GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Con  istanza  depositata  in  data  8  agosto  1996,  l'avv. Amedeo
 Cataldo,  difensore  di  fiducia  di  tale  Quarto  Angelo  Raffaele,
 imputato   nel  proc.  penale  n.  39/96  gip.,  chiedeva  di  essere
 autorizzato ad estrarre copia degli atti del  fascicolo  trasmesso  a
 questo  ufficio  dal procuratore della Repubblica in sede di rinvio a
 giudizio. Poiche' non risultava adottato  il  decreto  di  fissazione
 dell'udienza preliminare e poiche', quindi, non aveva avuto inizio la
 decorrenza  del temine a comparire, questo ufficio, con provvedimento
 del 9 agosto 1996,  rigettava  l'istanza  sulla  scorta  del  dettato
 dell'art.  131  disp.  att.  cpp.  e,  nel contempo, preannunziava la
 proposizione   di   questione    di    legittimita'    costituzionale
 relativamente  al  predetto  art.  131  nella  parte in cui limita la
 possibilita' delle parti e dei difensori di  prendere  visione  e  di
 estrarre  copia  del  fascicolo  di cui all'art. 419, comma secondo e
 terzo  cpp.  per  violazione  degli  articoli  3  e  24  della  Corte
 costituzionale.
   A  parere  di  questo  ufficio il contrasto e' di tutta evidenza ed
 emerge  dalle  concise  considerazioni  che  seguono.   Al   di   la'
 dell'ennesima individuazione di un caso di irrazionale disparita' tra
 p.m.  e  parti private costituente violazione del principio affermato
 dall'art.  3 della Costituzione, devesi rilevare che  il  diritto  di
 difesa  di queste ultime e' gravemente leso dalla preclusione di ogni
 attivita' difensiva in un momento processuale che puo' dilatarsi,  ad
 onta  del  brevissimo termine ordinatorio di cui all'art. 418 cpp., a
 dismisura, come l'esperienza dimostra esaurientemente. E' sin  troppo
 ovvio  che  facolta'  come  quella prevista dall'art. 121 cpp. e come
 quella di sollecito di applicazione del disposto dell'art. 129 stesso
 codice,  siano  concretamente   esercitabili   solo   attraverso   la
 valutazione  di  quanto  acquisito  nella decorsa fase delle indagini
 preliminari, sicche' procrastinare la possibilita' di effettuare tale
 valutazione equivale ad impedire l'esercizio del  diritto  di  difesa
 nel  quale  rientrano quelle facolta'. Per quanto concerne l'art. 129
 cpp. il contrasto emerge addirittura attraverso la comparazione della
 strutturazione letterale della  stessa  norma  e  di  quella  di  cui
 all'art.  131 disp.  att. cpp.: il processo ha inizio con il deposito
 della richiesta di rinvio a giudizio e, quindi, sin da  quel  momento
 il giudice ha l'obbligo, in presenza delle dovute condizioni di fatto
 e/o  di  diritto,  della  immediata  declaratoria. Ora, ancorche' non
 espressamente previsto, l'imputato puo'  chiedere  l'applicazione  di
 quel  disposto  portando  a conoscenza del giudice elementi idonei ed
 utili, magari di valenza contraria a quella degli  elementi  raccolti
 dal  p.m.  Tuttavia  per conseguire un tale risultato l'imputato deve
 poter prendere visione degli atti  depositati  con  la  richiesta  di
 rinvio  a giudizio: ma se tale possibilita' e' condizionata significa
 che l'applicazione del disposto dell'art. 129 cpp. non  sara'  sempre
 possibile  in  ogni  stato  e grado del processo, dovendosi intendere
 compreso nel concetto  di  stato,  almeno  allorche'  si  tratti  del
 diritto  di  difesa,  anche  singoli momenti processuali di una certa
 rilevanza.