IL TRIBUNALE Ha deliberato la seguente ordinanza nel procedimento iscritto al numero 488 del registro delle impugnazioni delle misure cautelari personali dell'anno 1995 ed in quelli allo specifico scopo riuniti, sulle richieste di riesame presentate nell'interesse dei singoli cautelati appresso specificati; Premesso in fatto 1. - Con nota pervenuta il 23 agosto 1995 il pubblico ministero inoltrava gli atti della indagine denominata "Galassia", nell'ambito della quale sono state emesse tre ordinanze cautelari portanti il n. 1372/93 r.g. Gip, avverso le quali hanno proposto riesame: (542) Abbruzzese Nicola, nato a Cosenza il 26 giugno 1960, detenuto a Potenza; (588) Accrogliano' Antonio, nato a Rossano il 27 marzo 1947, detenuto a Regina Coeli - Roma; (541) Albano Maria, nata a Siano (Salerno) il 24 febbraio 1941, detenuta a Pesaro; (625) Aleardi Vincenzo, nato a Cassano allo Ionio il 27 ottobre 1965, detenuto a Catanzaro; (491) Anania Cataldo, nato a Ciro' il 2 giugno 1942, detenuto a Catanzaro; (498) Anania Giuseppe, nato a Ciro' Marina il 30 novembre 1951, detenuto a Catanzaro; (604) Arcidiacono Battista, nato a Cassano allo Ionio il 10 gennaio 1967, detenuto a Catanzaro; (624) Argentano Attilio, nato a Castrovillari il 24 giugno 1961, detenuto a Potenza; (496) Atene Giovambattista, nato a Cassano allo Ionio il 25 gennaio 1969, detenuto a Cosenza; (577) Azzinnari Leonardo, nato a San Demetrio Corone il 15 marzo 1960, detenuto a Catanzaro; (622) Bonifati Alberto, nato a Castrovillari il 18 gennaio 1959, detenuto a Cosenza; (559) Bonifati Gerardo, nato a Castrovillari il 26 giugno 1967, detenuto a Potenza; (621) Bonifati Nicola, nato a Castrovillari il 17 marzo 1930, agli arresti domiciliari, in Castrovillari, via Crotone 3; (585) Buontempo Vincenzo, nato a Rossano il 26 luglio 1967, detenuto a Paola; (800) Brugnano Carmine, nato a Cutro il 1 maggio 1959, detenuto in Germania; (550) Caligiuri Salvatore, nato a Ciro' Marina il 3 febbraio 1938, detenuto a Catanzaro; (633) Carelli Francesco, nato a Corigliano Calabro il 6 febbraio 1953, detenuto a Potenza; (499) Cariati Martino, nato a Ciro' il 12 ottobre 1940, detenuto a Catanzaro; (572) Caruso Pasquale, nato a Cassano allo Ionio il 1 novembre 1965, detenuto a Potenza; (631) Cimino Giovanni, nato a Corigliano Calabro il 25 novembre 1963, detenuto a Cosenza; (562) Cicciu' Antonio, nato a Cariati il 12 ottobre 1965, detenuto a Cosenza; (564) Cirillo Antonio, nato a Nocera Inferiore il 17 maggio 1967, detenuto a Salerno; (543) Cirillo Giuseppe, nato a Castel San Giorgio il 20 gennaio 1939, detenuto ad Ancona; (539) Cirillo Luigi Giuseppe, nato a Pompei il 4 settembre 1973, detenuto ad Ancona; (626) Costa Francesco, nato a Corigliano Calabro il 6 gennaio 1943, detenuto a Paola; (581) Covello Mario, nato a Bachmang il 3 ottobre 1965, detenuto a Lucca; (555) Cristaldi Giuseppe, nato a Cassano allo Ionio il 19 marzo 1961, detenuto a Catanzaro; (627) Critelli Domenico, nato a Cariati il 26 agosto 1947, detenuto a Cosenza; (628) Di Dieco Antonio, nato a Castrovillari il 13 luglio 1966, detenuto ad Ancona; (605) De Biase Antonio, nato a Castrovillari il giorno 8 marzo 1947, detenuto a Potenza; (586) De Luca Giovanni, nato a Rossano il 17 novembre 1946, detenuto a Paola; (490) De Filippis Cataldo Nicodemo, nato a Ciro' Marina il 5 giugno 1938, detenuto a Catanzaro; (611) Di Vasto Vincenzo, nato a Castrovillari il giorno 1 gennaio 1971, detenuto a Catanzaro; (540) Esposito Antonello, nato a Potenza il 13 settembre 1968, detenuto a Livorno; (632) Fabbricatore Giuseppe Vincenzo, nato il 10 maggio 1954 a Corigliano Calabro, detenuto a Cosenza; (558) Faillace Federico, nato a Cassano allo Ionio il 12 febbraio 1955, detenuto a Cosenza; (500-504) Farao Giuseppe, nato a Ciro' il 23 febbraio 1947, detenuto a Catanzaro; (488) Farao Silvio, nato a Ciro' il 3 dicembre 1948, detenuto a Catanzaro; (566) Felicetti Aldo, nato a Rossano il 14 aprile 1942, detenuto a Cosenza; (557) Foscaldi Gianfranco, nato a Cassano allo Ionio l'8 agosto 1957, detenuto a Cosenza; (576) Garasto Leonardo, nato a Calopezzati il 2 dicembre 1948, detenuto a Cosenza; (629) Giglio Salvatore, nato a Strongoli il 4 ottobre 1965, detenuto a Catanzaro; (587) Greco Giorgio, nato a Cariati il 9 febbraio 1964, detenuto a Melfi; (544) Grimoli Mario, nato a Dipignano il 18 febbraio 1953, detenuto a Paola; (814) Grisafi Gaetano, nato a Ciro' il 28 marzo 1936, detenuto; (554) Iannini Alfonso, nato a Corigliano Calabro il 16 giugno 1958, detenuto a Cosenza; (573) Impieri Lidio, nato a Acquaformosa il giorno 1 aprile 1954, detenuto a Cosenza; (602) La Franca Agostino, nato a Palermo il 7 marzo 1953, detenuto a Palermo; (601) Lavorato Mario, nato a Mandatoriccio il 31 gennaio 1956, detenuto; (639) Lento Saverio, nato ad Altomonte il 3 marzo 1959, latitante; (492) Lettieri Carmine, nato a Ciro' il 20 febbraio 1953, detenuto a Voghera; (613) Lopatriello Giovanni, nato a Nova Siri il giorno 1 gennaio 1936, detenuto a Potenza; (600) Lupinetti Giuseppe, nato a Rossano il 9 giugno 1972, detenuto a Catanzaro; (638) Magliari Pietro Alberto, nato ad Altomonte il 29 giugno 1957, detenuto a Cosenza; (578) Magliari Saverio, nato ad Altomonte il 21 maggio 1954, detenuto a Pesaro; (816) Mancuso Nicodemo, nato a Ciro' il 18 novembre 1953, detenuto; (549) Mannolo Alfonso, nato a Cutro il 28 maggio 1939, detenuto a Turi; (580) Manzi Antonio, nato a Rossano il 5 dicembre 1961, detenuto a Cosenza; (590) Manzi Giuseppe, nato a Rossano il 20 aprile 1970, detenuto a Matera; (584) Manzi Mario, nato a Rossano il 15 maggio 1967, detenuto a Cosenza; (497-505) Marincola Cataldo, nato a Ciro' il 21 aprile 1961, detenuto a Catanzaro; (569) Megna Domenico, nato a Crotone il 7 novembre 1949, detenuto a Crotone; (583) Mollo Antonio, nato a Rossano il 1 novembre 1945, detenuto a Paola; (582) Morfo' Salvatore, nato a San Demetrio Corone il 25 agosto 1957, detenuto a Paola; (646) Muto Francesco, nato a Cosenza il 13 maggio 1940, detenuto a Catanzaro; (563) Nicastri Giuseppe, nato a Ciro' il 2 luglio 1949, detenuto a Cosenza; (619) Novelli Francesco, nato a Cassano allo Ionio l'8 febbraio 1952, detenuto a Potenza; (598) Novelli Vincenzo, nato a Cassano allo Ionio il 17 marzo 1950, detenuto a Potenza; (570) Oliverio Carlo, nato a Crotone il 28 agosto 1956, detenuto a Volterra; (551) Parrilla Salvatore, nato a Ciro' il 14 febbraio 1955, detenuto a Rebibbia-Roma; (672) Pelle Antonio, nato a San Luca il 1 marzo 1932, detenuto a Cosenza; (618) Pepe Damiano, nato a Corigliano Calabro il 10 febbraio 1962, detenuto a Cosenza; (545) Perna Francesco, nato a Cosenza l'11 agosto 1941, detenuto a Palmi; (623) Pesce Pietro, nato a Cassano allo Ionio il 27 agosto 1947, detenuto a Potenza; (489) Pirillo Cataldo, nato a Ciro' Marina il 2 marzo 1957, detenuto a Catanzaro; (815) Pirillo Vincenzo, nato a Ciro' Marina l'8 aprile 1957, detenuto; (603) Placco Ludovico, nato a Civita il 12 aprile 1931, detenuto a Potenza; (609) Portoraro Leonardo, nato a Cassano allo Ionio il 18 gennaio 1955, detenuto a Livorno; (617) Postorino Antonio Domenico, nato a Giudadela (Argentina) il 19 aprile 1960, detenuto a Potenza; (616) Postorino Gianfranco, nato ad Altomonte il 4 luglio 1962, detenuto a Potenza; (614) Prantl Gerhard, nato ad Innsbruck il 2 novembre 1961, detenuto a Melfi; (579) Pricoli Biagio, nato a Cassano allo Ionio il 24 luglio 1958, latitante; (626) Principalli Domenico, nato a Rossano l'8 maggio 1957, detenuto a Cosenza; (612) Recchia Carmine, nato a Castrovillari il 2 settembre 1953, detenuto a Paola; (575) Recchia Massimo, nato a Torino il 12 gennaio 1967, detenuto a Melfi; (567) Rende Giuseppe, nato a Cassano allo Ionio il 26 luglio 1953, detenuto a Potenza; (568) Rende Nicola Sebastiano, nato a Cassano allo Ionio il 20 dicembre 1947, detenuto a Cosenza; (594) Romano Biagio Carmine, nato a Pietrapaola il 3 febbraio 1956, detenuto a Cosenza; (666) Romeo Giuseppe, nato a Cassano allo Ionio il 24 agosto 1955, detenuto a Catanzaro; (538) Russo Gerardo Francesco, nato a Caloveto il 1 marzo 1931; (561) Salmena Federico, nato a Cassano allo Ionio il 10 agosto 1956, detenuto a Cosenza; (610) Sangineto Giovanni, nato a Castrovillari l'8 dicembre 1966, detenuto a Catanzaro; (607) Santoro Domenico, nato a Mirto il 10 novembre 1967, detenuto a Cosenza; (546) Sapia Luigi, nato a Rossano il 2 novembre 1952, detenuto a Cosenza; (592) Scalise Gildo, nato a Rossano il 24 gennaio 1964, detenuto a Paola; (695) Scatigna Angelo, nato a Corigliano Calabro il 9 agosto 1950, detenuto a Cosenza; (548) Scorza Maurizio, nato a Cassano allo Ionio il 24 settembre 1965, detenuto a Cosenza; (501) Siciliani Flotta Giuseppe, nato a Ciro' il 19 dicembre 1927, agli arresti domiciliari; (637) Sisca Damiano, nato ad Acri il 15 giugno 1950, detenuto a Paola; (615) Sposato Pasquale, nato a Santa Sofia d'Epiro il 2 giugno 1950, detenuto a Catanzaro; (700) Tegano Pasquale, nato a Reggio Calabria il 14 gennaio 1955, latitante; (630) Torchia Francesco, nato a Rocca di Neto il 15 luglio 1957, detenuto a Catanzaro; (589) Toscano Mario Pino, nato a Rossano il 24 gennaio 1947, detenuto a Paola; (686) Trifino Raffaele, nato a Ciro' Marina il 1 ottobre 1964, detenuto a Catanzaro; (591) Tripodoro Aldo, nato a Rossano il 29 febbraio 1948, detenuto a Tolmezzo; (635) Urso Giuseppe, nato a Palermo il 20 maggio 1959, detenuto a San Vittore; (571) Vernengo Cosimo, nato a Palermo il 3 dicembre 1956, detenuto a Palermo; (634) Vernengo Pietro, nato a Palermo l'8 gennaio 1943, detenuto a San Vittore; (574) Viceconte Francesco, nato a Viggianello il 9 febbraio 1963, detenuto a Sala Consilina; (647) Vigna Pietro, nato a Castrovillari il 28 aprile 1950, detenuto a Catanzaro; (599) Viola Antonio, nato a Messina il 6 marzo 1953, detenuto a Cosenza; (560) Visciglia Giuseppe, nato a Rossano il 26 novembre 1953, detenuto a Paola; (556) Zaccaro Antonio, nato a Cassano allo Ionio il 28 maggio 1968, detenuto a Catanzaro; (593) Zangaro Pietro Carmine, nato a Rossano il 9 luglio 1943, detenuto a Paola; (547) Zoffreo Carmine, nato a Cutro il 13 febbraio 1948, detenuto a Cosenza. 2. - Con nota del 23 agosto 1995 il pubblico ministero in sede inoltrava gli atti relativi alle richieste di riesame proposte nella operazione investigativa n. 1540/94 rg nr dda denominata "Cedro". Con ordinanza n. 662/95 rg g.i.p. in data 7 luglio 1995 il giudice per le indagini preliminari in sede disponeva la applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di tredici indagati. Avverso detta ordinanza hanno proposto riesame: (676) Bottone Angelo, nato a Santa Maria del Cedro il 22 gennaio 1971, detenuto a Paola; (677) Bottone Luigi, nato ad Orsomarso il 22 gennaio 1967, detenuto a Paola; (658) Chiappetta Giusi, nata ad Orsomarso il 24 ottobre 1970, detenuta a Vibo Valentia; (651) De Fino Raffaele, nato a Cosenza il giorno 8 ottobre 1959, detenuto a Paola; (675) De Maria Antonio, nato a Milano il 21 maggio 1971, detenuto; (648) Femia Nicola, nato in Marina di Gioiosa Ionica il giorno 1 febbraio 1961, detenuto a Catanzaro; (656) Gerardini Giancarlo, nato a Busto Arsizio il 29 novembre 1971, detenuto a Vibo Valentia; (660) Papa Luigi, nato a Milano il 19 dicembre 1973, detenuto a Cosenza; (661) Papa Stefano, nato a Milano il 19 dicembre 1963, detenuto a Cosenza; (662) Piccolo Vittorio, nato a Santa Maria del Cedro il giorno 1 settembre 1961, detenuto a Paola; (763) Salsini Paolo, nato a Santa Maria del Cedro il 6 dicembre 1962, detenuto a Cosenza; (657) Vivone Domenico, nato a Santa Maria del Cedro il 4 dicembre 1962, detenuto a Cosenza. 3. - Con nota pervenuta il 24 agosto 1995 il pubblico ministero in sede inoltrava gli atti relativi alle richieste di riesame proposte nella operazione investigativa n. 25/95 rg nr dda denominata "Tornio". Con ordinanza n. 751/95 rg g.i.p. in data 21 luglio 1995 il giudice per le indagini preliminari in sede disponeva la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di quattordici indagati. Avverso detta ordinanza hanno proposto riesame: (791-817) Caronte Vincenzo, nato a Rosarno il 21 luglio 1946, detenuto a Paola; (756) Caserta Giuseppe, nato a Vibo Valentia il 14 aprile 1969, detenuto a Cosenza; (755) Cataneo Carmelo, nato a Vibo Valentia il 24 novembre 1969, detenuto a Catanzaro; (757) Filia Mario, nato a Rizziconi il 5 febbraio 1945, detenuto a Rebibbia-Roma; (801-812) Lamendola Roberto, nato a Novara il 23 maggio 1960, detenuto a Novara; (761) Maisano Giovanni Carmelo, nato a Seminara il giorno 8 maggio 1960, detenuto a Cosenza; (746) Mancuso Antonio, nato a Limbadi il 31 ottobre 1938, detenuto a Lanciano; (758) Narciso Domenico, nato a Vibo Valentia il 10 febbraio 1956, detenuto a Civitavecchia; (792) Narciso Mario, nato a Vibo Valentia il 5 giugno 1954, detenuto a Vibo Valentia; (759) Narciso Rocco, nato a Vibo Valentia il 4 aprile 1957, detenuto a Velletri; (797-813) Palmieri Giuseppe, nato a Laureana di Borrello il 18 aprile 1939, detenuto a Cosenza; (744) Rocca Giovanni, nato a Lamezia Terme il 14 agosto 1962, detenuto a Spoleto; (760) Ruggiero Salvatore, nato a Vibo Valentia il 3 febbraio 1954, detenuto a Catanzaro; Vista la allegata certificazione di cancelleria in ordine ai procedimenti per riesame in corso di trattazione e gia' fissati fino al 31 agosto 1995 (quaranta impugnazioni avverso la ordinanza custodiale nella operazione denominata "Primi passi" ed al flusso delle impugnazioni in materia cautelare personale negli ultimi anni presso questo Tribunale, con evidente incremento dipendente dalla istituzione delle Direzioni distrettuali antimafia; Provvedendo d'ufficio; Solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 309, ottavo, nono e decimo comma, c.p.p., anche in combinazione con il disposto di cui all'art. 13 del d.-l. 20 novembre 1991 n. 367, convertito, con modificazione, dalla legge 20 gennaio 1992 n. 8, in relazione agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione. 1. - Il profilarsi della questione. La questione afferisce a riesame di misure cautelari personali nell'ambito di tre operazioni investigative (denominate, rispettivamente, "Galassia", "Cedro" e "Tornio"), i cui atti, tempestivamente richiesti, sono stati inoltrati dalla autorita' procedente, la Direzione distrettuale antimafia presso la locale procura della Repubblica, tra il 23 ed il 24 agosto 1995. Il legislatore, in materia di procedura di riesame avverso le ordinanz e dispositive di misure cautelari coercitive, ha prescritto: all'art. 309, comma 8, c.p.p., nel testo modificato dalla legge n. 332/1995, che "fino al giorno della udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facolta' per il difensore di esaminarli e di estrarne copia"; all'art. 309, comma 9, stesso codice, che "entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale, se non deve dichiarare l'inammissibilita' della richiesta, annulla, riforma o conferma l'ordinanza oggetto del riesame"; al successivo comma 10 della norma citata, che "se la decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro il termine prescritto, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde immediatamente efficacia". La disciplina, attestata sul principio di riesaminabilita', anche nel merito, del provvedimento che dispone una misura di coercizione dinanzi al tribunale in camera di consiglio, e' chiaramente ispirata al rispetto delle concorrenti esigenze di garanzia (attraverso il contraddittorio), di tempestivita' (mediante lo scandito rigido meccanismo temporale) e di massima efficienza della decisione. Soprattutto la caratteristica della rapidita', ritenuta coessenziale al procedimento di riesame, e' sottolineata dalla previsione che il tribunale emetta la sua decisione entro dieci giorni, pena la immediata caducazione della misura cautelare disposta con la ordinanza assoggettata al riesame. Ma la esigenza di rapidita' deve essere contemperata anche con la funzionalita' dell'intervento giurisdizionale. Pare appena il caso di segnalare la particolare rilevanza ed incisivit a' della funzione giurisdizionale in materia di controllo cautelare a fronte di misure custodiali: a) perche' si verte sulla massima compromissione della liberta' personale ferma la probabile (ma non certa) responsabilita', con tutte le aleatorieta' che il giudizio prognostico comporta: nell'ineliminabile compresenza dei due supremi valori coinvolgenti il giudizio penale (verita'-liberta'), accade, nella specifica sede incidentale cautelare, che, alla maggiore aleatorieta' del primo valore-guida (dal momento che "la verita'" e' ancora allo stadio investigativo di "prognosi", di qualificata probabilita' di colpevolezza) si correla il maggior rischio compromissorio dell'altro valore (la perdita della liberta'); b) perche' il giudizio di riesame rappresenta l'acme, il momento piu' delicato di verifica della "giusta detenzione", tanto piu' ove si consideri che, con esso, si esaurisce il controllo sul "merito cautelare" e si consolidano i presupposti per uno stato detentivo destinato, nella normalita' degli sviluppi procedurali (e, in virtu' di un incontestabile dato di esperienza, anche processuali), a protrarsi ed a mantenersi per lungo tempo. Orbene, la convergenza di molteplici adempimenti nel ristretto ambito temporale scandito da assoluto rigore regolamentativo, evidenzia la irragionevolezza della disciplina medesima, rapportata alla specificita', anzi alla eccezionalita' (sia detto per inciso, non piu' infrequente dopo l'avvio di tante maxi-indagini a livello di competenza distrettuale), del caso sottoposto al plurimo vaglio di costituzionalita', perche' e' materialmente impossibile assicurare il "serio" esercizio della funzione giurisdizionale nel rispetto del termine decadenziale imposto, tanto, sia in relazione al numero delle posizioni da riesaminare che alla complessita' delle indagini (tutte, afferenti a materia di competenza investigativa "distrettuale") e documentata dalla voluminosita' degli atti inoltrati. Il manipolo di giudici e di personale ausiliario che compone la sezione penale di questo tribunale (struttura di un ufficio giudiziario che, per aver sede nel capoluogo di regione, e' tenuto a far fronte, oltre che: agli affari del giudizio penale e di prevenzione, nell'ambito circondariale, anche, e con il medesimo organico, ai giudizi di corte d'assise nell'ambito del circolo comprendente i quattro circondari di Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia, e, non da ultimo, anzi in primis, sia per la natura di siffatti giudizi che per la ormai costante elevatezza delle sopravvenienze, alle decisioni sulle impugnazioni in materia cautelare con sfera di competenza addirittura distrettuale), e' materialmente impossibilitato ad adempiere alla funzione di giustizia, quand'anche fosse adibito soltanto a siffatto specifico (ed ormai, statisticamente, non piu' eccezionale o episodico) impegno. In verita', non basterebbe nemmeno l'impegno a tempo pieno di tutti i magistrati in servizio presso il Tribunale, con i relativi ausili personali e di mezzi, per far fronte alla evenienza. 2. - La "rilevanza" della questione. Alla stregua della situazione obiettivamente esposta, la questione appare, innanzi tutto, rilevante. E' evidente la impossibilita' di adempiere alla definizione dei giudizi di impugnazione cautelare entro il periodo di tempo imposto dal legislatore. In verita', ove si consideri che il rispetto dei tempi tecnici impone la fissazione della udienza camerale non prima del settimo giorno utile, non e' dato vedere come, anche ammesso che i servizi preliminari siano adempiuti, nell'arco dei pochi giorni residui possano essere celebrate tante udienze quante necessitano per la trattazione di tutte le richieste di riesame e possano essere deliberate e stilate altrettante ordinanze. Rileva, essenzialmente, la impossibilita' stessa di provvedere, di esercitare la funzione giurisdizionale nel termine di legge, di emettere una pronuncia che sia nel contempo tempestiva e "giusta", immune, per quanto lo consente la diligenza funzionale, da errore giudiziario. Non e' nemmeno da prospettarsi (anche ammesso che i servizi di supporto possano far fronte ai compiti dovuti) la soluzione di un esercizio funzionale che, cinicamente rinunciatario del rispetto delle regole di forma e di sostanza, si adagi, immotivatamente o con motivazione apparente, al pronunciato cautelare: tale risultato concreterebbe un tradimento (poco importa se palese o dissimulato) al dovere di esercizio responsabile della funzione, si risolverebbe in un abuso funzionale irriguardoso del contraddittorio e, prima ancora, della stessa salvaguardia del bene da tutelare: la liberta' delle persone. Come non appare, per altro verso, nemmeno accettabile che si definiscano soltanto alcune posizioni (e secondo quale criterio di scelta ragionevole non e' dato vedere), mentre tutti gli altri riesaminanti dovrebbero automaticamente recuperare lo stato libero. La pronuncia "rapida" non per cio' solo deve patirne in ponderatezza; e, soprattutto, a parita' di condizioni, deve essere concretamente ed egualmente esercitabile per tutti. La condizione minima per una qualsivoglia pronuncia che soddisfi tale esigenza e' che si fruisca del tempo concretamente sufficiente entro il quale: a) siano assicurati gli adempimenti preliminari di cancelleria; b) i difensori possano esaminare l'incarto processuale e predisporre gli argomenti da discutere; c) il collegio possa vagliare, posizione per posizione, i dati di accusa e (specificatamente, per il rilievo naturalmente "postumo" del contraddittorio) le contrarie argomentazioni di difesa e decidere conseguentemente. Pertanto, il rigoroso rispetto del termine previsto dall'art. 309 del codice di rito, pena la caducazione delle misure in riesame, costituisce oggetto di censura nella sua assolutezza previsionale ed in correlazione con le modalita' concrete di corretto (sia nella forma procedimentale, che nella sostanza decisoria) espletamento della funzione giurisdizionale e del piu' ampio "servizio-giustizia" nella specifica materia. 2.1. - La sospensione dei termini procedimentali in periodo feriale ed il riesame avverso ordinanze per delitti di criminalita' organizzata. Il profilo di rilevanza della questione di costituzionalita' va esaminato anche in relazione alla specialita' del periodo (feriale) in cui viene a prospettarsi, ove dovesse reputarsi sospeso (e pertanto, in relazione alla data di inoltro degli atti, non ancora avviato) il decorso del termine decisorio afferente alla procedura di riesame cautelare. Il collegio e' fermamente convinto che, vertendosi in materia di criminalita' organizzata in fase procedurale e con indagati in stato di custodia cautelare, non si ponga in assoluto alcun problema di sospensione dei termini della indagine in corso (e di quelli dei relativi procedimenti incidentali), sicche' sin dal momento in cui gli atti sono stati posti a disposizione di questo tribunale e' operativo il noto termine legale decadenziale. Ma alcune puntualizzazioni sembrano opportune. L'art. 240-bis delle norme di attuazione del codice di rito ha statuito, in generale, che la sospensione dei termini opera anche nella fase delle indagini preliminari, fatti salvi i procedimenti relativi ad imputati detenuti, qualora questi ultimi o i loro difensori rinuncino alla sospensione stessa. A tale previsione la legge n. 356/1992 ha introdotto una modifica derogatoria di estremo rilievo, avendo escluso dalla sospensione i termini relativi ai procedimenti per reati di criminalita' organizzata. Se, per la individuazione di tale tipologia delittuosa, pare indiscutibile la esaustivita' del richiamo al testo dell'art. 51.3-bis c.p.p., non puo' essere ignorata la incertezza giurisprudenziale sulla interpretazione della portata della eccezione legislativa introdotta. Ad un orientamento assoluto e categorico, secondo il quale la proposizione della istanza di riesame comporta l'implicita rinuncia alla sospensione dei termini in periodo feriale, posto che la decisione deve comunque intervenire nel ristretto e perentorio termine di cui all'art. 309 c.p.p. (Cass., sez. I, 25 maggio 1994, n. 44, Buscaroli) si oppongono quelle pronunce che operano un discrimine. Si enuncia, in contrario avviso, (cfr., ad esempio, Cass., sez. I, 4 marzo 1993, Gargiulo, in Cass. pen. 1994, 1046, 613) che la "sospensione dei termini processuali in periodo feriale si applica anche al procedimento di riesame", e, per l'effetto, si e' considerata nei termini una decisione intervenuta il 22 settembre su richiesta di riesame presentata il 29 luglio precedente. Ed ancora: altra pronuncia (Cass., sez. I, 27 gennaio 1993, Santomauro; ivi, 1041, 611) in motivazione premette che la richiesta di riesame, preceduta dalla specifica rinuncia, vada decisa con immediatezza, mostrando di aderire alla tesi della sospensione del termine decisorio. Ma la medesima pronuncia teste' citata, in specifica materia (di riesame di ordinanza cautelare per delitti di criminalita' organizzata) ed in relazione alla interpretazione della specifica disciplina in esame, ha sostenuto il principio che il collegio ha fatto proprio e condivide: "la inapplicabilita' della sospensione riguarda la intera fase delle indagini preliminari e quindi tutte le attivita' procedurali da compiere nell'arco di essa sino al momento dell'inizio della azione penale, ivi compresi i procedimenti incidentali, dal momento che tali procedimenti sottostanno alle stesse regole previste per quello principale nel cui ambito possono eventualmente prendere vita". In estrema ipotesi, ove non dovesse essere ritenuto fondato il richiamato orientamento, ed a prescindere dalla esplicita rinuncia contenuta nelle relative istanze, si e' provveduto opportunamente ad interpellare i detenuti e la gran parte di essi ha espressamente rinunciato alla sospensione feriale, sicche', almeno per dette posizioni (e sono la assoluta maggioranza), non dovrebbe residuare alcuna questione di rilevanza. 3. - I profili di "non manifesta infondatezza". La Corte, con ordinanza n. 126/1993, ha gia' pronunciato la "manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli articoli 309, commi 9 e 10, e 324, comma 7, c.p.p., sollevata in riferimento agli articoli 3, 24, 97 e 111 della Costituzione, laddove prevedono il termine di dieci giorni per la decisione del tribunale del riesame e la perdita di efficacia della misura nel caso di mancato rispetto di tale termine". Il collegio intende riproporre la questione (gia' ritenuta rilevante nel citato pronunciato), sotto diversi, e piu' stringenti, profili motivazionali di "non manifesta infondatezza". 3.1. - Non e' chiaramente da porsi in discussione il valore formale della motivazione (art. 111 della Costituzione). Ha osservato giustamente la Corte che "le disposizioni procedurali impugnate non si pongono in contrasto con l'art. 111, comma 1, della Costituzione, giacche' non rendono impossibile la motivazione della decisione adottata, che deve essere correlata ai tempi a disposizione del tribunale ed alle complessive modalita' di svolgimento della procedura di riesame". Ma, a ben vedere, non e' in questione il rispetto dell'obbligo motivazionale: qui rileva la impossibilita' stessa di provvedere e, prima ancora, di assicurare tutte le condizioni perche' possa essere correttamente esercitata la funzione giurisdizionale nel termine assegnato dal legislatore. 3.2. - Rilevano invece parametricamente i valori costituzionali di ragionevolezza normativa (art. 3), di buon andamento amministrativo (art. 97, comma 1), di diritti difensivi (art. 24, comma 2). La ragionevolezza normativa impone che, a parita' di condizioni, sia assicurato pari trattamento (funzionale). Buon andamento e' valore costituzionale di ampia portata, riferibile a tutta la organizzazione pubblica nei suoi due profili (strutturale e funzionale), a qualsiasi ufficio di qualsivoglia potere od ordine, compresi gli uffici giudiziari; ed in materia e' pacificamente ammesso il controllo di costituzionalita', nei limiti dell'accertamento della non arbitrarieta' e della non irragionevolezza della disciplina adottata. La difesa, infine, va garantita nella sua effettivita', sia pure in relazione alle esigenze proprie della dinamica processuale ed in rapporto alla funzionalita' dello specifico istituto. Tutti gli anzidetti valori incidono autonomamente e convergono allo scopo in questione. 3.2.1. - L'efficacia caducatoria della misura cautelare nel caso di omessa decisione sul proposto riesame nel termine di legge ha indubbia natura sanzionatoria e mira ad assicurare la massima celerita' nel giudizio. La stessa Corte, nella richiamata ordinanza, ha rilevato che "la previsione di un termine perentorio per l'adozione della decisione sulla richiesta di riesame non puo' dirsi lesiva del diritto di difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione, ma realizza, al contrario, una forma di tutela del soggetto .. evitando che questi possa essere in alcun modo danneggiato da inadempienze o ritardi dell'autorita' giudiziaria". Orbene, proprio la esposta natura sanzionatoria dovrebbe correlarsi ad un difetto di diligenza imputabile all'organo decisorio. Ma l'adempimento dell'obbligo presuppone una situazione che consenta e legittimi la ottemperanza. Mentre nulla potrebbe essere imputato, nella specie, al tribunale, che nell'esiguo tempo disponibile non sarebbe assolutamente in grado nemmeno di esaminare tutto l'incarto processuale. A disparita' di situazioni (altro e' la negligenza colpevole nell'esercizio della funzione ed altro la incolpevole impossibilita' di adempiere) corrisponde identita' di effetto, la caducazione della misura, cosi' realizzandosi una indiscriminata assimilazione di situazioni fattuali diverse. 3.2.2. - Sotto altro profilo, ferma la premessa della "incolpevole disfunsione", e nella ipotesi di parziali e limitate posizioni da decidere, l'effetto caducatorio finirebbe con il favorire arbitrariamente (perche' scriteriatamente ed incontrollabilmente rispetto ai giudicati) quei cautelati che, in condizioni di normalita' decisoria, non avrebbe recuperato la liberta'. Sicche' la irragionevole disparita' riguarderebbe, al contempo, le situazioni decise e quelle non potute vagliare. 3.2.3. - Non basta. Nella specifica materia dei termini custodiali, il legislatore non dimostra sempre categorico rigore: prevede che, in presenza di situazioni obiettive che rendano difficoltoso l'esercizio tempestivo della funzione giurisdizionale (situazioni connesse alla particolare complessita' della indagine o del giudizio contro detenuti), i termini custodiali siano sospesi (art. 304.2) o prorogati (art. 305.2). Nel caso in esame la situazione e' analoga, stante: la obiettiva difficolta' di assicurare un giudizio particolarmente complesso; l'immanente rischio di caducazione di misure cautelari in corso di esecuzione. Ed anzi, con il perentorio duplice rilievo, tipico del caso in esame: della impossibilita' assoluta (piuttosto che difficolta') di esercizio della funzione giudiziaria; della corrispondente esiguita' del termine prescritto, mentre, nei casi citati, si tratta di protrazione di ben piu' ampi termini custodiali. Sicche', nel raffronto comparatorio, e' ancor piu' lampante la irragionevolezza della disciplina, difettante della previsione, a fronte di evenienze straordinarie, di meccanismi che consentano la sospensione del termine, prima, per i dovuti adempimenti di cancelleria, quindi, durante il tempo (e per tutto il tempo) in cui si tiene la udienza camerale nell'ambito di una medesima indagine e si delibera la relativa ordinanza, in aggiunta la proroga del termine indispensabile per assicurare il deposito del provvedimento decisorio. Risulta, pertanto, e sotto molteplici e convergenti profili, leso il principio di ragionevolezza, che impone ugual trattamento a fronte di situazioni uguali. 3.3. - Ragionevolezza e buon andamento amministrativo assumono particolare rilevanza in materia di criminalita' organizzata a competenza distrettuale. Il d.-l. 20 novembre 1991 n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, in materia di coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalita' organizzata, sotto il profilo delle attribuzioni, ha devoluto all'ufficio di procura della Repubblica "centralizzato" le funzioni di pubblico ministero nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado (art. 51.3-bis c.p.p.) ed ha operato correlativamente sul terreno piu' strettamente ordinamentale istituendo un organismo interno alla struttura gia' esistente. Per effetto indotto si e' operato, con pari accentramento, sulle funzioni giurisdizionali coinvolte dalla riforma. Le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono state espressa mente attribuite, salvo specifiche disposizioni di legge, ad un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente e, posto che la competenza a decidere sulla richiesta di riesame e' attribuita al tribunale del capoluogo della provincia in cui ha sede l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza, si e' ampliata la materia decisoria, con pari ambito distrettuale, del tribunale del capoluogo. Potenziata (strutturalmente e funzionalmente) la indagine, ampliate le corrispondenti funzioni giurisdizionali, non vi e' stato un pari adeguamento organizzativo, perche' nulla si e' disposto per gli uffici giudicanti, pur gravati di funzioni aggiuntive e qualitativamente di particolare rilievo. Si e' operato, con l'art. 13 della normativa citata, sulla dotazione organica e si e' aumentato il ruolo organico del personale della magistratura complessivamente di cento unita', ma soltanto per incrementare le piante organiche degli uffici di procura della Repubblica aventi sede nei capoluoghi di distretto di corte di appello; e' stata anche ampliata la dotazione organica del personale dirigenziale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e si e' fatto rinvio a specifici decreti ministeriali per incrementare le piante organiche del relativo personale amministrativo ed ausiliario: il tutto, con procedure adeguate alle relative dotazioni, "per far fronte alle straordinarie e urgenti necessita' di provvista del personale da assegnare agli uffici delle direzioni distrettuali, in relazione ai maggiori e nuovi compiti connessi alla lotta alla criminalita' organizzata" e con previsione di orari prolungati di lavoro "per fronteggiare le imprevedibili esigenze di lavoro connesse con il perseguimento delle finalita' e con lo svolgimento dell'attivita' delle direzioni antimafia". Per i giudici, dunque, nessun posto in piu'. Orbene, poiche', per effetto della normativa citata le impugnative cautelari ed in specie i giudizi di riesame sono rientrati nella competenza di questo tribunale, appare combinatamente rilevante e non manifestamente infondata la mancata previsione (se non di un ufficio distrettuale) di un adeguato rinforzo di personale giudiziario. L'art. 13 del d.-l. in questione, in punto di mancata previsione di adeguamento organizzativo del tribunale in corrispondenza dell'aggravio funzionale, si denuncia per la sua irragionevolezza e per la violazione della regola del buon andamento amministrativo. 3.4. - La tutela del diritto di difesa. E' evidente che il sistema salvaguarda la esigenza di liberta' attraverso la caducazione della misura. Ma si tratta di un tutela finale e relativa. Il carattere relativo della tutela e' connesso alla natura sanzionator ia dell'effetto decadenziale. Perche', se e' giustificabile che alla (colpevole) inerzia consegua la caducazione della misura, non e' correlativamente accettabile che in ogni caso resti compromessa la funzionalita' cautelativa della misura e, in ultima analisi, la effettivita' stessa della funzione giurisdizionale, indifferente rispetto al risultato di giustizia, da conseguire sia nel caso di conferma che nel caso di riforma del provvedimento impugnato. Ma, a prescindere dai profili relativistici della tutela, il collegio non intende porre in discussione la violazione del diritto di difesa (art. 24 della Costituzione) nel suo profilo effettuale, di risultato finale. Tale diritto, anzi, e' tutelato con il soddisfacimento in forma specifica, mediante la caducazione della misura per omessa pronuncia. Senonche', a prescindere dalla necessita' di tutela del valore della "pronuncia cautelare" in se', va garantita la effettivita' strumentale del diritto in funzione del contraddittorio. E' doveroso chiedersi come potrebbe essere assicurato il diritto al rilascio di copia degli atti entro l'esiguo termine dei pochi giorni ("liberi") prima della discussione in udienza camerale. E, prima ancora, e' doveroso chiedersi come potrebbe essere assicurata materialmente la fotocopiatura degli atti ad horas, dal momento che e' occorso piu' di un mese per l'inoltro dei fascicoli di indagine ad opera dell'ufficio di procura, che pur si e' avvalso di una struttura esterna specializzata. Pertanto, nell'ambito del termine di legge, ristrettissimo ed inadegua to e' il periodo (intermedio) entro il quale assicurare i modi di una congrua difesa, sicche' si prospetta irragionevolezza normativa per mancata previsione della concessione, a richiesta, di un congruo termine a difesa. 4. - Conclusivamente, va disposta la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con sospensione della trattazione dei relativi procedimenti.