ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel giudizio di ammissibilita', ai sensi dell'art.  2,  primo  comma,
 della  legge  costituzionale  11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di
 referendum popolare per l'abrogazione del r.d. 30  gennaio  1941,  n.
 12,  recante  "Ordinamento  giudiziario", limitatamente alle seguenti
 parti:  art.  16,  comma  2,  limitatamente  alle  parole:  ",  senza
 l'autorizzazione  del Consiglio Superiore della Magistratura" e comma
 3 ("In tal caso, possono assumere le funzioni di arbitro unico  o  di
 presidente  del  collegio arbitrale ed esclusivamente negli arbitrati
 nei quali e' parte l'Amministrazione dello  Stato  ovvero  aziende  o
 enti  pubblici,  salvo quanto previsto dal capitolato generale per le
 opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato  con
 decreto  del  Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063".),
 come sostituiti dall'art.   14, commi 2 e 3,  della  legge  2  aprile
 1979, n. 97", iscritto al n.  110 del registro referendum;
   Vista  l'ordinanza  dell'11-13 dicembre 1996 con la quale l'Ufficio
 centrale  per  il  referendum  presso  la  Corte  di  cassazione   ha
 dichiarato legittima la richiesta;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  9 gennaio 1997 il giudice
 relatore Fernanda Contri;
   Udito l'avvocato Stefano Nespor per i presentatori Rita  Bernardini
 e Mauro Sabatano.
                           Ritenuto in fatto
   1.  -    L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la
 Corte di cassazione in applicazione della legge 25  maggio  1970,  n.
 352   e  successive  modificazioni,  ha  esaminato  la  richiesta  di
 referendum popolare depositata il 5 gennaio 1996  da  Sergio  Augusto
 Stanzani  Ghedini,  Lorenzo  Strik  Lievers,  Rita  Bernardini, Mauro
 Sabatano e Fiorella Mancuso sul seguente quesito: "Volete voi che sia
 abrogato  il  regio  decreto  30  gennaio  1941,   n.   12,   recante
 ''Ordinamento  giudiziario'', limitatamente alle seguenti parti: art.
 16, comma 2, limitatamente alle parole: ''senza l'autorizzazione  del
 Consiglio  Superiore  della  Magistratura'' e comma 3 (''In tal caso,
 possono assumere le funzioni di arbitro unico  o  di  presidente  del
 collegio  arbitrale  ed  esclusivamente  negli arbitrati nei quali e'
 parte l'Amministrazione dello Stato ovvero aziende o  enti  pubblici,
 salvo  quanto  previsto  dal  capitolato  generale  per  le  opere di
 competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato  con  decreto
 del  Presidente  della  Repubblica  16 luglio 1962, n. 1063.''), come
 sostituiti dall'art. 14, commi 2 e 3 della legge 2  aprile  1979,  n.
 97?"
   Con   ordinanza   dell'11-13   dicembre  1996  l'Ufficio  centrale,
 verificata la regolarita' della richiesta, l'ha dichiarata legittima.
   2.  -  Ricevuta  la   comunicazione   dell'ordinanza   dell'Ufficio
 centrale,  il  Presidente  di  questa  Corte  ha  fissato il giorno 9
 gennaio 1997  per  le  conseguenti  deliberazioni,  dandone  regolare
 comunicazione.
   Il  Comitato  promotore  del  referendum  ha  depositato  memoria a
 sostegno dell'ammissibilita' del referendum.
   3. - Nella camera di consiglio del 9 gennaio 1997  e'  stato  udito
 l'avvocato  Stefano  Nespor,  che  ha  insistito per l'ammissibilita'
 della proposta referendaria.
                         Considerato in diritto
   1.  -     La  richiesta  di  referendum   abrogativo,   sulla   cui
 ammissibilita' questa Corte e' chiamata a pronunciarsi, ha ad oggetto
 l'ultima  parte  del  secondo comma dell'art. 16 del regio decreto 30
 gennaio   1941,   n.   12,   limitatamente   alle    parole    "senza
 l'autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura", nonche'
 l'intero terzo comma del medesimo art. 16.
   Il referendum si propone di abrogare le disposizioni che consentono
 ai  magistrati,  previa  autorizzazione del Consiglio Superiore della
 Magistratura, di accettare  "incarichi  di  qualsiasi  specie"  e  di
 "assumere le funzioni di arbitro".
   2.   -   Il  quesito  e'  conforme  ai  requisiti  di  chiarezza  e
 omogeneita', in quanto la richiesta di abrogazione delle disposizioni
 oggetto del referendum e' diretta alla eliminazione di  un  principio
 unitario, da individuarsi nella attuale possibilita' per i magistrati
 di  assumere  funzioni arbitrali e di accettare incarichi estranei al
 loro  ruolo  istituzionale;  e  cio'  e'  immediatamente  percepibile
 dall'elettore.
   Il quesito referendario inoltre non incorre in alcuna delle ipotesi
 di inammissibilita' sancite dall'articolo 75,  secondo  comma,  della
 Costituzione,  trattandosi  di materia estranea al novero delle leggi
 tributarie o di  bilancio,  di  amnistia  o  di  indulto,  ovvero  di
 autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.
   Non  ravvisandosi  poi altre ragioni di inammissibilita' desumibili
 dall'ordinamento  costituzionale,  deve  dichiararsi  ammissibile  la
 indicata richiesta di referendum.