IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Ha pronunciato la seguente ordinanza di  rinvio  degli  atti,  alla
 Corte costituzionale.
   Letti  gli  atti  del  procedimento  n.  74ÿ/ÿ1995  r.g. g.i.p. nei
 confronti di:
     1) Gabas Moreno nato il 21 agosto 1973 a Gorizia  residente    di
 Cervignano  del  Friuli  (UD),  via  della  Colonnella  n.  4, difeso
 dell'avv.  raffaele Conte del Foro di Udine.
     2) Musuruana Roberto nato il 7 ottobre 1973 a Palmanova (UD), ivi
 residente, via dei Boschi n. 13, elettivamente domiciliato presso  lo
 studio  della dott.ssa Enrica Lucchin in Palmanova, borgo Cividale n.
 3 dalla quale e' patrocinato, imputati dei reati p. e p. degli  artt.
 624 - 625 n. 7 c.p.; 648 c.p. ed altro.
   Premesso  in  fatto  che  con  istanze  tempestivamente  depositate
 rispetto alla notifica del  decreto  di  citazione  a  giudizio,  gli
 imputati  richiedevano  l'abbraviazione  del  rito e che, dopo alcuni
 rinvii, il processo veniva infine chiamato all'udienza  camerale  del
 12 ottobre 1995.
   Premesso  altresi' che la scrivente assegnataria del fascicolo gia'
 aveva adottato ordinanze di custodia cautelare sia nei  confronti  di
 Gabas Moreno (21 dicembre 1993) sia di Musuruana Roberto (22 dicembre
 1993),  entrambe  eseguite  in  data 22 dicembre 1993, per i medesimi
 fatti per i quali ora vi e' giudizio abbreviato.
   Vista l'istanza presentata alla detta  udienza  dai  difensori  che
 chiedono  di  promuovere  giudizio  di  costituzionalita'  sul  punto
 partecipazione  al  giudizio  del  g.i.p.  che  abbia  emesso  misura
 cautelare  nei  confronti  dell'imputato,  istanza  cui  il  pubblico
 ministero si associava.
                             O s s e r v a
   La  proposta  questione  di  costituzionalita'  risulta  certamente
 rilevante   attenendo  ai  requisiti  di  capacita'  del  giudice  ed
 influendo,  quindi,  sulla   corretta   costituzione   dal   rapporto
 processuale,  la  cui  inosservanza  comporta  nullita'  assoluta  ed
 insanabile del processo rilevabile d'ufficio  ai  sensi  degli  artt.
 178, lett. a) e 179, primo comma, c.p.p.
   Al   contempo,   peraltro,   l'eccezione  pare  non  manifestamente
 infondata soprattutto in considerazione della  piu'  recente  lettura
 della  norma  dell'art.  34  secondo  comma c.p.p. ad opera di questa
 Corte  (sent.     6ÿ-ÿ15  settembre  1995   n.   432),   dichiarativa
 dell'illegittimita'  costituzionale della citata disposizione laddove
 non  prevedeva   l'incompatibilita'   a   partecipare   al   giudizio
 dibattimentale  del  giudice  per  le  indagini preliminari che abbia
 applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato.
   Pure nella  fattispecie,  infatti,  ed  anzi  in  modo  ancor  piu'
 accentuato,   si   rinvengono   quegli   astratti  rischi  di  natura
 psicologica connessi ad un condizionamento della  decisione  nascente
 dalla  c.d. "forza della prevenzione" per l'ovvia necessita' (dettata
 innanzitutto da ragioni di coerenza) di mantenere  il  giudizio  gia'
 espresso;  e di natura logiva essendo giuridicamente dipendenti dalla
 pregressa valutazione contenutistica  dei  risultati  delle  indagini
 preliminari  ai  fini dell'adozione della misura cautelare personale,
 si da formulare un giudizio prognostico, sia  pur  allo  stato  degli
 atti,  in  ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e
 alla contestuale non applicabilita' di cause di proscioglimento o  di
 estinzione del reato e della pena ex art.  273 c.p.p.
   Non  vi e' dubbio, infatti, che l'adozione di una cautela personale
 implichi un'anticipazione di giudizio che assume  notevole  pregnanza
 in  sede di rito abbreviato, ove gli elementi allora utilizzati sotto
 l'aspetto indiziario vengono in seguito  apprezzati  come  "prova"  a
 tutti  gli  effetti  (artt.  440,  primo  comma  e  562, primo comma,
 c.p.p.), non potendosi astrattamente escludere che  adorazione  della
 misura sia avvenuta al termine delle indagini preliminari, si' che il
 giudizio  abbreviato  diventa,  come  appunto  nel caso, rinnovazione
 della valutazione sui medesmi dati fattuali.
   Cio' in apparente contrasto con la ratio dell'art. 34 c.p.p.,  qual
 ridisegnato   dai   molteplici   interventi  ampliativi  della  Corte
 costituzionale, secondo cui non puo' partecipare al giudizio chiunque
 abbia gia' espresso un valutazione nel merito del suo oggetto  idonea
 a determinare un "pregiudizio" che possa minare l'imparzialita' della
 decisione finale, in ossequio ai piu' alti principi posti dagli artt.
 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione che impongono
 un  trattamento ugualitario, sereno ed imparziale del giudicando e il
 pieno rispetto del suo diritto di difesa nell'ambito del c.d. "giusto
 processo".
   Rispetto a detti  parametri  si  invoca  pertanto  il  giudizio  di
 costituzionalita' della norma in questione.