IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza sul ricorso n. 9403603/94
 proposto dai signori:
     Abatini Giuseppa, Abbonizio Giovina, Albanese Ferdinando,  Allega
 Marisa,   Allegrini   Gabriella,   Allegrini  M.  Antonietta,  Aloise
 Lucrezia, Anceschi M. Pia, Ansanini Silvana, Arcangeli Fabio, Attiani
 M.  Rosaria,  Bacosi  Gianfranco,  Bavicchi  Margherita,   Bellamaria
 Simonetta,  Bello  Antonio,  Bello  Stefania,  Bernacchia  Gabriella,
 Bordoni Franco, Bove Anna Maria,  Bretti  Benito,  Brunotti  M.  Pia,
 Calcagnile  Bruno,  Caldiraro  Bianca, Calistroni Antonia, Cantarelli
 Alberto, Canti Cynthia, Carboni Liliana, Cardellini A. Maria,  Casini
 Simona,  Castiglia  Maria,  Catania  Gesualdo,  Catena  Massimiliano,
 Ceccarelli Crescenzo,  Cerino  Gennaro,  Cipriani  Franca,  Colibazzi
 Tiziana,  Costarelli  Piermaria,  Craca Roberto, Curcio Rosina, Curzi
 Sesto, Cutrupi Francesco, D'Angelo  Marco,  Dal  Passo  Adriana,  Dal
 Passo Alberto, De Faveri Laura;
     De  Paolis  Carla,  De  Paolis  Maurizio,  Di Filippo Mafalda, Di
 Filippo Vincenzo, Di Gregorio A. Paola, Di Gregorio Elsa,  Di  Marzio
 Ermanno,  Di  Renzi Elisabetta, Di Salvo Vera, Di Vara Clara, Di Vora
 Roberto,  Dilettuso  Giovanni,  Falconi  Domenico,  Faraoni  Roberta,
 Favilla  Antonio,  Federici  Ernesto,  Federici  Marcella,  Ferraiolo
 Silvana,  Ferretti  Daniela,  Ferretti  Riccardo,   Floresta   Alfio,
 Franchini  Luciana,  Funaro  Virginia,  Galimberti  Alessandra, Galli
 Cristina, Gallo Saverina, Garbo  Silvana,  Gentile  Giancarlo,  Ghera
 Giampaolo,  Giai  Via  Olivia, Guglielmo Anna, Iamele Rosalba, Ionata
 Mario,  Lenti  Alessandra,  Leone  Anna,  Loli  Marco,   Lollobrigida
 Roberto, Macellari Letizia Magnanelli Andrea, Manzo Simona, Marciano'
 Francesco,  Massetti  Palmira,  Massimi  Domenico,  Mattoni Cristina,
 Mazzoni Gabriella, Mazzotta Fedele;
     Mazzulli Sandra, Meloccaro  Luigi,  Menesini  Domenico,  Misuraca
 Cristina,  Moglioni  Patrizia,  Montano  Patrizia, Moriconi Loredana,
 Mucciola  Silvio,  Musici  Alessandra,  Napoleoni   Germana,   Natale
 Antonio,  Nervo  Fabio,  Nobile  Giampaolo,  Nobile Paola, Oliva Anna
 Maria,  Olovini  Maria,  Pacelli  Irene,  Pallone  Alberto,  Pallotta
 Elvira,  Patroni  Griffi Livia, Peduto Elio, Petrini Marisa, Petrucci
 Palmira Maria, Piacenti Elisa, Piccini  Elvio,  Pignoloni  Nazzareno,
 Pintus  Umberto,  Pirisi  Celina,  Pisani  Luciana,  Pizzuto Massimo,
 Pompili  Gabriella,  Provenziani  Franca,  Ramelli  Luciano,  Ranazzi
 Maurizio,  Riaca'  Pierfilippo,  Rizzo Anna Maria, Rondelli Vincenza,
 Rossi Tiziana, Rossi Vincenzo, Rossino Emilio, Rubino Lidia,  Ruggeri
 Giulio, Russomando Ciro, Sabatinelli Lisanna, Saito Antonella;
     Saladini  A.  Maria,  Scacchetti  Teresa, Scardocci Paola, Scarpa
 Ezio, Scatizzi M. Pia, Serafini Stefania,  Serrao  Antonio,  Sgreccia
 Giuliana,   Sgreccia  Paola,  Siepi  Simonetta,  Silvestri  Fabrizio,
 Sollazzo  A.  Maria,  Tedeschi  Salvatore,   Terracciano   Raffaella,
 Terribili  Antonella, Testa Giuseppe, Testa Onori Enrica, Tiberi Anna
 Maria,  Torre  Rosanna,  Tosti  Piero,   Tozzi   Angela,   Vastarella
 Gianfranco,  Vesprini  Carla,  Volpe  Paolo, Zaccarelli Lucia, Zanchi
 Claudio,  Adamo  Vincenzo,  Alessandri  Renata,  Antonaci   Giovanna,
 Antonini  Giancarlo,  Barbaraci  Roberto,  Baroncini Anna, Battaliard
 Ilaria, Bianchi  Flavio,  Biello  Anna,  Bittuleri  Angela,  Blandini
 Giovanni,  Boni  Enzo,  Brunelli  Roberta,  Cantagallo  Emilio,  Canu
 Isabella, Capozi Giovanni, Caricati Filomena, Castellani Marco,  Ceci
 Giovanni;
     Cicco  Laura,  Cicerchia  Antonella, Cinti Cinzia, Coletta Adamo,
 Coletta Fabrizio, Coletta Giorgio, Conforti Tiberio,  Cuomo  Antonio,
 D'Adamo  Pergiovanni,  De  Angelis  Enzo, De Venere Angela, Del Gatto
 Anna, Del Vecchio Antonella, Dello Schiavo Giuliana,  Drandi  Franca,
 Ercoli  Silvia,  Fabiani  Gianfranco,  Fancelllo  Antonietta, Fanelli
 Elena, Feoni  Marco,  Ferracci  Alberto,  Ferrari  Riccardo,  Fiumara
 Aurelio,  Fomini  Maddalena, Fracassa Carla, Freddio Duilio, Galletta
 Giovanna, Giacomelli Alvaro, Giovannini  Silvana,  Grassetti  Marisa,
 Grimaldi  Maria,  Guida Giovanna, Ippoliti Laura, Lazzaro Roberta, Lo
 Meo M. Grazia, Loli Maurizio, Mantovani Alessandra;
     Mantovani Roberto, Manuppelli Maria C., Maratea  Mario,  Martines
 Stefania,  Martorano  Stefano,  Mazzulli  Filomena,  Minardi Daniela,
 Mineo Antonella, Mirra Antonio, Montini Giovanni,  Mustafa'  Roberto,
 Notarcola  Lino,  Paolini  Eliana, Pendenza Alfredo, Pietrucci Mimma,
 Ramundo  Massimo,  Ravesi  M.  Grazia,  Patrizi  Patrizia,  Ricciotti
 Enrico,   Ristori  Paola,  Ruggeri  Enza,  Sabatini  Andrea,  Santini
 Carmela, Serrao Angela, Sicoli Rita, Simonini Glauco, Tirico Antonio,
 Trincia  Paola,  Zoffoli  Vittorio,  Scaglione   Ferruccio,   Fadioni
 Claudia, Renzi Mario, Brusca Francesco Peruzzi Antonio, Bruschi Gino,
 Della  Rocca  Rosalba, D'andrea Vilma, Screti Roberta, Smacchi Leo M.
 Cristina, Di Giovanni Lorenzo, Dante Domenico, Barbaro Rocco, Massimi
 Cinzia,  Nardini  Giuseppe,  Gai  Filippo,  Chiappa  Luciana,  Darida
 Anastasio, Senesi Renato, Pica Enzo;
     Spallacci  Americo,  Oliva  Anna Maria, Oliva, Maurizio, Gelletti
 Michele, De Angelis Daniela, Santucci Donatella, Pellegrino Giuseppe,
 Morisco Domenico, D'Ottavi Elena, Torella Rita, Tognazzi  Franca,  Di
 Vera  Franca  Maria,  Graniero Aurelio, Cardinale Gianmauro, D'andria
 Maria Antonietta, Ritondale Anna Maria, Corona Carletta,  De  Propris
 Carla,   Ragazzoni  Nella,  Grassucci  Licia,  Raffone  Laura,  Melia
 Claudio, Mazza Antonella, Mizzelli Gianfranco, Camilli Maria  Teresa,
 Pistella  Mauro,  Camilli  Paola,  Cerasoli Carmina, Taloni Patrizio,
 Aliffi Rosario, Camera Maria Grazia, Pace  Antonino,  Fellini  Mario,
 Peruzzi Rodolfo, Pittera Francesca, Guglielmi Anna Maria, Vinciarelli
 Margherita, Genovese Manuela, Bernardini Lino, Sacchi Maria Rita, Del
 Ben Roberta, Battisti Anna, Fortinelli Patrizia;
     Rosati  Cesidia, Macri' Roberto, Lo Forte Debora, Finiti Corrado,
 Lopopolo  Maria  Franca,  Tomasi  Luciano,  Zorzettig  Maura,   Guido
 Stefania, Angelini Franco, Navarra Gaetano, Perrella Giosue', Onorato
 Antonino, Di Rienzo Mario, Quintiliani Maria A., Giangiacomo Tiziana,
 Pacifici  Angela,  Russo  Roberto,  Di Marco Vanda, Vitalone Antonio,
 Coscarella Giuseppina, Caceletto Lucia,  Laudenzi  giuseppa,  Pinelli
 Fernanda,  Fasanella  Stefano, Caruso Aldo Antonio, Gaglianone Santa,
 Milizia Raniero, Gentili Walter, Ciaffi Ulderico, Allegrini  Tiziana,
 Monti Roberta, Traversa Paola, Galluzzo Patrizia, Caroli Dario, Vanni
 Annalisa,  Rossi  Paola,  Cucchi  Pasquale,  Milani  Vincenzo,  Gatto
 Cipriano, Della Gatta Federico, Milani Pietro, De Rossi Maria  Paola,
 Musti   Quintilio,  Torelli  Filippo,  Chima  Giovanni,  Alessandroni
 Giovanni, Mirarchi Maria Teresa, Marafini  Clementina,  Sacchi  Maria
 Rita,  rappresentati e difesi giusta delega in calce al presente atto
 ed  elettivamente  domiciliati  presso  lo  studio  dell'avv.   Mario
 Occhipinti  in  Roma,  Via  Belsiana  n. 71, contro la Presidenza del
 Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente p.-t.; il tribunale
 amministrativo regionale del Lazio  ed  il  Consiglio  di  Stato,  in
 persona   dei   rispettivi   presidenti,   rappresentati   e   difesi
 dall'avvocatura generale dello Stato domiciliati ex lege  presso  gli
 uffici  della  stessa  in  Roma,  via  dei  Portoghesi,  n.  12;  per
 l'accertamento del diritto alla corresponsione della rivalutazione ex
 art. 3 della legge n. 27/1981 dell'indennita' di cui all'art. 1 della
 legge  n.  221/1988,  fattispecie gia' oggetto di sentenza del t.a.r.
 Lazio sez. I n. 107/1993,  confermata  dal  Consiglio  di  Stato  con
 sentenza  n.  1023/1993,  pronunce  a  cui le amministrazioni si sono
 conformate in parte;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto l'atto  di  costituzione  in  giudizio  dell'amministrazione
 intimata;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udita  alla  pubblica  udienza del 13 luglio 1994 la relazione del
 Consigliere Lucia Tosti;
    Uditi altresi' l'avv. Occhipinti per i ricorrenti e l'avv. Giacomo
 Ajello per l'amministrazione;
    Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue;
                               F A T T O
    I ricorrenti affermano di essere tutti dipendenti del Consiglio di
 Stato e del tribunale amministrativo regionale del Lazio.
    Gli stessi hanno gia' adito il tribunale ed il  giudice  d'appello
 per  l'accertamento  del  loro  diritto  ad ottenere la rivalutazione
 periodica dell'indennita' percepita in virtu' dell'art. 1 della legge
 n.  51/1989  ed  hanno  ottenuto  pronunce  favorevoli   alle   quali
 dichiarano che l'amministrazione si sarebbe in parte conformata.
    A partire dall'entrata in vigore dell'art. 3, sessantunesimo comma
 della  legge  n.  537/1993,  pero',  l'indennita',  in un primo tempo
 incrementata della rivalutazione e' stata di nuovo  corrisposta  agli
 interessati nella ridotta misura originaria.
    Ritenedosi  lesi  nei loro diritti gli stessi deducono nel ricorso
 il seguente motivo: Violazione e falsa  applicazione  degli  artt.  1
 della  legge  n.  51/1998,  dell'art.  1  della  legge  n. 221/1988 e
 dell'art. 3 della legge n. 27/1981.
    Come gia' statuito dal tribunale e  dal  Consiglio  di  Stato  con
 sentenza  passata  in  giudicato  all'indennita'  e'  coessenziale la
 revisione triennale e l'adeguamento ha  una  finalita'  determinativa
 della   retribuzione   attraverso   un   sistema   alternativo   alla
 contrattazione collettiva.
    L'interpretazione dell'art. 1 della legge  n.  221/1988  contenuta
 nell'art.   3,   sessantunesimo   comma,  della  legge  n.  537/1993,
 sopravvenuta al giudicato  amministrativo  reso  inter  partes  prima
 dell'emanazione   della   legge,   si   porrebbe   dunque  in  totale
 contrapposizione all'interpretazione sancita in sede giurisdizionale,
 con la  conseguenza  di  una  palese  violazione  dell'art.  3  della
 Costituzione,   concretantesi   in   disparita'  di  trattamento  tra
 personale appartenente alla  magistratura  e  personale  appartenente
 alle cancellerie e segreterie giudiziarie.
    Ne' la rivalutazione-indicizzazione potrebbe ritenersi prerogativa
 delle  guarentigie  costituzionali  riservate  alla  magistratura, in
 quanto poste a  garanzia  dell'autonomia  della  stessa,  atteso  che
 l'art.  2  della  legge 6 agosto 1984, n. 425 ha esteso integralmente
 l'indennita' anche  agli  avvocati  e  procuratori  dello  Stato  non
 appartenenti all'ordine giudiziario.
    L'amministrazione,  costituita  in  giudizio,  ha  ribadito che in
 forza della norma sopravvenuta l'indennita' in  questione  spetta  ai
 ricorrenti in misura fissa e conclude per la reiezione del ricorso.
    La  causa  alla  pubblica  udienza  del  13  luglio  1994 e' stata
 trattenuta in decisione.
                             D I R I T T O
    La pretesa fatta valere in giudizio dai ricorrenti e' quella  alla
 liquidazione  dell'indennita' prevista dalla legge 22 giugno 1988, n.
 221 - alla quale essi hanno diritto a decorrere dal 1 gennaio 1989 in
 forza dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1989, n. 51 - nella  misura
 maggiorata  risultante  dall'adeguamento  triennale di cui all'art. 3
 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
    Dal contesto del ricorso si  ricava  che  gli  interessati,  tutti
 dipendenti  del  Consiglio  di  Stato  e del tribunale amministrativo
 regionale  del  Lazio,  hanno  gia'  ottenuto,  anche   in   parziale
 adempimento   del   giudicato  formatosi  su  analoga  questione,  la
 liquidazione della sorte capitale relativa all'adeguamento  richiesto
 con  precedenti  ricorsi,  ma  che  a partire dal 1 gennaio 1994, per
 effetto dell'entrata in vigore  della  norma  interpretativa  di  cui
 all'art.   3,   sessantunesimo   comma,   della  legge  n.  537/1993,
 l'amministrazione ha di nuovo corrisposto loro tale indennita'  nella
 misura originaria.
    Il  presente  ricorso  e'  volto  a contestare pertanto la mancata
 rivalutazione di tale indennita' - ex art. 3,  secondo  comma,  della
 legge n. 27/1981 - a partire dal 1 gennaio 1994.
    E'   pacifico   tra   le   parti   che  il  diverso  comportamento
 dell'amministrazione   e'   direttamente   conseguente   alla   nuova
 interpretazione della norma di cui all'art. 1 della legge n. 221/1988
 introdotta  nell'ordinamento  dal  citato  art.  3  il  quale dispone
 testualmente:
    L'art. 1 della legge 22 giugno 1988, n.  221,  si  interpreta  nel
 senso che il riferimento all'indennita' di cui all'art. 3 della legge
 19  febbraio  1981,  n.  27,  e'  da considerare relativo alle misure
 vigenti alla data del 1 gennaio 1988, espressamente richiamata  dalla
 disposizione stessa.
    In  sede  di  interpretazione autentica dell'art. 1 della legge n.
 221/1988 il legislatore si e', quindi, pronunciato in senso contrario
 alla pretesa fatta valere dai ricorrenti e non coperta dal  giudicato
 avendo  inequivocabilmente  affermato che l'indennita' attribuita dal
 medesimo articolo va considerata come determinata  in  misura  fissa,
 cioe' nell'ammontare dell'indennita' di cui all'art. 3 della legge n.
 27/1981  vigente  al  1  gennaio  1988, e non in misura variabile. Il
 ricorso andrebbe percio' respinto.
    Gli interessati hanno tuttavia sollevato con ricorso questione  di
 illegittimita'  costituzionale  dell'art.  3,  sessantunesimo  comma,
 della  legge  n.  537/1993  per  contrasto   con   l'art.   3   della
 Costituzione,    in    sostanza    perche'    la   norma   risultante
 dall'interpretazione autentica non sarebbe conforme  ai  principi  di
 uguaglianza,   ingenerando   una   ingiustificata   e   irragionevole
 disparita' di trattamento.
    La  predetta   questione   di   incostituzionalita'   non   appare
 manifestamente infondata.
    Al   riguardo   il   collegio  ritiene  opportuno  rammentare  che
 l'interpretazionedell'art.  1  della  legge   n.   221/1988,   allora
 sostenuta  dall'amministrazione e ora confermata in via autentica dal
 legislatore, era stata disattesa dal Consiglio di  Stato  proprio  in
 quanto  non  sembrava  conforme  ai  principi  costituzionali  cui si
 richiamano  i  ricorrenti,  anche  se sulla base di argomentazioni in
 parte diverse.
    Potrebbe, infatti, ritenersi priva di ragionevole  giustificazione
 la  scelta di consentire l'indicizzazione dell'indennita' solo per il
 personale togato  atteso  che  l'estensione  di  tale  emolumento  al
 personale  non  togato presuppone il riconoscimento dell'esistenza di
 un rapporto di connessione tra le  attivita'  dell'uno  e  dell'altro
 personale,  la  cui  rilevanza non si affievolisce con il decorso del
 tempo.
    In altri termini, poiche' non sembrerebbe ipotizzabile che  per  i
 periodi  successivi  a  quello  previsto  dall'art.  1 della legge n.
 51/1989 sia richiesto al personale non togato un minore impegno nello
 svolgimento dell'attivita' connessa a quella dei magistrati, potrebbe
 dubitarsi della costituzionalita' di una  soluzione  legislativa  che
 all'atto  di estendere l'indennita' giudiziaria al predetto personale
 a decorrere dal 1 gennaio 1989, con le modalita' previste dalla legge
 22 giugno 1988, n. 221, la rapporta, nel suo ammontare piu'  elevato,
 alla  misura  vigente  a  tale data per il personale di magistratura,
 mentre nel prosieguo del  tempo  non  consente  la  conservazione  di
 questo    rapporto   di   proporzionalita'   in   quanto,   limitando
 l'adeguamento periodico solo all'indennita' attribuita  al  personale
 togato,   determina   progressivamente   una   relativa  svalutazione
 dell'emolumento nei confronti  del  personale  non  togato,  che  non
 sembrerebbe giustificata, come si e' accennato, da una corrispondente
 diminuzione  del livello quantitativo e qualitativo della prestazione
 richiesta, non collegabile ad una situazione di eccezionale emergenza
 riguardante in particolar modo solo il primo periodo di  applicazione
 della legge.
    L'indennita' giudiziaria estesa a quest'ultimo personale verrebbe,
 quindi,  a  subire un processo di graduale snaturamento poiche', come
 ha ricordato il Consiglio di Stato, sez. IV, nella cit. decisione  n.
 923/1993,  gli  stessi  lavori  preparatori  sulla  legge n. 221/1988
 davano atto che all'indennita'  e'  coessenziale,  fra  l'altro,  "la
 rivalutazione triennale" (Atti Senato, I Commissione, 1 giugno 1988).
    In   ultima   analisi   la   determinazione   di   non  consentire
 l'adeguamento  periodico  potrebbe  apparire  in  contrasto  con   il
 principio   di   ragionevolezza,  potendo  ritenersi  non  facilmente
 conciliabile, sul piano di una obiettiva ricostruzione della funzione
 della norma, con le finalita' ravvisabili nella scelta di  attribuire
 al  personale  non  togato  l'indennita'  stabilita  per i magistrati
 dall'art. 3 della legge n. 27/1981.
    In proposito, come ricordato dal Consiglio  di  Stato  nella  cit.
 decisione,  e' significativa l'affermazione contenuta nella relazione
 illustrativa del d.d.l. n. 1047 (poi divenuto  la  legge  n.  221  in
 argomento)  a  sostegno delle ragioni dell'estensione dell'indennita'
 giudiziaria  al  predetto  personale  e  cioe'  che  "  ..la  stretta
 connessione  tra  attivita' del magistrato ed attivita' del personale
 di cancelleria, il comune ed analogo  contributo  alla  realizzazione
 del   servizio-giustizia,  la  necessita'  di  un  medesimo  impegno,
 comportano la scelta di meccanismi  retributivi  fondati  su  criteri
 analoghi  nell'ambito  di  questo  particolare settore della pubblica
 amministrazione".
    In relazione a quanto sopra il collegio ritiene di dover rimettere
 la  questione  di  incostituzionalita',  nei  termini  in  precedenza
 delineati, all'esame della Corte costituzionale.