IL TRIBUNALE
   Ha  deliberato  la  seguente ordinanza nel procedimento iscritto al
 numero 488 del registro delle  impugnazioni  delle  misure  cautelari
 personali  dell'anno  1995 ed in quelli allo specifico scopo riuniti,
 sulle richieste di  riesame  presentate  nell'interesse  dei  singoli
 cautelati appresso specificati;
                           Premesso in fatto
   1.  -  Con  nota  pervenuta il 23 agosto 1995 il pubblico ministero
 inoltrava gli atti della indagine denominata "Galassia",  nell'ambito
 della  quale sono state emesse tre ordinanze cautelari portanti il n.
 1372/93 r.g. Gip, avverso le quali hanno  proposto  riesame:    (542)
 Abbruzzese  Nicola,  nato  a  Cosenza  il  26 giugno 1960, detenuto a
 Potenza; (588) Accrogliano' Antonio, nato a Rossano il 27 marzo 1947,
 detenuto a Regina Coeli - Roma; (541)  Albano  Maria,  nata  a  Siano
 (Salerno)  il  24  febbraio  1941,  detenuta  a Pesaro; (625) Aleardi
 Vincenzo, nato a Cassano allo Ionio il 27 ottobre  1965,  detenuto  a
 Catanzaro;  (491)  Anania  Cataldo,  nato  a  Ciro' il 2 giugno 1942,
 detenuto a Catanzaro; (498) Anania Giuseppe, nato a Ciro'  Marina  il
 30  novembre  1951, detenuto a Catanzaro; (604) Arcidiacono Battista,
 nato a Cassano allo Ionio il 10 gennaio 1967, detenuto  a  Catanzaro;
 (624)  Argentano  Attilio,  nato  a  Castrovillari il 24 giugno 1961,
 detenuto a Potenza; (496) Atene Giovambattista, nato a  Cassano  allo
 Ionio  il  25  gennaio  1969,  detenuto  a  Cosenza;  (577) Azzinnari
 Leonardo, nato a San Demetrio Corone il 15  marzo  1960,  detenuto  a
 Catanzaro; (622) Bonifati Alberto, nato a Castrovillari il 18 gennaio
 1959,   detenuto   a   Cosenza;   (559)   Bonifati  Gerardo,  nato  a
 Castrovillari il 26 giugno 1967, detenuto a Potenza;  (621)  Bonifati
 Nicola,   nato  a  Castrovillari  il  17  marzo  1930,  agli  arresti
 domiciliari,  in  Castrovillari,  via  Crotone  3;  (585)   Buontempo
 Vincenzo,  nato  a Rossano il 26 luglio 1967, detenuto a Paola; (800)
 Brugnano  Carmine,  nato  a  Cutro  il  1  maggio  1959,  detenuto in
 Germania; (550)  Caligiuri  Salvatore,  nato  a  Ciro'  Marina  il  3
 febbraio  1938, detenuto a Catanzaro; (633) Carelli Francesco, nato a
 Corigliano Calabro il 6 febbraio  1953,  detenuto  a  Potenza;  (499)
 Cariati  Martino,  nato  a  Ciro'  il  12  ottobre  1940,  detenuto a
 Catanzaro; (572) Caruso Pasquale, nato a  Cassano  allo  Ionio  il  1
 novembre  1965,  detenuto  a  Potenza;  (631) Cimino Giovanni, nato a
 Corigliano Calabro il 25 novembre 1963,  detenuto  a  Cosenza;  (562)
 Cicciu'  Antonio,  nato  a  Cariati  il  12  ottobre 1965, detenuto a
 Cosenza; (564) Cirillo Antonio, nato a Nocera Inferiore il 17  maggio
 1967,  detenuto  a Salerno; (543) Cirillo Giuseppe, nato a Castel San
 Giorgio il 20 gennaio 1939, detenuto ad Ancona; (539)  Cirillo  Luigi
 Giuseppe,  nato  a  Pompei  il  4 settembre 1973, detenuto ad Ancona;
 (626) Costa Francesco, nato a Corigliano Calabro il 6  gennaio  1943,
 detenuto  a  Paola; (581) Covello Mario, nato a Bachmang il 3 ottobre
 1965, detenuto a Lucca; (555) Cristaldi Giuseppe, nato a Cassano allo
 Ionio  il  19  marzo  1961,  detenuto  a  Catanzaro;  (627)  Critelli
 Domenico, nato a Cariati il 26 agosto 1947, detenuto a Cosenza; (628)
 Di Dieco Antonio, nato a Castrovillari il 13 luglio 1966, detenuto ad
 Ancona;  (605)  De  Biase  Antonio,  nato a Castrovillari il giorno 8
 marzo 1947, detenuto a  Potenza;  (586)  De  Luca  Giovanni,  nato  a
 Rossano  il  17  novembre  1946,  detenuto a Paola; (490) De Filippis
 Cataldo Nicodemo, nato a Ciro' Marina il 5 giugno  1938,  detenuto  a
 Catanzaro;  (611) Di Vasto Vincenzo, nato a Castrovillari il giorno 1
 gennaio 1971, detenuto a Catanzaro; (540) Esposito Antonello, nato  a
 Potenza  il 13 settembre 1968, detenuto a Livorno; (632) Fabbricatore
 Giuseppe Vincenzo, nato il  10  maggio  1954  a  Corigliano  Calabro,
 detenuto  a  Cosenza;  (558)  Faillace  Federico, nato a Cassano allo
 Ionio il 12  febbraio  1955,  detenuto  a  Cosenza;  (500-504)  Farao
 Giuseppe,  nato  a  Ciro'  il 23 febbraio 1947, detenuto a Catanzaro;
 (488) Farao Silvio, nato a Ciro'  il  3  dicembre  1948,  detenuto  a
 Catanzaro;  (566)  Felicetti  Aldo, nato a Rossano il 14 aprile 1942,
 detenuto a Cosenza; (557) Foscaldi Gianfranco, nato  a  Cassano  allo
 Ionio  l'8  agosto  1957, detenuto a Cosenza; (576) Garasto Leonardo,
 nato a Calopezzati il 2 dicembre  1948,  detenuto  a  Cosenza;  (629)
 Giglio  Salvatore,  nato  a  Strongoli  il 4 ottobre 1965, detenuto a
 Catanzaro; (587) Greco Giorgio, nato a Cariati il  9  febbraio  1964,
 detenuto  a  Melfi;  (544)  Grimoli  Mario,  nato  a  Dipignano il 18
 febbraio 1953, detenuto a Paola; (814) Grisafi Gaetano, nato a  Ciro'
 il  28 marzo 1936, detenuto; (554) Iannini Alfonso, nato a Corigliano
 Calabro il 16 giugno 1958, detenuto a Cosenza; (573)  Impieri  Lidio,
 nato  a  Acquaformosa  il  giorno  1 aprile 1954, detenuto a Cosenza;
 (602) La Franca Agostino, nato a Palermo il 7 marzo 1953, detenuto  a
 Palermo;  (601)  Lavorato  Mario,  nato a Mandatoriccio il 31 gennaio
 1956, detenuto; (639) Lento Saverio, nato ad  Altomonte  il  3  marzo
 1959,  latitante; (492) Lettieri Carmine, nato a Ciro' il 20 febbraio
 1953, detenuto a Voghera; (613) Lopatriello  Giovanni,  nato  a  Nova
 Siri  il  giorno  1 gennaio 1936, detenuto a Potenza; (600) Lupinetti
 Giuseppe, nato a Rossano il 9  giugno  1972,  detenuto  a  Catanzaro;
 (638)  Magliari  Pietro Alberto, nato ad Altomonte il 29 giugno 1957,
 detenuto a Cosenza; (578) Magliari Saverio, nato ad Altomonte  il  21
 maggio  1954, detenuto a Pesaro; (816) Mancuso Nicodemo, nato a Ciro'
 il 18 novembre 1953, detenuto; (549) Mannolo Alfonso, nato a Cutro il
 28 maggio 1939, detenuto a Turi; (580) Manzi Antonio, nato a  Rossano
 il  5 dicembre 1961, detenuto a Cosenza; (590) Manzi Giuseppe, nato a
 Rossano il 20 aprile 1970, detenuto a Matera; (584) Manzi Mario, nato
 a Rossano il 15 maggio 1967, detenuto a Cosenza; (497-505)  Marincola
 Cataldo,  nato a Ciro' il 21 aprile 1961, detenuto a Catanzaro; (569)
 Megna Domenico, nato  a  Crotone  il  7  novembre  1949,  detenuto  a
 Crotone;  (583)  Mollo  Antonio,  nato  a Rossano il 1 novembre 1945,
 detenuto a Paola; (582) Morfo' Salvatore, nato a San Demetrio  Corone
 il  25  agosto  1957,  detenuto a Paola; (646) Muto Francesco, nato a
 Cosenza il 13 maggio  1940,  detenuto  a  Catanzaro;  (563)  Nicastri
 Giuseppe,  nato  a  Ciro' il 2 luglio 1949, detenuto a Cosenza; (619)
 Novelli Francesco, nato a  Cassano  allo  Ionio  l'8  febbraio  1952,
 detenuto a Potenza; (598) Novelli Vincenzo, nato a Cassano allo Ionio
 il  17  marzo  1950, detenuto a Potenza; (570) Oliverio Carlo, nato a
 Crotone il 28  agosto  1956,  detenuto  a  Volterra;  (551)  Parrilla
 Salvatore,   nato   a   Ciro'   il   14  febbraio  1955,  detenuto  a
 Rebibbia-Roma; (672) Pelle Antonio, nato a San Luca il 1 marzo  1932,
 detenuto  a Cosenza; (618) Pepe Damiano, nato a Corigliano Calabro il
 10 febbraio 1962, detenuto a Cosenza; (545) Perna Francesco,  nato  a
 Cosenza  l'11 agosto 1941, detenuto a Palmi; (623) Pesce Pietro, nato
 a Cassano allo Ionio il 27 agosto 1947,  detenuto  a  Potenza;  (489)
 Pirillo  Cataldo,  nato  a  Ciro'  Marina il 2 marzo 1957, detenuto a
 Catanzaro; (815) Pirillo Vincenzo, nato a  Ciro'  Marina  l'8  aprile
 1957,  detenuto;  (603)  Placco  Ludovico, nato a Civita il 12 aprile
 1931, detenuto a Potenza; (609) Portoraro Leonardo,  nato  a  Cassano
 allo  Ionio  il  18 gennaio 1955, detenuto a Livorno; (617) Postorino
 Antonio Domenico, nato a Giudadela (Argentina)  il  19  aprile  1960,
 detenuto  a Potenza; (616) Postorino Gianfranco, nato ad Altomonte il
 4 luglio 1962, detenuto a Potenza;  (614)  Prantl  Gerhard,  nato  ad
 Innsbruck il 2 novembre 1961, detenuto a Melfi; (579) Pricoli Biagio,
 nato  a  Cassano  allo  Ionio  il  24  luglio  1958, latitante; (626)
 Principalli Domenico, nato a Rossano  l'8  maggio  1957,  detenuto  a
 Cosenza;  (612)  Recchia Carmine, nato a Castrovillari il 2 settembre
 1953, detenuto a Paola; (575) Recchia Massimo, nato a  Torino  il  12
 gennaio  1967, detenuto a Melfi; (567) Rende Giuseppe, nato a Cassano
 allo Ionio il 26 luglio 1953, detenuto a Potenza; (568) Rende  Nicola
 Sebastiano, nato a Cassano allo Ionio il 20 dicembre 1947, detenuto a
 Cosenza;  (594)  Romano  Biagio  Carmine,  nato  a  Pietrapaola  il 3
 febbraio 1956, detenuto a  Cosenza;  (666)  Romeo  Giuseppe,  nato  a
 Cassano  allo  Ionio  il  24 agosto 1955, detenuto a Catanzaro; (538)
 Russo Gerardo Francesco, nato a  Caloveto  il  1  marzo  1931;  (561)
 Salmena  Federico,  nato  a  Cassano  allo  Ionio  il 10 agosto 1956,
 detenuto a Cosenza; (610) Sangineto Giovanni,  nato  a  Castrovillari
 l'8 dicembre 1966, detenuto a Catanzaro; (607) Santoro Domenico, nato
 a  Mirto  il 10 novembre 1967, detenuto a Cosenza; (546) Sapia Luigi,
 nato a Rossano il 2 novembre 1952, detenuto a Cosenza; (592)  Scalise
 Gildo,  nato  a  Rossano  il 24 gennaio 1964, detenuto a Paola; (695)
 Scatigna Angelo, nato a Corigliano Calabro il 9 agosto 1950, detenuto
 a Cosenza; (548) Scorza Maurizio, nato a Cassano  allo  Ionio  il  24
 settembre  1965, detenuto a Cosenza; (501) Siciliani Flotta Giuseppe,
 nato a Ciro' il 19 dicembre 1927,  agli  arresti  domiciliari;  (637)
 Sisca  Damiano,  nato  ad  Acri  il 15 giugno 1950, detenuto a Paola;
 (615) Sposato Pasquale, nato a Santa Sofia d'Epiro il 2 giugno  1950,
 detenuto  a  Catanzaro; (700) Tegano Pasquale, nato a Reggio Calabria
 il 14 gennaio 1955, latitante; (630) Torchia Francesco, nato a  Rocca
 di  Neto il 15 luglio 1957, detenuto a Catanzaro; (589) Toscano Mario
 Pino, nato a Rossano il 24 gennaio  1947,  detenuto  a  Paola;  (686)
 Trifino  Raffaele,  nato a Ciro' Marina il 1 ottobre 1964, detenuto a
 Catanzaro; (591) Tripodoro Aldo, nato a Rossano il 29 febbraio  1948,
 detenuto a Tolmezzo; (635) Urso Giuseppe, nato a Palermo il 20 maggio
 1959,  detenuto  a San Vittore; (571) Vernengo Cosimo, nato a Palermo
 il 3 dicembre 1956, detenuto a Palermo; (634) Vernengo Pietro, nato a
 Palermo l'8 gennaio 1943, detenuto a  San  Vittore;  (574)  Viceconte
 Francesco,  nato  a  Viggianello  il 9 febbraio 1963, detenuto a Sala
 Consilina; (647) Vigna Pietro, nato  a  Castrovillari  il  28  aprile
 1950,  detenuto a Catanzaro; (599) Viola Antonio, nato a Messina il 6
 marzo 1953, detenuto a Cosenza;  (560)  Visciglia  Giuseppe,  nato  a
 Rossano il 26 novembre 1953, detenuto a Paola; (556) Zaccaro Antonio,
 nato  a  Cassano  allo Ionio il 28 maggio 1968, detenuto a Catanzaro;
 (593) Zangaro Pietro Carmine,  nato  a  Rossano  il  9  luglio  1943,
 detenuto  a Paola; (547) Zoffreo Carmine, nato a Cutro il 13 febbraio
 1948, detenuto a Cosenza.
   2. - Con nota del 23 agosto 1995  il  pubblico  ministero  in  sede
 inoltrava  gli atti relativi alle richieste di riesame proposte nella
 operazione investigativa n. 1540/94 rg nr dda denominata "Cedro".
   Con ordinanza n. 662/95 rg g.i.p. in data 7 luglio 1995 il  giudice
 per  le  indagini preliminari in sede disponeva la applicazione della
 misura cautelare della custodia in carcere nei confronti  di  tredici
 indagati.
     Avverso  detta  ordinanza  hanno proposto riesame:  (676) Bottone
 Angelo, nato a Santa Maria del Cedro il 22 gennaio 1971,  detenuto  a
 Paola;  (677)  Bottone  Luigi,  nato ad Orsomarso il 22 gennaio 1967,
 detenuto a Paola; (658) Chiappetta Giusi, nata  ad  Orsomarso  il  24
 ottobre  1970, detenuta a Vibo Valentia; (651) De Fino Raffaele, nato
 a Cosenza il giorno 8 ottobre 1959, detenuto a Paola; (675) De  Maria
 Antonio,  nato  a  Milano  il  21  maggio 1971, detenuto; (648) Femia
 Nicola, nato in Marina di Gioiosa Ionica il giorno 1  febbraio  1961,
 detenuto a Catanzaro; (656) Gerardini Giancarlo, nato a Busto Arsizio
 il 29 novembre 1971, detenuto a Vibo Valentia; (660) Papa Luigi, nato
 a Milano il 19 dicembre 1973, detenuto a Cosenza; (661) Papa Stefano,
 nato  a Milano il 19 dicembre 1963, detenuto a Cosenza; (662) Piccolo
 Vittorio, nato a Santa Maria del Cedro il giorno  1  settembre  1961,
 detenuto  a  Paola; (763) Salsini Paolo, nato a Santa Maria del Cedro
 il 6 dicembre 1962, detenuto a Cosenza; (657) Vivone Domenico, nato a
 Santa Maria del Cedro il 4 dicembre 1962, detenuto a Cosenza.
   3. - Con nota pervenuta il 24 agosto 1995 il pubblico ministero  in
 sede  inoltrava  gli atti relativi alle richieste di riesame proposte
 nella  operazione  investigativa  n.  25/95  rg  nr  dda   denominata
 "Tornio".
   Con ordinanza n. 751/95 rg g.i.p. in data 21 luglio 1995 il giudice
 per  le  indagini  preliminari  in sede disponeva la misura cautelare
 della custodia in carcere nei confronti di quattordici indagati.
   Avverso detta ordinanza hanno proposto riesame:  (791-817)  Caronte
 Vincenzo,  nato  a Rosarno il 21 luglio 1946, detenuto a Paola; (756)
 Caserta Giuseppe, nato a Vibo Valentia il 14 aprile 1969, detenuto  a
 Cosenza;  (755)  Cataneo Carmelo, nato a Vibo Valentia il 24 novembre
 1969, detenuto a Catanzaro; (757) Filia Mario, nato a Rizziconi il  5
 febbraio 1945, detenuto a Rebibbia-Roma; (801-812) Lamendola Roberto,
 nato  a  Novara  il  23 maggio 1960, detenuto a Novara; (761) Maisano
 Giovanni Carmelo, nato a Seminara il giorno 8 maggio 1960, detenuto a
 Cosenza;  (746)  Mancuso  Antonio, nato a Limbadi il 31 ottobre 1938,
 detenuto a Lanciano; (758) Narciso Domenico, nato a Vibo Valentia  il
 10 febbraio 1956, detenuto a Civitavecchia; (792) Narciso Mario, nato
 a  Vibo  Valentia  il  5 giugno 1954, detenuto a Vibo Valentia; (759)
 Narciso Rocco, nato a Vibo Valentia il  4  aprile  1957,  detenuto  a
 Velletri; (797-813) Palmieri Giuseppe, nato a Laureana di Borrello il
 18  aprile  1939,  detenuto  a  Cosenza; (744) Rocca Giovanni, nato a
 Lamezia Terme il 14 agosto 1962, detenuto a Spoleto;  (760)  Ruggiero
 Salvatore,  nato  a  Vibo  Valentia  il  3  febbraio 1954, detenuto a
 Catanzaro;
   Vista la  allegata  certificazione  di  cancelleria  in  ordine  ai
 procedimenti  per riesame in corso di trattazione e gia' fissati fino
 al  31  agosto  1995  (quaranta  impugnazioni  avverso  la  ordinanza
 custodiale  nella  operazione  denominata  "Primi passi" ed al flusso
 delle impugnazioni in materia cautelare personale negli  ultimi  anni
 presso  questo  Tribunale,  con  evidente incremento dipendente dalla
 istituzione  delle  Direzioni  distrettuali  antimafia;   Provvedendo
 d'ufficio; Solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art.
 309,  ottavo,  nono e decimo comma, c.p.p., anche in combinazione con
 il disposto di cui all'art. 13 del d.-l. 20  novembre  1991  n.  367,
 convertito,  con  modificazione, dalla legge 20 gennaio 1992 n. 8, in
 relazione agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97, primo  comma,  della
 Costituzione.    1.  -  Il profilarsi della questione.   La questione
 afferisce a riesame di misure cautelari personali nell'ambito di  tre
 operazioni  investigative  (denominate,  rispettivamente, "Galassia",
 "Cedro" e "Tornio"), i  cui  atti,  tempestivamente  richiesti,  sono
 stati inoltrati dalla autorita' procedente, la Direzione distrettuale
 antimafia  presso la locale procura della Repubblica, tra il 23 ed il
 24 agosto 1995.  Il legislatore, in materia di procedura  di  riesame
 avverso le ordinanz  e dispositive di misure cautelari coercitive, ha
 prescritto:    all'art.  309,  comma  8, c.p.p., nel testo modificato
 dalla legge n. 332/1995, che "fino al giorno della udienza  gli  atti
 restano  depositati  in cancelleria, con facolta' per il difensore di
 esaminarli e di  estrarne  copia";  all'art.  309,  comma  9,  stesso
 codice,  che  "entro  dieci  giorni  dalla  ricezione  degli  atti il
 tribunale, se non deve dichiarare l'inammissibilita' della richiesta,
 annulla, riforma o conferma  l'ordinanza  oggetto  del  riesame";  al
 successivo  comma  10  della norma citata, che "se la decisione sulla
 richiesta di riesame non  interviene  entro  il  termine  prescritto,
 l'ordinanza  che  dispone  la  misura coercitiva perde immediatamente
 efficacia".      La   disciplina,   attestata   sul   principio    di
 riesaminabilita', anche nel merito, del provvedimento che dispone una
 misura di coercizione dinanzi al tribunale in camera di consiglio, e'
 chiaramente  ispirata  al  rispetto  delle  concorrenti  esigenze  di
 garanzia (attraverso il contraddittorio), di tempestivita'  (mediante
 lo  scandito  rigido  meccanismo  temporale)  e di massima efficienza
 della decisione.   Soprattutto  la  caratteristica  della  rapidita',
 ritenuta  coessenziale  al  procedimento  di riesame, e' sottolineata
 dalla previsione che il tribunale emetta la sua decisione entro dieci
 giorni, pena la immediata caducazione della misura cautelare disposta
 con la  ordinanza  assoggettata  al  riesame.    Ma  la  esigenza  di
 rapidita'   deve  essere  contemperata  anche  con  la  funzionalita'
 dell'intervento giurisdizionale.  Pare appena il caso di segnalare la
 particolare rilevanza ed incisivit  a' della funzione giurisdizionale
 in materia di controllo cautelare a fronte di misure custodiali:
     a)  perche'  si verte sulla massima compromissione della liberta'
 personale ferma la probabile  (ma  non  certa)  responsabilita',  con
 tutte   le   aleatorieta'   che  il  giudizio  prognostico  comporta:
 nell'ineliminabile compresenza dei due supremi valori coinvolgenti il
 giudizio penale  (verita'-liberta'),  accade,  nella  specifica  sede
 incidentale  cautelare,  che,  alla  maggiore  aleatorieta' del primo
 valore-guida (dal momento che "la  verita'"  e'  ancora  allo  stadio
 investigativo   di   "prognosi",   di   qualificata  probabilita'  di
 colpevolezza) si correla il maggior rischio compromissorio dell'altro
 valore (la perdita della liberta');
     b) perche' il giudizio di riesame rappresenta l'acme, il  momento
 piu'  delicato  di verifica della "giusta detenzione", tanto piu' ove
 si consideri che, con esso, si esaurisce  il  controllo  sul  "merito
 cautelare"  e  si  consolidano  i presupposti per uno stato detentivo
 destinato, nella normalita' degli sviluppi procedurali (e, in  virtu'
 di  un  incontestabile  dato  di  esperienza,  anche  processuali), a
 protrarsi ed a mantenersi per lungo tempo.
   Orbene, la convergenza  di  molteplici  adempimenti  nel  ristretto
 ambito   temporale   scandito  da  assoluto  rigore  regolamentativo,
 evidenzia la irragionevolezza della disciplina  medesima,  rapportata
 alla  specificita',  anzi  alla eccezionalita' (sia detto per inciso,
 non piu' infrequente dopo l'avvio di tante maxi-indagini a livello di
 competenza distrettuale), del caso sottoposto al  plurimo  vaglio  di
 costituzionalita', perche' e' materialmente impossibile assicurare il
 "serio"  esercizio  della  funzione  giurisdizionale nel rispetto del
 termine decadenziale imposto, tanto, sia in relazione al numero delle
 posizioni da riesaminare che alla complessita' delle indagini (tutte,
 afferenti a materia di  competenza  investigativa  "distrettuale")  e
 documentata dalla voluminosita' degli atti inoltrati.
   Il  manipolo  di  giudici  e di personale ausiliario che compone la
 sezione  penale  di  questo  tribunale  (struttura  di   un   ufficio
 giudiziario  che, per aver sede nel capoluogo di regione, e' tenuto a
 far  fronte,  oltre  che:  agli  affari  del  giudizio  penale  e  di
 prevenzione,  nell'ambito  circondariale,  anche,  e  con il medesimo
 organico, ai  giudizi  di  corte  d'assise  nell'ambito  del  circolo
 comprendente  i  quattro  circondari  di  Catanzaro, Crotone, Lamezia
 Terme e Vibo Valentia, e, non da ultimo, anzi in primis, sia  per  la
 natura di siffatti giudizi che per la ormai costante elevatezza delle
 sopravvenienze,   alle   decisioni   sulle  impugnazioni  in  materia
 cautelare con  sfera  di  competenza  addirittura  distrettuale),  e'
 materialmente   impossibilitato   ad   adempiere   alla  funzione  di
 giustizia, quand'anche fosse adibito soltanto  a  siffatto  specifico
 (ed   ormai,  statisticamente,  non  piu'  eccezionale  o  episodico)
 impegno.
   In verita', non basterebbe nemmeno l'impegno a tempo pieno di tutti
 i magistrati in servizio presso il Tribunale, con i  relativi  ausili
 personali e di mezzi, per far fronte alla evenienza.
   2. - La "rilevanza" della questione.
   Alla  stregua della situazione obiettivamente esposta, la questione
 appare, innanzi tutto, rilevante.
   E'  evidente  la  impossibilita'  di adempiere alla definizione dei
 giudizi di impugnazione cautelare entro il periodo di  tempo  imposto
 dal legislatore.
   In  verita',  ove  si  consideri  che il rispetto dei tempi tecnici
 impone la fissazione della udienza camerale  non  prima  del  settimo
 giorno  utile,  non  e' dato vedere come, anche ammesso che i servizi
 preliminari siano  adempiuti,  nell'arco  dei  pochi  giorni  residui
 possano  essere  celebrate  tante  udienze  quante necessitano per la
 trattazione di  tutte  le  richieste  di  riesame  e  possano  essere
 deliberate e stilate altrettante ordinanze.
   Rileva,  essenzialmente, la impossibilita' stessa di provvedere, di
 esercitare la funzione  giurisdizionale  nel  termine  di  legge,  di
 emettere  una  pronuncia  che sia nel contempo tempestiva e "giusta",
 immune, per quanto lo consente la  diligenza  funzionale,  da  errore
 giudiziario.
   Non  e'  nemmeno  da  prospettarsi  (anche ammesso che i servizi di
 supporto possano far fronte ai compiti dovuti)  la  soluzione  di  un
 esercizio  funzionale  che,  cinicamente  rinunciatario  del rispetto
 delle regole di forma e di sostanza, si adagi, immotivatamente o  con
 motivazione  apparente,  al  pronunciato  cautelare:  tale  risultato
 concreterebbe un tradimento (poco importa se palese o dissimulato) al
 dovere di esercizio responsabile della funzione, si  risolverebbe  in
 un abuso funzionale irriguardoso del contraddittorio e, prima ancora,
 della  stessa  salvaguardia  del  bene da tutelare: la liberta' delle
 persone.
   Come non appare,  per  altro  verso,  nemmeno  accettabile  che  si
 definiscano  soltanto  alcune  posizioni (e secondo quale criterio di
 scelta ragionevole non  e'  dato  vedere),  mentre  tutti  gli  altri
 riesaminanti dovrebbero automaticamente recuperare lo stato libero.
   La   pronuncia   "rapida"   non  per  cio'  solo  deve  patirne  in
 ponderatezza; e, soprattutto, a parita' di  condizioni,  deve  essere
 concretamente ed egualmente esercitabile per tutti.
   La  condizione  minima  per una qualsivoglia pronuncia che soddisfi
 tale esigenza e' che si fruisca del tempo  concretamente  sufficiente
 entro il quale:
     a) siano assicurati gli adempimenti preliminari di cancelleria;
     b)   i   difensori  possano  esaminare  l'incarto  processuale  e
 predisporre gli argomenti da discutere;
     c) il collegio possa vagliare, posizione per posizione, i dati di
 accusa e (specificatamente, per il rilievo naturalmente "postumo" del
 contraddittorio) le contrarie argomentazioni  di  difesa  e  decidere
 conseguentemente.
   Pertanto,  il  rigoroso rispetto del termine previsto dall'art. 309
 del codice di rito, pena la  caducazione  delle  misure  in  riesame,
 costituisce  oggetto di censura nella sua assolutezza previsionale ed
 in correlazione con le modalita'  concrete  di  corretto  (sia  nella
 forma  procedimentale,  che  nella  sostanza  decisoria) espletamento
 della funzione giurisdizionale e del piu' ampio  "servizio-giustizia"
 nella specifica materia.
    2.1.  -  La  sospensione  dei  termini  procedimentali  in periodo
 feriale ed il riesame avverso ordinanze per delitti  di  criminalita'
 organizzata.
   Il  profilo  di  rilevanza  della questione di costituzionalita' va
 esaminato anche in relazione alla specialita' del  periodo  (feriale)
 in  cui  viene  a  prospettarsi,  ove  dovesse  reputarsi  sospeso (e
 pertanto, in relazione alla data di inoltro degli  atti,  non  ancora
 avviato) il decorso del termine decisorio afferente alla procedura di
 riesame cautelare.
   Il  collegio  e'  fermamente convinto che, vertendosi in materia di
 criminalita' organizzata in fase procedurale e con indagati in  stato
 di  custodia  cautelare,  non  si ponga in assoluto alcun problema di
 sospensione dei termini della indagine in  corso  (e  di  quelli  dei
 relativi  procedimenti  incidentali),  sicche' sin dal momento in cui
 gli atti sono stati posti  a  disposizione  di  questo  tribunale  e'
 operativo il noto termine legale decadenziale.
   Ma alcune puntualizzazioni sembrano opportune.
   L'art.  240-bis  delle  norme  di  attuazione del codice di rito ha
 statuito, in generale, che la sospensione  dei  termini  opera  anche
 nella  fase  delle  indagini  preliminari, fatti salvi i procedimenti
 relativi ad  imputati  detenuti,  qualora  questi  ultimi  o  i  loro
 difensori rinuncino alla sospensione stessa.
   A  tale  previsione la legge n. 356/1992 ha introdotto una modifica
 derogatoria di estremo rilievo, avendo escluso  dalla  sospensione  i
 termini   relativi   ai   procedimenti   per  reati  di  criminalita'
 organizzata.
   Se, per  la  individuazione  di  tale  tipologia  delittuosa,  pare
 indiscutibile   la  esaustivita'  del  richiamo  al  testo  dell'art.
 51.3-bis   c.p.p.,   non   puo'   essere   ignorata   la   incertezza
 giurisprudenziale sulla interpretazione della portata della eccezione
 legislativa introdotta.
   Ad  un  orientamento  assoluto  e  categorico,  secondo il quale la
 proposizione della istanza di riesame comporta  l'implicita  rinuncia
 alla  sospensione  dei  termini  in  periodo  feriale,  posto  che la
 decisione  deve  comunque  intervenire  nel  ristretto  e  perentorio
 termine di cui all'art. 309 c.p.p. (Cass., sez. I, 25 maggio 1994, n.
 44,   Buscaroli)   si   oppongono  quelle  pronunce  che  operano  un
 discrimine.
   Si enuncia, in contrario avviso, (cfr., ad esempio, Cass., sez.  I,
 4 marzo 1993, Gargiulo,  in  Cass.  pen.  1994,  1046,  613)  che  la
 "sospensione  dei  termini  processuali in periodo feriale si applica
 anche  al  procedimento  di  riesame",  e,  per  l'effetto,   si   e'
 considerata  nei termini una decisione intervenuta il 22 settembre su
 richiesta di riesame presentata il 29 luglio precedente.
   Ed ancora:  altra  pronuncia  (Cass.,  sez.  I,  27  gennaio  1993,
 Santomauro;  ivi, 1041, 611) in motivazione premette che la richiesta
 di riesame, preceduta  dalla  specifica  rinuncia,  vada  decisa  con
 immediatezza,  mostrando  di  aderire alla tesi della sospensione del
 termine decisorio.
   Ma la medesima pronuncia teste' citata, in  specifica  materia  (di
 riesame   di   ordinanza   cautelare   per  delitti  di  criminalita'
 organizzata) ed in relazione  alla  interpretazione  della  specifica
 disciplina  in  esame,  ha  sostenuto il principio che il collegio ha
 fatto proprio e condivide:  "la  inapplicabilita'  della  sospensione
 riguarda  la intera fase delle indagini preliminari e quindi tutte le
 attivita' procedurali da compiere nell'arco di essa sino  al  momento
 dell'inizio   della   azione  penale,  ivi  compresi  i  procedimenti
 incidentali, dal  momento  che  tali  procedimenti  sottostanno  alle
 stesse  regole  previste per quello principale nel cui ambito possono
 eventualmente prendere vita".
   In  estrema  ipotesi,  ove  non  dovesse essere ritenuto fondato il
 richiamato orientamento, ed a prescindere  dalla  esplicita  rinuncia
 contenuta  nelle relative istanze, si e' provveduto opportunamente ad
 interpellare i detenuti e la gran  parte  di  essi  ha  espressamente
 rinunciato  alla  sospensione  feriale,  sicche',  almeno  per  dette
 posizioni (e sono la assoluta maggioranza),  non  dovrebbe  residuare
 alcuna questione di rilevanza.
   3. - I profili di "non manifesta infondatezza".
   La  Corte,  con  ordinanza  n.  126/1993,  ha  gia'  pronunciato la
 "manifesta   infondatezza    della    questione    di    legittimita'
 costituzionale  degli  articoli  309,  commi  9 e 10, e 324, comma 7,
 c.p.p., sollevata in riferimento agli articoli 3, 24, 97 e 111  della
 Costituzione,  laddove  prevedono  il  termine di dieci giorni per la
 decisione del tribunale del riesame e la perdita di  efficacia  della
 misura nel caso di mancato rispetto di tale termine".
   Il   collegio   intende  riproporre  la  questione  (gia'  ritenuta
 rilevante nel citato pronunciato), sotto diversi, e piu'  stringenti,
 profili motivazionali di "non manifesta infondatezza".
   3.1. - Non e' chiaramente da porsi in discussione il valore formale
 della motivazione (art. 111 della Costituzione).
   Ha  osservato giustamente la Corte che "le disposizioni procedurali
 impugnate non si pongono in contrasto con l'art. 111, comma 1,  della
 Costituzione,  giacche'  non rendono impossibile la motivazione della
 decisione adottata, che deve essere correlata ai tempi a disposizione
 del tribunale ed alle  complessive  modalita'  di  svolgimento  della
 procedura di riesame".
   Ma,  a  ben  vedere,  non  e' in questione il rispetto dell'obbligo
 motivazionale: qui rileva la impossibilita' stessa di  provvedere  e,
 prima  ancora, di assicurare tutte le condizioni perche' possa essere
 correttamente esercitata  la  funzione  giurisdizionale  nel  termine
 assegnato dal legislatore.
   3.2.  - Rilevano invece parametricamente i valori costituzionali di
 ragionevolezza normativa (art. 3), di buon  andamento  amministrativo
 (art. 97, comma 1), di diritti difensivi (art. 24, comma 2).
   La  ragionevolezza  normativa  impone che, a parita' di condizioni,
 sia assicurato pari trattamento (funzionale).
   Buon  andamento  e'  valore  costituzionale   di   ampia   portata,
 riferibile  a  tutta  la organizzazione pubblica nei suoi due profili
 (strutturale e  funzionale),  a  qualsiasi  ufficio  di  qualsivoglia
 potere  od  ordine,  compresi gli uffici giudiziari; ed in materia e'
 pacificamente ammesso il controllo di costituzionalita',  nei  limiti
 dell'accertamento    della    non    arbitrarieta'    e   della   non
 irragionevolezza della disciplina adottata.
   La difesa, infine, va garantita nella sua effettivita', sia pure in
 relazione alle esigenze proprie  della  dinamica  processuale  ed  in
 rapporto alla funzionalita' dello specifico istituto.
   Tutti gli anzidetti valori incidono autonomamente e convergono allo
 scopo in questione.
   3.2.1. - L'efficacia caducatoria della misura cautelare nel caso di
 omessa  decisione  sul  proposto  riesame  nel  termine  di  legge ha
 indubbia  natura  sanzionatoria  e  mira  ad  assicurare  la  massima
 celerita' nel giudizio.
   La  stessa  Corte,  nella richiamata ordinanza, ha rilevato che "la
 previsione di un termine perentorio per  l'adozione  della  decisione
 sulla  richiesta  di  riesame  non  puo'  dirsi lesiva del diritto di
 difesa sancito dall'art.   24 della  Costituzione,  ma  realizza,  al
 contrario,  una  forma  di tutela del soggetto .. evitando che questi
 possa essere in alcun modo  danneggiato  da  inadempienze  o  ritardi
 dell'autorita' giudiziaria".
   Orbene, proprio la esposta natura sanzionatoria dovrebbe correlarsi
 ad un difetto di diligenza imputabile all'organo decisorio.
   Ma   l'adempimento   dell'obbligo  presuppone  una  situazione  che
 consenta e legittimi la ottemperanza.
   Mentre nulla potrebbe essere imputato, nella specie, al  tribunale,
 che  nell'esiguo tempo disponibile non sarebbe assolutamente in grado
 nemmeno di esaminare tutto l'incarto processuale.
   A disparita'  di  situazioni  (altro  e'  la  negligenza  colpevole
 nell'esercizio  della funzione ed altro la incolpevole impossibilita'
 di adempiere) corrisponde identita' di effetto, la caducazione  della
 misura,  cosi'  realizzandosi  una  indiscriminata  assimilazione  di
 situazioni fattuali diverse.
   3.2.2. - Sotto altro profilo, ferma la premessa della  "incolpevole
 disfunsione",  e  nella  ipotesi  di parziali e limitate posizioni da
 decidere,   l'effetto   caducatorio   finirebbe   con   il   favorire
 arbitrariamente   (perche'  scriteriatamente  ed  incontrollabilmente
 rispetto  ai  giudicati)  quei  cautelati  che,  in   condizioni   di
 normalita' decisoria, non avrebbe recuperato la liberta'.
   Sicche'  la irragionevole disparita' riguarderebbe, al contempo, le
 situazioni decise e quelle non potute vagliare.
   3.2.3. - Non basta.
   Nella specifica materia dei termini custodiali, il legislatore  non
 dimostra  sempre  categorico  rigore:  prevede  che,  in  presenza di
 situazioni obiettive che rendano difficoltoso l'esercizio  tempestivo
 della  funzione giurisdizionale (situazioni connesse alla particolare
 complessita' della  indagine  o  del  giudizio  contro  detenuti),  i
 termini  custodiali  siano  sospesi  (art.  304.2)  o prorogati (art.
 305.2).  Nel caso in esame la situazione  e'  analoga,  stante:    la
 obiettiva  difficolta'  di  assicurare  un  giudizio  particolarmente
 complesso; l'immanente rischio di caducazione di misure cautelari  in
 corso di esecuzione.
   Ed  anzi,  con  il  perentorio  duplice rilievo, tipico del caso in
 esame:  della impossibilita' assoluta (piuttosto che difficolta')  di
 esercizio  della funzione giudiziaria; della corrispondente esiguita'
 del termine  prescritto,  mentre,  nei  casi  citati,  si  tratta  di
 protrazione di ben piu' ampi termini custodiali.
   Sicche',  nel  raffronto  comparatorio,  e'  ancor piu' lampante la
 irragionevolezza della disciplina,  difettante  della  previsione,  a
 fronte  di  evenienze  straordinarie, di meccanismi che consentano la
 sospensione  del  termine,  prima,  per  i  dovuti   adempimenti   di
 cancelleria,  quindi,  durante il tempo (e per tutto il tempo) in cui
 si tiene la udienza camerale nell'ambito di una medesima  indagine  e
 si delibera la relativa ordinanza, in aggiunta la proroga del termine
 indispensabile   per   assicurare   il   deposito  del  provvedimento
 decisorio.   Risulta, pertanto,  e  sotto  molteplici  e  convergenti
 profili,  leso  il  principio  di  ragionevolezza,  che  impone ugual
 trattamento a fronte di situazioni uguali.
   3.3.  -  Ragionevolezza  e  buon  andamento amministrativo assumono
 particolare  rilevanza  in  materia  di  criminalita'  organizzata  a
 competenza distrettuale.
   Il  d.-l.  20  novembre 1991 n. 367, convertito, con modificazioni,
 dalla legge 20 gennaio 1992, n.  8, in materia di coordinamento delle
 indagini nei procedimenti  per  reati  di  criminalita'  organizzata,
 sotto  il  profilo  delle  attribuzioni,  ha  devoluto all'ufficio di
 procura della Repubblica  "centralizzato"  le  funzioni  di  pubblico
 ministero  nelle  indagini  preliminari  e  nei procedimenti di primo
 grado (art.   51.3-bis c.p.p.) ed  ha  operato  correlativamente  sul
 terreno  piu'  strettamente  ordinamentale  istituendo  un  organismo
 interno alla struttura gia' esistente.   Per effetto  indotto  si  e'
 operato,  con  pari  accentramento,  sulle  funzioni  giurisdizionali
 coinvolte dalla riforma.   Le funzioni di  giudice  per  le  indagini
 preliminari  sono  state espressa  mente attribuite, salvo specifiche
 disposizioni di legge, ad un magistrato del tribunale  del  capoluogo
 del  distretto  nel cui ambito ha sede il giudice competente e, posto
 che la competenza a decidere sulla richiesta di riesame e' attribuita
 al tribunale del capoluogo della provincia in cui ha  sede  l'ufficio
 del  giudice  che  ha  emesso  l'ordinanza, si e' ampliata la materia
 decisoria, con pari ambito distrettuale, del tribunale del capoluogo.
 Potenziata (strutturalmente e funzionalmente) la  indagine,  ampliate
 le  corrispondenti  funzioni giurisdizionali, non vi e' stato un pari
 adeguamento organizzativo, perche'  nulla  si  e'  disposto  per  gli
 uffici   giudicanti,   pur   gravati   di   funzioni   aggiuntive   e
 qualitativamente di particolare rilievo.  Si e' operato,  con  l'art.
 13 della normativa citata, sulla dotazione organica e si e' aumentato
 il  ruolo  organico del personale della magistratura complessivamente
 di cento unita', ma soltanto per  incrementare  le  piante  organiche
 degli  uffici  di procura della Repubblica aventi sede nei capoluoghi
 di distretto  di  corte  di  appello;  e'  stata  anche  ampliata  la
 dotazione  organica  del  personale  dirigenziale delle cancellerie e
 segreterie giudiziarie e si  e'  fatto  rinvio  a  specifici  decreti
 ministeriali  per  incrementare  le  piante  organiche  del  relativo
 personale amministrativo  ed  ausiliario:  il  tutto,  con  procedure
 adeguate  alle relative dotazioni, "per far fronte alle straordinarie
 e urgenti necessita' di provvista del  personale  da  assegnare  agli
 uffici delle direzioni distrettuali, in relazione ai maggiori e nuovi
 compiti  connessi  alla  lotta  alla  criminalita' organizzata" e con
 previsione  di  orari  prolungati  di  lavoro  "per  fronteggiare  le
 imprevedibili  esigenze di lavoro connesse con il perseguimento delle
 finalita'  e  con  lo  svolgimento  dell'attivita'  delle   direzioni
 antimafia".    Per  i giudici, dunque, nessun posto in piu'.  Orbene,
 poiche', per effetto della normativa citata le impugnative  cautelari
 ed  in specie i giudizi di riesame sono rientrati nella competenza di
 questo   tribunale,   appare   combinatamente   rilevante    e    non
 manifestamente  infondata la mancata previsione (se non di un ufficio
 distrettuale) di  un  adeguato  rinforzo  di  personale  giudiziario.
 L'art.  13  del d.-l. in questione, in punto di mancata previsione di
 adeguamento   organizzativo   del   tribunale    in    corrispondenza
 dell'aggravio  funzionale,  si denuncia per la sua irragionevolezza e
 per la violazione della regola del buon andamento amministrativo.
   3.4. - La tutela del diritto di difesa.
   E'  evidente  che  il  sistema  salvaguarda la esigenza di liberta'
 attraverso la caducazione della misura.  Ma si tratta  di  un  tutela
 finale  e  relativa.   Il carattere relativo della tutela e' connesso
 alla natura sanzionator  ia dell'effetto decadenziale.   Perche',  se
 e'   giustificabile   che   alla   (colpevole)  inerzia  consegua  la
 caducazione della misura, non e' correlativamente accettabile che  in
 ogni caso resti compromessa la funzionalita' cautelativa della misura
 e,   in   ultima  analisi,  la  effettivita'  stessa  della  funzione
 giurisdizionale, indifferente rispetto al risultato di giustizia,  da
 conseguire  sia  nel  caso  di  conferma  che nel caso di riforma del
 provvedimento impugnato.  Ma, a prescindere dai profili relativistici
 della tutela,  il  collegio  non  intende  porre  in  discussione  la
 violazione del diritto di difesa (art. 24 della Costituzione) nel suo
 profilo  effettuale,  di  risultato  finale.   Tale diritto, anzi, e'
 tutelato con il  soddisfacimento  in  forma  specifica,  mediante  la
 caducazione   della  misura  per  omessa  pronuncia.    Senonche',  a
 prescindere dalla necessita' di tutela del  valore  della  "pronuncia
 cautelare"  in  se',  va  garantita  la  effettivita' strumentale del
 diritto in funzione del contraddittorio.  E' doveroso chiedersi  come
 potrebbe essere assicurato il diritto al rilascio di copia degli atti
 entro  l'esiguo  termine  dei  pochi  giorni  ("liberi")  prima della
 discussione in udienza  camerale.    E,  prima  ancora,  e'  doveroso
 chiedersi   come   potrebbe   essere   assicurata   materialmente  la
 fotocopiatura degli atti ad horas, dal momento che e' occorso piu' di
 un mese per l'inoltro dei fascicoli di indagine ad opera dell'ufficio
 di  procura,  che  pur  si  e'  avvalso  di  una  struttura   esterna
 specializzata.      Pertanto,   nell'ambito  del  termine  di  legge,
 ristrettissimo ed inadegua  to e' il periodo  (intermedio)  entro  il
 quale  assicurare  i modi di una congrua difesa, sicche' si prospetta
 irragionevolezza normativa per mancata previsione della  concessione,
 a richiesta, di un congruo termine a difesa.
   4.  -  Conclusivamente, va disposta la trasmissione degli atti alla
 Corte costituzionale, con sospensione della trattazione dei  relativi
 procedimenti.