ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di ammissibilita', ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, recante "Ordinamento giudiziario", limitatamente alle seguenti parti: art. 16, comma 2, limitatamente alle parole: ", senza l'autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura" e comma 3 ("In tal caso, possono assumere le funzioni di arbitro unico o di presidente del collegio arbitrale ed esclusivamente negli arbitrati nei quali e' parte l'Amministrazione dello Stato ovvero aziende o enti pubblici, salvo quanto previsto dal capitolato generale per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063".), come sostituiti dall'art. 14, commi 2 e 3, della legge 2 aprile 1979, n. 97", iscritto al n. 110 del registro referendum; Vista l'ordinanza dell'11-13 dicembre 1996 con la quale l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato legittima la richiesta; Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1997 il giudice relatore Fernanda Contri; Udito l'avvocato Stefano Nespor per i presentatori Rita Bernardini e Mauro Sabatano. Ritenuto in fatto 1. - L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di referendum popolare depositata il 5 gennaio 1996 da Sergio Augusto Stanzani Ghedini, Lorenzo Strik Lievers, Rita Bernardini, Mauro Sabatano e Fiorella Mancuso sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogato il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante ''Ordinamento giudiziario'', limitatamente alle seguenti parti: art. 16, comma 2, limitatamente alle parole: ''senza l'autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura'' e comma 3 (''In tal caso, possono assumere le funzioni di arbitro unico o di presidente del collegio arbitrale ed esclusivamente negli arbitrati nei quali e' parte l'Amministrazione dello Stato ovvero aziende o enti pubblici, salvo quanto previsto dal capitolato generale per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063.''), come sostituiti dall'art. 14, commi 2 e 3 della legge 2 aprile 1979, n. 97?" Con ordinanza dell'11-13 dicembre 1996 l'Ufficio centrale, verificata la regolarita' della richiesta, l'ha dichiarata legittima. 2. - Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale, il Presidente di questa Corte ha fissato il giorno 9 gennaio 1997 per le conseguenti deliberazioni, dandone regolare comunicazione. Il Comitato promotore del referendum ha depositato memoria a sostegno dell'ammissibilita' del referendum. 3. - Nella camera di consiglio del 9 gennaio 1997 e' stato udito l'avvocato Stefano Nespor, che ha insistito per l'ammissibilita' della proposta referendaria. Considerato in diritto 1. - La richiesta di referendum abrogativo, sulla cui ammissibilita' questa Corte e' chiamata a pronunciarsi, ha ad oggetto l'ultima parte del secondo comma dell'art. 16 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, limitatamente alle parole "senza l'autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura", nonche' l'intero terzo comma del medesimo art. 16. Il referendum si propone di abrogare le disposizioni che consentono ai magistrati, previa autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura, di accettare "incarichi di qualsiasi specie" e di "assumere le funzioni di arbitro". 2. - Il quesito e' conforme ai requisiti di chiarezza e omogeneita', in quanto la richiesta di abrogazione delle disposizioni oggetto del referendum e' diretta alla eliminazione di un principio unitario, da individuarsi nella attuale possibilita' per i magistrati di assumere funzioni arbitrali e di accettare incarichi estranei al loro ruolo istituzionale; e cio' e' immediatamente percepibile dall'elettore. Il quesito referendario inoltre non incorre in alcuna delle ipotesi di inammissibilita' sancite dall'articolo 75, secondo comma, della Costituzione, trattandosi di materia estranea al novero delle leggi tributarie o di bilancio, di amnistia o di indulto, ovvero di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali. Non ravvisandosi poi altre ragioni di inammissibilita' desumibili dall'ordinamento costituzionale, deve dichiararsi ammissibile la indicata richiesta di referendum.