IL PRETORE Letti gli atti di causa, sciogliendo la riserva che precede, osserva: I. - La presente controversia e' stata introdotta con citazione notificata il 4 settembre 1996 ed alla prima udienza di comparizione nessuno e' comparso. In assenza di comparizione delle parti, il giudicante dovrebbe fare applicazione della norma dell'art. 181, primo comma, c.p.c., nel testo risultante dalla inopinata modificazione apportata dall'art. 4, comma 1-bis, del d.-l. 18 ottobre 1995 n. 432 come convertito dalla legge 20 dicembre 1995 n. 534, divenuto efficace fin dal 21 dicembre 1995 ex art. 15, comma 5, legge n. 400/1988. In particolare, il testo dell'art. 181, primo comma, nuovamente reintrodotto dispone che "se nessuna delle parti comparisce nella prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancellerie da' comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti comparisce alla nuova udienza, il giudice, con ordinanza non impugnabile, dispone la cancellazione della causa dal ruolo". Tale testo, salva la sostituzione del riferimento al giudice istruttore del vecchio processo avanti al tribunale, del riferimento al "giudice" (imposto dalla scomparsa nel nuovo rito processuale civile della figura del giudice istruttore), e' quello che nel nostro ordinamento venne introdotto dall'art. 15 della legge 14 luglio 1950 n. 581, cioe' dalla famosa (o forse famigerata, per chi abbia a cuore un modello processuale civile moderno) Novella del 1950. Per effetto del rinvio (formale o ricettizio che sia) dell'art. 309 c.p.c. al primo comma dell'art. 181, la disciplina dell'assenza delle parti costituisce in prima udienza, nel senso della previsione di un rinvio dell'udienza, e' ridiventata applicabile anche alle udienze successive all'udienza di prima comparizione. Per cui, il nostro processo civile ha tornato ad ispirarsi ad una regola, in base alla quale e' consentito alle parti costituite, se sono d'accordo, ovvero all'unica parte costituita, di dilazionare lo svolgimento del procedimento senza palesare in alcun modo la ragione della dilazione e senza che al giudice sia consentito alcun potere di valutazione in ordine alla ragionevolezza della dilazione. Ritiene questo pretore che la reintroduzione di tale disciplina non sia conforme a Costituzione e sulla base di questo convincimento ha gia' sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 309 c.p.c., dapprima con l'ordinanza del 24 gennaio 1996 resa nella causa fra Immobiliare Giga S.r.l. e Zamboni Alfio Tullio (n. 5743/1995 r.g.c.) e, poi, con l'ordinanza del 13 maggio 1996 nella causa fra Residence Santa Giuliana S.r.l. e Vernizzi Rinaldo e Russo Anna (n. 6264/1995 r.g.c.), nella quale le ragioni della incostituzionalita' sono state aggiornate al lume del recente disconoscimento da parte della Corte costituzionale della rilevanza, ai fini della regolamentazione del processo civile, della norma dell'art. 97 della Costituzione. Nella recente sentenza n. 84/1996 la Corte costituzionale ha, infatti, ribadito che la norma dell'art. 97 rileverebbe solo ai fini della regolamentazione dell'ordinamento degli uffici giudiziari a livello amministrativo e non invece ai fini della concreta regolamentazione del processo sotto il profilo dell'esercizio della funzione giurisdizionale. Pur non condividendo tale autorevole opinione questo Pretore, nella citata ordinanza del 13 maggio 1996 vi ha prestato ossequio ed ha abbandonato come parametro di riscontro della sollevanda questione di costituzionalita' dell'art. 309 c.p.c. il riferimento all'art. 97, gia' utilizzato nell'ordinanza del 24 gennaio 1996. II. - Con la presente ordinanza si intende sollevare nella presente controversia questione di legittimita' dell'art. 181, primo comma, c.p.c. sulla base del richiamo integrale (del resto gia' avvenuto in altre ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale della medesima questione) delle ragioni esposte nell'ordinanza del 13 maggio 1996 a proposito della questione di costituzionalita' sollevata sull'art. 309 c.p.c. In tale ordinanza, del resto, si evidenzio' come la Corte costituzionale, ove accogliesse la questione sull'art. 309 potrebbe d'ufficio dichiarare incostituzionale direttamente anche all'art. 181, primo comma c.p.c. Pertanto, in questa sede si intendono richiamate integralmente le motivazioni poste a fondamento dell'ordinanza 13 maggio 1996. In ordine alla rilevanza della questione nel presente giudizio, si osserva che essa e' manifesta, poiche' il giudicante dovrebbe necessariamente provvedere ad applicare la norma denunciata come incostituzionale e fissare una nuova udienza, anziche' disporre l'immediata cancellazione della causa dal ruolo, come dovrebbe essere secondo la disciplina che si reputa conforme alla Costituzione, siccome illustrato nell'ordinanza 13 maggio 1996.