IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n.  10668/93
 proposto  da  Bertassello  Tiziana  rappresentata  e difesa dall'avv.
 Renato Recca e dal dott. proc. Marco Morganti, presso il loro  studio
 elettivamente  domiciliata, in Roma, via Ruggero Fiore, n. 25, contro
 il   Ministero   dell'interno,   in   persona   del   Ministro   pro-
 tempore,rappresentato  e difeso dall'avvocatura generale dello Stato,
 presso la quale domicilia, in Roma, via dei  Portoghesi,  n.  12;  il
 capo  della  Polizia  di  Stato,  direttore  generale  della pubblica
 sicurezza; per l'annullamento del decreto del capo della  Polizia  di
 Stato del 3 marzo 1993, notificato alla ricorrente il 21 maggio 1993,
 con  il quale l'interessata e' stata dimessa dal corso allievi agenti
 della Polizia di Stato ai sensi dell'art. 4, primo comma,  lett.  d),
 del  d-l.  4 agosto 1987, n. 325, convertito in legge 3 ottobre 1987,
 n. 402; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto   l'atto   di   costituzione   in   giudizio   dell'intimata
 amministrazione dell'interno;
    Viste  le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udito alla pubblica udienza  del  10  febbraio  1994  il  relatore
 consigliere Eduardo Pugliese e udito, altresi' il
 dott. proc. Morganti per la ricorrente e l'avv. dello Stato D'Elia;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
                               F A T T O
    Con ricorso notificato il 12 luglio 1993 e depositato nei termini,
 la  sig.na  Tiziana Bertassello chiede l'annullamento del decreto del
 capo della Polizia 7 maggio 1993 con il quale e'  stata  disposta  la
 sua  dimissione dal corso degli allievi agenti della Polizia di Stato
 in quanto, a seguito di lesioni riportate in un  incidente  stradale,
 e'  rimasta  assente  dal corso stesso oltre il termine massimo di 40
 giorni previsto dall'art. 4, primo  comma,  lett.  d),  del  d.l.  4
 agosto 1987, n. 325, convertito in legge 3 ottobre 1987, n. 402.
    Espone  la  ricorrente di aver partecipato, con esito positivo, al
 concorso pubblico per l'arruolamento  straordinario  di  960  allievi
 agenti  della  Polizia di Stato, previsto dall'art. 12 della legge 28
 febbraio 1990, n. 39, e di essere stata ammessa, percio', al corso di
 formazione  previsto  dall'art.  3  del  citato  d.l.  n.   325/1987
 convertito in legge n. 402/1987.
    Iniziato  il  corso  in  data  21  dicembre  1992, accadeva che il
 successivo 28 febbraio 1993,  alle  ore  19,30,  in  localita'  Borgo
 Grappa,  nei  pressi  di  Latina,  nel  mentre  a bordo della propria
 autovettura guidata da un amico si accingeva a rientrare in Roma alla
 scuola allievi agenti di P.S., reduce da un breve periodo di  assenza
 concesso  dall'Organo direttivo della stessa scuola, veniva coinvolta
 in un incidente stradale (la cui responsabilita' era  da  addebitarsi
 al  guidatore  dell'altra  vettura)  in  relazione al quale riportava
 gravi lesioni con conseguente ricovero in ospedale.
    In seguito alle cure la ricorrente era costretta ad assentarsi dal
 corso per un periodo superiore ai 30 ed ai 40 giorni di cui al citato
 art. 4,  lett.  d),  del  d.l.  n.  325/1987  e,  pertanto,  con  il
 sopraindicato  decreto  del  capo  della  Polizia  veniva  dimessa di
 ripetuto corso allievi agenti di P.S. a far tempo dal 21 aprile 1993.
   Avverso siffatto provvedimento, ritenuto lesivo dei suoi  interessi
 legittimi,  la  ricorrente  deduce  il  seguente articolato motivo di
 gravame.
    Violazione di  legge  in  relazione  alla  normativa  posta  dallo
 statuto  degli impiegati civili dello Stato in materia di infermita'.
 Illegittimita' costituzionale dell'art. 49 della legge 1 aprile 1981,
 n. 121, e dell'art. 4 del d.l. 4 agosto 1987, n. 325, convertito  in
 legge  3  ottobre  1987,  n.  402,  in  relazione  all'art.  3  della
 Costituzione.  Eccesso  di  potere  per  illogicita'  ed  ingiustizia
 manifesta.
    Si  costituiva l'amministrazione intimata per resistere al ricorso
 e chiederne la reiezione.
    Con  memoria  del  22  gennaio  1994  l'amministrazione resistente
 controdeduceva puntualmente nel merito alla fondatezza delle  censure
 avversarie concludendo con la richiesta che il ricorso fosse respinto
 perche' infondato.
    Con  successiva  memoria del 26 gennaio 1994 parte ricorrente, sul
 presupposto che "la citata normativa  si  pone  in  contrasto  con  i
 principi  costituzionali  che tutelano il lavoro e la eguaglianza fra
 cittadini", solleva la seguente questione di costituzionalita':
    Illegittimita' costituzionale dell'art. 49,  primo  comma,  n.  4,
 della  legge  1 aprile 1981, n. 121, e dell'art. 4 del d.l. 4 agosto
 1987, n. 325,  convertito  in  legge  3  ottobre  1987,  n.  402,  in
 relazione  agli  artt. 3, 35, primo comma, e 38, secondo comma, della
 Costituzione.
     All'udienza odierna, dopo la discussione orale, la  causa  veniva
 trattenuta in decisione.
                             D I R I T T O
    Costituisce  oggetto  del  presente  giudizio il decreto in data 7
 maggio 1993 con il quale il capo della  Polizia,  direttore  generale
 della  pubblica  sicurezza,  ha  disposto, nei confronti dell'allievo
 agente Bertassello Tiziana, la dimissione dal  corso  allievi  agenti
 con  conseguente  cessazione  dal servizio nell'amministrazione della
 P.S. "avendo questi superato giorni  40  di  assenza  per  infermita'
 contratta durante il corso" previo accertamento che "l'infermita' non
 e' stata contratta a causa di esercitazioni pratiche".
    Ritiene  il  collegio  -  richiamandosi  al riguardo alle analoghe
 conclusioni cui e'  pervenuto  il  t.a.r.  Liguria  con  ordinanza  2
 dicembre  1993,  n.  84  -  che  il giudizio non possa esser definito
 indipendentemente dalla risoluzione della questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 4, p. 1, lett. d), e p. 5 del d.l. 4 agosto
 1987,  n.  325,  convertito  in  legge 3 ottobre 1987, n. 402 - nella
 parte in cui dispone che l'allievo  dimesso  dal  corso  per  assenza
 prolungata  oltre i termini previsti per malattia o infortunio, venga
 dimesso, oltre che dal corso di agente di P.S. anche  dal  Corpo  con
 conseguente  impossibilita'  a  frequentare  il corso successivo - in
 relazione ai principi di  ragionevolezza  e  di  eguaglianza  di  cui
 all'art.  3  della Costituzione, di tutela del lavoro (art. 35, primo
 comma,  della  Costituzione)  e   della   salute   (art.   32   della
 Costituzione).
    La  questione  e'  indubbiamente  rilevante  ove  si osservi che -
 attesa la chiarezza del dettato normativo che impone  la  dismissione
 dal  corso  e  dal  corpo  di  P.S.  -  solo  il riconoscimento della
 fondatezza della proposta questione di  costituzionalita'  renderebbe
 illegittimo il decreto impugnato che, pertanto, andrebbe annullato da
 questo t.a.r.
    La  stessa  e'  da  ritenersi,  a giudizio del Collegio, anche non
 manifestamente infondata.
    La  norma  prima  citata,   di   cui   l'impugnato   provvedimento
 ministeriale  ha  fatto  applicazione  prevede  in linea generale che
 l'allievo agente di P.S. che rimanga, per qualsiasi  motivo,  assente
 dal  corso  per  piu'  di 30 giorni, ovvero per piu' di 40 giorni ove
 l'assenza sia stata determinata da infermita'  contratta  durante  il
 corso,  e' dimesso dal corso e conseguentemente e' dismesso dal Corpo
 della P.S. posto che "la dismissione dal corso comporta  la  cessione
 di ogni rapporto con l'amministrazione" (art. 4, punto 5).
    La  stessa  norma prevede, peraltro, che "qualora l'infermita' sia
 stata contratta  a  causa  di  esercitazione  pratica,  l'allievo  e'
 ammesso a parteciapre al primo corso successivo alla sua riacquistata
 idoneita'   fisico-psichica"   nonche'  che  "gli  allievi  di  sesso
 femminile, la cui assenza oltre trenta giorni sia  stata  determinata
 da  maternita',  sono ammessi a partecipare al primo corso successivo
 nei periodi di assenza dal lavoro previsto dalle  disposizioni  sulla
 tutela delle lavoratrici madri" (art. 4, punti 1, lett. d), secondo e
 terzo periodo).
    Si   osserva,  in  linea  generale,  che  la  scelta  operata  dal
 legislatore  che  prevede  la  dismissione  dal  corso  e  dal  Corpo
 dell'allievo assente "per qualsiasi motivo" per oltre 30 o 40 giorni,
 appare  irrazionale ed inficiata da violazione degli artt. 3, 32 e 35
 della Costituzione nella parte  in  cui  non  prevede  che  l'allievo
 agente rimasto assente al di la' del limite consentito per malattia o
 infortunio, e quindi per causa di forza maggiore e comunque a lui non
 imputabile,   non   possa   partecipare   ad   un  corso  successivo,
 ricorrendone le condizioni di legge e  di  regolamento:  come  invece
 specificamente  previsto  riguardo al caso di infermita' "contratta a
 causa  di  esercitazione  pratica"  da  cui  consegue   la   semplice
 dimissione  dal  corso  di addestramento ma non dal corpo di P.S. con
 diritto dell'allievo di partecipare al corso  successivo  e  riguardo
 all'assenza  "determinata  da  maternita'",  a  motivo della quale e'
 consentito all'interessata  di  partecipare  al  corso  successivo  a
 quello  di astensione obbligatoria dal lavoro in base alla previsione
 delle norme sulla tutela delle lavoratrici madri.
    In altri termini, come notato nella citata ordinanza, se l'assenza
 prolungata dal corso puo' di per  se  configurare  una  inadeguatezza
 dell'allievo  a  rendersi disponibile ad una idonea preparazione, non
 appare peraltro razionale che ne consegua, oltre alla dimissione  dal
 corso  medesimo,  anche  la  dimissione  dal  corpo  di P.S. e quindi
 l'impossibilita' di frequentare corsi successivi nell'ipotesi in  cui
 l'assenza  sia dovuta a comprovate cause di malattia o di infortunio,
 non superabili e non ascrivibili alla volonta' dell'interessato.
    L'irragionevolezza  della  scelta  operata  appare  violativa  del
 principio  di  eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione ove
 si osservi che la stessa norma di che trattasi prevede che  una  tale
 possibilita'  di  partecipare  al  primo  corso  utile  successivo al
 periodo di assenza permanga nel caso di infermita'  o  di  infortunio
 insorti  nel  corso di una esercitazione tenico-pratica o nel caso di
 assenza per maternita'.
    Sembra, infatti, che pari opportunita'  di  tutela  dell'attivita'
 lavorativa  debbano  assistere  tutti  i soggetti impegna, anche alla
 luce delle norme costituzionali che garantiscono la tutela del lavoro
 (art. 35, primo comma, della Costituzione) e della  salute  (art.  32
 della Costituzione).
    Sulla  base  delle  suesposte  considerazioni  ritiene il collegio
 doversi sospendere ogni decisione nel merito  e  rimettere  gli  atti
 alla   Corte   costituzionale   per   la  decisione  della  questione
 incidentale di legittimita' costituzionale sopra specificata.