IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza. 1) Sul ricorso n. 16420/1993 proposto da Fernando Antonio Acampora, Gianfranco Ciancio, Antonio Fortunato, Massimo Milli, Vittorio Zacheo, Antonello Tenardi, Enrico Brugnoli, Angelo Chirico, Pietro Paolo Elefante, Angelo Conforti, Marco Talini, Giovanni De Vittorio, Pasqualino Ippolito, Giuseppe Italiano, Andrea Benedetti Michelangeli, Federico Tursi, Giuseppe De Noia, Nicola Portoghese, Giovanni Pino, Antonino Romeo, Luigi Amendolara, Giovanni Genta, Edoardo Cappellano, rappresentati e difesi dall'avv. Claudio Schwarzemberg ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Roma, via Monte delle Gioie, 24; 2) Sul ricorso n. 16421/1993 proposto da Sebastiano Leotta, Rosario Mirra, Nicola Amoriello, Aniello Imperato, Mario Mengoni, Vincenzo Iamiglio, Piero Vespa, Gianfranco Dainese, Matteo Falagario, Nunzio Frasca, Italo Governatori, Luca Corbo, Giuseppe Massaro, Nicola Chironi, Luigi De Iorio, Francesco Sileri, Gennaro Perillo, Bruno Dandolo, Ugo Fanfulla Colonna, Francesco Maria Benedetti Aloisi, come sopra rappresentati e difesi; 3) Sul ricorso n. 255/1994 proposto da Gianfranco Filoia, Giovanni Scialdone e Antonino Falconeri, elettivamente domiciliati in Roma, via Monte delle Gioie, presso lo studio dell'avv. Claudio Schwarzemberg che in unione disgiunta all'avv. Maria Antonelli e al dott. proc. Roberto Modena li rappresenta e difende, contro il Ministro della difesa, in personale del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato, e con l'intervento ad opponendum (ricorso n. 16421/1993) di Giovanni Catelli, Domenico De Marco, Giuseppe Mascia, Riccardo Sala, Guglielmo Di Giorgio, Alberto Deregibus, Agostino Capanna, Enzo Penzo, Enrico de Sinno, Gino Carusi, Mario Tranquilli, Augusto Ciarcia, Pierluigi Giannandrea, Guido Ugenti, Massimiliano Solimene, Leonardo Pinnelli, Felice Casale, Giuliano Scandone, Antonio Paradiso, Domenico Pomi, Antonio Rizzacasa, Luigi De Sanctis, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Ruggero Frascaroli presso il cui studio in Roma, viale Regina Margherita, 46, sono elettivamente domiciliati, per l'annullamento dei provvedimenti di date diverse e di contenuto identico emessi dal Ministero della difesa - direzione generale per gli ufficiali dell'esercito -terza divisione S.A.U.S.P. - prima sezione - con i quali non e' stata accolta l'istanza presentata dai ricorrenti di transitare nel ruolo speciale, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 24 marzo 1933, n. 117. Visti i ricorsi con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa; Visto l'atto di costituzione in giudizio e l'atto di intervento ad opponendum di Catelli Giovanni ed altri (ric. n. 16421/1993); Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti delle cause; Udito alla pubblica udienza dell'11 luglio 1994 il relatore consigliere N. Amodio e uditi, altresi', l'avv. C. Schwarzemberg per i ricorrenti, l'avvocato dello Stato G. D'Elia per l'amministrazione resistente e l'avv. R. Frascaroli per gli interventori; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: F A T T O Con i ricorsi indicati in epigrafe, tre distinti gruppi di ufficiali, appartenenti tutti al ruolo ad esaurimento in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, hanno chiesto l'annullamento dei provvedimenti di date diverse e di identico contenuto, con i quali il Ministero della difesa ha respinto le loro istanze dirette ad ottenere il passaggio nel ruolo speciale, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 24 marzo 1993, n. 117. Essi hanno dedotto il seguente comune motivo: Eccesso di potere per disparita' di trattamento, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta, sviamento di potere. Illegittimita' costituzionale dell'art. 9 del d.lgs. n. 117 del 24 marzo 1993 con riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione. Le diverse disposizioni legislative intervenute negli ultimi anni (dai ricorrenti puntualmente richiamate) avrebbero attuato una progressiva equiparazione fra gli ufficiali dei carabinieri del ruolo ad esaurimento e quelli del servizio permanente. Il d.lgs. 24 marzo 1993, n. 117, andando in contrasto con tale tendenza, avrebbe determinato una violazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3, primo comma, della Costituzione. La disparita' di trattamento sarebbe, infine, ravvisabile, secondo i ricorrenti, sia rispetto agli ufficiali dei carabinieri in s.p.e., sia rispetto agli ufficiali del ruolo ad esaurimento delle altre Forze armante. Con atto depositato il 26 maggio 1994 e con atto notificato il 28 giugno 1994 il sig. Catelli ed altri, ufficiali appartenenti al ruolo unico in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri ed aspiranti al passaggio nel ruolo speciale, si sono rispettivamente costituiti in giudizio ed hanno proposto intervento in ordine al ricorso n. 16421/1993 quali controinteressati per opporsi alle pretese dei ricorrenti ritenute infondate. Il Ministero della difesa, costituitosi in giudizio, ha confutato le doglianze mosse ex adverso, chiedendo il rigetto dei ricorsi. D I R I T T O 1. - La controversia nasce dall'impugnazione dei provvedimenti, aventi identico contenuto, con i quali il Ministero della difesa ha respinto l'istanza presentata da ufficiali appartenenti al ruolo ad esaurimento in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri e diretta ad ottenere il passaggio nel ruolo speciale, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 24 marzo 1993, n. 117. I relativi ricorsi, specificamente indicati in epigrafe, vanno pertanto riuniti e decisi con un'unica pronuncia, in quanto, ponendo la stessa questione, risultano oggettivamente connessi. 2. - Giova premettere che, anteriormente alla nuova normativa recata dal d.lgs. 24 marzo 1993, n. 117 (istituzione dei ruoli normale, speciale e tecnico degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri) - in attuazione dell'art. 2 della legge 28 febbraio 1992, n. 217, recante delega al Governo di emanare apposito decreto per disciplinare le dotazioni organiche degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri mediante l'istituzione per gli ufficiali del servizio permanente dei ruoli "normale", "speciale" e "tecnico" - esistevano nell'Arma dei carabinieri soltanto due ruoli. Il primo era formato dagli ufficiali provenienti dall'accademia e da quelli di complemento che, parimenti ai sottufficiali in s.p.e., avevano superato l'apposito concorso di ufficiali in servizio permanente (art. 9 della legge n. 1414/1964); il secondo - ruolo ad esaurimento - costituito dai restanti ufficiali di complemento raffermati, che non avevano scelto la via del concorso o che, pur avendovi partecipato, non lo avevano superato (artt. 35 e 42, lett. a), n. 1, legge n. 571/1980). La situazione dei ruoli teste' descritta e' stata innovata, come accennato, dal d.lgs. n. 117/1993, con cui il legislatore ha istituito, in luogo dei due in precedenza previsti, tre nuovi ruoli, normale (art. 1), cui accedono i provenienti dall'accademia (art. 2), speciale (art. 8), cui accedono, come si vedra', alcune categorie di ufficiali (artt. 9-12) e tecnico (art. 15), procedendo quindi alla revisione degli organici per rendere, attraverso una piu' razionale riorganizzazione del personale, piu' efficiente l'apparato, ed ha dettato all'uopo specifiche disposizioni concernenti l'incremento delle dotazioni organiche, la consistenza numerica massima, il reclutamento e l'avanzamento per ogni grado all'interno di ciascun ruolo. In particolare, per quanto riguarda la formazione del ruolo speciale, gli artt. 9-12 del decreto legislativo prevedono l'accesso nel ruolo mediante un concorso per titoli ed esami riservato agli ufficiali subalterni di complemento ed ai marescialli e brigadieri muniti di specifici titoli o mediante trasferimento a domanda degli ufficiali gia' appartenenti al ruolo dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente. L'art. 12 - che stabilisce le modalita' di iscrizione nel ruolo speciale nella fase costitutiva - prevede segnatamente l'iscrizione nel ruolo soltanto per gli ufficiali provenienti dai corsi d'accademia e dai sottufficiali gia' vincitori di concorso per la nomina a sottotenente in s.p.e. (n. 1) e dal complemento e gia' vincitori di concorso per la nomina a sottotenente in s.p.e. (n. 2). La normativa soprariportata non prevede, pertanto, per gli ufficiali del ruolo ad esaurimento in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, che sono transitati nel servizio permanente per effetto dell'art. 12, comma primo, della legge n. 404/1990, alcuna possibilita' di passaggio a domanda o previo concorso nell'istituito ruolo speciale. Da cio' consegue che gli impugnati provvedimenti sfavorevoli ai ricorrenti, siccome motivati con riferimento alle previsioni del decreto legislativo, sono perfettamente in linea con la nuova disciplina, che non lascia alcun margine di discrezionalita', per cui non e' configurabile la censura di eccesso di potere prospettata dai ricorrenti nei confronti degli atti stessi. 3. - Ai fini del decidere, quindi, assume rilevanza la eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 9 del d.lgs. 24 marzo 1993, n. 117, sollevata dai ricorrenti, in relazione all'art. 3, primo comma, della Costituzione. L'esclusione degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, iscritti nel ruolo ad esaurimento in servizio permanente, dalla possibilita' di tansitare nel nuovo ruolo speciale - osservano i ricorrenti - configura violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3, primo comma, della Costituzione, ravvisabile sia rispetto agli ufficiali dei carabinieri in servizio permanente effettivo, sia rispetto agli ufficiali del ruolo ad esaurimento delle altre forze armate. Peraltro, la questione di legittimita' costituzionale, cosi' come prospettata, non appare manifestamente infondata. Rileva il collegio che i dubbi di incostituzionalita' dell'art. 9 del d.lgs. n. 117/1993, nella parte in cui detto articolo non contempla alcun meccanismo di inquadramento degli ufficiali del ruolo ad esaurimento in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri nell'istituito ruolo speciale, derivano dall'esame della legislazione intervenuta negli ultimi anni che ha conferito agli ufficiali del ruolo ad esaurimento una posizione, sotto molti ed essenziali aspetti, omogenea a quella propria degli ufficiali in servizio permanente. Invero, gli ufficiali del ruolo ad esaurimento, provenienti dagli ufficiali di complemento, hanno ottenuto inizialmente, con l'immissione nel ruolo ad esaurimento, la stabilizzazione del rapporto di impiego (art. 35 della legge 20 settembre 1980, n. 574); successivamente, fermi restando i limiti di eta' e le condizioni di avanzamento, hanno visto estendersi l'applicazione di "tutte" le norme previste per il personale in servizio permanente, comprese quelle relative all'ausiliaria ed all'aspettativa (art. 31 della legge 19 maggio 1986, n. 224); ed infine, sono tansitati defitivamente nella "categoria" del servizio permanente (art. 12 della legge n. 404/1990). In tale contesto legislativo si coglie chiaramente una linea progressiva e costante tesa alla parificazione della categoria degli ufficiali del ruolo ad esaurimento a quella degli ufficiali in servizio permanente, processo di equiparazione culminato con il passaggio definitivo nella categoria del servizio permanente. Come si e' visto, l'istituzione del ruolo speciale nell'Arma dei carabinieri e' avvenuta senza considerare che la categoria degli ufficiali del ruolo ad esaurimento riveste una fisionomia giuridica sostanzialmente simmetrica a quella degli ufficiali dell'altro ruolo, salvo per alcuni particolari profili che non intaccano globalmente la posizione acquisita in seno all'Arma, specie ove si consideri la significativa parificazione in tema di impiego. E' appena il caso di ricordare che la denominazione del loro ruolo come "ruolo ad esaurimento in servizio permanente" sta semplicemente a significare il carattere transitorio del ruolo, siccome destinato ad essere soppresso, ma non anche a concretizzare una distinzione assoluta e tipica sotto ogni profilo rispetto all'altro ruolo. E' dunque chiaro che, sul piano della ragionevolezza, non si giustifica l'omessa previsione per gli ufficiali del ruolo ad esaurimento di qualsiasi meccanismo di inquadramento nel ruolo speciale istituito dal d.lgs. n. 117/1993. 3.1. - Il dubbio di incostituzionalita' dell'art. 9 del d.lgs. n. 117/1993 si pone, sempre in relazione all'art. 3 della Costituzione, sotto altro profilo, ove si consideri che, mentre per gli ufficiali del ruolo ad esaurimento di forze armate quali l'esercito e la marina e' previsto un meccanismo di accesso al ruolo speciale in base alla sola e mera anzianita' di servizio (cfr. legge 16 dicembre 1962, n. 1622 e le successive modificazioni operate con le leggi nn. 1411/1964 e 626/1975) per gli ufficiali dei carabinieri del ruolo ad esaurimento, incluso nei ruoli ad esaurimento dell'esercito in servizio permanente (cfr. art. 42 legge n. 574/1980; art. 12 legge n. 404/1990), la norma qui in esame non riserva nemmeno la possibilita' di transitare nel ruolo speciale mediante concorso. In conclusione, la questione dei legittimita' costituzionale cosi' delineata riguardo all'art. 9 del d.lgs. n. 117/1993 e' rilevante ai fini della definizione del giudizio sui tre ricorsi indicati in epigrafe, in quanto dalla sua risoluzione dipende il giudizio nel merito dei ricorsi medesimi, e non e' manifestamente infondata.