ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel giudizio di ammissibilita', ai sensi dell'art.  2,  primo  comma,
 della  legge  costituzionale  11  marzo 1953, n. 1 della richiesta di
 referendum popolare per l'abrogazione degli articoli:
   45, comma 1,  limitatamente  alle  parole  "nonche'  quelle  che  i
 consigli  e le giunte intendono, di propria iniziativa, sottoporre al
 comitato"; comma 2, come modificato  dall'art.  24,  comma  1,  della
 legge   25   marzo   1993,  n.  81,  limitatamente  alle  parole  "Le
 deliberazioni di competenza delle giunte nelle materie  sottoelencate
 sono   sottoposte   al  controllo  nei  limiti  delle  illegittimita'
 denunciate, quando un terzo dei consiglieri provinciali  o  un  terzo
 dei  consiglieri  nei  comuni  con  popolazione  superiore  a  15.000
 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni  sino  a  15.000
 abitanti  ne  facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione
 delle norme  violate  entro  dieci  giorni  dall'affissione  all'albo
 pretorio:
     a) acquisti, alienazioni, appalti ed in genere tutti i contratti;
     b)  contributi,  indennita',  compensi,  rimborsi ed esenzioni ad
 amministratori, a dipendenti o a terzi;
     c)  assunzioni,  stato  giuridico  e  trattamento  economico  del
 personale"  e  comma  4, come modificato dall'art. 24, comma 2, della
 legge 25 marzo 1993, n. 81,  limitatamente  alle  parole  "Entro  gli
 stessi termini di cui al comma 2" ed alla parola "altresi'";
   46,  comma  3,  limitatamente alle parole "anche con riferimento ai
 principi generali dell'ordinamento giuridico";
   48 (Potere sostitutivo);
   53, comma 1, limitatamente  alle  parole  "nonche'  del  segretario
 comunale  o provinciale sotto il profilo di legittimita'", e comma 4,
 limitatamente alle parole "I segretari comunali  e  provinciali  sono
 responsabili   degli   atti   e   delle   procedure  attuative  delle
 deliberazioni di cui al comma 1, unitamente al funzionario  preposto"
 della  legge  8  giugno  1990,  n.  142  (Ordinamento delle autonomie
 locali), iscritto al n. 93 del registro referendum.
   Vista l'ordinanza in  data  26-27  novembre  1996,  modificata  con
 ordinanza  in  data  11-13  dicembre  1996,  con  la  quale l'Ufficio
 centrale  per  il  referendum  presso  la  Corte  di  cassazione   ha
 dichiarato legittima la richiesta;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  dell'8 gennaio 1997 il giudice
 relatore Massimo Vari;
   Udito  l'avvocato  Stefano  Grassi  per  i  delegati  dei  Consigli
 regionali della Lombardia, del Piemonte, della Calabria, del  Veneto,
 della Puglia e della Toscana.
                           Ritenuto in fatto
   1.  -    L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la
 Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio  1970,  n.
 352   e  successive  modificazioni,  ha  esaminato  la  richiesta  di
 referendum popolare presentata dai delegati  dei  Consigli  regionali
 delle   regioni  Lombardia,  Piemonte,  Calabria,  Veneto,  Puglia  e
 Toscana, sul seguente quesito: "Volete voi che siano abrogati:
     l'art. 45, comma 1, limitatamente alle parole "nonche' quelle che
 i consigli e le giunte intendono, di propria  iniziativa,  sottoporre
 al comitato";
     comma  2,  come  modificato dall'art. 24, comma 1, della legge 25
 marzo 1993, n. 81, limitatamente alle  parole  "Le  deliberazioni  di
 competenza  della  giunta nelle materie sottoelencate sono sottoposte
 al controllo nei limiti delle illegittimita'  denunciate,  quando  un
 terzo  dei  consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000
 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri dei comuni  sino  a  15.000
 abitanti  ne  facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione
 delle norme  violate  entro  dieci  giorni  dall'affissione  all'albo
 pretorio:
      a)   acquisti,   alienazioni,  appalti  ed  in  genere  tutti  i
 contratti;
      b) contributi, indennita', compensi, rimborsi  ed  esenzioni  ad
 amministratori, a dipendenti o a terzi;
      c)  assunzioni,  stato  giuridico  e  trattamento  economico del
 personale";
     comma 4, come modificato dall'art. 24, comma 1,  della  legge  25
 marzo  1993,  n.  81,  limitatamente  alle  parole  "entro gli stessi
 termini di cui al comma 2" ed alla parola "altresi'";
     l'art.  46,  comma  3,  limitatamente  alle  parole  "anche   con
 riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico";
     l'art. 48 (Potere sostitutivo);
     l'art.  53,  comma  1,  limitatamente  alle  parole  "nonche' del
 segretario comunale o provinciale sotto il profilo di  legittimita'",
 e  comma  4,  limitatamente  alle  parole  "I  segretari  comunali  e
 provinciali sono responsabili degli atti e delle procedure  attuative
 delle  deliberazioni  di  cui  al  comma 1, unitamente al funzionario
 preposto" della legge  8  giugno  1990,  n.  142  (Ordinamento  delle
 autonomie locali)?".
    2. - Con ordinanza in data 26-27 novembre 1996, l'Ufficio centrale
 per  il  referendum  ha  dichiarato  la legittimita' della richiesta,
 provvedendo, altresi', a correggere gli  errori  materiali  contenuti
 nel quesito, che e' venuto a risultare, percio', del seguente tenore:
 "Volete voi che siano abrogati:
     l'art. 45, comma 1, limitatamente alle parole "nonche' quelle che
 i  consigli  e le giunte intendono, di propria iniziativa, sottoporre
 al comitato";
     comma 2, come modificato dall'art. 24, comma 1,  della  legge  25
 marzo  1993,  n.  81,  limitatamente alle parole "Le deliberazioni di
 competenza delle giunte nelle materie sottoelencate  sono  sottoposte
 al  controllo  nei  limiti delle illegittimita' denunciate, quando un
 terzo dei consiglieri provinciali o  un  terzo  dei  consiglieri  nei
 comuni  con  popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero quando un
 quinto  dei consiglieri dei comuni sino a 15.000 abitanti ne facciano
 richiesta scritta e motivata con l'indicazione  delle  norme  violate
 entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio:
      a)   acquisti,   alienazioni,  appalti  ed  in  genere  tutti  i
 contratti;
      b) contributi, indennita', compensi, rimborsi  ed  esenzioni  ad
 amministratori, a dipendenti o a terzi;
      c)  assunzioni,  stato  giuridico  e  trattamento  economico del
 personale";
     comma 4, come modificato dall'art. 24, comma 2,  della  legge  25
 marzo  1993,  n.  81,  limitatamente  alle  parole  "entro gli stessi
 termini di cui al comma 2" ed alla parola "altresi'";
     l'art.  46,  comma  3,  limitatamente  alle  parole  "anche   con
 riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico";
     l'art. 48 (Potere sostitutivo);
     l'art.  53,  comma  1,  limitatamente  alle  parole  "nonche' del
 segretario comunale o provinciale sotto il profilo di  legittimita'",
 e  comma  4,  limitatamente  alle  parole  "I  segretari  comunali  e
 provinciali sono responsabili degli atti e delle procedure  attuative
 delle  deliberazioni  di  cui  al  comma 1, unitamente al funzionario
 preposto" della legge  8  giugno  1990,  n.  142  (Ordinamento  delle
 autonomie locali)?".
   Con  successiva  ordinanza in data 11-13 dicembre 1996, il predetto
 Ufficio,  in  sede  di  ulteriore  correzione  di  errore   materiale
 esistente  nel testo del quesito referendario, ha disposto che, nella
 parte relativa al comma 2 dell'art. 45 della legge 8 giugno 1990,  n.
 142,  come  modificato  dall'art.  24,  comma 1, della legge 25 marzo
 1993, n. 81, in luogo delle parole "quando un terzo  dei  consiglieri
 provinciali  o  un  terzo  dei consiglieri nei comuni con popolazione
 superiore ai 15.000 abitanti ovvero quando un quinto dei  consiglieri
 dei  comuni  sino  a  15.000  abitanti"  si devono leggere le parole:
 "quando  un  terzo  dei  consiglieri  provinciali  o  un  terzo   dei
 consiglieri  nei  comuni  con popolazione superiore a 15.000 abitanti
 ovvero un quinto dei consiglieri dei comuni sino a 15.000 abitanti".
   3. - In esito agli accennati adempimenti il Presidente della  Corte
 ha  fissato  l'adunanza  in camera di consiglio per l'8 gennaio 1997,
 disponendone la comunicazione ai delegati dei Consigli regionali e al
 Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 33, secondo
 comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352.
   4. -  In  prossimita'  della  camera  di  consiglio  i  consiglieri
 delegati  dei  Consigli regionali hanno presentato una memoria, nella
 quale si rileva che lo scopo perseguito con il referendum  e'  quello
 di  ridurre  l'ambito  dei controlli di legittimita' sugli atti degli
 enti  locali,   alleggerendo   l'ingerenza   dei   controlli   stessi
 sull'autonomia degli enti.
   Nel  sostenere  che  non  sussistono  le  cause di inammissibilita'
 espressamente indicate nell'art. 75 della Costituzione e che  non  si
 tratta  della  abrogazione  di  leggi  a contenuto costituzionalmente
 vincolato,  si  evidenzia  che  il  quesito  rispetta  i  criteri  di
 "omogeneita'",  "chiarezza",  "semplicita'"  e  "coerenza", in quanto
 risponde ad una matrice razionalmente unitaria:  viene  chiesto  agli
 elettori  di  esprimersi sulla opportunita' di eliminare o conservare
 una determinata estensione dei controlli di legittimita'  sugli  atti
 degli  enti  locali,  cosi'  come  individuata dalla legge n. 142 del
 1990,  non  senza precisare che la abrogazione dell'inciso "anche con
 riferimento ai principi  generali  dell'ordinamento  giuridico",  nel
 comma  3  dell'art.  46  della  legge n. 142 del 1990, ha lo scopo di
 escludere controlli generici, immotivati, sulla base di parametri non
 definiti e che possono essere riferiti al  merito  delle  valutazioni
 compiute dall'amministrazione.
                         Considerato in diritto
   1.  -  La richiesta di referendum sulla cui ammissibilita' la Corte
 e' chiamata a pronunziarsi riguarda varie disposizioni della legge  8
 giugno  1990,  n.  142  (Ordinamento  delle autonomie locali), tra le
 quali, principalmente,  quelle  relative  alle  competenze  che  essa
 affida  ai  comitati  regionali  di controllo in ordine agli atti dei
 comuni e delle province.
   Il quesito  referendario,  lasciando  sussistere  il  controllo  di
 legittimita'  che  tali  organi  sono  chiamati  a  svolgere,  in via
 generale e necessaria, sulle deliberazioni dei  consigli  comunali  e
 provinciali,  mira,  invece,  a  ridurre  l'area  del  controllo c.d.
 "eventuale", eliminando l'ipotesi dell'art. 45, comma 1,  concernente
 le  deliberazioni  che  i  consigli  e le giunte intendano di propria
 iniziativa sottoporre al riscontro  di  legittimita',  e  quella  del
 comma  2  del  medesimo  articolo,  che  consente ad una frazione dei
 componenti dell'organo assembleare di avanzare,  entro  dieci  giorni
 dall'affissione  all'albo  pretorio,  richiesta scritta, motivata con
 l'indicazione delle norme violate, per la sottoposizione al controllo
 di legittimita', nei limiti delle  illegittimita'  denunciate,  delle
 deliberazioni di giunta concernenti:
     a)   acquisti,   alienazioni,  appalti  e  in  generale  tutti  i
 contratti;
     b) contributi, indennita', compensi,  rimborsi  ed  esenzioni  ad
 amministratori, a dipendenti o a terzi;
     c)  assunzioni,  stato  giuridico  e  trattamento  economico  del
 personale.
   Il quesito investe inoltre:
     il comma  4  del  medesimo  art.  45,  proponendone  la  parziale
 abrogazione, segnatamente nella parte in cui, attraverso il rinvio al
 termine   contemplato   nel   comma  2,  vale  a  dire  dieci  giorni
 dall'affissione all'albo pretorio, circoscrive  il  limite  temporale
 entro  il  quale  una frazione dei componenti dell'organo assembleare
 puo' chiedere la sottoposizione a  controllo  di  legittimita'  delle
 delibere  di  giunta  ritenute  "viziate di incompetenza o assunte in
 contrasto con atti fondamentali del consiglio";
     il comma 3 del successivo art.  46,  con  il  fine  di  pervenire
 all'abrogazione  dell'inciso,  contenuto  in  tale  disposizione, che
 consente ai provvedimenti di annullamento del Co.re.co.  di  indicare
 le   norme  violate  "anche  con  riferimento  ai  principi  generali
 dell'ordinamento giuridico".
   Nel prospettare, altresi', la caducazione dell'art. 48, relativo ai
 poteri sostitutivi che spettano all'organo di controllo nei confronti
 degli enti che omettano l'adozione di "atti obbligatori  per  legge",
 il quesito propone, infine, l'abrogazione dell'art. 53, limitatamente
 a  quella  parte del comma 1 che concerne il parere, sotto il profilo
 di legittimita', che il segretario comunale o provinciale e' chiamato
 a rendere in ordine ad ogni proposta di deliberazione sottoposta alla
 giunta ed al consiglio; nonche' del comma 4  del  medesimo  articolo,
 che  contempla la responsabilita' dei segretari stessi per gli atti e
 le procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1.
   2. - Cio' premesso, non  sussistono  dubbi  circa  l'ammissibilita'
 della  richiesta  in  rapporto  alle  ipotesi  ostative espressamente
 enunciate  dall'art.   75,   secondo   comma,   della   Costituzione,
 considerato  che  nessuna  delle disposizioni in ordine alle quali si
 sollecita il  responso  popolare  puo'  ritenersi  strutturalmente  o
 funzionalmente  inscrivibile  nel  novero delle leggi tributarie o di
 bilancio, di amnistia o di indulto,  ovvero  di  autorizzazione  alla
 ratifica dei trattati internazionali.
   Ne'  puo'  dirsi che si tratti dell'abrogazione di leggi aventi per
 oggetto disposizioni a  contenuto  costituzionalmente  vincolato.  La
 Corte ha gia' avuto occasione di chiarire (ordinanza n. 512 del 1991)
 che  l'art. 130 della Costituzione, per quanto attiene all'estensione
 dei controlli ivi previsti, non pone limiti al legislatore  ordinario
 nella  cui discrezionalita' rientra, dunque, l'indicazione degli atti
 da sottoporre a controllo regionale.
   3. - Quanto al problema dell'omogeneita' del quesito, la  Corte  ha
 ripetutamente   escluso   la  possibilita'  di  sottoporre  al  corpo
 elettorale una pluralita' di domande eterogenee, prive di una matrice
 razionalmente unitaria (sentenza  n.  16  del  1978),  sottolineando,
 percio',  l'esigenza  di  una  verifica della chiarezza della domanda
 referendaria. Verifica  che,  nella  specie,  appare  particolarmente
 pertinente  proprio  per  la  molteplicita'  delle  norme  investite,
 astrattamente suscettibili di vario inquadramento dal punto di  vista
 concettuale  e,  in buona misura, riconducibili ad istituti giuridici
 diversi; infatti la richiesta referendaria involge  disposizioni  che
 vanno  dai  controlli  di  competenza  dell'organo  regionale,  avuto
 riguardo alle varie forme in cui essi si articolano ed  ai  parametri
 secondo i quali si svolgono, alle verifiche infraprocedimentali della
 legittimita' degli atti, affidate, sotto forma di pareri obbligatori,
 ai  segretari comunali e provinciali, nonche' alle responsabilita' di
 questi ultimi nella fase attuativa delle delibere medesime.
   Ove si consideri, tuttavia, che i vari articoli oggetto del quesito
 sono tutti riconducibili alla comune problematica  dei  controlli  in
 senso  lato  sull'azione  degli  enti  locali,  non  e'  dato  negare
 l'esistenza nella proposta di una matrice razionalmente  unitaria,  e
 cioe'  quella  di  una  limitazione,  anche  quantitativa,  dei detti
 riscontri di legittimita'.
   In conclusione, il quesito, benche' accomuni molteplici e fra  loro
 distinte   disposizioni,   non   puo',  solo  per  questo,  reputarsi
 inammissibile, essendo chiaramente rivolto a sollecitare il  responso
 del  corpo  elettorale  in ordine alla conferma ovvero alla riduzione
 dei  controlli  e  delle  verifiche  di  legittimita'  nell'ambito  e
 all'esito  del  procedimento  di  emanazione  degli  atti  degli enti
 locali.