IL TRIBUNALE
    Ha emesso la seguente ordinanza.
    Esaminati gli atti della causa iscritta al n. 34 r.g. lavoro,
                           PREMESSO IN FATTO
      che con sentenza del 5 novembre 1992 il pretore  del  lavoro  di
 Ancona  accoglieva  il ricorso presentato da Magini Adelina, Maiolini
 Margherita, Mammoli Guerrina,  Martinelli  Gastano,  Medici  Luciana,
 Nisi  Anna,  Magini  Anna, Mancinelli Manlio, Moretti Rosa, Moscoloni
 Gino, Ortolani  Italia,  Ottaviani  Pierina,  Osimani  Irma,  Pittori
 Maria,   Paolinelli   Maria,   Pasqualini   Vincenza,  Perugini  Ida,
 Piangerelli Laura, Pierpaoli Lina, Pucci  Umberto,  Pica  Antonietta,
 Pistoni   Italia,  Pierdicca  Assunta,  Pizzichini  Enzo,  Polzonetti
 Mafalda,  Pesaresi  Lionello,  Pantalone   Marta,   Piccioni   Maria,
 Papponcini  Teresa,  Quattrini  Albina,  Raponi  Gina, Raffaeli Rosa,
 Rinaldi Livia,  Rossi  Antonina,  Rovelli  Licia,  Rastelli  Mafalda,
 Romanini  Oslavia, Rendina Bianca, Rotini Milena, Ragni Gina, Rossini
 Orestina, Rossini Ada, Sbaffi Enrica, Simonetti  Aleandro,  Sacchetti
 Rosa Maria, Sampaolesi Brenno, Sbaffi Lina, Sargentoni Liliana, Sgroi
 Carmela,  Stimilli  Natalina,  Sartini  Elvira,  Sestilli  Ena Maria,
 Scarponi Palmira, Schiavoni Emma, Silvestrini Elvira, Spadaro Nunzia,
 Tognetti Elvira,  Tavoloni  Pierina,  Testaferri  Corinna,  Tarabelli
 Jolanda,  Trabocchi  Ezio,  Trentanove  Nella,  Toni  Alma, Venturini
 Vitaliano, Verdini Colomba, Zaroni Argia, Consoli Gemma,  Gianforlini
 Maria,  nei  confronti  dell'I.N.P.S.  e  dichiarava  il  diritto dei
 ricorrenti  - gia' titolari di pensione diretta integrata al minimo -
 all'integrazione al minimo anche  della  pensione  di  reversibilita'
 maturata  in epoca anteriore al 1983 nonche' alla "cristallizzazione"
 di quest'ultima nell'importo corrisposto alla data del  30  settembre
 1983,   fino  al  suo  progressivo  riassorbimento  conseguente  alla
 rivalutazione automatica della pensione-base;
      che l'I.N.P.S. ha appellato la sentenza  del  pretore  assumendo
 che  il  riconoscimento  della  "cristallizzazione" della pensione di
 reversibilita' avvenuto in primo grado sarabbe erroneo ed illegittimo
 in quanto l'art. 6 della legge n. 638/1983 andrebbe  interpretato  in
 senso  diverso  da  quello fatto proprio dal pretore (cioe' nel senso
 che la soppressione dell'integrazione  determinerebbe,  nel  caso  de
 quo, l'immediata riduzione del trattamento irrogato);
      che  in  corso  di  giudizio e' intervenuta la legge 24 dicembre
 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) che all'art.
 11, n. 22 impone al giudice, con efficacia ex tunc, l'interpretazione
 dell'art.  6  della  legge  n.  638/1983  -  favorevole   alle   tesi
 dell'I.N.P.S.  -  gia'  dichiarata  contraria alla Costituzione dalla
 Corte costituzionale con sentenza n. 418/1991;
    Ritenuto che e'  opportuno  sollevare  questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  11,  ventiduesimo comma, legge 24 dicembre
 1993 n. 537 in relazione agli artt. 3, 38, 101  e  104  della  Cost.,
 essendo tale questione:
       a)   rilevante,   in   quanto   la   decisione  della  presente
 controversia  comporta  necessariamente  l'applicazione  della  norma
 denunciata;
       b)  non  manifestamente  infondata, in quanto la medesima norma
 risulta confliggere:
       1) con gli artt. 3 e 38 della Costituzione,  sotto  il  profilo
 della irragionevole distinzione fra i titolari di una o piu' pensioni
 (per i primi continua ad essere prevista la "cristallizzazione" degli
 importi  non  piu' dovuti quando il diritto all'integrazione si perde
 per superamento dei limiti di reddito; per i secondi la  soppressione
 dell'integrazione   sulla   seconda  pensione  determina  l'immediata
 riduzione  del  trattamento)  con  conseguente  esposizione,  per   i
 secondi,  al  pericolo di perdita dei mezzi adeguati alle esigenze di
 vita.
    Invero la norma in questione ripropone  una  interpretazione  gia'
 rigettata   dal  Giudice  delle  leggi  (cfr.  Corte  costituzionale,
 sentenza n. 418/1991, la quale, nel dichiarare infondata la questione
 di legittimita' costituzionale  dell'art.  6,  settimo  comma,  della
 legge  n. 463/1983, ha ribadito che, successivamente alla data del 30
 settembre 1983, "il titolare di  due  pensioni  integrate  al  minimo
 conserva  su  un solo trattamento il diritto all'integrazione, mentre
 per  l'altro  la  misura   dell'integrazione   stessa   resta   ferma
 all'importo percepito alla data del 30 settembre 1983 ed e' destinato
 ad  essere gradatemente sostituita per riassorbimento in virtu' degli
 aumenti che  la  pensione-base  viene  a  subire  per  effetto  della
 perequazione    automatica")    e    quindi    appare   essa   stessa
 incostituzionale in relazione ai  medesimi  parametri  fatti  oggetto
 della citata pronuncia;
       2)  con  gli  artt.  101 e 104 della Costituzione, in quanto il
 legislatore imponendo  una  interpretazione  vincolante  difforme  da
 quella consolidatasi nella giurisprudenza sia di legittimita' che del
 giudice   delle   leggi,   infligge   un  vulnus  alla  autonomia  ed
 indipendenza della  Magistratura,  ledendone  l'autonomia  funzionale
 (c.d. riserva di giurisdizione);