ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge
 27 ottobre 1988, n. 482 (Disciplina del trattamento di  quiescenza  e
 di  previdenza  del  personale  degli  enti soppressi trasferito alle
 regioni, agli enti pubblici ed  alle  amministrazioni  dello  Stato),
 promosso  con  ordinanza  emessa  il  7 dicembre 1990 dalla Corte dei
 conti - Sezione III giurisdizionale nel  ricorso  proposto  da  Muran
 Mario  contro  la  Direzione  generale  degli  Istituti di previdenza
 iscritta al n. 254 del registro ordinanze  1991  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  17, prima serie speciale,
 dell'anno 1991;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino.
    Ritenuto che con ordinanza emessa il 7 dicembre 1990  dalla  Corte
 dei  conti  - Sez. III giurisdizionale, sul ricorso proposto da Muran
 Mario contro la Direzione generale degli Istituti di  previdenza,  e'
 stata  sollevata questione incidentale di legittimita' costituzionale
 dell'art. 2 della legge 27 ottobre  1988,  n.  482,  (Disciplina  del
 trattamento  di  quiescenza  e di previdenza del personale degli enti
 soppressi  trasferito  alle  regioni,  agli  enti  pubblici  ed  alle
 amministrazioni  dello  Stato),  nella parte in cui, per il personale
 trasferito   alle   Regioni,   non   prevede   l'applicazione   della
 ricongiunzione  senza oneri anche a favore dei dipendenti cessati dal
 servizio prima  della  entrata  in  vigore  della  legge  stessa,  in
 riferimento all'art. 3 Cost.;
     che  oggetto  del giudizio a quo e' il riconoscimento del diritto
 del  ricorrente  alla  ricongiunzione  gratuita  dei  servizi,   gia'
 riscattati con ricongiungimento oneroso in precedenza soddisfatto;
      che  e' intervenuta in giudizio, per il Presidente del Consiglio
 dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha concluso
 per l'infondatezza della questione deducendo  la  razionalita'  della
 scelta della decorrenza del beneficio;
    Considerato  che non puo' dirsi in se' irrazionale o irragionevole
 l'innovazione con cui - restando essa fuori dall'ambito proprio degli
 adeguamenti del  trattamento  pensionistico  -  vengono  disposte  le
 modalita'   del   particolare   beneficio   della   gratuita'   nella
 ricongiunzione dei servizi in parola;
      che infatti la fissazione di un momento di decorrenza  consegue,
 in  genere,  nel  caso  di  modificazione  normativa,  anche  se cio'
 comporti, nel tempo, differenziazioni agevolative  nei  confronti  di
 una  stessa  categoria  di  soggetti,  potendo  costituire  il fluire
 temporale elemento diversificatore;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.