IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha pronunciato la seguente ordinanza di rinvio degli atti, alla Corte costituzionale. Letti gli atti del procedimento n. 74ÿ/ÿ1995 r.g. g.i.p. nei confronti di: 1) Gabas Moreno nato il 21 agosto 1973 a Gorizia residente di Cervignano del Friuli (UD), via della Colonnella n. 4, difeso dell'avv. raffaele Conte del Foro di Udine. 2) Musuruana Roberto nato il 7 ottobre 1973 a Palmanova (UD), ivi residente, via dei Boschi n. 13, elettivamente domiciliato presso lo studio della dott.ssa Enrica Lucchin in Palmanova, borgo Cividale n. 3 dalla quale e' patrocinato, imputati dei reati p. e p. degli artt. 624 - 625 n. 7 c.p.; 648 c.p. ed altro. Premesso in fatto che con istanze tempestivamente depositate rispetto alla notifica del decreto di citazione a giudizio, gli imputati richiedevano l'abbraviazione del rito e che, dopo alcuni rinvii, il processo veniva infine chiamato all'udienza camerale del 12 ottobre 1995. Premesso altresi' che la scrivente assegnataria del fascicolo gia' aveva adottato ordinanze di custodia cautelare sia nei confronti di Gabas Moreno (21 dicembre 1993) sia di Musuruana Roberto (22 dicembre 1993), entrambe eseguite in data 22 dicembre 1993, per i medesimi fatti per i quali ora vi e' giudizio abbreviato. Vista l'istanza presentata alla detta udienza dai difensori che chiedono di promuovere giudizio di costituzionalita' sul punto partecipazione al giudizio del g.i.p. che abbia emesso misura cautelare nei confronti dell'imputato, istanza cui il pubblico ministero si associava. O s s e r v a La proposta questione di costituzionalita' risulta certamente rilevante attenendo ai requisiti di capacita' del giudice ed influendo, quindi, sulla corretta costituzione dal rapporto processuale, la cui inosservanza comporta nullita' assoluta ed insanabile del processo rilevabile d'ufficio ai sensi degli artt. 178, lett. a) e 179, primo comma, c.p.p. Al contempo, peraltro, l'eccezione pare non manifestamente infondata soprattutto in considerazione della piu' recente lettura della norma dell'art. 34 secondo comma c.p.p. ad opera di questa Corte (sent. 6ÿ-ÿ15 settembre 1995 n. 432), dichiarativa dell'illegittimita' costituzionale della citata disposizione laddove non prevedeva l'incompatibilita' a partecipare al giudizio dibattimentale del giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato. Pure nella fattispecie, infatti, ed anzi in modo ancor piu' accentuato, si rinvengono quegli astratti rischi di natura psicologica connessi ad un condizionamento della decisione nascente dalla c.d. "forza della prevenzione" per l'ovvia necessita' (dettata innanzitutto da ragioni di coerenza) di mantenere il giudizio gia' espresso; e di natura logiva essendo giuridicamente dipendenti dalla pregressa valutazione contenutistica dei risultati delle indagini preliminari ai fini dell'adozione della misura cautelare personale, si da formulare un giudizio prognostico, sia pur allo stato degli atti, in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e alla contestuale non applicabilita' di cause di proscioglimento o di estinzione del reato e della pena ex art. 273 c.p.p. Non vi e' dubbio, infatti, che l'adozione di una cautela personale implichi un'anticipazione di giudizio che assume notevole pregnanza in sede di rito abbreviato, ove gli elementi allora utilizzati sotto l'aspetto indiziario vengono in seguito apprezzati come "prova" a tutti gli effetti (artt. 440, primo comma e 562, primo comma, c.p.p.), non potendosi astrattamente escludere che adorazione della misura sia avvenuta al termine delle indagini preliminari, si' che il giudizio abbreviato diventa, come appunto nel caso, rinnovazione della valutazione sui medesmi dati fattuali. Cio' in apparente contrasto con la ratio dell'art. 34 c.p.p., qual ridisegnato dai molteplici interventi ampliativi della Corte costituzionale, secondo cui non puo' partecipare al giudizio chiunque abbia gia' espresso un valutazione nel merito del suo oggetto idonea a determinare un "pregiudizio" che possa minare l'imparzialita' della decisione finale, in ossequio ai piu' alti principi posti dagli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione che impongono un trattamento ugualitario, sereno ed imparziale del giudicando e il pieno rispetto del suo diritto di difesa nell'ambito del c.d. "giusto processo". Rispetto a detti parametri si invoca pertanto il giudizio di costituzionalita' della norma in questione.