per la declaratoria di infondatezza del ricorso e di manifesta infondatezza delle eccezioni di illegittimita' costituzionale. Le tesi a sostegno del ricorso venivano ribadite con memoria depositata il 30 giugno 1989. All'udienza del 10 luglio 1989, uditi i difensori delle parti, la causa era trattenuta in decisione, poi assunta nella Camera di consiglio del 25 ottobre 1989 e contenuta nella sentenza n. 1614/1989, pubblicata l'11 novembre successivo. Con la detta sentenza il t.a.r. previa estromissione dal giudizio dei Ministeri dell'interno e del tesoro, ha accolto il ricorso degli appellati sottufficiali dei carabinieri dichiarando il diritto dei medesimi al trattamento economico del personale della Polizia di Stato secondo le rispettive equiparazioni delle qualifiche e dei livelli retributivi funzionali, il tutto a decorrere dal 18 aprile 1984 e con rivalutazione ed interessi. I primi giudici, dopo aver compiuto una disamina circa l'equiparazione tra le varie qualifiche dei sovrintendenti e degli iispettori della P.S. da un lato ed i gradi dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri dall'altro, riscontrandone in particolare la similarita' delle mansioni e l'analogia della progressione in carriera, hanno ritenuto che la tabella allegata alla legge 1 aprile 1981, n. 121 (concernente l'equiparazione tra qualifiche e gradi del personale della P.S. con quello delle altre forze di polizia), sia stata modificata ed in parte abrogata dal d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, nel senso che il principio dell'estensione ai carabinieri del trattamento economico del personale della P.S. (art. 43, sedicesimo comma, della legge n. 121/1981) e' integrato dal principio che ad uguali mansioni corrispondono eguali retribuzioni. La sentenza e' stata notificata al Ministero della difesa in data 21 novembre 1989. Con atto notificato il 18 gennaio 1990 i Ministeri dell'interno, del tesoro e della difesa hanno proposto appello avverso la sentenza chiedendone altresi' la sospensione dell'efficacia. Le appellanti amministrazioni deducono: Violazione e/o falsa applicazione della legge 1 aprile 1981, n. 121 (spec. artt. 42, 30 e 1) e del d.P.R. 24 gennaio 1982, n. 335. Violazione della legge 12 agosto 1982, n. 569. Violazione e/o falsa applicazione della legge 11 luglio 1980, n. 312, e del d.P.R. 29 dicembre 1984, n. 1219. Violazione e/o falsa applicazione della legge 29 marzo 1983, n. 93 (spec. art. 26). Violazione dell'art. 113 del c.p.c. Violazione degli artt. 76 e 81, quarto comma, della Costituzione. Violazione delle norme e dei principi generali in materia. Omessa, erronea, illegittima e contraddittoria motivazione. Difetto, vizio, errore, illogicita'. Contraddittorieta', sostenendo in sintesi, che: l'art. 43 citato compie l'invocata estensione con riferimento espresso ed esclusivo alla tabella allegata alla legge n. 121/1981 stessa (cfr. il diciassettesimo comma dell'art. 43 della legge n. 121/1981 citato); non vi e' stata abrogazione implicita della tabella citata; la sentenza appellata e' contraria all'art. 81, quarto comma, della Costituzione; in ogni caso la tabella citata e' stata confermata dalla legge 12 agosto 1982, n. 569, successiva al d.P.R. n. 335/1982; il titolo sesto della legge 11 luglio 1980, n. 312, riguardante le retribuzioni del personale militare, ha inoltre lasciato immutati i rispettivi ordinamenti di carriera. Gli appellati - ed anzi per l'esattezza quattrocentosettantasei degli originari cinquecentosettantadue ricorrenti - si sono costituiti in giudizio con controricorso in data 10 febbraio 1990, con il quale hanno riproposto le loro domande, reiterando in particolare l'eccezione di difetto di legittimazione dei Ministeri dell'interno e del tesoro. Nella camera di consiglio del 13 febbraio 1990 e' stata accolta l'istanza incidentale di sospensione. All'udienza pubblica del 12 febbraio 1991, uditi in pubblica discussione i difensori delle parti, la causa e' stata spedita a decisione. D I R I T T O 1. - Deve preliminarmente disattendersi l'eccezione di inammissibilita' della costituzione in giudizio dei Ministeri dell'interno e del tesoro. Non vi e' dubbio, innanzitutto, che l'unica parte necessaria, legittimata a contraddire al ricorso in primo grado degli appellati sottufficiali cc., fosse il Ministero della difesa, odierno appellante, quale titolare del rapporto di pubblico impiego intercorrente con gli stessi (cfr., per un caso analogo, Cons. Stato, VI sezione, 20 maggio 1988, n. 708). L'eventuale mancata notifica del ricorso introduttivo ai Ministeri dell'interno e del tesoro non sarebbe stata percio' idonea a determinare alcuna lacuna nel contraddittorio ed alcuna delle conseguenze relative. Correttamente i primi giudici hanno pertanto estromesso i Ministeri dell'interno e del tesoro, su richiesta dell'Avvocatura generale dello Stato. Cio' nonostante l'appello in esame e' stato collettivamente proposto oltre che dal Ministero della difesa, anche dai Ministeri dell'interno e del tesoro, e di cio' si dolgono appunto i resistenti sottufficiali, che ne chiedono la dichiarazione di inammissibilita' in parte qua. Effettivamente l'appello e la conseguente costituzione in giudizio dei Ministeri dell'interno e del tesoro dovrebbe dichiararsi inammissibile, in quanto, come la stessa difesa dell'amministrazione sosteneva in primo grado, si tratta di Ministeri che, per non essere legittimati passivi al ricorso dei sottufficiali dei carabinieri e, dunque, parti necessarie in primo grado, neppure possono ritenersi legittimate all'appello. L'appello dei due suddetti Ministeri puo' peraltro ritenersi convertito in intervento in giudizio, avendone nella specie i presupposti (interesse indietro dei due suddetti dicasteri alla soluzione della complessa vicenda e notifica dell'atto stesso alle altre parti del giudizio), con la conseguenza che non deve ora procedersi ad una seconda estromissione dal giudizio dei medesimi. 2. - L'appello del Ministero della difesa, articolato nelle censure richiamate nelle premesse, in sostanza fonda le proprie argomentazioni sull'inesistenza di disposizioni di legge dalle quali possa legittimamente invocarsi il diritto dei sottufficiali dei carabinieri ad ottenere il medesimo e piu' favorevole trattamento retributivo del personale della Polizia di Stato che svolga funzioni e mansioni di pari contenuto. La sentenza appellata ha ritenuto, viceversa che dal d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 (ordinamento del personale della P.S.) derivi la modifica in parte qua della tabella allegata alla legge 1 aprile 1981, n. 121 (concernente l'equiparazione tra qualifiche e gradi del personale della P.S. con quelli delle altre forze di polizia), nel senso che il principio dell'estensione all'Arma dei carabinieri del trattamento economico del personale della P.S. (art. 43, sedicesimo comma, della legge n. 121/1981 citata) dovrebbe ritenersi integrato dal principio secondo cui ad uguali mansioni corrispondono eguali retribuzioni. Senonche', come esattamente osservato dalla difesa delle amministrazioni, tale equiparazione, tra il personale della P.S. e quello delle altre forze di polizia, secondo il chiarissimo ed inequivoco testo del comma successivo (art. 43, diciassettesimo comma, della legge n. 121/1981 citata) deve avvenire sulla base della tabella allegata alla stessa legge. Ed in tale tabella manca un'equiparazione quale invocata dagli appellati, tra le qualifiche del personale della P.S. appartenente ai ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori da un lato ed i gradi dei sottufficiali dei carabinieri dall'altro. Ne' l'equiparazione invocata dagli appellati puo' desumersi dal d.P.R. n. 335/1982 citato, che istituisce tra l'altro i ruoli e le qualifiche del personale della P.S. che espleta funzioni di polizia e ne definisce le funzioni rispettive, senza pero' recare modifica alcuna alla tabella allegata alla legge n. 121/1981 citata. Mancano, in definitiva, nell'ordinamento, quelle disposizioni di legge che esplicitamente stabiliscano l'estensione ai vari gradi dei sottufficiali dei carabinieri, del trattamento economico che compete al personale della P.S. dei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori, che svolge rispettivamente funzioni di identico o simile contenuto. Meritano, pertanto, di essere condivise le considerazioni dell'avvocatura dello Stato, secondo cui l'equiparazione effettuata dalla tabella C e' quella voluta dal legislatore attraverso il richiamo alla detta tabella direttamente operato dal diciassettesimo comma, dell'art. 43, della legge n. 121/1981. E che questa sia la volonta' espressa dal legislatore e' reso palese non soltanto dalla sopravvenienza della legge 12 agosto 1982, n. 569 (che ha sostituito l'originaria tabella, con una modifica che tuttavia non riguarda l'oggetto del contendere), quanto e soprattutto dalla dichiarata volonta' del legislatore medesimo di ritenere inesistente la corrispondenza fra le qualifiche del ruolo degli ispettori ed i gradi dei sottufficiali dei carabinieri (come da nota in calce alla tabella C), pur in presenza di sufficienti elementi comparativi obiettivamente desumibili dalla norma delegante, onde l'impossibilita' di assumere - come invece fa il t.a.r. - che la normativa sarebbe da considerare emanata in relazione alla fattispecie che si sarebbero in seguito verificate e sarebbe quindi suscettibile di modifica una volta intervenuti i decreti delegati. 3. - Ciononostante sembra innegabile, e del resto sinora le amministrazioni non lo hanno adeguatamente smentito, che le funzioni e mansioni d'istituto dei sottufficiali dei carabinieri corrispondano a quelle degli ispettori della P.S., secondo le corrispondenze tra qualifiche e gradi accertate dai primi giudici. Pur se, come in appresso si vedra', le conclusioni da trarre dalla riconosciuta omogeneita' delle funzioni svolte dagli uni e dagli altri sono di necessita' diverse da quelle cui e' pervenuto il t.a.r., non e' senza significato che la comparazione effettuata nella sentenza di primo grado in ordine ai detti compiti e funzioni non sia stata oggetto di censura nei suoi aspetti di fatto da parte dell'amministrazione appellante. Ed in effetti, le funzioni del personale del ruolo degli ispettori disciplinate dall'art. 26 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, in attuazione della delega legislativa contenuta nell'art. 36, primo comma, punto secondo, n. 4, della legge n. 121/1981 citata, sono all'evidenza del tutto omogenee - e di certo non superiori sotto alcun profilo - a quelle che il regolamento organico ed il regolamento generale per l'Arma dei carabinieri (nonche' il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e relativo regolamento) affidano ai vari gradi dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri (analoga considerazione vale per le funzioni dei sovrintendenti - art. 17 del d.P.R. n. 335/1982 - in correlazione con quelle del vice brigadiere). Al di la' dei numerosi riferimenti che si leggono nella sentenza di primo grado e negli atti di causa (e particolarmente significativo appare quello alle sezioni di Polizia Giudiziaria, istituite dal nuovo codice di procedura penale, laddove nell'organizzazione interforze, promiscuamente costituita da personale della Polizia di Stato, carabinieri e finanzieri, si distinguono le varie "aliquote" comandate da ispettori della Polizia di Stato e da sottufficiali per gli altri corpi di polizia), non puo' non rilevare che lo stesso Governo della Repubblica, nel presentare alle Camere il disegno di legge per la istituzione nell'Arma dei carabinieri e nel corpo della guardia di finanza del ruolo dei luogotenenti (atti Senato della Repubblica, X Legislatura, n. 2608) con il dichiarato intento di sanare una situazione definitiva di "sperequazione", ritiene che le categorie di personale in esame svolgano funzioni "in tutto od in parte identiche od analoghe" (cosi' la relazione al d.-l. citato). 4. - Le suesposte considerazioni tuttavia non potrebbero di per se stesse condurre a disattendere le tesi prospettate dall'avvocatura erariale nell'atto di appello e nella successiva memoria difensiva, considerato che i riconoscimenti retributivi chiesti dagli appellati dovrebbero necessariamente fondarsi su esplicite disposizioni di legge. D'altro canto, e' vero quanto osservato dai ricorrenti nella loro memoria difensiva circa la mancata contestazione in fatto della asserita ed ormai riconosciuta equiparazione tra le funzioni svolte dai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e quelle degli ispettori della Polizia di Stato (con la ricordata eccezione della posizione del vice brigadiere, equiparabile al sovrintendente capo). Ma a tale circostanza, di per se' comunque significativa, possono aggiungersi le seguenti ulteriori e non meno decisive considerazioni. In primo luogo, appare arduo e comunque inesatto sostenere che il legislatore (a prescindere da ogni valutazione sulla costituzionalita'della scelta, se tale fosse) abbia voluto stabilire una necessaria correlazione tra "carriere" (esecutiva, di concetto e direttiva) e trattamento economico. Invero, anche a voler considerare le innovazioni portate dalla nuova legge generale sul pubblico impiego, l'inesistenza di tale criterio correlativo e' ampiamente desumibile dalle disposizioni della stessa legge n. 121/1981, quale ad esempio il nono comma dell'art. 43 che attribuisce ai marescialli maggiori carica speciale - e cioe' a dei sottufficiali - lo stesso trattamento economico previsto per l'ispettore di terza qualifica di cui al precedente settimo comma, lett. d); o quale il settimo comma, lett. e) dello stesso articolo, laddove il settimo livello e' attribuito tanto all'ispettore di quarta qualifica quanto alle prime due qualifiche del ruolo direttivo. Neppure la diversita' del titolo di studio necessario per l'accesso alle due diverse posizioni di rivela essere argomento sufficiente per pretenderne la distinzione quanto al trattamento economico. Vale infatti a tale proposito la contraria considerazione che gli ufficiali dei carabinieri (ai gradi dei quali puo' accedersi anche con il diploma di scuola media superiore) sono pur tuttavia equiparati alle qualifiche del ruolo direttivo del personale della Polizia di Stato, per il cui accesso e' prevista la laurea. La ritenuta vigenza della tabella C allegata alla legge n. 121/1981 (nel testo medesimo di quella reiterata con la legge n. 569/1982) fa assumere evidente rilevanza alla sollevata eccezione di illegittimita' costituzionale. La disposizione sospetta di incostituzionalita' e' quella risultante dal combinato disposto dell'art. 43, diciassettesimo comma, della legge n. 121/1981 e della tabella C allegata alla detta legge, come sostituita dell'art. 9 della legge 12 agosto 1982, n. 569 (senza peraltro alcuna modifica rilevante ai fini di causa), nella parte in cui i sottufficiali dei carabinieri dal grado di vice brigadiere a quello di maresciallo maggiore aiutante sono inquadrati rispettivamente nelle qualifiche da sovrintendente qualifica iniziale a sovrintendente qualifica finale, nonche' la nota in calce alla tabella medesima nella quale si dichiara che "nella tabella non sono incluse le qualifiche degli ispettori in quanto non vi e' corrispondenza.. .. .. con i gradi del personale delle altre forze di polizia", relativamente ai gradi dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri. Difatti, se accolta l'eccezione, il giudice delle leggi ben potrebbe operare un intervento caducatorio nei confronti della nota in calce alla tabella C, cosi' eliminando dall'ordinamento la dichiarata non corrispondenza che ivi si legge, ed un intervento conseguentemente addittivo per effetto del quale - ed in specie dell'illegittimita' costituzionale della mancata equiparazione economica - gli appellati potrebbero conseguire il trattamento economico superiore da loro richiesto con l'originario ricorso al t.a.r. Cosi' accertata la rilevanza della questione, puo' passarsi a dimostrare la sua non manifesta infondatezza. 5. - Per dare conto del sospetto di incostituzionalita', giova innanzitutto prendere le mosse dalla disposizione di principio contenuta nel sedicesimo comma, dell'art. 43, della legge n. 121/1981, secondo il quale "Il trattamento economico previsto per il personale della Polizia di Stato e' esteso all'Arma dei carabinieri e ai corpi previsti al primo e secondo comma dell'art. 16". La disposizione riflette la scelta del legislatore di assicurare alle forze di polizia diverse dalla Polizia di Stato lo stesso trattamento economico previsto per gli appartenenti a quest'ultima. Posto tale fondamento principio, lo stesso legislatore non detta espressamente il suo criterio applicativo, limitandosi a disporre con il successivo comma diciassettesimo che la equiparazione tra le due categorie di personale deve avvenire sulla base della tabella allegata alla legge, oggetto di contestazione. Al riguardo puo' osservarsi che "l'equiparazione" non e' essa stessa un criterio applicativo del principio generale di estensione del trattamento economico, ma una "operazione", che per l'appunto ad un criterio deve ispirarsi, pena la assoluta arbitrarieta' dei risultati cui poi concretamente si pervenga. Orbene, sembra di poter affermare che l'unico criterio legittimamente applicabile alla fattispecie in esame non puo' che essere quello funzionale, quello cioe' che tiene conto che ad identita' ovvero omogeneita' di funzioni non puo' che corrispondere pari trattamento economico. E' appena il caso di ricordare che, in passato, proprio il medesimo criterio funzionale aveva condotto il giudice amministrativo (t.a.r. Friuli-Venezia Giulia 28 novembre 1986, n. 324, e t.a.r. Toscana 21 giugno 1986, n. 579) a disattendere le eccezioni di costituzionalita' dell'art. 43, sedicesimo comma, della legge n. 121/1981 citata nella parte in cui non ha esteso il trattamento economico della P.S. anche agli ufficiali dell'esercito che non svolgono funzioni di polizia. Ed allora, la accertata omogeneita' di funzioni tra i sottufficiali dell'Arma dei carabinieri ed il personale della Polizia di Stato, cosi' come delineata nella decisione di primo grado e qui condivisa, consente di affermare che l'equiparazione effettuata con la tabella allegata alla legge n. 121/1981 nonche' la dichiarata mancata corrispondenza tra qualifiche del ruolo degli ispettori e gradi dei sottufficiali carabinieri, sembrano violare il principio di perequazione retributiva rilevabile dal combinato disposto dell'art. 3, primo comma, e 36, primo comma, parte prima, della Costituzione, cui peraltro si richiama tutta la legislazione quadro in tema di pubblico impiego ed in particolare la legge n. 93/1983. Lo stesso art. 3, primo comma, della Costituzione sembra poi violato sotto il profilo del principio di razionalita' della legge, in quanto un'equiparazione che non tenga conto dell'enunciato criterio funzionale finisce per violare la regola sostanziale dell'estensione del trattamento economico. Ne' va dimenticato che la tabella C allegata alla legge avrebbe dovuto assolvere al solo compito di individuare l'equiparazione voluta dal diciassettesimo comma dell'art. 43: avrebbe dovuto cioe' essere una tabella con due soli termini di confronto. Al contrario, detta tabella risulta aver effettuato una duplice comparazione: dapprima cioe' tra i gradi del disciolto corpo delle guardie di pubblica sicurezza con le nuove figure dell'ordinamento del personale della Polizia. Orbene, nessuna disposizione letterale della legge n. 121/1981 prevedeva la prima comparazione, che risulta pertanto effettuata quanto meno al di la' della equiparazione prevista dal diciassettesimo comma dell'art. 43, onde e' ragionevole ritenere che la dichiarata mancata corrispondenza delle qualifiche degli ispettori, di cui alla nota in calce alla tabella C, sia frutto piu' del meccanismo di duplice comparazione sopra ricordato che non di una razionale scelta legislativa. Sembra altresi' violato il principio desumibile dal combinato disposto dell'art. 3, primo comma, e 97, della Costituzione, sia sotto il profilo della c.d. clausola generale di "ragionevolezza" per cui la legge deve trattare in maniera eguale situazioni uguali, sia sotto quello piu' specifico dell'imparzialita', intesa come non arbitrarieta' della disciplina adottata. In definitiva, le norme denunziate, se raffrontate con l'unico criterio legittimamente adottabile dal legislatore per realizzare il precetto posto dal sedicesimo comma, dell'art. 43, della legge, e cioe' l'indicato criterio funzionale, attinente alla omogeneita' delle mansioni espletate dalle due categorie di personale prese in considerazione, quali risultanti dai rispettivi ordinamenti, si rivelano come contrastanti con le indicate norme e princi'pi costituzionali.