ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel  giudizio  di  ammissibilita', ai sensi dell'art. 2, comma primo,
 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n.  1  della  richiesta  di
 referendum  popolare per l'abrogazione della legge 25 luglio 1966, n.
 570,  recante  "Disposizioni  sulla  nomina  a  magistrato  di  Corte
 d'appello",   e  della  legge  20  dicembre  1973,  n.  831,  recante
 "Modifiche dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di
 Cassazione e per il conferimento degli uffici  direttivi  superiori",
 iscritto al n. 101 del registro referendum;
   Vista  l'ordinanza  in  data  11-13  dicembre  1996  con  la  quale
 l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha
 dichiarato legittima la richiesta;
   Udito nella camera di consiglio  del  9  gennaio  1997  il  giudice
 relatore Piero Alberto Capotosti;
   Udito  l'avvocato  Beniamino Caravita di Toritto per i presentatori
 Bernardini Rita e Sabatano Mauro.
                           Ritenuto in fatto
   1. -  L'Ufficio centrale per il referendum,  costituito  presso  la
 Corte  di  cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.
 532,  e  successive  modificazioni,  ha  esaminato  la  richiesta  di
 referendum  popolare  presentata  il 5 gennaio 1996 da Sergio Augusto
 Stanzani Ghedini,  Lorenzo  Strik  Lievers,  Rita  Bernardini,  Mauro
 Sabatano, Fiorella Mancuso, sul seguente quesito: "Volete voi che sia
 abrogata  la  legge  25  luglio  1966, n. 570, recante ''Disposizioni
 sulla nomina a magistrato di Corte d'appello'', la legge 20  dicembre
 1973,  n.   831, recante ''Modifiche dell'ordinamento giudiziario per
 la nomina a magistrato di cassazione  e  per  il  conferimento  degli
 uffici direttivi superiori'' e la legge 4 gennaio 1963, n. 1, recante
 ''Disposizioni  per l'aumento degli organici della magistratura e per
 le promozioni'' limitatamente alle seguenti parti: art. 2,  comma  1,
 limitatamente  alle  parole:  ''e  in seguito a scrutinio'', comma 2,
 limitatamente alle parole: ''per un decimo''  ed  alle  parole  ''per
 sette  decimi  ai  promuovibili  per  merito  distinto  a  seguito di
 scrutinio; per due decimi ai promuovibili per  merito  a  seguito  di
 scrutinio'', comma 3, limitatamente alle parole: ''per un decimo'' ed
 alle  parole:    ''e  comunque per un numero di posti non inferiore a
 tre; per nove decimi ai promuovibili per merito distinto a seguito di
 scrutinio'', comma 4 (''Nella ripartizione dei posti tra  concorsi  e
 scrutini,  in  caso  di  frazioni  pari  l'unita'  e'  attribuita  al
 concorso; altrimenti l'unita' e' attribuita all'aliquota  che  ha  la
 frazione   maggiore.    Nell'ambito  dei  posti  spettanti  alle  due
 qualifiche di scrutinio per la promozione  in  appello,  in  caso  di
 frazioni  pari l'unita' e' attribuita all'aliquota che ha la frazione
 maggiore.''),  comma  5 (''I posti che, in esito all'espletamento dei
 concorsi  per  esame,  rimarranno  eventualmente  non  assegnati  per
 difetto  di  vincitori andranno attribuiti in aumento alle rispettive
 quote riservate ai promuovibili  per  merito  distinto  nello  stesso
 anno.'') e comma 6 (''Sono considerate vacanze previste quelle che si
 verificano  per  collocamenti a riposo determinati da limiti di eta':
 sono considerate vacanze impreviste  quelle  che  si  verificano  per
 qualsiasi   altra   causa.'');  articolo  3;  articolo  4,  comma  1,
 limitatamente alle parole: ''e  ai  promuovibili  per  scrutinio''  e
 comma  4  (''I posti che non possono essere attribuiti per difetto di
 magistrati gia'  compresi  negli  elenchi  dei  promuovibili  saranno
 formati  in esito agli scrutini successivi con decorrenza 31 dicembre
 1962, salve le norme della presente legge relative alle promozioni in
 sovrannumero''); articolo 5; articolo 8, comma  1,  lett.    b)  (''i
 magistrati  dichiarati  impromuovibili  nello  scrutinio  a  turno di
 anzianita'''); articolo 14; articolo 15; articolo  16;  articolo  17;
 articolo  18;  articolo  19;  articolo  20; articolo 21; articolo 22;
 articolo 23; articolo 24; articolo  25;  articolo  26;  articolo  27;
 articolo  28;  articolo  29;  articolo  30; articolo 31; articolo 32;
 articolo 33?".
   2. - L'Ufficio centrale per il referendum, con  ordinanza  in  data
 11-13 dicembre 1996, ha dato atto che la richiesta di cui trattasi ha
 riportato   sottoscrizioni   regolari   in   numero   superiore  alle
 cinquecentomila,   fissato   dall'art.   75,   primo   comma,   della
 Costituzione  e  che la richiesta, regolarmente presentata, concerne,
 quanto alle leggi 25 luglio 1966, n. 570 e 20 dicembre 1973, n.  831,
 atti normativi tuttora vigenti.
   L'Ufficio ha, invece, constatato che la legge 4 gennaio 1963, n.  1
 deve  ritenersi  abrogata,  proprio nelle parti indicate nel quesito,
 dalla nuova disciplina (con essa incompatibile ai sensi dell'art.  15
 delle  disposizioni  sulla  legge  in  generale)   introdotta   dalle
 surrichiamate  leggi n. 570 del 1966 e n. 831 del 1973 ed espunto dal
 quesito ogni riferimento ad essa.
   La richiesta di referendum e' stata, quindi,  dichiarata  legittima
 sul seguente quesito, cosi' riformulato:
   "Volete  voi  che  sia  abrogata  la  legge 25 luglio 1966, n. 570,
 recante  ''Disposizioni  sulla   nomina   a   magistrato   di   Corte
 d'appello'', e la legge 20 dicembre 1973, n. 831, recante ''Modifiche
 dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione
 e per il conferimento degli uffici direttivi superiori''?".
   L'Ufficio centrale ha stabilito che la denominazione del referendum
 sia  "Carriere  dei  magistrati:  Abolizione  dell'attuale sistema di
 progressione in carriera".
   3. - Ricevuta comunicazione dell'ordinanza, il Presidente di questa
 Corte,  con  decreto  del  18  dicembre  1996,  ha  fissato  per   la
 conseguente   deliberazione   il   giorno  9  gennaio  1997,  dandone
 comunicazione ai presentatori delle richieste ed  al  Presidente  del
 Consiglio  dei  Ministri, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, legge
 n. 352 del 1970.
   I presentatori si sono avvalsi della facolta' di presentare memoria
 ai sensi dall'art. 33, terzo comma, legge citata.
   Nella memoria si premette che il contenuto del  quesito  originario
 concerneva  anche  l'abrogazione di taluni articoli, commi e parti di
 commi, della legge n. 1 del 1963, al fine di  ottenere,  in  caso  di
 approvazione  della  proposta  referendaria,  un  residuo  sistema di
 progressione  nelle qualifiche dei magistrati ordinari incentrato sui
 concorsi per esame.
   La  sua  riformulazione  ad  opera  dell'Ufficio  centrale  per  il
 referendum,  ad  avviso  dei predetti, non ha modificato l'intenzione
 dei promotori e  la  ratio  oggettiva  del  quesito  originario,  che
 risulta,  anche  nel testo attuale, chiaro ed univocamente diretto ad
 eliminare il sistema vigente.
   Il quesito, secondo la tesi svolta nella  memoria,  non  contrasta,
 inoltre,  con alcuno dei limiti espressamente stabiliti dall'art.  75
 della Costituzione, ovvero implicitamente desumibili.
   Le leggi n. 570 del 1966 e n. 831 del 1973  non  possono,  infatti,
 qualificarsi  a contenuto costituzionalmente vincolato, ma concretano
 una delle soluzioni astrattamente possibili  nella  disciplina  della
 progressione in carriera.
   Il  vuoto  normativo  determinato dall'eventuale accoglimento della
 proposta referendaria ad avviso dei promotori puo' essere colmato dal
 legislatore ordinario e non sono utilmente  invocabili  nel  giudizio
 sull'ammissibilita'  della proposta stessa i principi affermati nelle
 sentenze della Corte n. 47 del 1991, n. 32 del 1993, n. 5 del 1995 in
 tema di referendum aventi ad oggetto  leggi  elettorali,  ne'  quello
 enunciato  nella  decisione  n. 29 del 1987, concernente le norme per
 l'elezione  dei  membri  togati   del   Consiglio   superiore   della
 magistratura.
   Si  sostiene,  infine,  nella memoria che il principio unitario che
 informa le  norme  oggetto  del  quesito  referendario  e  la  chiara
 alternativa   posta   al   corpo   elettorale,   tra  mantenimento  o
 soppressione dell'attuale disciplina, lo fanno ritenere positivamente
 connotato dai requisiti di ammissibilita'.
   4. - Non v'e' stato intervento del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri.
   5.  - Nella camera di consiglio del 9 gennaio 1997 l'avv. Beniamino
 Caravita di Toritto, per  i  presentatori  Rita  Bernardini  e  Mauro
 Sabatano,  ha  insistito  per  l'ammissibilita' della richiesta cosi'
 come modificata dall'Ufficio centrale.
                         Considerato in diritto
   1.  -     La  richiesta  di  referendum   abrogativo,   sulla   cui
 ammissibilita'  la  Corte e' chiamata a pronunciarsi, riguarda, nella
 loro  interezza,  a  seguito  della  modifica  operata   dall'Ufficio
 centrale,  che  ha espunto ogni riferimento alla legge 4 gennaio 1963
 n.1, perche' non piu' vigente, le leggi 25 luglio 1966, n. 570  e  20
 dicembre  1973,  n.  831, concernenti la nomina a magistrato di corte
 d'appello, di cassazione ed il conferimento delle funzioni  direttive
 superiori.
   L'esame  della sussistenza dei requisiti per l'ammissibilita' della
 proposta referendaria richiede si verifichi se la stessa  incontri  i
 limiti  posti  dall'art.  75,  secondo  comma,  della Costituzione, o
 quelli desumibili, secondo la costante giurisprudenza della Corte  (a
 far   corso   dalla   sentenza   n.   16   del  1978),  da  un  esame
 logico-sistematico della Costituzione.
   2. - La richiesta di referendum abrogativo non  rientra  in  alcuna
 delle  ipotesi  per le quali l'indicazione testuale del secondo comma
 dell'art. 75  della  Costituzione  esclude  il  ricorso  all'istituto
 referendario.
   3.  -  Ad  un  giudizio  positivo  deve  pervenirsi anche quanto ai
 requisiti della omogeneita' e della chiarezza.
   Il  requisito  dell'omogeneita'  sussiste  perche'   dalle   norme,
 considerate  nella  loro  struttura  e  nella loro finalita', e' dato
 trarre una "matrice razionalmente unitaria". Le leggi n. 570 del 1966
 e n. 831 del 1973 hanno,  infatti,  complessivamente  ad  oggetto  la
 disciplina  della  progressione  nelle  qualifiche piu' elevate della
 magistratura ordinaria, da esse dettata con carattere di  organicita'
 ed ispirata da un comune principio che, improntando l'intero sistema,
 conferisce  alla  materia  un  connotato  di  obiettiva,  sostanziale
 unitarieta',  non  inciso   dalla   parziale   diversita'   che   pur
 caratterizza talune modalita' applicative.
   L'eliminazione   ovvero   la   permanenza  di  tale  complessivo  e
 coordinato assetto verra' a dipendere dalla  risposta  che  il  corpo
 elettorale  fornira'  al  dilemma.  Ai  cittadini  si offre cosi' una
 manifesta  e  netta  alternativa,  individuabile  nella  scelta   tra
 l'abrogazione  o il mantenimento dell'attuale sistema di progressione
 in carriera, che e' idonea a garantire l'esercizio del  voto  con  la
 dovuta consapevolezza.
   4. - Il referendum, di cui qui si giudica l'ammissibilita', neanche
 rinviene  ostacoli  nei  principi enunciati da questa Corte, ancora a
 far corso dalla sentenza n. 16 del 1978, in tema di leggi a contenuto
 costituzionalmente vincolato.
   L'odierna  disciplina  della  carriera  dei  magistrati   realizza,
 infatti,  una  fra  le tante soluzioni astrattamente possibili per la
 progressione  nelle  qualifiche,   essendone   prefigurabili   altre,
 parimenti  rispettose  delle  direttive  costituzionali che governano
 l'organizzazione della giurisdizione.
   La domanda referendaria neppure e' lesiva, attraverso l'abrogazione
 delle norme, dell'esistenza stessa di un principio, di un organo o di
 un istituto previsto dalla Costituzione o da una legge costituzionale
 (sentenze n. 5 del 1995; n. 29 del 1987).
   Come gia' rilevato, le norme in oggetto disciplinano esclusivamente
 alcuni profili dello stato giuridico dei magistrati che  puo'  essere
 diversamente   regolato,   anche   relativamente   ai  magistrati  di
 cassazione, senza che si possano, per cio' solo, ipotizzare soluzioni
 di continuita', ovvero un impedimento  assoluto  all'esercizio  della
 funzione   giurisdizionale,   quali   conseguenze   direttamente   ed
 immediatamente derivanti dall'eventuale effetto abrogativo.
   L'eventuale abrogazione non inciderebbe, infatti, sull'organico, ma
 solo sulle modalita' della dotazione degli uffici,  risultando  cosi'
 l'ipotetica   incidenza   sulla  funzione  giurisdizionale  meramente
 indiretta e comunque inidonea a vanificarne la piena operativita'.