IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    1)  Sul  ricorso  n.  16420/1993  proposto  da  Fernando   Antonio
 Acampora,  Gianfranco  Ciancio,  Antonio  Fortunato,  Massimo  Milli,
 Vittorio Zacheo, Antonello Tenardi, Enrico Brugnoli, Angelo  Chirico,
 Pietro  Paolo  Elefante,  Angelo  Conforti, Marco Talini, Giovanni De
 Vittorio, Pasqualino Ippolito, Giuseppe  Italiano,  Andrea  Benedetti
 Michelangeli,  Federico  Tursi,  Giuseppe De Noia, Nicola Portoghese,
 Giovanni Pino, Antonino  Romeo,  Luigi  Amendolara,  Giovanni  Genta,
 Edoardo   Cappellano,   rappresentati   e  difesi  dall'avv.  Claudio
 Schwarzemberg ed elettivamente domiciliati  presso  lo  studio  dello
 stesso in Roma, via Monte delle Gioie, 24;
    2)  Sul  ricorso  n.  16421/1993  proposto  da  Sebastiano Leotta,
 Rosario Mirra, Nicola Amoriello,  Aniello  Imperato,  Mario  Mengoni,
 Vincenzo Iamiglio, Piero Vespa, Gianfranco Dainese, Matteo Falagario,
 Nunzio  Frasca,  Italo  Governatori,  Luca  Corbo,  Giuseppe Massaro,
 Nicola Chironi, Luigi De Iorio, Francesco  Sileri,  Gennaro  Perillo,
 Bruno  Dandolo,  Ugo  Fanfulla  Colonna,  Francesco  Maria  Benedetti
 Aloisi, come sopra rappresentati e difesi;
    3) Sul ricorso n. 255/1994 proposto da Gianfranco Filoia, Giovanni
 Scialdone e Antonino Falconeri, elettivamente  domiciliati  in  Roma,
 via   Monte   delle   Gioie,   presso  lo  studio  dell'avv.  Claudio
 Schwarzemberg che in unione disgiunta all'avv. Maria Antonelli  e  al
 dott.  proc.  Roberto  Modena  li  rappresenta  e  difende, contro il
 Ministro  della  difesa,  in  personale  del  Ministro   pro-tempore,
 rappresentato  e  difeso  dall'avvocatura generale dello Stato, e con
 l'intervento  ad  opponendum  (ricorso  n.  16421/1993)  di  Giovanni
 Catelli, Domenico De Marco, Giuseppe Mascia, Riccardo Sala, Guglielmo
 Di  Giorgio,  Alberto Deregibus, Agostino Capanna, Enzo Penzo, Enrico
 de Sinno, Gino Carusi, Mario Tranquilli, Augusto  Ciarcia,  Pierluigi
 Giannandrea,  Guido Ugenti, Massimiliano Solimene, Leonardo Pinnelli,
 Felice Casale, Giuliano Scandone, Antonio  Paradiso,  Domenico  Pomi,
 Antonio  Rizzacasa,  Luigi  De  Sanctis, tutti rappresentati e difesi
 dall'avv. Ruggero Frascaroli presso il  cui  studio  in  Roma,  viale
 Regina   Margherita,   46,   sono   elettivamente   domiciliati,  per
 l'annullamento dei provvedimenti  di  date  diverse  e  di  contenuto
 identico  emessi  dal Ministero della difesa - direzione generale per
 gli ufficiali  dell'esercito  -terza  divisione  S.A.U.S.P.  -  prima
 sezione  -  con i quali non e' stata accolta l'istanza presentata dai
 ricorrenti di transitare nel ruolo speciale, ai  sensi  dell'art.  11
 del decreto legislativo 24 marzo 1933, n. 117.
    Visti i ricorsi con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio  del Ministero della
 difesa;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio e l'atto di intervento ad
 opponendum di Catelli Giovanni ed altri
 (ric. n. 16421/1993);
    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle  rispettive
 difese;
    Visti gli atti tutti delle cause;
    Udito  alla  pubblica  udienza  dell'11  luglio  1994  il relatore
 consigliere N. Amodio e uditi, altresi', l'avv. C. Schwarzemberg  per
 i  ricorrenti, l'avvocato dello Stato G. D'Elia per l'amministrazione
 resistente e l'avv. R. Frascaroli per gli interventori;
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
                               F A T T O
    Con i  ricorsi  indicati  in  epigrafe,  tre  distinti  gruppi  di
 ufficiali,  appartenenti  tutti  al  ruolo ad esaurimento in servizio
 permanente  effettivo  dell'Arma  dei  carabinieri,   hanno   chiesto
 l'annullamento  dei  provvedimenti  di  date  diverse  e  di identico
 contenuto, con i quali il Ministero della difesa ha respinto le  loro
 istanze dirette ad ottenere il passaggio nel ruolo speciale, ai sensi
 dell'art. 11 del d.lgs. 24 marzo 1993, n. 117.
    Essi hanno dedotto il seguente comune motivo:
    Eccesso  di potere per disparita' di trattamento, travisamento dei
 fatti, ingiustizia manifesta,  sviamento  di  potere.  Illegittimita'
 costituzionale  dell'art.  9  del d.lgs. n. 117 del 24 marzo 1993 con
 riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione.
    Le diverse disposizioni legislative intervenute negli ultimi  anni
 (dai   ricorrenti  puntualmente  richiamate)  avrebbero  attuato  una
 progressiva equiparazione fra gli ufficiali dei carabinieri del ruolo
 ad esaurimento e quelli del servizio permanente.
    Il d.lgs. 24 marzo 1993, n. 117, andando  in  contrasto  con  tale
 tendenza,   avrebbe  determinato  una  violazione  del  principio  di
 eguaglianza sancito dall'art. 3, primo comma, della Costituzione.
    La disparita' di trattamento sarebbe, infine, ravvisabile, secondo
 i ricorrenti, sia rispetto agli ufficiali dei carabinieri in  s.p.e.,
 sia  rispetto  agli  ufficiali  del  ruolo ad esaurimento delle altre
 Forze armante.
    Con atto depositato il 26 maggio 1994 e con atto notificato il  28
 giugno 1994 il sig. Catelli ed altri, ufficiali appartenenti al ruolo
 unico  in  servizio permanente dell'Arma dei carabinieri ed aspiranti
 al passaggio nel ruolo speciale, si sono  rispettivamente  costituiti
 in  giudizio  ed  hanno  proposto  intervento in ordine al ricorso n.
 16421/1993 quali  controinteressati  per  opporsi  alle  pretese  dei
 ricorrenti ritenute infondate.
   Il  Ministero  della difesa, costituitosi in giudizio, ha confutato
 le doglianze mosse ex adverso, chiedendo il rigetto dei ricorsi.
                             D I R I T T O
    1. - La controversia nasce  dall'impugnazione  dei  provvedimenti,
 aventi  identico  contenuto, con i quali il Ministero della difesa ha
 respinto l'istanza presentata da ufficiali appartenenti al  ruolo  ad
 esaurimento   in   servizio   permanente   effettivo   dell'Arma  dei
 carabinieri e diretta ad ottenere il passaggio nel ruolo speciale, ai
 sensi dell'art. 11 del d.lgs. 24  marzo  1993,  n.  117.  I  relativi
 ricorsi,  specificamente indicati in epigrafe, vanno pertanto riuniti
 e decisi  con  un'unica  pronuncia,  in  quanto,  ponendo  la  stessa
 questione, risultano oggettivamente connessi.
    2.  -  Giova  premettere  che,  anteriormente alla nuova normativa
 recata dal d.lgs. 24  marzo  1993,  n.  117  (istituzione  dei  ruoli
 normale,  speciale  e  tecnico degli ufficiali in servizio permanente
 dell'Arma dei carabinieri) - in attuazione dell'art. 2 della legge 28
 febbraio 1992, n. 217, recante delega al Governo di emanare  apposito
 decreto  per  disciplinare  le  dotazioni  organiche  degli ufficiali
 dell'Arma  dei  carabinieri  mediante l'istituzione per gli ufficiali
 del servizio permanente dei ruoli "normale", "speciale" e "tecnico" -
 esistevano nell'Arma dei carabinieri soltanto due ruoli. Il primo era
 formato dagli ufficiali provenienti dall'accademia  e  da  quelli  di
 complemento  che,  parimenti  ai  sottufficiali  in  s.p.e.,  avevano
 superato l'apposito concorso  di  ufficiali  in  servizio  permanente
 (art.  9 della legge n. 1414/1964); il secondo - ruolo ad esaurimento
 - costituito dai restanti ufficiali di  complemento  raffermati,  che
 non   avevano  scelto  la  via  del  concorso  o  che,  pur  avendovi
 partecipato, non lo avevano superato (artt. 35 e 42, lett. a), n.  1,
 legge n. 571/1980).
    La  situazione  dei ruoli teste' descritta e' stata innovata, come
 accennato,  dal  d.lgs.  n.  117/1993,  con  cui  il  legislatore  ha
 istituito,  in luogo dei due in precedenza previsti, tre nuovi ruoli,
 normale (art. 1), cui accedono i provenienti dall'accademia (art. 2),
 speciale (art. 8), cui accedono, come si vedra', alcune categorie  di
 ufficiali  (artt.  9-12)  e tecnico (art. 15), procedendo quindi alla
 revisione degli organici per rendere, attraverso una  piu'  razionale
 riorganizzazione  del  personale,  piu'  efficiente l'apparato, ed ha
 dettato all'uopo  specifiche  disposizioni  concernenti  l'incremento
 delle  dotazioni  organiche,  la  consistenza  numerica  massima,  il
 reclutamento e l'avanzamento per ogni grado  all'interno  di  ciascun
 ruolo.
    In  particolare,  per  quanto  riguarda  la  formazione  del ruolo
 speciale, gli artt. 9-12 del decreto legislativo prevedono  l'accesso
 nel  ruolo  mediante  un  concorso per titoli ed esami riservato agli
 ufficiali subalterni di complemento ed ai  marescialli  e  brigadieri
 muniti  di  specifici titoli o mediante trasferimento a domanda degli
 ufficiali gia' appartenenti al ruolo  dell'Arma  dei  carabinieri  in
 servizio permanente.
    L'art.  12  -  che stabilisce le modalita' di iscrizione nel ruolo
 speciale nella fase costitutiva - prevede  segnatamente  l'iscrizione
 nel   ruolo   soltanto   per  gli  ufficiali  provenienti  dai  corsi
 d'accademia e dai sottufficiali gia' vincitori  di  concorso  per  la
 nomina  a  sottotenente  in  s.p.e.  (n.  1) e dal complemento e gia'
 vincitori di concorso per la nomina a sottotenente in s.p.e. (n. 2).
    La  normativa  soprariportata  non  prevede,  pertanto,  per   gli
 ufficiali  del  ruolo ad esaurimento in servizio permanente dell'Arma
 dei carabinieri, che sono  transitati  nel  servizio  permanente  per
 effetto  dell'art.  12,  comma primo, della legge n. 404/1990, alcuna
 possibilita' di passaggio a domanda o previo concorso  nell'istituito
 ruolo speciale.
    Da  cio'  consegue  che gli impugnati provvedimenti sfavorevoli ai
 ricorrenti, siccome motivati  con  riferimento  alle  previsioni  del
 decreto  legislativo,  sono  perfettamente  in  linea  con  la  nuova
 disciplina, che non lascia alcun margine di discrezionalita', per cui
 non e' configurabile la censura di eccesso di potere prospettata  dai
 ricorrenti nei confronti degli atti stessi.
    3.  -  Ai fini del decidere, quindi, assume rilevanza la eccezione
 di illegittimita' costituzionale dell'art.  9  del  d.lgs.  24  marzo
 1993,  n.  117,  sollevata  dai  ricorrenti, in relazione all'art. 3,
 primo comma, della Costituzione.
    L'esclusione  degli  ufficiali dell'Arma dei carabinieri, iscritti
 nel ruolo ad esaurimento in servizio permanente,  dalla  possibilita'
 di  tansitare  nel  nuovo  ruolo  speciale - osservano i ricorrenti -
 configura violazione del principio di eguaglianza di cui all'art.  3,
 primo  comma,  della  Costituzione,  ravvisabile  sia  rispetto  agli
 ufficiali dei  carabinieri  in  servizio  permanente  effettivo,  sia
 rispetto  agli  ufficiali  del ruolo ad esaurimento delle altre forze
 armate.
    Peraltro, la questione di legittimita' costituzionale, cosi'  come
 prospettata, non appare manifestamente infondata.
    Rileva  il collegio che i dubbi di incostituzionalita' dell'art. 9
 del d.lgs. n.  117/1993,  nella  parte  in  cui  detto  articolo  non
 contempla alcun meccanismo di inquadramento degli ufficiali del ruolo
 ad   esaurimento  in  servizio  permanente  effettivo  dell'Arma  dei
 carabinieri nell'istituito ruolo speciale, derivano dall'esame  della
 legislazione  intervenuta  negli  ultimi  anni  che ha conferito agli
 ufficiali del ruolo ad esaurimento  una  posizione,  sotto  molti  ed
 essenziali  aspetti,  omogenea  a  quella  propria degli ufficiali in
 servizio permanente.
    Invero, gli ufficiali del ruolo ad esaurimento, provenienti  dagli
 ufficiali   di   complemento,   hanno   ottenuto   inizialmente,  con
 l'immissione  nel  ruolo  ad  esaurimento,  la  stabilizzazione   del
 rapporto  di impiego (art. 35 della legge 20 settembre 1980, n. 574);
 successivamente, fermi restando i limiti di eta' e le  condizioni  di
 avanzamento,  hanno  visto  estendersi  l'applicazione  di "tutte" le
 norme previste per il  personale  in  servizio  permanente,  comprese
 quelle  relative  all'ausiliaria  ed  all'aspettativa  (art. 31 della
 legge  19  maggio  1986,  n.  224);   ed   infine,   sono   tansitati
 defitivamente  nella  "categoria"  del  servizio  permanente (art. 12
 della legge n. 404/1990).
    In tale contesto  legislativo  si  coglie  chiaramente  una  linea
 progressiva  e costante tesa alla parificazione della categoria degli
 ufficiali del ruolo  ad  esaurimento  a  quella  degli  ufficiali  in
 servizio  permanente,  processo  di  equiparazione  culminato  con il
 passaggio definitivo nella categoria del servizio permanente.
    Come si e' visto, l'istituzione del ruolo speciale  nell'Arma  dei
 carabinieri  e'  avvenuta  senza  considerare  che la categoria degli
 ufficiali del ruolo ad esaurimento riveste una  fisionomia  giuridica
 sostanzialmente simmetrica a quella degli ufficiali dell'altro ruolo,
 salvo per alcuni particolari profili che non intaccano globalmente la
 posizione  acquisita  in  seno  all'Arma,  specie ove si consideri la
 significativa parificazione in tema di impiego.
    E' appena il caso di ricordare che la denominazione del loro ruolo
 come "ruolo ad esaurimento in servizio permanente" sta  semplicemente
 a  significare  il carattere transitorio del ruolo, siccome destinato
 ad essere soppresso, ma non anche  a  concretizzare  una  distinzione
 assoluta e tipica sotto ogni profilo rispetto all'altro ruolo.
    E'  dunque  chiaro  che,  sul  piano  della ragionevolezza, non si
 giustifica  l'omessa  previsione  per  gli  ufficiali  del  ruolo  ad
 esaurimento  di  qualsiasi  meccanismo  di  inquadramento  nel  ruolo
 speciale istituito dal d.lgs. n. 117/1993.
    3.1. - Il dubbio di incostituzionalita' dell'art. 9 del d.lgs.  n.
 117/1993  si pone, sempre in relazione all'art. 3 della Costituzione,
 sotto altro profilo, ove si consideri che, mentre per  gli  ufficiali
 del ruolo ad esaurimento di forze armate quali l'esercito e la marina
 e'  previsto  un meccanismo di accesso al ruolo speciale in base alla
 sola e mera anzianita' di servizio (cfr. legge 16 dicembre  1962,  n.
 1622 e le successive modificazioni operate con le leggi nn. 1411/1964
 e   626/1975)   per  gli  ufficiali  dei  carabinieri  del  ruolo  ad
 esaurimento,  incluso  nei  ruoli  ad  esaurimento  dell'esercito  in
 servizio permanente (cfr. art. 42 legge n. 574/1980; art. 12 legge n.
 404/1990),  la norma qui in esame non riserva nemmeno la possibilita'
 di transitare nel ruolo speciale mediante concorso.
    In conclusione, la questione dei legittimita' costituzionale cosi'
 delineata riguardo all'art. 9 del d.lgs. n. 117/1993 e' rilevante  ai
 fini  della  definizione  del  giudizio  sui  tre ricorsi indicati in
 epigrafe, in quanto dalla sua risoluzione  dipende  il  giudizio  nel
 merito dei ricorsi medesimi, e non e' manifestamente infondata.