IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi:
      n.   2926/1983  proposto  da:  Violani  Carlo,  Balduini  Carlo,
 Pellegrini Luisa, D'Agostino Gianluigi,  Santagostino  Barbone  Maria
 Grazia in Trusiani, Parravicini Gianbattista, Scevola Daniele Franco,
 Concia  Ercole,  Martignoni  Clelia  in  Silvestri, Riccardi Carla in
 Bruno, Tomasoni Piera, Geddo Mario,  Grignani  Guido,  Brusoni  Elena
 Dalla Toffola, Bonvecchio Claudio, Ricevuti Giovanni, Rozza Annalinda
 in  Dionigi,  Chiari  Mariachiara,  Ottone Claudia, Azzolina Ornella,
 Carmellino  Maria  Luisa,  Mercandino  Augusto,  Fortunato   Adriana,
 Scaglia  Massimo,  Ghizzi  Angela, Erba Luisa, Jucci Aura, Catennacci
 Roberto, Salmistrano Franco, Massara Carla Isella, De Ambrosis  Vigna
 Anna,  Bezoari Michele, Pavan Flavio, Guglielmino Carmela in Matessi,
 Astolfi Paola in Bogliolo, Pedroni Elisa, Manuli Paola in Marini,  Di
 Giovanni   Giuseppina,   Montalbetti   Lorenza  in  Pezzotti,  Burgio
 Francesca Paola in Rosano, Teruggi sandro,  Milanesi  Alberto,  Villa
 Angela  in  Balduini, Gilberti Gabriella in Vitali, Gibellini Pietro,
 Calabi Francesca in Giorello, Giulotto Elena,  Forzatti  Giovanna  in
 Golia,  Cazzola  Mario,  Gastaldi  Silvia  in Cazzola, Geroldi Diego,
 Recusani  Franco,  Francioni  Giovanni,  Bevilacqua  Fabio,  Castello
 Alessandro, Speziali Valeria in  Marinone,  Fraschini  Angela,  Della
 Valle Giuliano, Pogatschnig Marcella, Astolfi Andrea Massimo, Salerno
 Jorge  Antonio,  Villa  Roberto  Federico,  Chang Ting Fa Margherita,
 Gasperi Giuliano, Filice  Gaetano,  Nicola  Sicolo,  Decio  Armanini,
 Giuseppe  Cella,  Marco  Boscaro,  Marco  Zaccaria, Corrado Betterle,
 Francesco Musaio, Michele Gangemi,  Gian  Antonio  Favero,  Guglielmo
 Bonanni, Pietro Passi, Franco Rigon, Antonio Miotti, Luigi Pescarini,
 Pietro Petrin, Guiseppe Dodi, Francesco Giunta, Carlo Trevisan, Luigi
 Pavanello,  Zanon  Giovanni  Franco,  Sergio  Valente,  Bruno Baggio,
 Giampiero Cordioli, Giselda  Bertaglia,  Augusto  Antonello,  Silvana
 Favaro,  Maurizio Clementi, Angelo Barbato, Anna Maria Laverda, Diego
 Miotto, Loredana Vido, Monciotti Carla Maria, Davide Flore,  Giovanni
 Luisetto,  Lorenza  Caregaro,  Rosa  Grazia  Motta,  Maria Elisabetta
 Alberti Casellati,  Giovanni  Baldisserotto,  Aldo  Di  Bello,  Mario
 Petretta,  Carlo  Vigorito,  Vincenzo  Santinelli,  Arturo  Genovese,
 Cristoforo D'Ascia, Stefano Quattrin, Fabrizio Barbieri, Diego Mansi,
 Federico Piscione, Guiseppe Ferro, Alessandro Filla, Belvedere Paola,
 Guantieri Valeria, Morandini Franco, Razzara Sergio, Trevisan Renato,
 Marzocchi Mara, Sburlino Gianni, Olimpia Coppellotti, Paolo Cordella,
 Andrea  Drusini,  Gabriella  Erspamer,  Marchiori  Silvana,   Monari-
 Martinez   Elisabetta,   Nigro   Loredana,   Paolo   Madoni,  Roberto
 Antonietti, Angelo De Marchi, Silvana Baruffi, Santa Spaggiari, Maria
 Teresa Bobbioni, Franca  Miani,  Corrado  Truffelli,  Alberta  Suppa,
 Roberta   Baroni  Formasiero,  Riccardo  Zanasi,  Carlo  Gorgoni,  M.
 Giovanna Vezzalini, Giuliana Trevisan Grandi, Nicoletta Pacchiarotti,
 Luigi Grasselli, Forni Arrigo, Menziani  Marilena,  Pugnaghi  Sergio,
 Paolo  Zannini,  Maria  Franca Brigatti, Maria Luisa Manzini, Roberto
 Parravicini, Sandra Piacente, Lorenzo Balestri,  Maria  Rosa  Rivasi,
 Marina  Mauri,  Vecchi  Maurizia,  Zaccaria  Ruggiu  Annapaola, Daria
 Perocco, Valent Italo, Tarca  Luigi,  Lentini  Luigi,  Sciuto  Italo,
 Santarato Giovanni, La Rocca Tommaso, Puviani Anna Cristina, Ferretti
 Maria  Enrica,  Gallingani  Daniela,  De  Anna  Dino,  Siena  Franca,
 Giovanni Patrassi, Nicolo' Bassi,  Pier  Antonio  Battistella,  Carlo
 Merkel,  Ivo  Job,  Alessandro Martini, Canali Carla, Perego Susanna,
 Stilli Donatella, Pellegrini Silvia, Martini Marta,  Vedovato  Marta,
 Menini  Claudia, Gregotti Cesarina, Richelmi Plinio, Di Nucci Amalia,
 Mori  Pierangelo,  Poetto  Massimo,  Mora  Clelia,  Magnani  Lorenzo,
 Bonesio  Luisa,  Ballottin  Umberto,  Collivigna Relli Carlo, Ciaponi
 Carlo, Salvatoni Alessandro, Lanzavecchia Antonio,  Larizza  Daniela,
 Livieri  Chiara,  Invernizzi  Rosangela,  Dominioni  Lorenzo,  Monafo
 Virginia, Marari Maurizio, Cisternino  Mariangela,  Torelli  Alberto,
 Malcevschi Sergio, Sanga Glauco, Borgna Caterina, Plebani Alessandro,
 Duse  Marzia,  Vitiello  Maria  Antonia, Ferrari Franco, Gobbi Paolo,
 Ferrari Eugenio, Attolini Carmen,  Maccario  Rita,  Marconi  Massimo,
 Gioglio Luciana, Lanza Enrica, Cantu Ester, Spanu Giovanni, Albertini
 Alessandra,   Almasio   Piero,  Pastoris  Ornella,  Visintini  Daria,
 Picascia Maria Luisa, Gazzaniga Andrea, Modena Tiziana, San  Giovanni
 Giovanni,  Ambrosi  Paolo,  Sandrini  Giorgio,  Bono  Giorgio, Giusti
 Carlotta, Ricetti Maria Maddalena, Adinolfi Daniela,  Butti  Giorgio,
 Knerich  Roberto, Martignoni Emilia, Fraternali Marco, Livan Michele,
 Mascitelli Coriandoli Ernesto, Ranzani Guglielmina, Bo Paola, Bellomo
 Giorgio, Chimienti Marcello, Riccardi Alberto,  Griziotti  Antonella,
 Ricciardi  Lucio,  Poggesi Corrado, Dionigi Paolo, Burgio Vito Lelio,
 Fornasari  Pier  Maria,  Bonoldi Alberto Pietro, Manazza Paolo, Peona
 Vittoria, Prandi Michele, Sacchi Fulvio, Spechiarello Michela,  Mauro
 Volpi,  Maria  Grazia  Bernasconi,  Giovanni De Meo, Luciana Mariani,
 Emma Menconi, Renata Fringuelli, Silvano Monarca,  Rossana  Pasquini,
 Giuliana Spinelli, Giuseppe Calabrese, Enzo Castagnino, Rita Roberti,
 Loretta Bastianini, Enrico Boschetti, Anna Vecchirelli, Emilio Donti,
 Giovanni  Alunni  Bistocchi, Ermelinda Francescangeli, Cristina Papa,
 Pietro Calabro', Paola Falteri, Giovanni Battista Principato, Roberto
 Quartesan, Massimo Piccirilli,  Maria  Vittoria  Ambrosini,  Pasquale
 Parise,  Andrea  Velardi,  Manuela  Papini,  Paolo  Puccetti, Luciana
 Tissi, Luigina Romani, Antonio Giampietri, Giovannella Strappaghetti,
 Carlo Alberto Palmerini, Marco Tingoli, Benedetto  Natalini,  Alberto
 Bertotto,  Maria  Clara  Rita  Bicchierai,  Marina  Brunetti,  Franco
 Baldelli,  Piergiorgio  Casavecchia,  Maurizio  Bentivoglio,  Geremia
 Bolli,  Doretta  Canosci,  Giovanni  Maria  Perfetto De Santis, Renzo
 Ruzziconi, Mariella Neri, Gaia Grossi, Maria  Luisa  Nimis,  Patrizia
 Jona,  Antonietta  Gallone Galassi, Theonis Ricco', Carlo Mazzocchia,
 Giovanni  Caironi,  Tullia  Eva  Norando,  Lorenzo  Cassitto,  Arosio
 Sergio,  Piermaria Davoli, Sangirardi Michele, Carlo Felice Marcolli,
 Giovanni  Mimmi,  Maria  Cristina  Tanzi,  Alessandra  Cesana,  Paolo
 M.Ossi,  Alberto  Cigada, Diego Colombo, Franco Musso, Flavio Spalla,
 Silvia Campese, Lia Guerra, Mastrorilli Ettore,  Seminara  Salvatore,
 Bandettini  Luca,  Carbone Carla, Ferrari Roberto, Mainardi Gincarlo,
 Magherini  Andrea,  Gianpaolo  Donzelli,   Carlo   Pratesi,   Massimo
 Rosselli,  Mazzanti  Roberto,  Cianciulli  Domenico,  Roberto  Salti,
 Fiorella Galluzzi,  Caterina  Adami-Lami  Conti,  Brat  Aldo,  Cicchi
 Paolo, Lombardi Valeriano, Giuseppe Calabri, Gabriella Bernini, Falio
 Franchini,  Fernanda  Falcini,  Cesare  Pratesi, Paola Lorenzi, Mario
 Ciampolini, Piero Burci, Paolo Pasquinucci, Nardelli Giovanni,  Resta
 Pietro, Angelo Carpi, Clodoveo Ferri, Giuseppe Cini, Roberto Gentili,
 Alessandro  Distante, Roberto Lensi, Cosima De Punzio, Gian Benedetto
 Melis, Nicola Cappelli, Bruno Rossi, Luigi Martorano, Giancarlo Teti,
 Lina Palmieri, Carlo Donadio, Gianfranco Tramonti, Ombretta Di Munno,
 Leonardo  Pinelli,  Giorgio  Zamboni,  Maria  Luisa   Pachor,   Maria
 Antonietta   Bassetto,  Alessandro  Perini,  Giorgio  Tarolli,  Diego
 Marchesoni, Roberto  Ferrari,  Giulia  Pissarello,  Sandro  Giannini,
 Vincenzo  Consoli,  Giulio  Guido,  Luigi  D'Elia,  Claudio Prigioni,
 Roberto De Marco, Angelo Argentieri,  Paolo  Mietto,  Enrico  Agabiti
 Rosei,  Livio  Dei Cas, Fausto Manara, Raffaele Perrotta, Iole Agrimi
 Crosignani, Ferruccio  Franco  Repellini,  Deodato  Assanelli,  Carla
 Casagrande, Silvana Vecchio, Mario Antonelli, Giovanni Cordini, Maria
 Pia   Belloni   Mignatti,   Chiacchio   Ugo,  Ballistreri  Francesco,
 Ballistreri  Alberto,  Rosa  Chillemi,   Gaetano   Alberghina,   Mamo
 Antonino,  Scamporrino Emilio, Crisafulli Carmelo tutti rappresentati
 e difesi come da  mandato  a  margine  del  presente  atto  dall'avv.
 Massimo  Colarizi  presso  il quale sono elettivamente domiciliati in
 Roma, via Guido d'Arezzo n. 18;
      n. 2927/1983 proposto  da:  Maurizio  Saponara,  Nicolo'  Gueli,
 Mario   Gagliardi,   Costantino  Cerulli,  Vincenzo  Lucisano,  Luigi
 Coppotelli, Riccardo Maceratini, Fabrizio Franchi, Patrizia  Santini,
 Mauro  Ceccanti, Marina Romeo, Francesco Zardo, Rocco Romano, Filippo
 Tosato, Nicola Pescosolido, Santi Maria Recupero,  Giovanni  Scorcia,
 Antonino   Vitarelli,  Vincenzo  Vilardi,  Giulio  Crimi,  Renato  De
 Angelis, Edoardo Eleuteri, Carlo  Tosti  Croce,  Giuseppe  Familiari,
 Luigi  Santoro,  Fausto  Fiocca,  Serena  Quatrucci, Francesco Tomei,
 Giovanni Alei, Annarita D'Angelo, Luciano Corbellini, Umberto Ferone,
 Roberto Pucci, Mario Manganaro,  Giuseppina  Antognoni,  Anna  Paggi,
 Giuseppe  I.  W.  Germano',  Michele  Gallucci,  Oriana  Leri, Franca
 Grimaldi, Leopoldo Silvestroni, Francesco  Macri',  Antonia  Amoroso,
 Antonello  Afeltra,  Alessandro Cutini, Elisabetta Collenza, Federico
 Di  Varmo,  Vittorio  Colombini,  Silvio   Di   Filippo,   Gianfranco
 Raschella,  Vincenzo  Vullo,  Teresa Borruto, Luigi Bartalena, Enrico
 Macchia, Maria Cristina Tozzi,  Lida  Bruni,  Domenico  Conte,  Laura
 Tucciarone,   Anna  Maria  Moreno,  Anna  Clerico,  Maria  Antonietta
 Pascarella, Giovanni Viceconte, Guido Viceconte,  Federico  Allemand,
 Lidia  Moschini, Antonio Filippo Cardamone, Franco Gagliardi La Gala,
 Andrea  Salvemini,  Gaetano  Dammacco,  Alessandro  Chieco,  Domenico
 Laforgia,  Vito  Abatangelo, Alberto Capozzi, Gioia Bertelli, Adriana
 Maria Pepe, Grazia Raguso, Angela Farinola, Paolo  Bartolo,  Domenica
 Pasculli,  Luigi  Monterisi,  Lorenzo  Ciliento, Franco Losurdo, Rosa
 Maria Mareschi, Armando Regina e Paolo Vitti  tutti  rappresentati  e
 difesi  -  cone  da procura a margine del ricorso - dall'avv. Massimo
 Colarizi, presso lo studio del quale sono  elettivamente  domiciliati
 in Roma, via Guido d'Arezzo n. 18;
      n.  290/1984  proposto  da:  Lorenza  Montalbetti, Franco Musso,
 Alberto Milanesi, Elisa Pedroni, Claudio Bonvecchio,  Giuliano  Della
 Valle,  Maria  Luisa  Carmellino, Clelia Martignoni, Michele Gangemi,
 Luigi Pescarini, Marco Boscaro, Maria Elisabetta  Alberti  Casellati,
 Giovanni  Baldisserotto,  Lorenza Caregaro, Luigi Pavanello, Giuseppe
 Cella,  Anna  Paola  Zaccaria  Ruggiu,  Francesco  Leoncini,  Lorenzo
 Balestri,  Maria  Rosa  Rivasi,  Maria Franca Brigatti, Rita Roberti,
 Ermelinda Francescangeli, Giovanni Alunni Bistocchi, Daria Visintini,
 Silvana Baruffi, Mirella Baglioni, Antonietta Gallone Galassi,  Maria
 Luisa  Nimis,  Claudia  Monti, Claudio Milanini, Luisa Chiappa Mauri,
 Roberto  Perelli  Cippo,  Silvia  Morgana  Scotti,  Emanuele   Banfi,
 Giovanna  Massariello  Merzagora,  Giulio  Antonio Carnazzi, Giuseppe
 Cini, Angelo Carpi, Franca  Siena,  Enrico  Agabiti  Rosei,  Raffaele
 Reccia  tutti  rappresentati  e  difesi  dall'avv.   Massimo Colarizi
 presso il quale sono elettivamente domiciliati  in  Roma,  via  Guido
 d'Arezzo n. 18 come da procura in calce al ricorso;
      n.  356/1984  proposto  da: Andrea Mariani, Maria Rosaria Tola e
 Fabrizia Bamonti Catena, rappresentati e difesi - come da procura  in
 calce ed a margine del ricorso - dall'avv. Massimo Colarizi presso il
 quale  sono  elettivamente domiciliati in Roma, via Guido d'Arezzo n.
 18;
      n. 499/1984 proposto da: Anna Canevari,  Annacarola  Lorenzetti,
 Giovanni Maria Gilson, Lucia Folco Zambolli, Luciano Roncai, Giuseppe
 Calabri,  Laura  Cedrangolo ed Eugenio Ferrari, tutti rappresentati e
 difesi, come da  procura  in  calce  al  ricorso,  dall'avv.  Massimo
 Colarizi presso il quale sono elettivamente domicialiati in Roma, via
 Guido d'Arezzo n. 18;
      n.  1076/1984  proposto  da:  Bianca  Marasini, Giancarla Gerli,
 Cesare Bernasconi, Angela  Villa  in  Balduini,  Iole  Agrimi,  Mario
 Antonelli,  Franco  Repellini,  Jorge Antonio Salerno, Roberto Salti,
 Fiorella  Galluzzi,  Italo  Valent,  Raffaele  Perrotta   e   Christa
 Zimmermann,  tutti rappresentati e difesi - come da procura a margine
 ed in calce al ricorso - dall'avv. MassimoColarizi, presso  il  quale
 sono  elettivamente  domiciliati  in  Roma, via Guido d'Arezzo n. 18,
 contro  il  Ministero  della  pubblica  istruzione,  in  persona  del
 Ministro pro-tempore rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale
 dello  Stato  per  l'annullamento  del  decreto  del  Ministro  della
 pubblica  istruzione  del  22  giugno  1983 pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale supplemento  ordinario  n.  218  del  10  agosto  1983,  di
 indizione della seconda tornata dei giudizi di idoneita' a professore
 universitario  di  ruolo,  fascia degli associati, nella parte in cui
 esclude  dalla  partecipazione  alla  stessa  tornata  idoneativa   i
 ricorrenti;
    Visti i ricorsi con i relativi allegati;
    Visti   gli  atti  di  costituzione  in  giudizio  dell'Avvocatura
 generale dello Stato;
    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle  rispettive
 difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udita  alla  pubblica  udienza del 15 maggio 1991 la relazione del
 consigliere Goffredo  Zaccardi  e  uditi,  altresi',  l'avv.  Massimo
 Colarizi  per  i  ricorrenti  e  l'avv. dello Stato Antonio Olivo per
 l'amministrazione resistente.
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
                               F A T T O
    Espone la difesa dei ricorrenti che gli stessi svolgono  tutti  da
 oltre  dieci  anni  attivita'  di  ricerca  e  di didattica a livello
 universitario  presso  una  pluralita'  di  atenei  italiani.   Essi,
 conseguito il titolo di laurea, hanno dedicato ogni sforzo lavorativo
 all'apprendimento  scientifico  nei  campi  di  rispettiva competenza
 svolgendo  altresi'  opera  di   didattica   universitaria   vieppiu'
 impegnativa.
    Nella  ben  nota  crisi  dell'ordinamento universitario degli anni
 sessanta e settanta, i ricorrenti hanno stabilmente intrattenuto  con
 le  universita' italiane rapporti di prestazione d'opera e di impiego
 a  vario  titolo  (assegnisti,  borsisti,  contrattisti,   assistenti
 incaricati,  ecc.)  protrattasi ininterrottamente sino all'entrata in
 vigore della legislazione di riforma universitaria,  acquisendo  cur-
 ricula accademici altamente qualificati.
    E'  noto  che,  con  legge  n.  28/1980 e con successivo d.P.R. n.
 382/1980  e'  stato  avviato  il   nuovo   assetto   delle   carriere
 universitarie  ordinato su tre fasce: professori ordinari, professori
 associati, ricercatori.
    Nell'ambito  della  categoria  dei  ricercatori  si  collocano   i
 "ricercatori  confermati"  e  cioe'  coloro  che, gia' in possesso di
 qualifiche universitarie corrispondenti a quelle possedute in passato
 dai  ricorrenti  (assegnisti,  borsisti,   contrattisti,   assistenti
 volontari),  hanno  superato  l'apposito  giudizio idoneativo (di cui
 agli artt. 7 della legge n. 28/1980 e  58  del  d.P.R.  n.  382/1980)
 basato sulla valutazione dei titoli scientifici e didattici maturati.
    I  ricercatori  confermati hanno acquisito la relativa qualifica a
 tutti gli effetti giuridici con decorrenza 1› agosto 1980 (artt.  112
 del d.P.R. n. 382/1980).
    I  ricorrenti,  in  ragione  dei  titoli  posseduti,  hanno  tutti
 utilmente superato la prima tornata di giudizi  di  idoneita',  onde,
 con  decorrenza  1›  agosto  1980 sono in possesso della qualifica di
 ricercatori confermati.
    Il  Ministero  della  pubblica  istruzione  ha  bandito la seconda
 tornata dei giudizi di idoneita'  a  professore  associato  (d.m.  22
 giugno  1983): a tale procedura hanno titolo a partecipare gli aventi
 diritto, indipendentemente dall'aver preso parte alla  prima  tornata
 concorsuale.
    Ritenendosi  in  possesso  dei  requisiti  di qualifica e servizio
 legittimanti la loro partecipazione  alla  tornata  dei  giudizi  per
 associato   da  ultimo  bandita,  i  ricorrenti  hanno  inoltrato  al
 Ministero della pubblica istruzione apposite domande,  corredate  dei
 documenti di rito.
    Il Ministero non ha accolto le medesime.
    La  presente  impugnativa viene quindi proposta, per mera cautela,
 avverso il d.m. 22 giugno 1983, ove  inteso  in  senso  lesivo  della
 posizione di ricorrenti, per i motivi che si riportano testualmente e
 che sono identici nei ricorsi:
    1.  -  Violazione dell'art. 5 terzo comma, della legge 21 febbraio
 1980, n. 28 e 50 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382. Eccesso di potere
 per   errore    nei    presupposti,    comportamento    illogico    e
 contraddittorio.Disparita' di trattamento.
    L'art.  5,  terzo  comma,  della  legga  21  febbraio 1980, n. 28,
 raggruppa gli aventi titolo all'inquadramento, a domanda,  nel  ruolo
 dei  professori  associati,  in tre categorie di soggetti, demandando
 alle norme delegate la fissazione della modalita' di espletamento dei
 giudizi di idoneita'. L'art. 50 del d.P.R. n. 382/1980, a sua  volta,
 nello stabilire il novero degli aventi diritto alla partecipazione ai
 concorsi   riservati,  riproduce  l'elencazione  delle  categorie  di
 soggetti gia' individuate dall'art. 5 gia' sopra richiamato.
    Il bando di concorso - d.m. 10 agosto  1983  -  ha  indicato  otto
 categorie  di soggetti legittimati a partecipare alla seconda tornata
 dei giudizi di idoneita' a professore associato. Tale elencazione  e'
 soltanto  parzialmente coincidente con quelle contenute negli artt. 5
 della legge n. 28/1980 e 50 del d.P.R. n.  382/1980,  posto  che,  in
 aggiunta  a tutte le categorie di personale contemplate nella legge e
 nel  decreto  allegato,  il  d.m.  ha  individuato  altre  qualifiche
 universitarie   che,  di  per  se'  ovvero  congiunte  a  determinati
 requisiti di servizio, vengono considerate utili ai fini del giudizio
 idoneativo indetto (crf. art. 3, sub f), con riferimento  ai  lettori
 universitari,  sub  g), relativamente agli assistenti universitari di
 cittadinanza italiana in  servizio  presso  l'istituto  universitario
 europeo  di Firenze; sub i), quanto ai professori incaricati di corsi
 presso le Universita' della Tuscia e di Cassino).
    In carenza di qualsivoglia disposiziome contenuta  nella  legge  e
 nel  decreto  delegato  che  affermi  la tassativita' ed esclusivita'
 delle indicate categorie di aventi titolo a partecipare alle  tornate
 idoneative per la fascia dei professori associati, deve correttamente
 concludersi  che  il legislatore non ha precluso la partecipazione ai
 giudizi dei quali si tratta ai soggetti  in  possesso  di  differenti
 qualifiche universitarie, ove le medesime risultino equiparabili alle
 qualifiche espressamente indicate.
    D'altro  canto  il Ministero della pubblica istruzione, in sede di
 adozione del bando, ha esso stesso  fatto  proprio  questo  principio
 procedendo  all'indicazione  di categorie di soggetti non contemplate
 dalla legge, in base  all'implicito  (ma  chiaro)  presupposto  della
 equiparabilita'  all'una  o  all'altra  delle  categorie di personale
 espressamente indicate. Ove cosi' non fosse e' evidente che il  bando
 sarebbe  illegittimo  per  violazione delle norme di legge piu' sopra
 indicate; ed e' corretto canone ermeneutico che,  tra  due  possibili
 interpretazioni  di  un atto amministrativo (nella specie il d.m.  10
 agosto  1983),  venga  prescelta  quella  conforme  alla   disciplina
 normativa e non anche quella con essa contrastante.
    Ma  se e' vero che nella legislazione di riforma universitaria non
 si rinvengono disposizioni preclusive all'applicazione  del  criterio
 dell'equivalenza  e  che, in concreto, il bando di concorso in parola
 ha operato in conformita'  a  tale  criterio,  deve  conseguentemente
 ritenersi  che  la  stessa  elencazione  di  cui  all'art. 3 del d.m.
 impugnato non ha carattere tassativo e preclusivo, e che hanno titolo
 a partecipare al concorso  de  quo  anche  soggetti  in  possesso  di
 qualifiche  (oltreche'  dei  necessari  requisiti  di  servizio)  non
 espressamente indicate nel  bando,  purche'  equiparabili  all'una  o
 all'altra di quelle.
    Ove  si  aderisca  alla  tesi  sin qui illustrata e' chiaro che la
 problematica relativa al diritto  dei  ricorrenti  a  partecipare  al
 concorso   de   quo   in   base  alla  postulata  equiparazione,  non
 involgerebbe le legittimita' del bando di concorso emanato, incidendo
 soltanto in ordine alle determinazioni che l'amministrazione avra' ad
 adottare in sede di esame delle domande concorsuali presentate.
    Di una pronuncia chiarificatrice nel  senso  sopra  specificato  i
 ricorrenti non avrebbero a dolersi.
    Peraltro la denegata ipotesi in cui la tesi illustrata non risulti
 condivisibile  e  si ritenga che l'art. 3 del d.m. impugnato precluda
 la partecipazione alla tornata concorsuale di soggetti in possesso di
 qualifiche  diverse  da  quelle  ivi   indicate,   il   provvedimento
 ministeriale  risulterebbe  palesemente  illegittimo  sotto i profili
 menzionati  in  epigrafe,  nonche'  per  le  ulteriori   ragioni   di
 illegittimita' di seguito esposte.
    2.  -  Violazione  degli  artt.  7 della legge n. 28/1980 e 50 del
 d.P.R. n. 382/1980. Violazione del d.P.R.  10  marzo  1982,  n.  163.
 Illogicita' manifesta.
    A  norma  degli  artt. 7 della legge n. 28/1980 e 50 del d.P.R. n.
 382/1980, (nonche' 3, lett. h), del  d.m.  10  agosto  1983,  possono
 partecipare   alla   seconda  tornata  dei  giudizi  di  idoneita'  a
 professore  associato  -  tra  gli  altri  -  "i  ricercatori   degli
 osservatori  astronomici  e  vesuviano  ... in servizio di ruolo alla
 data del 1›  agosto  1980,  che  entro  l'anno  accademico  1979-1980
 abbiano  svolto  tre  anni  di  attivita'  didattica  e  scientifica,
 quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite, documentate  da  atti
 della  facolta',  risalenti al periodo di svolgimento delle attivita'
 medesime".
    I ricorrenti, ricercatori confermati (di ruolo)  ad  ogni  effetto
 giuridico  dal  1›  agosto  1980, hanno tutti i requisiti di servizio
 previsti dalla norma in questione, avendo svolto attivita' di ricerca
 e di didattica (perfettamente documentata  e  documentabile)  per  un
 arco  temporale  di  gran  lunga  superiore a quello minimo triennale
 previsto dalla norma.
    Al possesso dei requisiti  dei  servizi  prescritti  i  ricorrenti
 assommano  la  titolarita'  di  una  qualifica (quella di ricercatore
 appunto) pienamente corrispondente dal punto di vista universitario a
 quella dei ricercatori degli osservatori astronomici e vesuviano  che
 l'art.  3  del bando ammette espressamente ai concorsi idoneativi per
 professore associato.
    Invero,  al  di  la'  dell'identita'  terminologica  formale della
 qualifica rivestita, sussiste una equiparabilita'  sostanziale  della
 rispettiva posizione, risultante da specifiche disposizioni di legge.
    E'  noto  che, nell'evoluzione legislativa dell'ultimo trentennio,
 la disciplina del personale degli osservatori  astronomici  e'  stata
 per  molti  aspetti  agganciata  a  quella  vigente  per il personale
 docente delle universita' (cfr. legge 18 marzo 1958, n. 276; legge  3
 novembre  1961,  n.  1255;  legge 24 febbraio 1967, n. 62; nonche' la
 stessa legge n. 28/1980 e d.P.R. n.  382/1980).
    A completamento di tale processo evolutivo il d.P.R. n.  163/1982,
 in  attuazione  della  delega  contenuta  nell'art. 12, ultimo comma,
 della  legge  n.  28/1980,  ha  provveduto  al  riordinamento   degli
 osservatori  astronomici, astrofisici e vesuviano in stretta aderenza
 all'ordinamento universitario di cui alla legislazione della riforma.
    In particolare: a) sono stati istituiti il ruolo  degli  astronomi
 comprensivo  delle  fasce degli straordinari, ordinari e associati, e
 quello dei ricercatori (art. 8), b) i ricercatori astronomi  svolgono
 (art.  15) funzioni analoghe a quelle fissate dall'art. 32 del d.P.R.
 n. 382/1980  per  i  ricercatori  universitatri;  c)  e'  ammesso  il
 trasferimento  degli  astronomi ordinari e associati in posti vacanti
 delle corrispondenti qualifiche universitarie (art. 19); d) il regime
 economico e quello delle incompatibilita' del personale  appartenente
 alle   seconde   fasce  degli  astronomi  ordinari,  straordinari  ed
 associati e dei  ricercatori  astronomi  e'  in  tutto  e  per  tutto
 equiparato  a  quello  delle  corrispondenti  posizioni universitarie
 (art. 39);
  e) anche la norma  di  "chiusura"  (art.  40)  relativa  allo  stato
 giuridico  del  personale  di  ricerca conferma la sussistenza di una
 equipollenza tra la qualifica del ricercatore universitario e  quella
 del  ricercatore  astronomo;  "per  quanto  non previsto dal presente
 decreto ed in quanto compatibili  si  applicano  ...  ai  ricercatori
 astronomi  e  geofisici  le  norme  di stato giuridico previste per i
 ricercatori universitari ivi compresa la conferma ed i congedi".
    Alla luce di quanto precede sembra  difficilmente  controvertibile
 che,  ai  fini  dell'accesso  alla fascia dei professori universitari
 associati, non  possa  discriminarsi  la  posizione  dei  ricercatori
 (confermati)  da  quella di ricercatori astronomi e geofisici i quali
 rivestono una qualifica ed uno  status  in  tutto  assimilabili,  dal
 punto  di  vista  giuridico-universitario, a quello dei primi. E cio'
 anche a  non  voler  considerare  che  la  qualifica  di  ricercatore
 confermato  - a differenza di quella di ricercatore degli osservatori
 astronomici  e  vesuviano  -  presuppone  una   attivita'   pregressa
 interamente   svolta  nel  campo  della  ricerca  e  della  didattica
 universitaria onde,  a  differenza  di  quelle,  e'  certamente  piu'
 meritevole  di  considerazione e tutela in relazione al conseguimento
 di qualifiche accademiche di rango superiore.
    Ne deriva che l'art. 3 del bando, nella parte in cui abbia  inteso
 escludere   dalla   tornata   concorsuale  in  parola  i  ricercatori
 universitari confermati risulterebbe direttamente in contrasto con le
 norme in epigrafe nonche' viziato di eccesso di potere  per  evidente
 illogicita' e disparita' di trattamento.
    3.  -  Violazione del combinato disposto degli artt. 5 della legge
 n. 28/1980, 50 del d.P.R. n. 382/1980, 5 del d.-l.  1› ottobre  1973,
 n.  1973,  n.  580.  Eccesso di potere per illogicita' ed ingiustizia
 manifesta. Disparita' di trattamento.
    La  presente  censura  concerne  specificatamente  i   ricercatori
 confermati che hanno acquisito la relativa qualifica provenendo dalla
 posizione  universitaria  di  contrattista  ex  art.  5  del d.-l. n.
 580/1973. Anche in relazione a tale categoria di soggetti il d.m.  10
 agosto  1983  nulla  dice  quanto  alla  loro ammissione alla tornata
 concorsuale indetta. E', comunque, evidente che ai medesimi non  puo'
 essere  riservato  un  trattamento  deteriore  rispetto  ai  "tecnici
 laureati", in possesso dei requisiti di servizio di cui  all'art.  3,
 lett.  c,  del  bando,  espressamente  ammessi  al  concorso  per  la
 qualifica di professore associato.
    Converra' ricordare che il  d.-l.  n.  580/1973  ha  istituito  un
 apposito  fondo  per  la  stipulazione di contratti di ricerca tra le
 universita'  e  particolari  categorie  di   soggetti   espressamente
 contemplati  nell'art.  5  (borsisti, assistenti universitari, medici
 interni, incaricati di esercitazioni, tecnici laureati incaricati).
    Per il conseguimento dei contratti gli  interessati  hanno  dovuto
 partecipare  ad  apposita procedura valutativa di tipo concorsuale; i
 vincitori dei contratti hanno acquisito uno status giuridico al quale
 la giurisprudenza ha  riconosciuto  natura  di  rapporto  di  impiego
 pubblico,  avente  ad  oggetto  lo  svolgimento  di  una attivita' di
 ricerca e di supporto didattico.
    E' chiaro che, dal punto di  vista  del  livello  della  qualifica
 rivestita,  i  c.d.  "contrattisti"  non  possono  essere  posti  sul
 medesimo piano delle categorie di personale di  cui  all'art.  5  del
 d.-l.  n.  580/1973,  e  cioe'  dei soggetti i quali, pur in grado di
 aspirare  all'affidamento  dei  contratti,  non  hanno   i   medesimi
 conseguito  per mancato utile superamento delle prove selettive o per
 difetto dei requisiti di servizio per parteciparvi.
    Ne consegue che, in sede di prima applicazione della normativa  di
 riforma   universitaria,   se   per   un   verso  non  si  giustifica
 l'equiparazione dei contrattisti alle categorie dei soggetti  di  cui
 all'art.  5  citato, ai fini dell'inquadramento nella medesima fascia
 (quella  dei  ricercatori),  e',  per   altro   verso,   tanto   meno
 giustificabile  che taluna delle categorie di cui all'art. 5 medesimo
 - a differenza dei contrattisti - sia stata presa  in  considerazione
 ai  fini  dell'accesso  alla  fascia funzionale superiore (professori
 associati). In quest'ultima situazione si vengono appunto a trovare i
 tecnici laureati, i quali, gia' equiparati a borsisti, assegnati ecc.
 ai fini del  conseguimento  dei  contratti,  sono  stati  ammessi  ai
 giudizi di idoneita' per associato.
    Al  di  la'  del  fatto  che alla qualifica di tecnico laureato fa
 riscontro lo svolgimento di compiti meno qualificanti  dal  punto  di
 vista  della  ricerca  e  della didattica universitaria (cfr. legge 3
 novembre 1961, n.  1255),  debbono  essere  evidenziate  le  seguenti
 ulteriori circostanze:
       a)  il  possesso - all'entrata in vigore della legge di riforma
 universitaria - della qualifica di tecnico laureato  presuppone,  per
 molti  dei  titolari  della  qualifica  stessa,  proprio  il  mancato
 superamento delle prove concorsuali che hanno consentito  alle  altre
 categorie  di  soggetti  elencate  nell'art.  5 del d.-l. n. 580/1973
 l'acquisizione dello status di "contrattista";
       b)  il  passaggio  di  ruolo  dei tecnici laureati incaricati e
 supplenti e' avvenuto ope legis,  in  virtu'  delle  disposizioni  di
 favore  di  cui  alle leggi nn. 808/1977 e 38/1980, senza cioe' che i
 medesimi abbiano dovuto sostenere alcuna prova abilitativa  o  alcuna
 verifica di idoneita'.
    Deve,  dunque,  correttamente  ritenersi  che,  in  presenza degli
 stessi requisiti di servizio previsti dagli artt. 50,  lett.  c)  del
 d.P.R.  n.  382/1980  e  3,  lett.  C), del d.m. 10 agosto 1983, e di
 posizione  entrambe  di  ruolo  (tecnici  laureati   da   un   canto,
 ricercatori  confermati  dall'altro),  non  possa  essere  negata  ai
 ricercatori confermati ex  contrattisti  (pervenuti  nella  qualifica
 attuale dopo il superamento di ben 2 prove idoneative, ex artt. 5 del
 d.-l.  n.  580/1973  l'una  ed  ex 58 del d.P.R. n. 382/1980 l'altra)
 quella legittimazione  a  partecipare  alla  tornata  concorsuale  ad
 associato che e' riconosciuta ai tecnici laureati.
    4.  -  In  via di estremo subordine: illegittimita' costituzionale
 degli artt. 5 della legge n. 28/1980 e 50 del d.P.R. n. 382/1980  per
 contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.
    Illegittimita' derivata del d.m. 10 agosto 1983.
    Ove   tutte   le  argomentazioni  precedentemente  svolte  fossero
 superabili e si dovesse ritenere  che  i  soggetti  ammissibili  alla
 seconda  tornata  di  giudizi  idoneativi  a professore associato non
 possano essere individuati al di la'  di  quelli  specificatamente  e
 tassativamente  indicati nelle norme di delega ed in quelle delegate,
 dovrebbe  convenirsi  nella  manifesta  illegittimita'  delle   norme
 medesime  per contrasto con i principi di cui agli artt. 3 e 97 della
 Costituzione.
    Ed,  invero,  sarebbe   evidente   l'irrazionale   disparita'   di
 trattamento  creata  dalle  norme in questione, per avere le medesime
 arbitrariamente discriminato - a parita' di requisiti di  servizio  -
 tra  le  posizioni  universitarie legittimanti il conseguimento della
 qualifica  di  professore  associato;   in   particolare   escludendo
 posizioni  specificatamente  universitarie  (quelle  dei  ricercatori
 confermati) ed ammettendo posizioni e qualifiche (oltretutto estranee
 all'assetto delle carriere accademiche)  legislativamente  equiparate
 alle   prime   (come  nel  caso  dei  ricercatori  degli  osservatori
 astronomici  e  vesuviano);   nonche'   legittimando,   quanto   alla
 partecipazione  ai  giudizi  di  idoneita'  ad associato, soggetti (i
 tecnici laureati) operanti a livello universitario in posizioni  meno
 qualificate sotto il profilo didattico e scientifico, gia' equiparati
 ai  fini  del  conseguimento  di  precedenti  posizioni universitarie
 (contrattista), transitati in ruolo senza il  superamento  di  alcuna
 procedura verificativa delle rispettive capacita'.
    Il vizio evidenziato si riflette inevitabilmente sulle esigenze di
 imparzialita'  e  buon  andamento della amministrazione (art. 97), le
 quali presuppongono: che l'accesso ai pubblici uffici sia regolato da
 criteri di perequazione; che l'affidamento delle  pubbliche  funzioni
 avvenga  sulla  scorta  di  apposita  verifica  di capacita'; che non
 possano  essere   discriminate,   su   base   meramente   formale   e
 terminologica,  posizioni  gia'  equiparate  dal  legislatore ai fini
 dello svolgimento di  compiti  strettamente  inerenti  alla  funzione
 pubblica da svolgere.
    L'avvocatura  dello  Stato  si  e'  costituita dichiarando che non
 sarebbe possibile valutare  la  "ricorrenza  dei  requisiti  utili  a
 partecipare  alla  tornata  idoneativa ad associato" data la "estrema
 eterogeneita' delle categorie cui  apparterrebbero  i  ricorrenti"  e
 concludendo per la reiezione del ricorso.
                             D I R I T T O
    1.  -  Appare  necessario richiamare, preliminarmente, i contenuti
 delle sentenze della Corte costituzionale n. 89 del 14 aprile 1986  e
 397  del  13  luglio  1989  che  si  sono  pronunciate in ordine alla
 illegittimita' costituzionale degli artt. 5, terzo comma, della legge
 21 febbraio 1980, n. 28 e 50, n. 3, del d.P.R.  11  luglio  1980,  n.
 382.
    Con   la  prima  sentenza  la  Corte  costituzionale  ha  ritenuto
 illegittime le  norme  indicate,  in  riferimento  all'art.  3  della
 Costituzione,  nella  parte in cui non contemplano, tra le qualifiche
 da ammettere ai giudizi di idoneita', gli aiuti e gli assistenti  dei
 policlinici  e  delle  cliniche  universitarie,  nominati  in  base a
 pubblico concorso e  che  entro  l'anno  accademico  1979-80  abbiano
 svolto  per  un triennio attivita' didattica e scientifica comprovata
 da pubblicazioni edite documentate dal preside della facolta' in base
 ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle attivita' medesime.
    L'ordine di idee a cui la Corte si e' ispirata e' stato quello  di
 non  ritenere  giustificata  la eslusione dei medici suindicati dalle
 categorie ammesse ai giudizi di idoneita' per la nomina a  professore
 associato  rispetto  alla  inclusione  in dette categorie dei tecnici
 laureati. La posizione di  questi  ultimi  era  caratterizzata  dalla
 assunzione  per  concorso  e  dallo  svolgimento  in via di fatto, in
 relazione alle gravi carenze di organico del personale con  qualifica
 di  assistente,  di  attivita' didattica e scientifica, posto che, in
 base alla legge 3 novembre 1961, n. 1255 - istitutiva del  ruolo  dei
 tecnici  laureati  - tali attivita' non rientravano tra i compiti dei
 tecnici laureati che dovevano svolgere  attribuzioni  di  sussidio  e
 strumentali  rispetto alle attivita' didattiche e scientifiche svolte
 dal  personale  docente.  Tale   posizione   e'   stata   considerata
 esplicitamente  equiparabile  dal  legislatore a quella propria degli
 assistenti del ruolo ad esaurimento con l'art. 50, n. 3 del d.P.R. 11
 luglio 1980, n. 382.
    A fronte di tale previsione normativa la Corte  costituzionale  ha
 chiarito  che  in  una  posizione  "quanto  meno"  corrispondente  si
 trovavano gli aiuti ed assistenti dei policlinici  e  delle  cliniche
 universitarie,  la cui assunzione avveniva in base ad un concorso con
 caratteristiche  analoghe  a  quello  per  la  nomina  ad  assistente
 universitario  - categoria contemplata al punto n. 2 dell'art. 50 del
 d.P.R.  n.  382/1980  -  e  che  erano  chiamati  a  svolgere,  oltre
 l'attivita'  professionale di base - assistenza e cura dei ricoverati
 - ed unitamente ad essa, attivita'  didattiche  e  scientifiche,  non
 gia'  in  via  di  fatto  e  senza  una  previsione  normativa che li
 abilitasse in tal senso - come nel caso dei tecnici  laureati  -,  ma
 quale  compito  ordinario rientrante nelle attribuzioni proprie degli
 appartenenti a tali categorie.
    Ove fosse documentato lo svolgimento di  dette  attivita'  con  le
 modalita'  previste  nella  norme  soprarichiamate  non vi era, a ben
 vedere, alcuna ragione di discriminazione tra  le  due  categorie  di
 personale  prese  in  considerazione  e  la  Corte si e' pronunciata,
 coerentemente, con sentenza additiva, nel senso sopradelineato.
    Preme,  peraltro,  sottolineare che il presupposto comune alle due
 fattispecie era quello dello svolgimento di una attivita'  principale
 rispetto a quella scientifica e didattica: di assistenza e cura per i
 medici  "interni"  e di sussidio e strumentale per l'insegnamento del
 personale  docente  per  i  tecnici  laureati  e  tale  attivita'  e'
 collegata,  istituzionalmente  nel  primo caso e solo occasionalmente
 nel secondo, con le attivita' scientifiche e didattiche.
    Il legislatore ha, quindi, preso in considerazione, con l'art. 50,
 n. 3 del d.P.R. 11 luglio 1980, n.  382,  una  categoria,  i  tecnici
 laureati, la cui attivita' non era specificatamente ed esclusivamente
 di   contenuto  didattico  e  scientifico  e  sul  presupposto  della
 sussistenza delle ulteriori condizioni oggettive indicate nelle norme
 (assunzione per concorso, svolgimento di fatto di attivita' didattica
 e scientifica per un triennio entro  l'anno  accademico  1979-1980  e
 apposita   documentazione   comprovante   detta   attivita')   ne  ha
 riconosciuto l'ammissione ai giudizi di idoneita'  per  la  nomina  a
 professore   associato.   Muovendo   da  tale  presupposto  la  Corte
 costituzionale  ha,  con  le  sentenze  qui  richiamate,  esteso   la
 previsione   delle   norme   citate  agli  aiuti  ed  assistenti  dei
 policlinici e delle cliniche universitarie per i  quali  si  ponevano
 tutte   le  condizioni  di  assimilabilita'  qui  richiamate  ed,  in
 particolare, lo  svolgimento  di  una  attivita'  diversa  da  quella
 didattica  e scientifica rispetto alla quale quest'ultima assumeva un
 carattere di ulteriorita'.
    Tale impostazione e', ad avviso  del  collegio,  confermata  nella
 sentenza  13  luglio 1989, n. 397, con cui la Corte costituzionale ha
 dichiarato la illegittimita' costituzionale delle norme in  questione
 nella  parte in cui non contemplano tra le qualifiche da ammettere ai
 giudizi di idoneita' i titolari di contratto presso  le  facolta'  di
 medicina   e  chirurgia,  nominati  in  base  a  concorso,  svolgenti
 attivita' di  assistenza  e  cura  oltre  i  limiti  di  impegno  del
 contratto  e  che, entro l'anno accademico 1979-1980 abbiano posto in
 essere,  per  un  triennio,  l'attivita'  didattica  e   scientifica,
 quest'ultima  comprovata  da pubblicazioni edite documentate dal pre-
 side di facolta' in base ad atti risalenti al periodo di  svolgimento
 delle attivita' in parola.
    La  motivazione  della sentenza n. 397/1989, punto 2.1, chiarisce,
 attraverso il richiamo all'art. 5, dodicesimo  comma,  del  d.-l.  n.
 580/1973,  che  prevede l'assimilazione dei contrattisti che svolgono
 attivita' di assistenza e cura  oltre  i  limiti  di  impegno  orario
 dell'attivita'  didattica,  agli  assistenti  ospedalieri, che questo
 elemento ha avuto un peso  decisivo  ai  fini  della  inclusione  dei
 contrattisti  medici  nelle categorie contemplate dall'art. 50, n. 3,
 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, con sentenza di natura additiva.
    E' attraverso l'equiparazione agli assistenti  dei  policlinici  e
 delle cliniche universitarie (anch'essi assunti per concorso - cui e'
 assimilabile   la   procedura  per  l'attribuzione  del  contratto  -
 svolgenti attivita' di  assistenza  e  cura  ed  unitamente  ad  essa
 attivita'  didattica  e  scientifica)  di  cui si era occupata con la
 sentenza  n.  89/1986,  che  e'  avvenuto  il  riconoscimento   della
 posizione  dei contrattisti medici. Cio' ferma restando la necessita'
 della sussistenza  e  dell'accertamento  delle  condizioni  oggettive
 previste nelle norme richiamate (assunzione per concorso, tirennio di
 attivita'  didattica  compiuta  entro  l'anno  accademico  1979-1980,
 documentazione rituale dell'attivita' scientifica).
    E'  utile  ricordare  che  tale  ricostruzione  appare  confermata
 esplicitamente dalla Corte costituzionale con  sentenza  n.  549  del
 dicembre 1990.
    Sulla base delle suesposte considerazioni con sentenza n. 2043 del
 27  novembre  1991  sono  stati  accolti i ricorsi dei ricorrenti che
 hanno comprovato la posizione di  contrattista  o  assistente  medico
 interno  presso facolta' di medicina e chirurgia ed hanno documentato
 la sussistenza degli altri requisiti richiesti dalle norme piu' volte
 richiamate.
    Sono stati, inoltre, rigettati i ricorsi degli  esesercitatori  ed
 assistenti,  di dette facolta', nonche' dei contrattisti, assegnisti,
 esercitatori ed assistenti di altre facolta'.
     2. - Per quanto concerne le posizioni degli assegnisti e borsisti
 presso  facolta'  di  medicina  e  chirurgia  e  segnatamente   degli
 assegnisti  nonche'  dei  borsisti: Deodato Assanelli (universita' di
 Parma),  Salvatore  Seminara  (universita'  di  Firenze),  Alessandro
 Perini  (universita'  di  Padova),  Marta  Vedovato  (universita'  di
 Ferrara), Roberto Ferrari  (universita'  di  Brescia),  M.  Maddalena
 Ricetti,  Marcello  Chimienti, Vittoria Peona, Roberto Knerich, Paolo
 Ambrosi,   Lorenzo   Dominioni,   Antonella   Griziotti,   Paola   Bo
 (universita'  di  Pavia),  Maurizio  Saponara,  Riccardo  Maceratini,
 Francesco Zardo,  Nicola  Pescosolido,  Antonino  Vitarelli,  Edoardo
 Eleuteri,  Carlo  Tosti Croce, Luciano Corbellini, Giuseppe Germano',
 Maria  Cristina  Tozzi,  Anna  Clerico  ed  Enrico  Macchia,  nonche'
 borsisti:  Eugenio  Ferrari  (universita'  di  Pavia),  Carlo  Merkel
 (universita' di Padova), Mario Petretta (universita' di  Napoli),  G.
 Paolo  Donzelli, Andrea Magherini (universita' di Firenze), Amalia Di
 Nucci, Vito Lelio Burgio,  Lucio  Ricciardi,  Paolo  Dionigi,  Franco
 Ferrari,  Giovanni  San  Giovanni,  Giovanni  Spanu,  Paolo  Manazza,
 Giorgio  Bellomo,  Giorgio  Butti,  Massimo  Marconi,  Maria  Antonia
 Vitiello,   Corrado   Poggesi  (universita'  di  Pavia),  nonche'  la
 ricorrente Albertini Alessandra di cui la difesa  dei  ricorrenti  ha
 documentato   la  sussistenza  dei  requisiti  sopraindicati  ed,  in
 particolare,  la  qualita'  di  assegnista  presso  una  facolta'  di
 medicina  e  chirurgia  (cfr.  produzione  in atti del 30 aprile 1991
 "posizioni varie" doc. n. 47), il collegio ritiene che  la  posizione
 di  detti  ricorrenti non si differenzi sostanzialmente da quella dei
 titolari di contratto presso le facolta' di medicina e  chirurgia  ai
 fini della applicabilita' della norme di cui trattasi, art. 50, primo
 comma,  del  d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, se non per la circostanza
 che  l'attivita'  di  assistenza  e  cura  effettuata  dal  personale
 appartenente  a  dette categorie non e' prevista espressamente - come
 avviene invece per i titolari di contratto in  base  all'art.  5  del
 d.-l.  1›  ottobre  1973,  n. 580 - tra le attribuzioni proprie delle
 categorie stesse e quindi, se prestata effettivamente, e' resa in via
 di fatto e non nell'esercizio di compiti istituzionali.
    Tale circostanza determina una  differenziazione  della  posizione
 degli  assegnisti  e borsisti presso facolta' di medicina e chirurgia
 rispetto a quella dei titolari di contratto, idonea,  in  ipotesi,  a
 far  cadere  l'assimilazione  agli assistenti ospedalieri che per gli
 appartenenti alla categoria dei titolari di contratto  sembra  essere
 stata nella sentenza n. 397/1989 della Corte costituzione decisiva ai
 fini  della  inclusione nelle categorie contemplate dal ripetuto art.
 50,  n. 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382. Tuttavia, e' proprio lo
 svolgimento in  via  di  fatto  di  tali  mansioni  che  avvicina  la
 posizione  degli  appartenenti a dette categorie, che abbiano reso in
 via  di  fatto  anche  prestazioni  assistenziali  in  aggiunta  alle
 attivita'  didattiche e scientifiche, alla categoria di riferimento -
 cioe' i tecnici laureati - per i quali  come  si  e'  prima  rilevato
 l'attivita'  didattica e scientifica e' stata presa in considerazione
 dal legislatore anche se prestata in via di fatto  quale  prestazione
 ulteriore rispetto a quelle proprie di tale categoria di personale.
    Per  quanto  concerne gli assegnisti presso facolta' di medicina e
 chirurgia la questione di illegitiimita' costituzionale  delle  norme
 in  esame  e'  stata  di  recente  sollevata  dal Consiglio di Stato,
 sezione sesta, con ordinanza n. 80/1991 nella quale, in modo ampio ed
 articolato, sono chiarite le ragioni della sostanziale  identita'  di
 posizione  di tali soggetti rispetto agli appartenenti alle categorie
 dei tecnici laureati, dei medici interni e  dei  contrattisti  presso
 facolta'  di  medicina  e  chirurgia. Per tale parte il collegio, che
 condivide le ragioni esposte  in  detta  ordinanza,  fa  rinvio  alla
 stessa.
    Del tutto analoga e' peraltro, la posizione dei borsisti presso le
 facolta'  di  medicina  e chirurgia che siano stati assunti in base a
 disposizioni - artt. 32 della legge n.  742/1966  e  della  legge  24
 febbraio  1967, n. 62 - che contemplano una procedura concorsuale, ed
 abbiano svolto attivita' didattica  e  scientifica  per  un  triennio
 anteriormente  all'anno  accademico  1979-1980  e, sia pure in via di
 fatto,  abbiano  svolto  attivita'  di  assistenza  e   cura   presso
 policlinici  e  cliniche  universitarie.  Nella  sussistenza di dette
 condizioni oggettive non esistono, ad avviso del collegio, sulla base
 del  cennato  indirizzo  della  Corte  costituzionale,   motivi   per
 differenziare  la  posizione  dei  borsisti  presso  le  facolta'  di
 medicina e chirurgia da quella  degli  assegnisti  presso  le  stesse
 facolta' ed anche, ove non si dia un rilievo decisivo alla previsione
 dell'art.  5,  dodicesimo  comma del d.-l. n. 580/1973, nei confronti
 dei titolari di contrato presso le medesime facolta'.
    La diversita' di trattamento che, in tutti  gli  esposti  termini,
 qui  si  assume  come  incostituzionale  e'  data da quelle che - nel
 presupposto comune dello svolgimento di  attivita'  di  assistenza  e
 cura  - la sentenza n. 89/1986 chiama "condizioni oggettive" previste
 per l'assimilazione ai tecnici laureati; determinazione del  medesimo
 triennio  in  cui  l'attivita'  didattica e scientifica doveva essere
 svolta; connessa documentazione, affidata al preside della  facolta',
 con   riferimento   ad   atti  risalenti  al  periodo  dell'effettivo
 svolgimento dell'attivita' stessa; con le stesse, l'assunzione  nella
 qualifica di assegnista e borsista mediante una procedura concorsuale
 pubblica.
    Gli   indicati   elementi  (o  condizioni)  conducono  a  ritenere
 rilevante e non manifestamente infondata rispetto  all'art.  3  della
 Costituzione  la questione di legittimita' costituzionale degli artt.
 5, terzo comma, n. 3, della legge n. 21 febbraio 1980, n. 28,  e  50,
 n.  3,  del  d.P.R.  11  luglio  1980, n. 382, nella parte in cui non
 contemplano, tra i soggetti che possono essere ammessi ai giudizi  di
 idoneita'   per  professore  associato,  i  titolari  di  assegni  di
 formazione didattica e scientifica, di cui al'art.  6  del  d.-l.  1›
 ottobre  1973,  n.  580,  convertito dalla legge 30 novembre 1973, n.
 766,  ed i titolari di borse di studio di cui all'art. 32 della legge
 31 ottobre 1966, n. 642, e 24 febbraio 1967, n. 62, prima facolta' di
 medicina e chirurgia, che entro  l'anno  accademico  1979-80  abbiano
 svolto  per un triennio attivita' didattica e scientifica, comprovata
 da pubblicazioni edite documentate dal preside di facolta' in base ad
 atti risalenti al periodo di svolgimento delle attivita' medesime, in
 relazione alla disparita' di trattamento, a  parita'  di  condizioni,
 verso i tecnici laureati, verso i medici interni di cui alla sentenza
 della   Corte   costituzionale   14  aprile  1986,  n.  89,  verso  i
 contrattisti  universitari  di  cui   alla   sentenza   della   Corte
 costituzionale 13 luglio 1989, n. 397.