LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  in  ordine al ricorso n.
 730/1993 presentato  dalla  Banca  Sicula  S.p.a.,  rappresentata  in
 giudizio  dal  prof.  Giuseppe  Evangelista,  contro l'Ufficio IVA di
 Trapani, rappresentata in giudizio dal rag. Giuseppe Bica.
    Premesso in punto di fatto che la Banca Sicula S.p.a,  in  persona
 del suo legale rappresentante si e' opposta all'avviso di irrogazione
 sanzioni  1992, notificato il 7 aprile 1993, con il quale, sulla base
 del P.V.C. notificato in data  18  febbraio  1993  dalla  Guardia  di
 finanza  -  Nucleo  regionale P.T. di Palermo, sono state irrogate le
 seguenti pene pecuniarie:
      1) rilievo n. 1 del P.V.C.: omessa  registrazione  corrispettivi
 per  un imposta pari a L. 159.547.000; sanzione art. 42, primo comma,
 pena pecuniaria L. 319.094.000;
      2) rilievo n. 2 del P.V.C.: omessa annotazione  di  liquidazione
 periodica   di   imposta;   sanzione  art.  43,  quinto  comma,  pena
 pecuniaria, in applicazione dell'art. 8 della legge 7 gennaio 1929 n.
 4, L. 220.000;
      3) rilievo n. 3 del  P.V.C.:  omessa  registrazione  di  n.  143
 fatture  di  acquisto;  sanzione  art.  47, n. 3, pena pecuniaria, in
 applicazione dell'art.  8  della  legge  7  gennaio  1929  n.  4,  L.
 4.560.000.
    Il  ricorso  e' limitato alla sanzione di cui al punto 1) relativo
 alla omessa registrazione di  corrispettivi  dei  mesi  di  agosto  e
 settembre 1992 rispettivamente di L. 148.415.345 e L. 850.851.443.
    Ha chiesto: a) in via preliminare, di riconoscere l'applicabilita'
 alle menzionate violazioni per omesse registrazioni dei corrispettivi
 dei benefici di cui all'art. 8 della legge n. 4 del 7 gennaio 1929 ed
 alle  relative disposizioni attuative recate dal decreto ministeriale
 1 settembre 1931; b) in via  principale,  di  rideterminare  la  pena
 pecuniaria in un ammontare compreso tra un minimo di L. 23.697.000 ed
 un massimo di L. 47.394.000; c) in via subordinata, di applicare alle
 violazioni medesime la sanzione pecuniaria di L. 74.564.000 circa; d)
 in  via  ulteriormente subordinata, di determinare la pena pecuniaria
 in una diversa misura ritenuta piu' congrua al caso di specie.
    Con deduzioni del 2  maggio  1994  l'ufficio  IVA  ha  chiesto  il
 rigetto  del  ricorso,  sostenendo  che  nel  caso  in esame non sono
 applicabili le mitigazioni delle sanzioni richieste  per  il  preciso
 disposto dell'art. 75 del d.P.R. n. 633/1972.
    Nella  seduta  odierna  il  delegato  della  ricorrente  banca  ha
 insistito sui motivi del ricorso e sul diritto alla  riduzione  della
 pena  pecuniaria  nella  considerazione  che  le violazioni non hanno
 arrecato alcun danno all'erario e non erano finalizzate all'evasione.
    Il  rappresentante  del'ufficio  ha  dichiarato di riportarsi alle
 deduzioni in atti.
    Considerato  in  diritto  che,  prima  di   stabilire   se   siano
 applicabili le riduzioni previste dall'art. 8 della legge n. 4/1929 e
 dal  decreto  ministeriale 1 settembre 1931, bisogna esaminare se sia
 giuridicamente possibile sanzionare con pene pecuniarie proporzionali
 all'imposta le  violazioni  formali.  Che,  nel  caso  si  tratta  di
 violazioni  di  carattere  formale  non vi sono dubbi dal momento che
 risulta che i versamenti periodici sono stati regolarmente  eseguiti.
 Le  violazioni consistono nelle omesse registrazioni nel registro dei
 corrispettivi degli ammontari globali dei  corrispettivi  di  ciascun
 mese  secondo  le  modalita'  e  nei termini previsti dall'art. 3 del
 decreto ministeriale 12 aprile 1979 che ha dettato particolari  norme
 di attuazione per le aziende ed istituti di credito che si servono di
 sistemi  elettrocontabili  ovvero,  per  la  elaborazione di dati, si
 avvalgono di centri elettrocontabili gestiti da terzi. In conseguenza
 delle intervenute disposizioni le registrazioni da farsi nei registri
 previsti dagli artt. 23 e 24 del d.P.R. n. 633/1972 non hanno piu' un
 contenuto sostanziale ma soltanto espositivo.
    Rilevato  l'indubbio  carattere  formale  delle  violazioni,  deve
 considerarsi  che  l'art. 10 della legge di delega 9 ottobre 1971, n.
 825, aveva previsto al primo comma che le disposizioni da emanare  in
 materia   di   sanzioni  dovevano  essere  intese  ad  assicurare  la
 prevenzione e repressione della evasione. A tale fine (secondo comma,
 punto 11)  doveva  essere  perfezionato  il  sistema  delle  sanzioni
 amministrative   e   penali,   anche   detentive,   e   la   migliore
 commisurazione di esse all'effettiva entita' oggettiva  e  soggettiva
 delle violazioni. A dette direttive non risponde l'art. 42 del d.P.R.
 n.  633/1972  che  nello stabilire la pena pecuniaria a carico di chi
 omette le annotazioni prescritte dagli artt. 23 e  24  non  distingue
 tra  i  soggetti  che non hanno versato l'imposta dovuta e quelli che
 invece l'hanno versata e che,  quindi,  non  hanno  perseguito  alcun
 disegno evasivo.
    Va  pertanto  rilevata  l'iniquita'  delle  norma predetta laddove
 sanziona allo stesso modo violazioni sostanziali poste in essere  con
 intento  evasivo  (per  le quali normalmente l'ordinamento tributario
 commina pene pecuniarie proporzionali) o mere violazioni di carattere
 fomale,  come  quelle  di  cui  trattasi  (cui,  viceversa,   vengono
 destinati  dal  sistema  normativo  vigente  in  materia sanzioni nel
 minimo e massimo edittale commisurate alla gravita' del danno  o  del
 pericolo   per   l'erario  ed  alla  personalita'  dell'autore  delle
 violazioni).
    Ne consegue che il citato art. 42  si  pone  in  contrasto  e  con
 l'art.  3  della  Cost.  (giacche'  formulato  in termini tali da non
 prevedere la diversificazione,  dal  punto  di  vista  sanzionatorio,
 delle  due  situazioni  anzi cennate) e con l'art. 76 della Cost., in
 quanto non conforme ai principi e criteri direttivi di cui alla legge
 delega.
   Pertanto, poiche' il presente giudizio  non  puo'  essere  definito
 indipendentemente  dalla  risoluzione  della  suesposta  questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 42 del d.P.R. n. 633/1972 che -
 per le motivazioni sin qui esplicitate -  non  appare  manifestamente
 infondata,  vanno  adottate,  ex  art.  23 della legge n. 87/1953, le
 statuizioni di cui in dispositivo.