IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 10668/93 proposto da Bertassello Tiziana rappresentata e difesa dall'avv. Renato Recca e dal dott. proc. Marco Morganti, presso il loro studio elettivamente domiciliata, in Roma, via Ruggero Fiore, n. 25, contro il Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro- tempore,rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato, presso la quale domicilia, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; il capo della Polizia di Stato, direttore generale della pubblica sicurezza; per l'annullamento del decreto del capo della Polizia di Stato del 3 marzo 1993, notificato alla ricorrente il 21 maggio 1993, con il quale l'interessata e' stata dimessa dal corso allievi agenti della Polizia di Stato ai sensi dell'art. 4, primo comma, lett. d), del d-l. 4 agosto 1987, n. 325, convertito in legge 3 ottobre 1987, n. 402; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'intimata amministrazione dell'interno; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Udito alla pubblica udienza del 10 febbraio 1994 il relatore consigliere Eduardo Pugliese e udito, altresi' il dott. proc. Morganti per la ricorrente e l'avv. dello Stato D'Elia; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue; F A T T O Con ricorso notificato il 12 luglio 1993 e depositato nei termini, la sig.na Tiziana Bertassello chiede l'annullamento del decreto del capo della Polizia 7 maggio 1993 con il quale e' stata disposta la sua dimissione dal corso degli allievi agenti della Polizia di Stato in quanto, a seguito di lesioni riportate in un incidente stradale, e' rimasta assente dal corso stesso oltre il termine massimo di 40 giorni previsto dall'art. 4, primo comma, lett. d), del d.l. 4 agosto 1987, n. 325, convertito in legge 3 ottobre 1987, n. 402. Espone la ricorrente di aver partecipato, con esito positivo, al concorso pubblico per l'arruolamento straordinario di 960 allievi agenti della Polizia di Stato, previsto dall'art. 12 della legge 28 febbraio 1990, n. 39, e di essere stata ammessa, percio', al corso di formazione previsto dall'art. 3 del citato d.l. n. 325/1987 convertito in legge n. 402/1987. Iniziato il corso in data 21 dicembre 1992, accadeva che il successivo 28 febbraio 1993, alle ore 19,30, in localita' Borgo Grappa, nei pressi di Latina, nel mentre a bordo della propria autovettura guidata da un amico si accingeva a rientrare in Roma alla scuola allievi agenti di P.S., reduce da un breve periodo di assenza concesso dall'Organo direttivo della stessa scuola, veniva coinvolta in un incidente stradale (la cui responsabilita' era da addebitarsi al guidatore dell'altra vettura) in relazione al quale riportava gravi lesioni con conseguente ricovero in ospedale. In seguito alle cure la ricorrente era costretta ad assentarsi dal corso per un periodo superiore ai 30 ed ai 40 giorni di cui al citato art. 4, lett. d), del d.l. n. 325/1987 e, pertanto, con il sopraindicato decreto del capo della Polizia veniva dimessa di ripetuto corso allievi agenti di P.S. a far tempo dal 21 aprile 1993. Avverso siffatto provvedimento, ritenuto lesivo dei suoi interessi legittimi, la ricorrente deduce il seguente articolato motivo di gravame. Violazione di legge in relazione alla normativa posta dallo statuto degli impiegati civili dello Stato in materia di infermita'. Illegittimita' costituzionale dell'art. 49 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e dell'art. 4 del d.l. 4 agosto 1987, n. 325, convertito in legge 3 ottobre 1987, n. 402, in relazione all'art. 3 della Costituzione. Eccesso di potere per illogicita' ed ingiustizia manifesta. Si costituiva l'amministrazione intimata per resistere al ricorso e chiederne la reiezione. Con memoria del 22 gennaio 1994 l'amministrazione resistente controdeduceva puntualmente nel merito alla fondatezza delle censure avversarie concludendo con la richiesta che il ricorso fosse respinto perche' infondato. Con successiva memoria del 26 gennaio 1994 parte ricorrente, sul presupposto che "la citata normativa si pone in contrasto con i principi costituzionali che tutelano il lavoro e la eguaglianza fra cittadini", solleva la seguente questione di costituzionalita': Illegittimita' costituzionale dell'art. 49, primo comma, n. 4, della legge 1 aprile 1981, n. 121, e dell'art. 4 del d.l. 4 agosto 1987, n. 325, convertito in legge 3 ottobre 1987, n. 402, in relazione agli artt. 3, 35, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione. All'udienza odierna, dopo la discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione. D I R I T T O Costituisce oggetto del presente giudizio il decreto in data 7 maggio 1993 con il quale il capo della Polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, ha disposto, nei confronti dell'allievo agente Bertassello Tiziana, la dimissione dal corso allievi agenti con conseguente cessazione dal servizio nell'amministrazione della P.S. "avendo questi superato giorni 40 di assenza per infermita' contratta durante il corso" previo accertamento che "l'infermita' non e' stata contratta a causa di esercitazioni pratiche". Ritiene il collegio - richiamandosi al riguardo alle analoghe conclusioni cui e' pervenuto il t.a.r. Liguria con ordinanza 2 dicembre 1993, n. 84 - che il giudizio non possa esser definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, p. 1, lett. d), e p. 5 del d.l. 4 agosto 1987, n. 325, convertito in legge 3 ottobre 1987, n. 402 - nella parte in cui dispone che l'allievo dimesso dal corso per assenza prolungata oltre i termini previsti per malattia o infortunio, venga dimesso, oltre che dal corso di agente di P.S. anche dal Corpo con conseguente impossibilita' a frequentare il corso successivo - in relazione ai principi di ragionevolezza e di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, di tutela del lavoro (art. 35, primo comma, della Costituzione) e della salute (art. 32 della Costituzione). La questione e' indubbiamente rilevante ove si osservi che - attesa la chiarezza del dettato normativo che impone la dismissione dal corso e dal corpo di P.S. - solo il riconoscimento della fondatezza della proposta questione di costituzionalita' renderebbe illegittimo il decreto impugnato che, pertanto, andrebbe annullato da questo t.a.r. La stessa e' da ritenersi, a giudizio del Collegio, anche non manifestamente infondata. La norma prima citata, di cui l'impugnato provvedimento ministeriale ha fatto applicazione prevede in linea generale che l'allievo agente di P.S. che rimanga, per qualsiasi motivo, assente dal corso per piu' di 30 giorni, ovvero per piu' di 40 giorni ove l'assenza sia stata determinata da infermita' contratta durante il corso, e' dimesso dal corso e conseguentemente e' dismesso dal Corpo della P.S. posto che "la dismissione dal corso comporta la cessione di ogni rapporto con l'amministrazione" (art. 4, punto 5). La stessa norma prevede, peraltro, che "qualora l'infermita' sia stata contratta a causa di esercitazione pratica, l'allievo e' ammesso a parteciapre al primo corso successivo alla sua riacquistata idoneita' fisico-psichica" nonche' che "gli allievi di sesso femminile, la cui assenza oltre trenta giorni sia stata determinata da maternita', sono ammessi a partecipare al primo corso successivo nei periodi di assenza dal lavoro previsto dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri" (art. 4, punti 1, lett. d), secondo e terzo periodo). Si osserva, in linea generale, che la scelta operata dal legislatore che prevede la dismissione dal corso e dal Corpo dell'allievo assente "per qualsiasi motivo" per oltre 30 o 40 giorni, appare irrazionale ed inficiata da violazione degli artt. 3, 32 e 35 della Costituzione nella parte in cui non prevede che l'allievo agente rimasto assente al di la' del limite consentito per malattia o infortunio, e quindi per causa di forza maggiore e comunque a lui non imputabile, non possa partecipare ad un corso successivo, ricorrendone le condizioni di legge e di regolamento: come invece specificamente previsto riguardo al caso di infermita' "contratta a causa di esercitazione pratica" da cui consegue la semplice dimissione dal corso di addestramento ma non dal corpo di P.S. con diritto dell'allievo di partecipare al corso successivo e riguardo all'assenza "determinata da maternita'", a motivo della quale e' consentito all'interessata di partecipare al corso successivo a quello di astensione obbligatoria dal lavoro in base alla previsione delle norme sulla tutela delle lavoratrici madri. In altri termini, come notato nella citata ordinanza, se l'assenza prolungata dal corso puo' di per se configurare una inadeguatezza dell'allievo a rendersi disponibile ad una idonea preparazione, non appare peraltro razionale che ne consegua, oltre alla dimissione dal corso medesimo, anche la dimissione dal corpo di P.S. e quindi l'impossibilita' di frequentare corsi successivi nell'ipotesi in cui l'assenza sia dovuta a comprovate cause di malattia o di infortunio, non superabili e non ascrivibili alla volonta' dell'interessato. L'irragionevolezza della scelta operata appare violativa del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione ove si osservi che la stessa norma di che trattasi prevede che una tale possibilita' di partecipare al primo corso utile successivo al periodo di assenza permanga nel caso di infermita' o di infortunio insorti nel corso di una esercitazione tenico-pratica o nel caso di assenza per maternita'. Sembra, infatti, che pari opportunita' di tutela dell'attivita' lavorativa debbano assistere tutti i soggetti impegna, anche alla luce delle norme costituzionali che garantiscono la tutela del lavoro (art. 35, primo comma, della Costituzione) e della salute (art. 32 della Costituzione). Sulla base delle suesposte considerazioni ritiene il collegio doversi sospendere ogni decisione nel merito e rimettere gli atti alla Corte costituzionale per la decisione della questione incidentale di legittimita' costituzionale sopra specificata.