IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza. Esaminati gli atti della causa iscritta al n. 34 r.g. lavoro, PREMESSO IN FATTO che con sentenza del 5 novembre 1992 il pretore del lavoro di Ancona accoglieva il ricorso presentato da Magini Adelina, Maiolini Margherita, Mammoli Guerrina, Martinelli Gastano, Medici Luciana, Nisi Anna, Magini Anna, Mancinelli Manlio, Moretti Rosa, Moscoloni Gino, Ortolani Italia, Ottaviani Pierina, Osimani Irma, Pittori Maria, Paolinelli Maria, Pasqualini Vincenza, Perugini Ida, Piangerelli Laura, Pierpaoli Lina, Pucci Umberto, Pica Antonietta, Pistoni Italia, Pierdicca Assunta, Pizzichini Enzo, Polzonetti Mafalda, Pesaresi Lionello, Pantalone Marta, Piccioni Maria, Papponcini Teresa, Quattrini Albina, Raponi Gina, Raffaeli Rosa, Rinaldi Livia, Rossi Antonina, Rovelli Licia, Rastelli Mafalda, Romanini Oslavia, Rendina Bianca, Rotini Milena, Ragni Gina, Rossini Orestina, Rossini Ada, Sbaffi Enrica, Simonetti Aleandro, Sacchetti Rosa Maria, Sampaolesi Brenno, Sbaffi Lina, Sargentoni Liliana, Sgroi Carmela, Stimilli Natalina, Sartini Elvira, Sestilli Ena Maria, Scarponi Palmira, Schiavoni Emma, Silvestrini Elvira, Spadaro Nunzia, Tognetti Elvira, Tavoloni Pierina, Testaferri Corinna, Tarabelli Jolanda, Trabocchi Ezio, Trentanove Nella, Toni Alma, Venturini Vitaliano, Verdini Colomba, Zaroni Argia, Consoli Gemma, Gianforlini Maria, nei confronti dell'I.N.P.S. e dichiarava il diritto dei ricorrenti - gia' titolari di pensione diretta integrata al minimo - all'integrazione al minimo anche della pensione di reversibilita' maturata in epoca anteriore al 1983 nonche' alla "cristallizzazione" di quest'ultima nell'importo corrisposto alla data del 30 settembre 1983, fino al suo progressivo riassorbimento conseguente alla rivalutazione automatica della pensione-base; che l'I.N.P.S. ha appellato la sentenza del pretore assumendo che il riconoscimento della "cristallizzazione" della pensione di reversibilita' avvenuto in primo grado sarabbe erroneo ed illegittimo in quanto l'art. 6 della legge n. 638/1983 andrebbe interpretato in senso diverso da quello fatto proprio dal pretore (cioe' nel senso che la soppressione dell'integrazione determinerebbe, nel caso de quo, l'immediata riduzione del trattamento irrogato); che in corso di giudizio e' intervenuta la legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) che all'art. 11, n. 22 impone al giudice, con efficacia ex tunc, l'interpretazione dell'art. 6 della legge n. 638/1983 - favorevole alle tesi dell'I.N.P.S. - gia' dichiarata contraria alla Costituzione dalla Corte costituzionale con sentenza n. 418/1991; Ritenuto che e' opportuno sollevare questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, ventiduesimo comma, legge 24 dicembre 1993 n. 537 in relazione agli artt. 3, 38, 101 e 104 della Cost., essendo tale questione: a) rilevante, in quanto la decisione della presente controversia comporta necessariamente l'applicazione della norma denunciata; b) non manifestamente infondata, in quanto la medesima norma risulta confliggere: 1) con gli artt. 3 e 38 della Costituzione, sotto il profilo della irragionevole distinzione fra i titolari di una o piu' pensioni (per i primi continua ad essere prevista la "cristallizzazione" degli importi non piu' dovuti quando il diritto all'integrazione si perde per superamento dei limiti di reddito; per i secondi la soppressione dell'integrazione sulla seconda pensione determina l'immediata riduzione del trattamento) con conseguente esposizione, per i secondi, al pericolo di perdita dei mezzi adeguati alle esigenze di vita. Invero la norma in questione ripropone una interpretazione gia' rigettata dal Giudice delle leggi (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 418/1991, la quale, nel dichiarare infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, settimo comma, della legge n. 463/1983, ha ribadito che, successivamente alla data del 30 settembre 1983, "il titolare di due pensioni integrate al minimo conserva su un solo trattamento il diritto all'integrazione, mentre per l'altro la misura dell'integrazione stessa resta ferma all'importo percepito alla data del 30 settembre 1983 ed e' destinato ad essere gradatemente sostituita per riassorbimento in virtu' degli aumenti che la pensione-base viene a subire per effetto della perequazione automatica") e quindi appare essa stessa incostituzionale in relazione ai medesimi parametri fatti oggetto della citata pronuncia; 2) con gli artt. 101 e 104 della Costituzione, in quanto il legislatore imponendo una interpretazione vincolante difforme da quella consolidatasi nella giurisprudenza sia di legittimita' che del giudice delle leggi, infligge un vulnus alla autonomia ed indipendenza della Magistratura, ledendone l'autonomia funzionale (c.d. riserva di giurisdizione);