ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale dell'articolo 7, primo
 comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in  materia
 di finanza pubblica), promossi con ordinanze emesse:
       A)  in  procedimenti civili vertenti tra Fiore Amedeo ed altri,
 contro l'Ente FF.SS.:
       due, dal Pretore  di  Torino,  entrambe  il  13  gennaio  1992,
 iscritte  ai  nn.  121 e 122 del registro ordinanze 1992 e pubblicate
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  11,  prima   serie
 speciale, dell'anno 1992;
       dal  Pretore  di Bari, sei, il 5 febbraio 1992, iscritte ai nn.
 211, 212, 213, 215, 216 e 217 del registro ordinanze 1992; due, il  7
 febbraio 1992, iscritte ai nn. 209 e 210 del registro ordinanze 1992;
 una,  il  14 febbraio 1992, iscritta al n. 214 del registro ordinanze
 1992; tutte pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.
 19, prima serie speciale, dell'anno 1992;
       dalla  Pretura di Brindisi - Sezione distaccata di San Vito dei
 Normanni, il 28 marzo 1992, iscritta al n. 356 del registro ordinanze
 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  29,
 prima serie speciale, dell'anno 1992;
       dal  Tribunale  di Genova, il 5 marzo 1992, iscritta, al n. 328
 del registro ordinanze 1992 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
 della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1992;
       dal  Pretore  di  Roma, il 14 febbraio 1992, iscritta al n. 224
 del 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica,  n.
 19, prima serie speciale, dell'anno 1992;
       B)  Nel  procedimento  civile  vertente tra Capasso Giuseppe ed
 I.N.A.D.E.L.:
       dal Pretore di Napoli, il 21 aprile 1992, iscritta  al  n.  336
 del  registro  ordinanze  1992  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1992;
    Visti gli atti di costituzione  di  Fiore  Amedeo,  Floris  Pietro
 Francesco,  Papadia  Francesco  Vincenzo  e Solazzo Vito, nonche' gli
 atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  20  ottobre  1992  il  Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Uditi gli avv.ti Michele Abbatescianni per Floris Pietro Francesco
 e  Papadia  Francesco  Vincenzo;  Luciano  Ventura per Solazzo Vito e
 l'Avvocato  dello  Stato  Luigi  Criscuoli  per  il  Presidente   del
 Consiglio dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1.  - Il Pretore di Torino, nei giudizi promossi da Fiore Amedeo e
 Brancaccio Vincenzo nei confronti dell'Ente Ferrovie dello Stato, per
 ottenere il riconoscimento dei benefici  di  cui  all'art.  20  della
 legge  24  dicembre  1986,  n. 958, per il servizio militare prestato
 rispettivamente dal 2 luglio 1962 al 2 dicembre 1963 e dal  25  marzo
 1968 al 23 febbraio 1970, con ordinanza in data 13 gennaio 1992 (R.O.
 n.   121   del   1992),   ha   sollevato  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 30 dicembre 1991
 n. 412,  il  quale  ha  disposto  che  i  suddetti  benefici  operano
 esclusivamente per il servizio militare in corso alla data di entrata
 in  vigore  della  citata legge n. 958 del 1986 e per quello prestato
 successivamente.
    Il giudice a quo ha osservato, in particolare che:
       a)  la  questione  e'  rilevante  poiche'  soltanto  la   norma
 censurata  e' d'ostacolo al riconoscimento, in favore dei lavoratori,
 dei rivendicati benefici, concessi dalla precedente norma, dichiarata
 espressamente applicabile  al  "settore  pubblico",  nel  quale  deve
 ritenersi compreso anche l'Ente Ferrovie dello Stato;
       b)  che  la  limitazione  dell'ambito temporale di efficacia di
 detti benefici, disposta con la  norma  censurata,  irragionevolmente
 discrimina  i  lavoratori  che hanno prestato servizio militare prima
 del 30 gennaio 1987 e quelli che lo hanno  prestato  successivamente,
 pur  nell'identita'  della prestazione e dei sacrifici richiesti agli
 uni ed agli altri, senza che i suddetti si possano  considerare  come
 uno speciale compenso per una maggiore gravosita' della leva militare
 successiva alla data suddetta (violazione art. 3 della Costituzione);
      che, peraltro, i detti benefici hanno la funzione di evitare che
 la  prestazione  del  servizio militare, obbligatorio ex art 52 della
 Costituzione, comporti pregiudizio (reale o  virtuale)  per  la  vita
 lavorativa onde, la intervenuta limitazione importa la violazione del
 richiamato precetto costituzionale (art. 52 della Costituzione).
    2.  -  L'ordinanza,  ritualmente notificata e comunicata, e' stata
 altresi' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
    2.1 - Nel giudizio davanti alla Corte si sono costituite le  parti
 private  ed  e'  intervenuta  l'Avvocatura  Generale  dello Stato, in
 rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri.
    La  difesa  delle  prime  ha   insistito   per   la   declaratoria
 dell'illegittimita'costituzionale    della   norma   censurata,   con
 argomenti sostanzialmente  identici  a  quelli  esposti  dal  giudice
 remittente.
    L'Avvocatura  Generale  dello  Stato  ha, in particolare, rilevato
 che:
      l'art.  20  della  legge  n.  958  del  1986,  attributiva   dei
 contestati  benefici, non puo' trovare applicazione nei confronti dei
 dipendenti di un ente pubblico i cui rapporti di lavoro  si  svolgono
 in regime privatistico, come per l'Ente ferrovie. Cio' e' reso palese
 sia  dalla  mancanza  di norme espresse che identifichino il "settore
 pubblico", cui e' commisurato l'ambito di operativita'  della  norma,
 con  quello  comprensivo,  oltre che dallo Stato, anche di altri enti
 pubblici minori; sia dal fatto che l'art. 20 della  citata  legge  n.
 958  del 1986 ha posto gli oneri da essa implicati sul bilancio dello
 Stato, autonomo  rispetto  a  quello  dell'Ente  ferrovie,  con  cio'
 dimostrando  che  dette spese non possono che riguardare i dipendenti
 statali;
      in ogni caso, la norma censurata, in coerenza con  il  principio
 della  irretroattivita',  risolvendo  una  incertezza  ermeneutica, e
 percio' di interpretazione autentica, ha precisato che i benefici  in
 questione  non  possono applicarsi se non quando il fatto costitutivo
 del diritto ai medesimi si  sia  avverato  successivamente  alla  sua
 entrata in vigore;
      appartiene,  poi,  alla  discrezionalita'  del  legislatore  che
 accorda un particolare  beneficio,  stabilirne  i  limiti  temporali,
 anche  in  considerazione  delle  compatibilita'  finanziarie e degli
 oneri che l'assenza di quei limiti comporterebbe;
      inconsistente  e'  il  richiamo  all'art. 52 della Costituzione,
 posto che la mancata fruizione  dei  benefici  in  questione  non  si
 risolve  affatto  in  un  pregiudizio  per  la  posizione  di  lavoro
 dell'interessato che abbia prestato servizio militare.
    3. - Identica questione e' stata proposta dal  Pretore  di  Torino
 con   ordinanza  della  stessa  data  (R.O.  n.  122  del  1992)  nel
 procedimento  promosso  da  Luzzini  Lucio  ed  altri  contro  l'Ente
 Ferrovie.
    Nel  giudizio avanti questa Corte e' intervenuta solo l'Avvocatura
 Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del  Consiglio
 dei ministri, cha ha svolto difesa identica a quella precedente.
    4.  -  In  termini sostanzialmente analoghi, la questione e' stata
 poi sollevata:
       A) dal Pretore di Napoli, con  ordinanza  del  21  aprile  1992
 (R.O.  n.  336  del  1992),  in  procedimento  Capano Giuseppe contro
 I.N.A.D.E.L., che pone in riferimento solo  l'art.  3,  primo  comma,
 della Costituzione;
       B)  dal  Pretore  di Bari con sei ordinanze del 5 febbraio 1992
 (R.O. nn. 211, 212, 213, 215, 216, 217/92), due del 7  febbraio  1992
 (R.O. nn. 209 e 210/92) e una del 14 febbraio 1992 (R.O. n. 214/92);
       C)  dal  Pretore  di Roma (R.O. n. 224/92) con ordinanza del 14
 febbraio 1992;
       D) dal Pretore di Brindisi con  ordinanza  del  28  marzo  1992
 (R.O. n. 356 del 1992):
       E)  dal  Tribunale  di  Genova,  con ordinanza del 5 marzo 1992
 (R.O. n. 328 del 1992); tutte emesse in giudizi contro le FF.SS.
    4.1 - Questa ultima ordinanza (R.O.  n.  328  del  1992)  contiene
 ulteriori censure e profili particolari, rispetto alle altre.
    Il giudice remittente, ponendo in riferimento, oltre gli artt. 3 e
 52  della  Costituzione,  anche  gli  artt.  24, 53, 101 e 104, della
 Costituzione, ha osservato che con la norma in esame:
       a) e' stata introdotta una limitazione a diritti soggettivi, il
 cui rispetto, viceversa, appare uno dei fondamenti  dello  Stato  "di
 diritto", cui si ispira la vigente Costituzione; tale risultato si e'
 voluto   conseguire   mediante   una   disposizione   indicata   come
 interpretativa,  quindi  con  efficacia  retroattiva   (terzo   comma
 dell'art. 7), pur in assenza di rilevanti contrasti giurisprudenziali
 sul  punto,  con  l'effetto  di  privare  i titolari del diritto gia'
 conseguito  e  di  creare  nuove  disuguaglianze  fra  soggetti   che
 rimangono beneficiari e soggetti privati del beneficio;
       c)  e'  stata  limitata  la  tutela giurisdiziale dei cittadini
 relativamente al proprio diritto, sorto contestualmente per tutti con
 l'entrata in vigore dell'art. 20, anche se i presupposti concreti per
 l'esercizio di esso in alcuni casi gia'  erano  esistenti,  in  altri
 coesistevano  ed  in  altri  sono  sorti  successivamente,  ma sempre
 nell'ambito omogeneo di un rapporto lavorativo in corso;
       d)  e'  stata  introdotta  una  differenza  nell'entita'  della
 contribuzione  dei  cittadini  alla  spesa  pubblica  perche'  alcuni
 soltanto dei precedenti legittimati possono usufruire del  beneficio,
 mentre gli oneri contributivi sono a carico di tutti gli appartenenti
 alla stessa categoria;
       e)  e'  stata  introdotta  una  valenza  differenziata  di  una
 prestazione,  quella  del  servizio  militare,  che  la  Costituzione
 chiaramente prevede come un dovere imposto in misura uguale a tutti i
 cittadini,  con beneficio solo a favore di coloro che hanno adempiuto
 a  detto  servizio  in  tempi  in  cui  esso  si   era   notevolmente
 alleggerito;
       f)   tutto   quanto   sopra  e'  stato  realizzato  in  base  a
 considerazioni  discriminatorie  ed  irragionevoli,  mentre   l'unica
 soluzione corretta sarebbe stata l'abolizione del beneficio per tutti
 se lo si fosse ritenuto troppo oneroso per le finanze dello Stato.
    4.2.  - In tutti i giudizi promossi con le sopra ( sub 4) elencate
 ordinanze  e'  intervenuta  l'Avvocatura  Generale  dello  Stato,  in
 rappresentanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, che ha
 concluso per la declaratoria  di  inammissibilita'  o,  comunque,  di
 infondatezza  della  questione con argomenti identici a quelli dianzi
 ricordati.
    4.3. - Si sono poi costituiti:
       A) Floris Pietro Francesco, nel giudizio promosso  dal  Pretore
 di Bari con ordinanza del 7 febbraio 1992 (R.O. n. 209/92);
       B)  Solazzo Vito, nel giudizio promosso dal Pretore di Bari con
 ordinanza del 5 febbraio 1992 (R.O. n. 215/92);
       C) Papada Francesco Vincenzo, nel giudizio promosso dal Pretore
 di Bari con ordinanza del 5 febbraio 1992 (R.O. n. 216/92).
    I loro atti difensivi non  aggiungono  elementi  o  profili  nuovi
 rispetto  a  quanto  risultante  dalla  superiore  esposizione  e  si
 limitano a ribadire le censure svolte dai giudici remittenti.
    Nell'imminenza della udienza hanno depositato memorie Solazzo Vito
 e Floris Pietro Francesco.
    La difesa del primo ha ribadito il proprio dubbio sulla natura  di
 norma interpretativa dell'art. 7 della legge n. 412 del 1991, onde la
 esclusione della sua retroattivita'.
    La  difesa  del  Floris,  premesso che i dipendenti delle Ferrovie
 dello Stato sono destinatari della disposizione  dell'art.  20  della
 legge  n.  258  del  1986,  ha  osservato  che  la  norma  censurata,
 nell'interpretare  autenticamente  tale   disposizione,   appone   un
 elemento  temporale  quale  unico discrimine di situazioni identiche,
 non incidente sugli effetti di una legge, ma sui suoi presupposti  di
 fatto.
                        Considerato in diritto
    1.  -  Va disposta la riunione dei giudizi al fine della decisione
 con una unica sentenza, per evidenti ragioni di connessione.
    2. - La Corte deve verificare se  l'art.  7,  primo  comma,  della
 legge  30 dicembre 1991, n. 412, nella parte in cui stabilisce che il
 servizio militare valutabile ai sensi dell'art.  20  della  legge  24
 dicembre 1986, n. 958, ed ai fini della attribuzione dei benefici ivi
 previsti,  e'  esclusivamente quello in corso alla data di entrata in
 vigore di tale ultima legge nonche' quello prestato  successivamente,
 violi gli artt. 3, 24, 52, 53, 101, 104, della Costituzione perche':
       a)  irrazionalmente  discrimina fra quanti, con pari o maggiori
 sacrifici, hanno prestato servizio militare prima  della  entrata  in
 vigore  della  legge  412  del  1991  rispetto  a quelli che lo hanno
 prestato successivamente;
       b)  per  la  errata  qualificazione  di  norma  interpretativa,
 sottrae  retroattivamente  un  beneficio  a  coloro  che l'hanno gia'
 acquisito come destinatari della norma di previsione ed impedisce  la
 funzione  interpretativa  del  giudice  in  ordine alla portata della
 stessa;
       c)  limita  il diritto dei cittadini soggetti a tale operazione
 ablativa di agire in giudizio per la tutela di situazioni  giuridiche
 ad essi anteriormente attribuite;
       d)  non consente la compiuta eliminazione dei pregiudizi che la
 prestazione del servizio militare ha arrecato a quei  lavoratori  che
 siano stati assoggettati ad essa anteriormente alla entrata in vigore
 della norma di previsione dei denegati benefici;
       e)  comporta  ineguale  contribuzione  dei cittadini alla spesa
 pubblica in danno di quanti non possono usufruire di tali benefici.
    3. - La questione non e' fondata.
    L'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n.  958,  ha  previsto  la
 validita'   del   servizio   militare   a   tutti   gli  effetti  per
 l'inquadramento economico e  per  la  determinazione  dell'anzianita'
 lavorativa ai fini del trattamento previdenziale per i dipendenti del
 settore pubblico.
    L'art.  7,  primo  comma,  della  legge  30 dicembre 1991, n. 412,
 contenente disposizioni in materia di  finanza  pubblica,  stabilisce
 che il servizio militare valutabile ai sensi del predetto articolo e'
 esclusivamente  quello in corso alla data della sua entrata in vigore
 nonche' quello prestato successivamente.
    4.  -  Preliminarmente  deve  essere  esaminata  la  eccezione  di
 inammissibilita'  sollevata  dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato,
 secondo cui la disposizione  impugnata  non  sarebbe  applicabile  ai
 dipendenti  dell'Ente  ferrovie in quanto al momento della entrata in
 vigore della legge n. 958 del 1986 l'Azienda autonoma delle  ferrovie
 dello  Stato  si  era  trasformata, per effetto della legge 17 maggio
 1985, n. 210, in ente pubblico economico, il quale non fa  parte  del
 "settore pubblico".
    La eccezione e' destituita di fondamento.
    A  parte  la  considerazione che sulla nozione di settore pubblico
 non vi e' accordo, in quanto in esso, secondo  alcuni,  ai  fini  che
 interessano,  si  comprenderebbero anche gli enti pubblici economici,
 si  osserva  che  la  detta  riforma  si  e'  attuata   in   concreto
 successivamente  alla entrata in vigore della citata legge n. 210 del
 1985  e  solo  con  la  emanazione  dei   previsti   regolamenti   di
 organizzazione.
    Invero,  l'art.  14  ha fatto salve tutte le leggi e i regolamenti
 vigenti alla suddetta epoca ed afferenti alla organizzazione,  sempre
 che  fossero stati compatibili con la disciplina dettata dalla stessa
 legge.
    L'art. 21 poi ha previsto la trasformazione del rapporto di lavoro
 dei  dipendenti  da  pubblico  in  privato  solo  al  momento   della
 stipulazione  dei  contratti  collettivi, il primo dei quali ha avuto
 effetto dal 5 febbraio 1988.  E  la  disposizione  in  esame  incide,
 direttamente  e  profondamente,  sul  rapporto  di  lavoro  in quanto
 modifica l'inquadramento  economico  e  l'anzianita'  lavorativa  del
 personale ai fini del trattamento previdenziale.
    Peraltro,  e' oggetto di controversia l'attribuzione del beneficio
 accordato dalla disposizione denunciata proprio a  coloro  che  hanno
 prestato  servizio  anteriormente  alla riforma, quando l'Ente faceva
 parte dell'amministrazione pubblica  e  il  rapporto  di  lavoro  era
 pubblico.
    5. - La questione va, quindi, esaminata nel merito.
    Deve  accertarsi  e  precisarsi  la  natura della legge n. 412 del
 1991;  se,  cioe',  essa  sia  interpretativa,  con  la   conseguente
 efficacia  retroattiva  o  sia  innovativa e, quindi, senza efficacia
 retroattiva.
    La Corte ha piu' volte deciso (sentt. nn. 155, 390 del  1990)  che
 non  ha  alcun  rilievo  la  qualifica  che  della  legge ha fatto il
 legislatore; che va riconosciuto il carattere  interpretativo  a  una
 legge,  la quale, fermo restando il testo della norma interpretativa,
 ne chiarisca il significato normativo e  privilegi  una  delle  tante
 interpretazioni  possibili,  di guisa che il contenuto precettivo sia
 espresso dalla coesistenza di due norme, quella precedente  e  quella
 successiva, che ne esplicita il significato, e che rimangono entrambe
 in vigore.
    Le  due norme si sovrappongono e l'una, la successiva, non elimina
 l'altra, la precedente.
    Il legislatore, con una  operazione  ermeneutica  introduce  nello
 ordinamento  un  quid  novi  che  rende  obbligatorio  per  tutti  il
 significato da lui dato alla norma precedente che resta in vigore.
    L'intervento   del   legislatore   e'   legittimato   dai    dubbi
 interpretativi,  sorti specialmente nei giudizi che della norma hanno
 fatto applicazione nelle fattispecie di volta in volta esaminate.
    In particolare, la natura interpretativa della legge in  esame  e'
 desumibile  dal  terzo  comma  dell'art.  7,  che  pero' non e' stato
 impugnato ma e' utilizzabile ai suddetti fini.
    Esso regola la sorte degli eventuali maggiori trattamenti comunque
 in godimento al momento della entrata in vigore della legge, concessi
 a seguito di interpretazioni difformi da quelle  indicate  nel  primo
 comma dello stesso articolo che fissa i limiti temporali dell'art. 20
 della  legge  n.  958  del  1986,  il quale in proposito non contiene
 alcuna indicazione.
    E proprio per effetto di  tale  omissione  erano  sorti  dubbi  in
 ordine  alla  sua  applicabilita' a rapporti di lavoro ancora in vita
 alla data della entrata in vigore della legge,  ma  che  riguardavano
 servizi militari prestati in epoca anteriore e alcuni, come quelli in
 controversia,  molto  remota  (1962, 1963 ecc.); nonche' in ordine ai
 riscatti gia' avvenuti ai fini della indennita' di buonuscita.
    Tanto che le amministrazioni interessate avevano richiesto  pareri
 alle autorita' competenti.
    Erano  intervenuti  pareri  del  Consiglio di Stato, (Adunanza III
 Sez. 12  luglio  1988;  risposta  al  quesito  della  Presidenza  del
 Consiglio in data 5 aprile 1989, n. 1598) e una decisione della Corte
 dei conti in sede di controllo (n. 2049 in data 19 dicembre 1988).
    Sicche',  come  si  evince anche dalla relazione in sede di lavori
 parlamentari,  si  e'  resa  necessaria  la  emanazione  della  legge
 chiarificatrice,  anche  perche' il legislatore si e' preoccupato dei
 rilevanti  aggravi  sul  bilancio  dello  Stato  derivanti   da   una
 interpretazione estensiva.
    6.  - In verita', per i dipendenti statali il servizio militare di
 leva  svolto  prima  della  instaurazione  del  rapporto  di  impiego
 rientrava  gia'  nel  computo  della  anzianita'  utile  ai  fini del
 trattamento di quiescenza (artt. nn. 8, terzo comma, e 145 del d.P.R.
 n. 1092 del 1973); non produceva  effetti  ai  fini  del  trattamento
 previdenziale  ma  il  dipendente  aveva  facolta'  di  riscattarlo a
 domanda  e  a  proprio  totale carico (art. 15 del d.P.R. n. 1032 del
 1973).
    Se era svolto durante il rapporto di impiego,  il  dipendente  era
 collocato  in  aspettativa  e  il  tempo  trascorso era computato per
 intero ai fini della progressione  di  carriera,  della  attribuzione
 degli  aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza
 e di previdenza (art. 67 del d.P.R.  n.  3  del  1957).  Il  servizio
 prestato era utile ai fini della buonuscita.
    L'art.  20  in  esame  ha  consentito  ai  dipendenti  pubblici di
 ottenere il  riconoscimento  del  servizio  militare  ai  fini  della
 anzianita'  di  servizio  con  il conseguente trattamento economico e
 dell'incremento dell'anzianita' utile  ai  fini  del  trattamento  di
 previdenza (buonuscita) senza oneri di riscatto.
    L'art. 7, primo comma, della legge n. 412 del 1991, ora impugnato,
 ha solo fissato i limiti temporali, cioe' la decorrenza del beneficio
 accordato.
    7.  -  In  tale situazione non sussistono le denunciate violazioni
 dei precetti costituzionali invocati.
    Non si e'  creata  alcuna  ingiustificata  discriminazione  tra  i
 dipendenti  presi  in esame dalla disposizione denunciata e quelli ai
 quali precedentemente e' stato concesso  il  beneficio  con  limitati
 oneri  a  loro  carico.  Ne'  il legislatore ha compensato in maniera
 difforme il  sacrificio  derivante  dalla  prestazione  del  servizio
 militare  di  leva, che, peraltro, e' obbligatorio ai sensi dell'art.
 52 della Costituzione.
    Si riafferma, inoltre,  che  rientra  nella  discrezionalita'  del
 legislatore prevedere particolari trattamenti di favore per i servizi
 prestati;  stabilire i limiti temporali della concessione, specie per
 la necessaria considerazione degli aggravi  finanziari  sul  bilancio
 statale che ne derivano.
    E  cio'  anche  nell'ambito  di  una stessa categoria di soggetti,
 giacche'  lo   stesso   fluire   del   tempo   costituisce   elemento
 differenziatore.
    La  legge in esame, inoltre, puo' trovare adeguata giustificazione
 nella  incidenza  finanziaria  e  negli  aggravi  che  certamente  si
 sarebbero    potuti    verificare    per   effetto   della   difforme
 interpretazione, oltremodo estensiva.
    Non si e' verificata lesione degli  artt.  24,  101  e  104  della
 Costituzione.
    Il  legislatore  ha  operato  sul  piano  delle fonti e non ha ne'
 escluso ne' compresso la tutela giudiziale delle posizioni giuridiche
 dei  soggetti  titolari.    Limitandosi  l'esame  alla   disposizione
 denunciata  (art.  7,  primo comma, della legge n. 412 del 1991), non
 risultano  lesi  i  giudicati  formatisi  precedentemente,  ne'  sono
 vulnerate  le  attribuzioni  giudiziarie, in quanto il legislatore ha
 agito su un piano diverso da quello del giudice.    Nemmeno  e'  leso
 l'art.  53  della  Costituzione,  siccome  esso riguarda i criteri di
 proporzionalita'  che  devono  presiedere  alle  prestazioni  fiscali
 imposte  ai soggetti passivi nella fase che attiene alla provvista di
 fondi e non a quella della erogazione  della  spesa.    Non  sussiste
 alcuna ingiustificata differenziazione di aggravi contributivi per la
 gia'   rilevata   discrezionalita'   del  legislatore  nell'accordare
 trattamenti  particolari,  subordinandoli  alla  partecipazione   dei
 cittadini in diversa misura a seconda dei momenti in cui li accorda.