Ricorso per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
 e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e  presso  la  sede  di
 questa  in Roma, via dei Portoghesi, 12 legalmente domiciliato contro
 la regione Abruzzo, in persona del presidente della Giunta gionale in
 carica per la dichiarazione di  illegittimita'  costituzionale  della
 legge  regionale  approvata  in  data  11  giugno  1997  concernente:
 "Modifiche all'art. 16, comma 2, della  legge  regionale  n.  84/1996
 avente    per    oggetto:    "Fondo   regionale   per   il   sostegno
 dell'occupazione''", riapprovata nello  stesso  testo  a  maggioranza
 assoluta il 21 ottobre 1997.
                               F a t t o
   Il  Consiglio  regionale  dell'Abruzzo  aveva approvato, in data 11
 giugno 1997, la legge in epigrafe. La legge non era stata  promulgata
 perche'  il  Governo  ne  aveva  chiesto  il riesame rilevando che le
 disposizioni in essa contenuta  erano  viziate  dall'indeterminatezza
 della  spesa comportata, dalla mancata previsione della sua copertura
 e dal difetto di coordinamento della legge modificatrice con le parti
 della legge regionale non modificata.
   Il Consiglio regionale in data 21 ottobre  1997  ha  riapprovato  a
 maggioranza  assoluta  la  legge  nello stesso testo comunicandola al
 Commissario di Governo il 30 ottobre 1997  con  atto  pervenuto  alla
 Presidenza il 31 ottobre 1997.
   Avverso  l'indicata legge regionale il Presidente del Consiglio dei
 Ministri, previa delibera del Consiglio dei Ministri 5 novembre 1997,
 con  il  presente   ricorso   propone   questione   di   legittimita'
 costituzionale,  a  norma  dell'art.  127  della  Costituzione, per i
 seguenti
                              M o t i v i
   L'art.  1,  della  legge  impugnata,  modificando   la   previgente
 normativa  che non prevedeva alcun compenso a carico della regione in
 favore dei  soggetti  finanziatori,  individuati  in  una  indistinta
 molteplicita',   unifica  nella  F.I.R.A.  S.p.a.  l'unico  possibile
 soggetto  finanziatore,  riconoscendo  in  suo  favore  un   compenso
 commisurato  agli  interessi  (di  tasso imprecisato) che matureranno
 sulle somme erogate dalla regione per il  periodo  che  intercorrera'
 fra  la  data  del  loro  versamento  alla F.I.R.A. S.p.a. e quella -
 ovviamente incerta - del pagamento da effettuarsi dalla  F.I.R.A.  ai
 beneficiari.
   Il  compenso  da corrispondere a carico della regione alla F.I.R.A.
 S.p.a. appare quindi ancorato a due parametri mobili, il secondo  dei
 quali   dipendente   soprattutto   dal  "buon  volere"  del  soggetto
 finanziatore beneficiario, con conseguente violazione di  almeno  tre
 principi  costituzionali,  quello  della certezza e predeterminazione
 della spesa pubblica, quello della copertura di cui all'art. 81 della
 Costituzione e quello del buon andamento dell'Amministrazione di  cui
 all'art.   97   della  Costituzione  combinato  con  il  criterio  di
 ragionevolezza  di  cui  all'art.  3.  Principio,  quest'ultimo,  che
 risulta  seriamente vulnerato da una norma che attribuisce ad un (non
 necessario)  intermediario  fra  amministrazione  erogatrice  di   un
 beneficio  e  soggetto beneficiario un compenso tanto maggiore quanto
 maggiore e' il ritardo con  cui  l'intermediario  adempie  ai  propri
 obblighi.
   A   tanto  si  aggiunga  che  la  norma  modificatrice  non  appare
 coordinata  con  il  testo  della  legge  regionale   che   intendeva
 modificare.
   A  tacer  d'altro,  occorre  infatti  notare che la legge impugnata
 modifica, dichiaratamente, soltanto il comma  2  dell'art.  16  della
 legge  regionale  n. 84/1996, intitolato alle modalita' di erogazione
 degli incentivi. In realta' essa incide  sull'impianto  organizzativo
 delineato   nei  precedenti  articoli,  che  prevedevano  (e  tuttora
 prevedono, in quanto non  modificati)  una  pluralita'  di  possibili
 soggetti finanziatori.
   La  previsione  di  una  S.p.a.  unica intermediaria ex lege non si
 coordina quindi quanto meno con il disposto degli artt. 13, 14  e  15
 della legge regionale.