LA CORTE D'APPELLO
   Ha  deliberato   la   seguente   ordinanza   nelle   cause   civili
 rispettivamente  iscritte  il  2  novembre  1991  sub  559/91 e il 14
 ottobre 1991 sub 461/91, la seconda riunita alla prima, promosse:
     la prima (559/91 r.g.) dall'Ente Ferrovie dello Stato, in persona
 del  legale  rappresentante,   rappresentato   e   difeso   ex   lege
 dell'Avvocatura  dello  Stato  di  Trento,  domiciliataria  ex  lege,
 attore-opponente, contro Burgmann Johann, di San Candido (BZ),  Mensa
 del  capitolato  della  chiesa  collegiata  romano-cattolica,  di San
 Candido,  D'Acquarone  Chantal  Cinzia,  di  Verona,  Feichter  Maria
 Teresa,  di  San  Candido,  Gutweniger  Johann, di San Candido, Krale
 Karl, di  San  Candido,  Lechner  Marianne  Krale,  di  San  Candido,
 Bachmann Josefine Krale, di San Candido, tutti rappresentati e difesi
 ut  infra,  convenuti-opposti, Kuenzer Adolf, di San Candido, Kuenzer
 Martha, di San Candido, Kuenzer Christine, di San  Candido,  tutti  e
 tre  contumaci;  provincia  autonoma  di Bolzano - Commissione per la
 valutazione degli indennizzi espropriativi in persona del  Presidente
 della Giunta: citata occorrendo;
     la  seconda  (461/91  r.g.):  da  Chantal  Cinzia  D'Acquarone di
 Verona, Burgmann Johann, di San Candido, Feicher Tempele Maria Teresa
 di San Candido, Gutweniger Johanna  ved.  Lercher,  di  San  Candido,
 Mensa del capitolato della chiesa collegiata romano-cattolica, di San
 Candido,  Krale  Hubert,  Krale  Karl,  Krale Marianne Lechner, Krale
 Josefine Bachmann  di  San  Candido,  tutti  rappresentati  e  difesi
 dall'avv.to  Paul  Knoll  di Bolzano e con domicilio eletto presso di
 lui e presso l'avv.to Nino Eghenter di Trento, per delega  a  margine
 dell'atto  di  citazione  in  opposizione,  attori-opponenti,  contro
 l'Ente  Ferrovie  dello   Stato,   Ufficio   Finanze   e   patrimonio
 compartimentale   di   Verona,   rappresentato  e  difeso  ut  supra,
 convenuto-opposto.
   Oggetto: opposizione stima indennita' di esproprio. Causa  ritenuta
 in decisione all'udienza collegiale del 20 febbraio 1996.
   1.  - Vertesi in materia di opposizione alla stima di indennita' di
 espropriazione per p.u., ex art. 19 legge statale 22 ottobre 1971  n.
 865, mod. da legge statale 28 gennaio 1977, n. 10.
   2.  - In punto a "rilevanza" dalla questione (due questioni, infra)
 di legittimita' costituzionale, osservasi che le "tabelle" dei valori
 agricoli medi determinati, pro anni 1990 rispettivamente 1991,  dalla
 Commissione  provinciale  di Bolzano previste dall'art. 16 cit. legge
 22 ottobre 1971 n. 865 (art. 14 cit. legge 28  gennaio  1977  n.  10)
 rappresentano  importi  i  quali,  per la "regione agraria n. 5" alla
 quale appartiene il comune  di  San  Candido,  non  possono  comunque
 superare  le  L.  6.000  al mq. Nella presente causa il C.T.U., ferma
 l'esclusione di ogni vocazione edificatoria dei fondi  de  quibs,  ha
 invece stimato gli stessi, a valore di libero mercato, in Lire 18.000
 al  mq.  Rispetto  ad  alcuni  fondi, egli ha peraltro determinato il
 valore reale in L. 40.000 al mq., quali fondi utilizzabili (data loro
 morfologia ed ubicazione) "come deposito di legname, come terreno per
 feste campestri, di stoccaggio in genere ecc.".
   Constatasi,  pertanto, che esistono ragguardevoli differenze tra le
 indennita'  liquidabili  a  "valore   tabellare",   come   prescritto
 dall'art.    16  comma  5  richiamato  dall'art.  5-bis, comma quarto
 decreto-legge 11 luglio 1992 n. 333  convertito  in  legge  8  agosto
 1992,  n.  359, e la indennita' liquidabile a "valore libero" cioe' a
 valore  di  libero   mercato.   Rispettivamente   esistono   notevoli
 differenze  tra  valore  a libero mercato del terreno agricolo puro e
 semplice, e valore a libero mercato  del  terreno  avente  prevalente
 diversa   attitudine   (tertium  genus  tra  area  agricola  ed  area
 edificabile).
   3. - In punto a "non manifesta  infondatezza"  della  questione  di
 legittimita'   costituzionale,   formulansi   le   seguenti  distinte
 osservazioni.
   3a.  -  Non  appare  ammissibile  che  la   quantificazione   degli
 indennizzi  per  espropriazioni per p.u., possa essere rimessa, nella
 sua  totalita',  alle  insindacabili   determinazioni   della   p.a.,
 ancorche'  si  tratti  di  predeterminazioni  di  carattere  generale
 (minimi e massimi tabellari).
   Un  conto  sono  i  "richiami"  legislativi,  alle   determinazioni
 amministrative,  fatti  a  scopo  correttivo dei valori venali liberi
 (quale ad es. il richiamo ai redditi dominicali  contenuto  nell'art.
 5-bis  comma primo, d.-l. 11 luglio 1992 n. 333 convertito in legge 8
 agosto 1992 n.   359, fatto per  mediare  gli  stessi  con  i  valori
 venali);  un  conto  sono  invece  le  "remissioni" in toto (cioe' in
 esclusiva) alle determinazioni della p.a..  Cio'  tanto  piu'  se  si
 tratti  non  di determinazioni predisposte dalla legge ad altri fini,
 cioe' a fini estranei alla materia indennitaria (come e' nel caso dei
 redditi catastali), ma di determinazioni demandate, dalla legge  alla
 p.a.,  proprio  ad  hoc  (cioe'  agli  stessi  fini  di deteminazione
 indennitaria).  I  primi,  i  semplici  "richiami"  correttivi,  sono
 sicuramente  legittimi (cfr. ad es. C. cost. 16 giugno 1993 n.  283);
 i secondi, invece, pongono, a parere di  questa  Corte,  problemi  di
 costituzionalita'.
   La Corte costituzionale ha avuto occasione di legittimare (C. Cost.
 29  dicembre  1988,  n.  1165)  un caso di "richiamo" legislativo del
 primo tipo (rif. legge trentina l.p. 20 dicembre 1972 n. 31 mod.   da
 l.p. 2 maggio 1983 n. 14, la quale all'art. 28 ha introdotto una c.d.
 semisomma) ed al tempo stesso di legittimare (C. cost. 12 maggio 1988
 n.  530)  un  caso  di  "remissione"  del  secondo  tipo  (rif, legge
 bolzanina l.p. 20 agosto 1972 n. 15 mod. da l.p. 22  maggio  1978  n.
 23,  la quale all'art. 12 si rimetteva puramente e semplicemente alle
 tabelle amministrative).
   In particolare, cosi' la Corte costituzionale si e' espressa  sulla
 comparazione, nella cit. sentenza n. 1165 del 1988:
    ...  "appare evidente la profonda differenza esistente tra il caso
 deciso nel presente  giudizio  e  quello  definito  con  la  presente
 sentenza  n.  530  del  1988.  In quest'ultima occasione, la Corte ha
 dichiarato costituzionalmente illegittima, in riferimento agli  artt.
 24  e  42, comma terzo, della Costituzione, una legge della provincia
 di   Bolzano,   che   prevedeva   un   sistema   di    determinazione
 dell'indennizzo   il   quale   si   risolveva  integralmente  in  una
 definizione tabellare del valore agricolo.
   Nell'assumere   tale   decisione   la   Corte,   rilevando  che  la
 determinazione dell'indennizzo secondo la tecnica tabellare  potrebbe
 dar  luogo  a  valori  non riferibili al valore effettivo del bene e,
 nonostante cio', non modificabili dal giudice in sede di  opposizione
 alla  stima,  concludeva per l'incostituzionalita' del sistema allora
 giudicato, in quanto non garantiva  che  l'indennizzo  corrispondesse
 comunque  al  "serio ristoro" dovuto agli espropriati, rendendo anche
 impossibile la riparazione in sede giudiziale dell'eventuale  lesione
 del diritto.  Orbene, nel caso sottoposto alpresente giudizio l'una e
 l'altra delle evenienze ora ricordate sono del tutto escluse, proprio
 perche'  il  sistema di determinazione dell'indennizzo non si risolve
 nella  definizione  tabellare  dei  valori,  ma  assume  quest'ultima
 semplicemente  come  presupposto  per un ragionevole correttivo di un
 sistema di  liquidazione  dell'indennizzo  che,  nel  suo  complesso,
 riconosce come base di riferimento il valore venale del bene".
   In  definitiva,  ritiene questa Corte che il cit. art. 16, commi 4,
 5, nel rimettersi puramente e semplicemente a  tabelle  redigende  ad
 hoc  dalla  p.a.,  ponga  un  problema di legittimita' costituzionale
 esattamente del tipo (art. 42, comma terzo,  e  24  Costituzione)  di
 quello  rilevato  dalla  Corte  costituzionale  nel  caso  di  cui al
 surriportato passo della sentenza n. 1165 del 1988.
   Ne' e' ultroneo osservare che, nella tipologia di  specie,  vertesi
 in  materia  di  terreni agricoli, quindi in materia di aree prive di
 quel surplus di valore (emunto dalla collettivita')  che  e'  proprio
 delle aree fabbricabili (sent. Corte costituzionale 16 giugno 1993 n.
 283  punti  6.3, 6.6). Nella tipologia di specie, reputasi quindi che
 la Costituzione consenta solo, in misura modesta e ben controllata, i
 correttivi che riducano il "valore venale" al "serio ristoro".
   3b. - L'art. 5-bis suddetto comma quarto prevede, per tutte le aree
 non classificabili come  edificabili,  una  valutazione  indennitaria
 unica,  cioe'  pari  a  quella delle aree agricole, anche quando tali
 esse non siano. Riferiscesi al capo di terreni  peculiarmente  adatti
 per   la   ricezione  commerciale  all'aperto  (e'  il  caso  di  cui
 all'ordinanza App.  Catania  5  maggio  1995  Gazzetta  Ufficiale  22
 novembre   1995   n.      48  della  1  serie  speciale,  reg.  Corte
 costituzionale n. 800), oppure per campeggi, oppure per  posteggio  e
 collocazione di edicole per vendita di fiori (e' il caso di cui sent.
 Cass. 17 dicembre 1991 n. 13596), oppure per stoccaggi (e' il caso in
 esame:  cfr.  sopra).    Inoltre  possono  esservi  casi  di  terreni
 peculiarmente  destinati  a  sfruttamento  industriale  (cave,  suoli
 minerali).  Sembra  a  questo  Collegio  che  il  parificare, ai fini
 indennitari, tutti tali terreni a quelli agricoli, senza piu' dare la
 possibilita'  di  un  tertium  genus,  possa  costituire   astrazione
 costituzionalmente vietata ex art. 42 comma 3, 3 Costituzione.