IL VICE PRETORE ORDINARIO
   Ha  pronunziato  in  data  24 maggio 1993 la seguente ordinanza nel
 procedimento esecutivo, iscritto nel r.g. es. al n. 2373/19/92 e  nel
 procedimento  di opposizione all'esecuzione, iscritto nel r.g.a.c. al
 n. 2858/19/92, tra la s.n.c. Ciro Musela Import, in persona  del  suo
 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe
 Gillo,  presso  il  quale, elettivamente domicilia in Napoli alla via
 del Chiostro 9, giusta procura a  margine  dell'atto  di  precetto  -
 esecutante  -  opposta,  contro  il  comune  di  Monte di Procida, in
 persona del suo  sindaco  pro-tempore,  domiciliato  presso  la  casa
 municipale   dell'ente,   rappresentato   e  difeso  dall'avv.  Mario
 Filagrossi, presso il  quale  elettivamente  domicilia  in  Monte  di
 Procida,  alla  via  Pedecone,  I  Traversa  n.  10, giusta procura a
 margine del ricorso in opposizione ed in forza della delibera di g.m.
 n. 217 del 20 dicembre 1992 - esecutato - opponente, e  la  tesoreria
 del   comune   di  Monte  di  Procida,  in  persona  del  suo  legale
 rappresentante pro-tempore, dott. Paolo Schiano di Zenise,  con  sede
 in Monte di Procida al corso Umberto I, n. 8 - terzo;
    Premesso che il creditore procedente, in forza di titolo esecutivo
 con  fonte  giudiziale - giudicato -, di condanna del comune di Monte
 di Procida, con atto del 19 ottobre 1992, assoggettava a pignoramento
 le somme in possesso del tesoriere,  appartenenti  all'ente  comunale
 debitore  detto;  che  quest'ultimo,  in pessona del suo sindaco, con
 ricorso del 23 ottobre 1992, proponeva opposizione  (  ex  art.  615,
 secondo   comma   del  c.p.c.)  avverso  l'esecuzione  invocando,  in
 applicazione dell'art. 25 della legge n. 144/1989 e dell'art. 16  del
 d.l.   n.   382   del   18  settembre  1992,  "l'inammissibilita'  e
 l'improcedibilita' dell'azione esecutiva", avendo gia' deliberato  il
 piano  di  risanamento,  ex  art.  25 citato; che, iscritta sul ruolo
 degli affari contenziosi la causa,  con  ordinanza  del  30  dicembre
 1992,  questo  giudice, in applicazione del combinato disposto di cui
 alle citate norme, nonche' dell'art. 12- bis della legge n. 80/1991 e
 della circolare ministeriale del 15 maggio 1991, F.L. n. 19/1991  del
 Ministro dell'interno riteneva: a) l'obbligo, per la p.a., debitrice,
 di  procedere al riconoscimento del debito portato dal giudicato ( ex
 art. 12- bis della legge n. 80/1991) e, conseguentemente,  quello  di
 inserimento  del  debito nella massa passiva del piano di estinzione;
 b) che solo in presenza di tale riconoscimento e dell'inserimento del
 debito nel piano detto, poteva pararsi di  fronte  la  necessita'  di
 valutare l'istanza, avanzata dal debitore, volta alla declaratoria di
 "cessazione"  della  procedura esecutiva, secondo l'art. 16 del d.l.
 n. 440/1992;
    Rilevato  che  detta  disposizione  (art.  16)  e'  stata,   prima
 riprodotta  con il d.l. n. 8/1993 (art. 21) e, quindi, convertita in
 legge (legge n. 68/1993) ma con modificazioni e che, per il  richiamo
 contenuto  all'ottavo  comma, le previsioni dell'art. 21 si applicano
 anche al comune di Monte di Procida, debitore escusso, che  delibero'
 l'adozione  del  piano  di  risanamento, prima dell'entrata in vigore
 dell'art. 21 citato;
    Rilevato,  in  punto  di  fatto,  che l'ordine impartito alla p.a.
 debitrice, con provvedimento di questo giudice del 30 dicembre  1992,
 affinche'   comunicasse   se   avesse   o   meno   inserito,   previo
 riconoscimento, il debito nel piano di  estinzione,  non  ha  sortito
 esito positivo;
    Rilevato che il terzo, all'udienza fissata per la sua comparizione
 (30 novembre 1992), ha reso una dichiarazione di quantita' positiva;
    Rilevato  che l'art. 21 della legge n. 68/1993, con la previsione:
 "sono   dichiarate   estinte   dal   giudice,   previa   liquidazione
 dell'importo  dovuto  per  capitale,  accessori e spese, le procedure
 esecutive  pendenti  e  non  possono  essere  promosse  nuove  azioni
 esecutive"  (a  differenza  dalla  previsione  di cui all'art. 21 del
 d.l. n. 8/1993, secondo cui dalla data di deliberazione di  dissesto
 "cessano   le   azioni   esecutive"),   esclude   categoricamente  la
 possibilita'  di  interpretare  la  norma,  nel   senso   di   potere
 subordinare la declaratoria di "cessazione" della procedura esecutiva
 alla  verifica dell'inserimento del debito nel piano di estinzione; e
 cio' perche' pare chiaro che la norma, oggi,  ed  inequivocabilmente,
 instituisce  il  principio  dell'ammissibilita' assoluta delle azioni
 esecutive individuali, mentre l'art. 21 del d.l. n.  8/1993,  da  un
 lato,  si  limitava  a  prevedere  la  "cessazione"  delle  procedure
 esecutive sicche', non potendo  cessare  cio'  che  non  aveva  avuto
 inizio,  ne  legittimava  la  promuovibilita':  (cfr.  al riguardo, i
 precedenti giurisprudenziali di questa stessa pretura:  ordinanza  14
 gennaio  1993,  r.g. es. 178/19/92 in proc. Idealfood/comune Procida;
 ordinanze  15-18/3/93,  r.g.  es.   1080-1081-1082/19/92   in   proc.
 Edilsigma/comune   di   Procida)   e,   dall'altro,   subordinava  la
 declaratoria di cessazione detta all'inserimento del debito nel piano
 di estinzione, per effettuare il  quale  l'ente  poteva  invocare  la
 sospensione della procedura esecutiva (art. 25 legge 144/89);
    Rilevato   che,   alla  luce  delle  modificazioni  apportate  dal
 legislatore all'art. 21 citato, in sede di conversione in  legge  del
 d.l.  n.  8/1993, va rivisitata l'intera impostazione interpretativa
 della norma che, in  punto  di  ammissibilita'  dell'esecuzione,  nei
 confronti   di   una   p.a.  debitrice,  incide  sino  a  sconvolgere
 l'orientamento giurisprudenziale sviluppatosi sulla materia (compreso
 quello dei giudici  di  questa  pretura;  vedi  i  riferimenti  sopra
 citati) ed i principi espressi dalla Corte costituzionale; sicche' si
 impone  un  approfondimento  che,  come  si vedra', pero', non potra'
 condurre   a   definitive   interpretazioni,    senza    l'intervento
 indispensabile  della Corte costituzionale al riguardo e sotto i piu'
 profili della norma che l'interpretazione induce a ritenere  che  sia
 sospetta  di incostituzionalita', emergendo chiara la rilevanza delle
 questioni, sul giudizio in  corso;  giudizio  che  l'art.  21  citato
 imporrebbe di definire con una mera pronunzia (di rito) di estinzione
 del processo.