LA CORTE D'APPELLO Ha deliberato la seguente ordinanza nelle cause civili rispettivamente iscritte il 2 novembre 1991 sub 559/91 e il 14 ottobre 1991 sub 461/91, la seconda riunita alla prima, promosse: la prima (559/91 r.g.) dall'Ente Ferrovie dello Stato, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso ex lege dell'Avvocatura dello Stato di Trento, domiciliataria ex lege, attore-opponente, contro Burgmann Johann, di San Candido (BZ), Mensa del capitolato della chiesa collegiata romano-cattolica, di San Candido, D'Acquarone Chantal Cinzia, di Verona, Feichter Maria Teresa, di San Candido, Gutweniger Johann, di San Candido, Krale Karl, di San Candido, Lechner Marianne Krale, di San Candido, Bachmann Josefine Krale, di San Candido, tutti rappresentati e difesi ut infra, convenuti-opposti, Kuenzer Adolf, di San Candido, Kuenzer Martha, di San Candido, Kuenzer Christine, di San Candido, tutti e tre contumaci; provincia autonoma di Bolzano - Commissione per la valutazione degli indennizzi espropriativi in persona del Presidente della Giunta: citata occorrendo; la seconda (461/91 r.g.): da Chantal Cinzia D'Acquarone di Verona, Burgmann Johann, di San Candido, Feicher Tempele Maria Teresa di San Candido, Gutweniger Johanna ved. Lercher, di San Candido, Mensa del capitolato della chiesa collegiata romano-cattolica, di San Candido, Krale Hubert, Krale Karl, Krale Marianne Lechner, Krale Josefine Bachmann di San Candido, tutti rappresentati e difesi dall'avv.to Paul Knoll di Bolzano e con domicilio eletto presso di lui e presso l'avv.to Nino Eghenter di Trento, per delega a margine dell'atto di citazione in opposizione, attori-opponenti, contro l'Ente Ferrovie dello Stato, Ufficio Finanze e patrimonio compartimentale di Verona, rappresentato e difeso ut supra, convenuto-opposto. Oggetto: opposizione stima indennita' di esproprio. Causa ritenuta in decisione all'udienza collegiale del 20 febbraio 1996. 1. - Vertesi in materia di opposizione alla stima di indennita' di espropriazione per p.u., ex art. 19 legge statale 22 ottobre 1971 n. 865, mod. da legge statale 28 gennaio 1977, n. 10. 2. - In punto a "rilevanza" dalla questione (due questioni, infra) di legittimita' costituzionale, osservasi che le "tabelle" dei valori agricoli medi determinati, pro anni 1990 rispettivamente 1991, dalla Commissione provinciale di Bolzano previste dall'art. 16 cit. legge 22 ottobre 1971 n. 865 (art. 14 cit. legge 28 gennaio 1977 n. 10) rappresentano importi i quali, per la "regione agraria n. 5" alla quale appartiene il comune di San Candido, non possono comunque superare le L. 6.000 al mq. Nella presente causa il C.T.U., ferma l'esclusione di ogni vocazione edificatoria dei fondi de quibs, ha invece stimato gli stessi, a valore di libero mercato, in Lire 18.000 al mq. Rispetto ad alcuni fondi, egli ha peraltro determinato il valore reale in L. 40.000 al mq., quali fondi utilizzabili (data loro morfologia ed ubicazione) "come deposito di legname, come terreno per feste campestri, di stoccaggio in genere ecc.". Constatasi, pertanto, che esistono ragguardevoli differenze tra le indennita' liquidabili a "valore tabellare", come prescritto dall'art. 16 comma 5 richiamato dall'art. 5-bis, comma quarto decreto-legge 11 luglio 1992 n. 333 convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, e la indennita' liquidabile a "valore libero" cioe' a valore di libero mercato. Rispettivamente esistono notevoli differenze tra valore a libero mercato del terreno agricolo puro e semplice, e valore a libero mercato del terreno avente prevalente diversa attitudine (tertium genus tra area agricola ed area edificabile). 3. - In punto a "non manifesta infondatezza" della questione di legittimita' costituzionale, formulansi le seguenti distinte osservazioni. 3a. - Non appare ammissibile che la quantificazione degli indennizzi per espropriazioni per p.u., possa essere rimessa, nella sua totalita', alle insindacabili determinazioni della p.a., ancorche' si tratti di predeterminazioni di carattere generale (minimi e massimi tabellari). Un conto sono i "richiami" legislativi, alle determinazioni amministrative, fatti a scopo correttivo dei valori venali liberi (quale ad es. il richiamo ai redditi dominicali contenuto nell'art. 5-bis comma primo, d.-l. 11 luglio 1992 n. 333 convertito in legge 8 agosto 1992 n. 359, fatto per mediare gli stessi con i valori venali); un conto sono invece le "remissioni" in toto (cioe' in esclusiva) alle determinazioni della p.a.. Cio' tanto piu' se si tratti non di determinazioni predisposte dalla legge ad altri fini, cioe' a fini estranei alla materia indennitaria (come e' nel caso dei redditi catastali), ma di determinazioni demandate, dalla legge alla p.a., proprio ad hoc (cioe' agli stessi fini di deteminazione indennitaria). I primi, i semplici "richiami" correttivi, sono sicuramente legittimi (cfr. ad es. C. cost. 16 giugno 1993 n. 283); i secondi, invece, pongono, a parere di questa Corte, problemi di costituzionalita'. La Corte costituzionale ha avuto occasione di legittimare (C. Cost. 29 dicembre 1988, n. 1165) un caso di "richiamo" legislativo del primo tipo (rif. legge trentina l.p. 20 dicembre 1972 n. 31 mod. da l.p. 2 maggio 1983 n. 14, la quale all'art. 28 ha introdotto una c.d. semisomma) ed al tempo stesso di legittimare (C. cost. 12 maggio 1988 n. 530) un caso di "remissione" del secondo tipo (rif, legge bolzanina l.p. 20 agosto 1972 n. 15 mod. da l.p. 22 maggio 1978 n. 23, la quale all'art. 12 si rimetteva puramente e semplicemente alle tabelle amministrative). In particolare, cosi' la Corte costituzionale si e' espressa sulla comparazione, nella cit. sentenza n. 1165 del 1988: ... "appare evidente la profonda differenza esistente tra il caso deciso nel presente giudizio e quello definito con la presente sentenza n. 530 del 1988. In quest'ultima occasione, la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittima, in riferimento agli artt. 24 e 42, comma terzo, della Costituzione, una legge della provincia di Bolzano, che prevedeva un sistema di determinazione dell'indennizzo il quale si risolveva integralmente in una definizione tabellare del valore agricolo. Nell'assumere tale decisione la Corte, rilevando che la determinazione dell'indennizzo secondo la tecnica tabellare potrebbe dar luogo a valori non riferibili al valore effettivo del bene e, nonostante cio', non modificabili dal giudice in sede di opposizione alla stima, concludeva per l'incostituzionalita' del sistema allora giudicato, in quanto non garantiva che l'indennizzo corrispondesse comunque al "serio ristoro" dovuto agli espropriati, rendendo anche impossibile la riparazione in sede giudiziale dell'eventuale lesione del diritto. Orbene, nel caso sottoposto alpresente giudizio l'una e l'altra delle evenienze ora ricordate sono del tutto escluse, proprio perche' il sistema di determinazione dell'indennizzo non si risolve nella definizione tabellare dei valori, ma assume quest'ultima semplicemente come presupposto per un ragionevole correttivo di un sistema di liquidazione dell'indennizzo che, nel suo complesso, riconosce come base di riferimento il valore venale del bene". In definitiva, ritiene questa Corte che il cit. art. 16, commi 4, 5, nel rimettersi puramente e semplicemente a tabelle redigende ad hoc dalla p.a., ponga un problema di legittimita' costituzionale esattamente del tipo (art. 42, comma terzo, e 24 Costituzione) di quello rilevato dalla Corte costituzionale nel caso di cui al surriportato passo della sentenza n. 1165 del 1988. Ne' e' ultroneo osservare che, nella tipologia di specie, vertesi in materia di terreni agricoli, quindi in materia di aree prive di quel surplus di valore (emunto dalla collettivita') che e' proprio delle aree fabbricabili (sent. Corte costituzionale 16 giugno 1993 n. 283 punti 6.3, 6.6). Nella tipologia di specie, reputasi quindi che la Costituzione consenta solo, in misura modesta e ben controllata, i correttivi che riducano il "valore venale" al "serio ristoro". 3b. - L'art. 5-bis suddetto comma quarto prevede, per tutte le aree non classificabili come edificabili, una valutazione indennitaria unica, cioe' pari a quella delle aree agricole, anche quando tali esse non siano. Riferiscesi al capo di terreni peculiarmente adatti per la ricezione commerciale all'aperto (e' il caso di cui all'ordinanza App. Catania 5 maggio 1995 Gazzetta Ufficiale 22 novembre 1995 n. 48 della 1 serie speciale, reg. Corte costituzionale n. 800), oppure per campeggi, oppure per posteggio e collocazione di edicole per vendita di fiori (e' il caso di cui sent. Cass. 17 dicembre 1991 n. 13596), oppure per stoccaggi (e' il caso in esame: cfr. sopra). Inoltre possono esservi casi di terreni peculiarmente destinati a sfruttamento industriale (cave, suoli minerali). Sembra a questo Collegio che il parificare, ai fini indennitari, tutti tali terreni a quelli agricoli, senza piu' dare la possibilita' di un tertium genus, possa costituire astrazione costituzionalmente vietata ex art. 42 comma 3, 3 Costituzione.