IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 9403603/94 proposto dai signori: Abatini Giuseppa, Abbonizio Giovina, Albanese Ferdinando, Allega Marisa, Allegrini Gabriella, Allegrini M. Antonietta, Aloise Lucrezia, Anceschi M. Pia, Ansanini Silvana, Arcangeli Fabio, Attiani M. Rosaria, Bacosi Gianfranco, Bavicchi Margherita, Bellamaria Simonetta, Bello Antonio, Bello Stefania, Bernacchia Gabriella, Bordoni Franco, Bove Anna Maria, Bretti Benito, Brunotti M. Pia, Calcagnile Bruno, Caldiraro Bianca, Calistroni Antonia, Cantarelli Alberto, Canti Cynthia, Carboni Liliana, Cardellini A. Maria, Casini Simona, Castiglia Maria, Catania Gesualdo, Catena Massimiliano, Ceccarelli Crescenzo, Cerino Gennaro, Cipriani Franca, Colibazzi Tiziana, Costarelli Piermaria, Craca Roberto, Curcio Rosina, Curzi Sesto, Cutrupi Francesco, D'Angelo Marco, Dal Passo Adriana, Dal Passo Alberto, De Faveri Laura; De Paolis Carla, De Paolis Maurizio, Di Filippo Mafalda, Di Filippo Vincenzo, Di Gregorio A. Paola, Di Gregorio Elsa, Di Marzio Ermanno, Di Renzi Elisabetta, Di Salvo Vera, Di Vara Clara, Di Vora Roberto, Dilettuso Giovanni, Falconi Domenico, Faraoni Roberta, Favilla Antonio, Federici Ernesto, Federici Marcella, Ferraiolo Silvana, Ferretti Daniela, Ferretti Riccardo, Floresta Alfio, Franchini Luciana, Funaro Virginia, Galimberti Alessandra, Galli Cristina, Gallo Saverina, Garbo Silvana, Gentile Giancarlo, Ghera Giampaolo, Giai Via Olivia, Guglielmo Anna, Iamele Rosalba, Ionata Mario, Lenti Alessandra, Leone Anna, Loli Marco, Lollobrigida Roberto, Macellari Letizia Magnanelli Andrea, Manzo Simona, Marciano' Francesco, Massetti Palmira, Massimi Domenico, Mattoni Cristina, Mazzoni Gabriella, Mazzotta Fedele; Mazzulli Sandra, Meloccaro Luigi, Menesini Domenico, Misuraca Cristina, Moglioni Patrizia, Montano Patrizia, Moriconi Loredana, Mucciola Silvio, Musici Alessandra, Napoleoni Germana, Natale Antonio, Nervo Fabio, Nobile Giampaolo, Nobile Paola, Oliva Anna Maria, Olovini Maria, Pacelli Irene, Pallone Alberto, Pallotta Elvira, Patroni Griffi Livia, Peduto Elio, Petrini Marisa, Petrucci Palmira Maria, Piacenti Elisa, Piccini Elvio, Pignoloni Nazzareno, Pintus Umberto, Pirisi Celina, Pisani Luciana, Pizzuto Massimo, Pompili Gabriella, Provenziani Franca, Ramelli Luciano, Ranazzi Maurizio, Riaca' Pierfilippo, Rizzo Anna Maria, Rondelli Vincenza, Rossi Tiziana, Rossi Vincenzo, Rossino Emilio, Rubino Lidia, Ruggeri Giulio, Russomando Ciro, Sabatinelli Lisanna, Saito Antonella; Saladini A. Maria, Scacchetti Teresa, Scardocci Paola, Scarpa Ezio, Scatizzi M. Pia, Serafini Stefania, Serrao Antonio, Sgreccia Giuliana, Sgreccia Paola, Siepi Simonetta, Silvestri Fabrizio, Sollazzo A. Maria, Tedeschi Salvatore, Terracciano Raffaella, Terribili Antonella, Testa Giuseppe, Testa Onori Enrica, Tiberi Anna Maria, Torre Rosanna, Tosti Piero, Tozzi Angela, Vastarella Gianfranco, Vesprini Carla, Volpe Paolo, Zaccarelli Lucia, Zanchi Claudio, Adamo Vincenzo, Alessandri Renata, Antonaci Giovanna, Antonini Giancarlo, Barbaraci Roberto, Baroncini Anna, Battaliard Ilaria, Bianchi Flavio, Biello Anna, Bittuleri Angela, Blandini Giovanni, Boni Enzo, Brunelli Roberta, Cantagallo Emilio, Canu Isabella, Capozi Giovanni, Caricati Filomena, Castellani Marco, Ceci Giovanni; Cicco Laura, Cicerchia Antonella, Cinti Cinzia, Coletta Adamo, Coletta Fabrizio, Coletta Giorgio, Conforti Tiberio, Cuomo Antonio, D'Adamo Pergiovanni, De Angelis Enzo, De Venere Angela, Del Gatto Anna, Del Vecchio Antonella, Dello Schiavo Giuliana, Drandi Franca, Ercoli Silvia, Fabiani Gianfranco, Fancelllo Antonietta, Fanelli Elena, Feoni Marco, Ferracci Alberto, Ferrari Riccardo, Fiumara Aurelio, Fomini Maddalena, Fracassa Carla, Freddio Duilio, Galletta Giovanna, Giacomelli Alvaro, Giovannini Silvana, Grassetti Marisa, Grimaldi Maria, Guida Giovanna, Ippoliti Laura, Lazzaro Roberta, Lo Meo M. Grazia, Loli Maurizio, Mantovani Alessandra; Mantovani Roberto, Manuppelli Maria C., Maratea Mario, Martines Stefania, Martorano Stefano, Mazzulli Filomena, Minardi Daniela, Mineo Antonella, Mirra Antonio, Montini Giovanni, Mustafa' Roberto, Notarcola Lino, Paolini Eliana, Pendenza Alfredo, Pietrucci Mimma, Ramundo Massimo, Ravesi M. Grazia, Patrizi Patrizia, Ricciotti Enrico, Ristori Paola, Ruggeri Enza, Sabatini Andrea, Santini Carmela, Serrao Angela, Sicoli Rita, Simonini Glauco, Tirico Antonio, Trincia Paola, Zoffoli Vittorio, Scaglione Ferruccio, Fadioni Claudia, Renzi Mario, Brusca Francesco Peruzzi Antonio, Bruschi Gino, Della Rocca Rosalba, D'andrea Vilma, Screti Roberta, Smacchi Leo M. Cristina, Di Giovanni Lorenzo, Dante Domenico, Barbaro Rocco, Massimi Cinzia, Nardini Giuseppe, Gai Filippo, Chiappa Luciana, Darida Anastasio, Senesi Renato, Pica Enzo; Spallacci Americo, Oliva Anna Maria, Oliva, Maurizio, Gelletti Michele, De Angelis Daniela, Santucci Donatella, Pellegrino Giuseppe, Morisco Domenico, D'Ottavi Elena, Torella Rita, Tognazzi Franca, Di Vera Franca Maria, Graniero Aurelio, Cardinale Gianmauro, D'andria Maria Antonietta, Ritondale Anna Maria, Corona Carletta, De Propris Carla, Ragazzoni Nella, Grassucci Licia, Raffone Laura, Melia Claudio, Mazza Antonella, Mizzelli Gianfranco, Camilli Maria Teresa, Pistella Mauro, Camilli Paola, Cerasoli Carmina, Taloni Patrizio, Aliffi Rosario, Camera Maria Grazia, Pace Antonino, Fellini Mario, Peruzzi Rodolfo, Pittera Francesca, Guglielmi Anna Maria, Vinciarelli Margherita, Genovese Manuela, Bernardini Lino, Sacchi Maria Rita, Del Ben Roberta, Battisti Anna, Fortinelli Patrizia; Rosati Cesidia, Macri' Roberto, Lo Forte Debora, Finiti Corrado, Lopopolo Maria Franca, Tomasi Luciano, Zorzettig Maura, Guido Stefania, Angelini Franco, Navarra Gaetano, Perrella Giosue', Onorato Antonino, Di Rienzo Mario, Quintiliani Maria A., Giangiacomo Tiziana, Pacifici Angela, Russo Roberto, Di Marco Vanda, Vitalone Antonio, Coscarella Giuseppina, Caceletto Lucia, Laudenzi giuseppa, Pinelli Fernanda, Fasanella Stefano, Caruso Aldo Antonio, Gaglianone Santa, Milizia Raniero, Gentili Walter, Ciaffi Ulderico, Allegrini Tiziana, Monti Roberta, Traversa Paola, Galluzzo Patrizia, Caroli Dario, Vanni Annalisa, Rossi Paola, Cucchi Pasquale, Milani Vincenzo, Gatto Cipriano, Della Gatta Federico, Milani Pietro, De Rossi Maria Paola, Musti Quintilio, Torelli Filippo, Chima Giovanni, Alessandroni Giovanni, Mirarchi Maria Teresa, Marafini Clementina, Sacchi Maria Rita, rappresentati e difesi giusta delega in calce al presente atto ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Mario Occhipinti in Roma, Via Belsiana n. 71, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente p.-t.; il tribunale amministrativo regionale del Lazio ed il Consiglio di Stato, in persona dei rispettivi presidenti, rappresentati e difesi dall'avvocatura generale dello Stato domiciliati ex lege presso gli uffici della stessa in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; per l'accertamento del diritto alla corresponsione della rivalutazione ex art. 3 della legge n. 27/1981 dell'indennita' di cui all'art. 1 della legge n. 221/1988, fattispecie gia' oggetto di sentenza del t.a.r. Lazio sez. I n. 107/1993, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1023/1993, pronunce a cui le amministrazioni si sono conformate in parte; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata; Visti gli atti tutti della causa; Udita alla pubblica udienza del 13 luglio 1994 la relazione del Consigliere Lucia Tosti; Uditi altresi' l'avv. Occhipinti per i ricorrenti e l'avv. Giacomo Ajello per l'amministrazione; Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue; F A T T O I ricorrenti affermano di essere tutti dipendenti del Consiglio di Stato e del tribunale amministrativo regionale del Lazio. Gli stessi hanno gia' adito il tribunale ed il giudice d'appello per l'accertamento del loro diritto ad ottenere la rivalutazione periodica dell'indennita' percepita in virtu' dell'art. 1 della legge n. 51/1989 ed hanno ottenuto pronunce favorevoli alle quali dichiarano che l'amministrazione si sarebbe in parte conformata. A partire dall'entrata in vigore dell'art. 3, sessantunesimo comma della legge n. 537/1993, pero', l'indennita', in un primo tempo incrementata della rivalutazione e' stata di nuovo corrisposta agli interessati nella ridotta misura originaria. Ritenedosi lesi nei loro diritti gli stessi deducono nel ricorso il seguente motivo: Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 della legge n. 51/1998, dell'art. 1 della legge n. 221/1988 e dell'art. 3 della legge n. 27/1981. Come gia' statuito dal tribunale e dal Consiglio di Stato con sentenza passata in giudicato all'indennita' e' coessenziale la revisione triennale e l'adeguamento ha una finalita' determinativa della retribuzione attraverso un sistema alternativo alla contrattazione collettiva. L'interpretazione dell'art. 1 della legge n. 221/1988 contenuta nell'art. 3, sessantunesimo comma, della legge n. 537/1993, sopravvenuta al giudicato amministrativo reso inter partes prima dell'emanazione della legge, si porrebbe dunque in totale contrapposizione all'interpretazione sancita in sede giurisdizionale, con la conseguenza di una palese violazione dell'art. 3 della Costituzione, concretantesi in disparita' di trattamento tra personale appartenente alla magistratura e personale appartenente alle cancellerie e segreterie giudiziarie. Ne' la rivalutazione-indicizzazione potrebbe ritenersi prerogativa delle guarentigie costituzionali riservate alla magistratura, in quanto poste a garanzia dell'autonomia della stessa, atteso che l'art. 2 della legge 6 agosto 1984, n. 425 ha esteso integralmente l'indennita' anche agli avvocati e procuratori dello Stato non appartenenti all'ordine giudiziario. L'amministrazione, costituita in giudizio, ha ribadito che in forza della norma sopravvenuta l'indennita' in questione spetta ai ricorrenti in misura fissa e conclude per la reiezione del ricorso. La causa alla pubblica udienza del 13 luglio 1994 e' stata trattenuta in decisione. D I R I T T O La pretesa fatta valere in giudizio dai ricorrenti e' quella alla liquidazione dell'indennita' prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221 - alla quale essi hanno diritto a decorrere dal 1 gennaio 1989 in forza dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1989, n. 51 - nella misura maggiorata risultante dall'adeguamento triennale di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27. Dal contesto del ricorso si ricava che gli interessati, tutti dipendenti del Consiglio di Stato e del tribunale amministrativo regionale del Lazio, hanno gia' ottenuto, anche in parziale adempimento del giudicato formatosi su analoga questione, la liquidazione della sorte capitale relativa all'adeguamento richiesto con precedenti ricorsi, ma che a partire dal 1 gennaio 1994, per effetto dell'entrata in vigore della norma interpretativa di cui all'art. 3, sessantunesimo comma, della legge n. 537/1993, l'amministrazione ha di nuovo corrisposto loro tale indennita' nella misura originaria. Il presente ricorso e' volto a contestare pertanto la mancata rivalutazione di tale indennita' - ex art. 3, secondo comma, della legge n. 27/1981 - a partire dal 1 gennaio 1994. E' pacifico tra le parti che il diverso comportamento dell'amministrazione e' direttamente conseguente alla nuova interpretazione della norma di cui all'art. 1 della legge n. 221/1988 introdotta nell'ordinamento dal citato art. 3 il quale dispone testualmente: L'art. 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221, si interpreta nel senso che il riferimento all'indennita' di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e' da considerare relativo alle misure vigenti alla data del 1 gennaio 1988, espressamente richiamata dalla disposizione stessa. In sede di interpretazione autentica dell'art. 1 della legge n. 221/1988 il legislatore si e', quindi, pronunciato in senso contrario alla pretesa fatta valere dai ricorrenti e non coperta dal giudicato avendo inequivocabilmente affermato che l'indennita' attribuita dal medesimo articolo va considerata come determinata in misura fissa, cioe' nell'ammontare dell'indennita' di cui all'art. 3 della legge n. 27/1981 vigente al 1 gennaio 1988, e non in misura variabile. Il ricorso andrebbe percio' respinto. Gli interessati hanno tuttavia sollevato con ricorso questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 3, sessantunesimo comma, della legge n. 537/1993 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in sostanza perche' la norma risultante dall'interpretazione autentica non sarebbe conforme ai principi di uguaglianza, ingenerando una ingiustificata e irragionevole disparita' di trattamento. La predetta questione di incostituzionalita' non appare manifestamente infondata. Al riguardo il collegio ritiene opportuno rammentare che l'interpretazionedell'art. 1 della legge n. 221/1988, allora sostenuta dall'amministrazione e ora confermata in via autentica dal legislatore, era stata disattesa dal Consiglio di Stato proprio in quanto non sembrava conforme ai principi costituzionali cui si richiamano i ricorrenti, anche se sulla base di argomentazioni in parte diverse. Potrebbe, infatti, ritenersi priva di ragionevole giustificazione la scelta di consentire l'indicizzazione dell'indennita' solo per il personale togato atteso che l'estensione di tale emolumento al personale non togato presuppone il riconoscimento dell'esistenza di un rapporto di connessione tra le attivita' dell'uno e dell'altro personale, la cui rilevanza non si affievolisce con il decorso del tempo. In altri termini, poiche' non sembrerebbe ipotizzabile che per i periodi successivi a quello previsto dall'art. 1 della legge n. 51/1989 sia richiesto al personale non togato un minore impegno nello svolgimento dell'attivita' connessa a quella dei magistrati, potrebbe dubitarsi della costituzionalita' di una soluzione legislativa che all'atto di estendere l'indennita' giudiziaria al predetto personale a decorrere dal 1 gennaio 1989, con le modalita' previste dalla legge 22 giugno 1988, n. 221, la rapporta, nel suo ammontare piu' elevato, alla misura vigente a tale data per il personale di magistratura, mentre nel prosieguo del tempo non consente la conservazione di questo rapporto di proporzionalita' in quanto, limitando l'adeguamento periodico solo all'indennita' attribuita al personale togato, determina progressivamente una relativa svalutazione dell'emolumento nei confronti del personale non togato, che non sembrerebbe giustificata, come si e' accennato, da una corrispondente diminuzione del livello quantitativo e qualitativo della prestazione richiesta, non collegabile ad una situazione di eccezionale emergenza riguardante in particolar modo solo il primo periodo di applicazione della legge. L'indennita' giudiziaria estesa a quest'ultimo personale verrebbe, quindi, a subire un processo di graduale snaturamento poiche', come ha ricordato il Consiglio di Stato, sez. IV, nella cit. decisione n. 923/1993, gli stessi lavori preparatori sulla legge n. 221/1988 davano atto che all'indennita' e' coessenziale, fra l'altro, "la rivalutazione triennale" (Atti Senato, I Commissione, 1 giugno 1988). In ultima analisi la determinazione di non consentire l'adeguamento periodico potrebbe apparire in contrasto con il principio di ragionevolezza, potendo ritenersi non facilmente conciliabile, sul piano di una obiettiva ricostruzione della funzione della norma, con le finalita' ravvisabili nella scelta di attribuire al personale non togato l'indennita' stabilita per i magistrati dall'art. 3 della legge n. 27/1981. In proposito, come ricordato dal Consiglio di Stato nella cit. decisione, e' significativa l'affermazione contenuta nella relazione illustrativa del d.d.l. n. 1047 (poi divenuto la legge n. 221 in argomento) a sostegno delle ragioni dell'estensione dell'indennita' giudiziaria al predetto personale e cioe' che " ..la stretta connessione tra attivita' del magistrato ed attivita' del personale di cancelleria, il comune ed analogo contributo alla realizzazione del servizio-giustizia, la necessita' di un medesimo impegno, comportano la scelta di meccanismi retributivi fondati su criteri analoghi nell'ambito di questo particolare settore della pubblica amministrazione". In relazione a quanto sopra il collegio ritiene di dover rimettere la questione di incostituzionalita', nei termini in precedenza delineati, all'esame della Corte costituzionale.