LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha pronunciato la seguente ordinanza in ordine al ricorso n. 730/1993 presentato dalla Banca Sicula S.p.a., rappresentata in giudizio dal prof. Giuseppe Evangelista, contro l'Ufficio IVA di Trapani, rappresentata in giudizio dal rag. Giuseppe Bica. Premesso in punto di fatto che la Banca Sicula S.p.a, in persona del suo legale rappresentante si e' opposta all'avviso di irrogazione sanzioni 1992, notificato il 7 aprile 1993, con il quale, sulla base del P.V.C. notificato in data 18 febbraio 1993 dalla Guardia di finanza - Nucleo regionale P.T. di Palermo, sono state irrogate le seguenti pene pecuniarie: 1) rilievo n. 1 del P.V.C.: omessa registrazione corrispettivi per un imposta pari a L. 159.547.000; sanzione art. 42, primo comma, pena pecuniaria L. 319.094.000; 2) rilievo n. 2 del P.V.C.: omessa annotazione di liquidazione periodica di imposta; sanzione art. 43, quinto comma, pena pecuniaria, in applicazione dell'art. 8 della legge 7 gennaio 1929 n. 4, L. 220.000; 3) rilievo n. 3 del P.V.C.: omessa registrazione di n. 143 fatture di acquisto; sanzione art. 47, n. 3, pena pecuniaria, in applicazione dell'art. 8 della legge 7 gennaio 1929 n. 4, L. 4.560.000. Il ricorso e' limitato alla sanzione di cui al punto 1) relativo alla omessa registrazione di corrispettivi dei mesi di agosto e settembre 1992 rispettivamente di L. 148.415.345 e L. 850.851.443. Ha chiesto: a) in via preliminare, di riconoscere l'applicabilita' alle menzionate violazioni per omesse registrazioni dei corrispettivi dei benefici di cui all'art. 8 della legge n. 4 del 7 gennaio 1929 ed alle relative disposizioni attuative recate dal decreto ministeriale 1 settembre 1931; b) in via principale, di rideterminare la pena pecuniaria in un ammontare compreso tra un minimo di L. 23.697.000 ed un massimo di L. 47.394.000; c) in via subordinata, di applicare alle violazioni medesime la sanzione pecuniaria di L. 74.564.000 circa; d) in via ulteriormente subordinata, di determinare la pena pecuniaria in una diversa misura ritenuta piu' congrua al caso di specie. Con deduzioni del 2 maggio 1994 l'ufficio IVA ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo che nel caso in esame non sono applicabili le mitigazioni delle sanzioni richieste per il preciso disposto dell'art. 75 del d.P.R. n. 633/1972. Nella seduta odierna il delegato della ricorrente banca ha insistito sui motivi del ricorso e sul diritto alla riduzione della pena pecuniaria nella considerazione che le violazioni non hanno arrecato alcun danno all'erario e non erano finalizzate all'evasione. Il rappresentante del'ufficio ha dichiarato di riportarsi alle deduzioni in atti. Considerato in diritto che, prima di stabilire se siano applicabili le riduzioni previste dall'art. 8 della legge n. 4/1929 e dal decreto ministeriale 1 settembre 1931, bisogna esaminare se sia giuridicamente possibile sanzionare con pene pecuniarie proporzionali all'imposta le violazioni formali. Che, nel caso si tratta di violazioni di carattere formale non vi sono dubbi dal momento che risulta che i versamenti periodici sono stati regolarmente eseguiti. Le violazioni consistono nelle omesse registrazioni nel registro dei corrispettivi degli ammontari globali dei corrispettivi di ciascun mese secondo le modalita' e nei termini previsti dall'art. 3 del decreto ministeriale 12 aprile 1979 che ha dettato particolari norme di attuazione per le aziende ed istituti di credito che si servono di sistemi elettrocontabili ovvero, per la elaborazione di dati, si avvalgono di centri elettrocontabili gestiti da terzi. In conseguenza delle intervenute disposizioni le registrazioni da farsi nei registri previsti dagli artt. 23 e 24 del d.P.R. n. 633/1972 non hanno piu' un contenuto sostanziale ma soltanto espositivo. Rilevato l'indubbio carattere formale delle violazioni, deve considerarsi che l'art. 10 della legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825, aveva previsto al primo comma che le disposizioni da emanare in materia di sanzioni dovevano essere intese ad assicurare la prevenzione e repressione della evasione. A tale fine (secondo comma, punto 11) doveva essere perfezionato il sistema delle sanzioni amministrative e penali, anche detentive, e la migliore commisurazione di esse all'effettiva entita' oggettiva e soggettiva delle violazioni. A dette direttive non risponde l'art. 42 del d.P.R. n. 633/1972 che nello stabilire la pena pecuniaria a carico di chi omette le annotazioni prescritte dagli artt. 23 e 24 non distingue tra i soggetti che non hanno versato l'imposta dovuta e quelli che invece l'hanno versata e che, quindi, non hanno perseguito alcun disegno evasivo. Va pertanto rilevata l'iniquita' delle norma predetta laddove sanziona allo stesso modo violazioni sostanziali poste in essere con intento evasivo (per le quali normalmente l'ordinamento tributario commina pene pecuniarie proporzionali) o mere violazioni di carattere fomale, come quelle di cui trattasi (cui, viceversa, vengono destinati dal sistema normativo vigente in materia sanzioni nel minimo e massimo edittale commisurate alla gravita' del danno o del pericolo per l'erario ed alla personalita' dell'autore delle violazioni). Ne consegue che il citato art. 42 si pone in contrasto e con l'art. 3 della Cost. (giacche' formulato in termini tali da non prevedere la diversificazione, dal punto di vista sanzionatorio, delle due situazioni anzi cennate) e con l'art. 76 della Cost., in quanto non conforme ai principi e criteri direttivi di cui alla legge delega. Pertanto, poiche' il presente giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della suesposta questione di legittimita' costituzionale dell'art. 42 del d.P.R. n. 633/1972 che - per le motivazioni sin qui esplicitate - non appare manifestamente infondata, vanno adottate, ex art. 23 della legge n. 87/1953, le statuizioni di cui in dispositivo.