ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di ammissibilita', ai sensi dell'art. 2, comma primo, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della legge 25 luglio 1966, n. 570, recante "Disposizioni sulla nomina a magistrato di Corte d'appello", e della legge 20 dicembre 1973, n. 831, recante "Modifiche dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori", iscritto al n. 101 del registro referendum; Vista l'ordinanza in data 11-13 dicembre 1996 con la quale l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato legittima la richiesta; Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1997 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti; Udito l'avvocato Beniamino Caravita di Toritto per i presentatori Bernardini Rita e Sabatano Mauro. Ritenuto in fatto 1. - L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 532, e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di referendum popolare presentata il 5 gennaio 1996 da Sergio Augusto Stanzani Ghedini, Lorenzo Strik Lievers, Rita Bernardini, Mauro Sabatano, Fiorella Mancuso, sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogata la legge 25 luglio 1966, n. 570, recante ''Disposizioni sulla nomina a magistrato di Corte d'appello'', la legge 20 dicembre 1973, n. 831, recante ''Modifiche dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori'' e la legge 4 gennaio 1963, n. 1, recante ''Disposizioni per l'aumento degli organici della magistratura e per le promozioni'' limitatamente alle seguenti parti: art. 2, comma 1, limitatamente alle parole: ''e in seguito a scrutinio'', comma 2, limitatamente alle parole: ''per un decimo'' ed alle parole ''per sette decimi ai promuovibili per merito distinto a seguito di scrutinio; per due decimi ai promuovibili per merito a seguito di scrutinio'', comma 3, limitatamente alle parole: ''per un decimo'' ed alle parole: ''e comunque per un numero di posti non inferiore a tre; per nove decimi ai promuovibili per merito distinto a seguito di scrutinio'', comma 4 (''Nella ripartizione dei posti tra concorsi e scrutini, in caso di frazioni pari l'unita' e' attribuita al concorso; altrimenti l'unita' e' attribuita all'aliquota che ha la frazione maggiore. Nell'ambito dei posti spettanti alle due qualifiche di scrutinio per la promozione in appello, in caso di frazioni pari l'unita' e' attribuita all'aliquota che ha la frazione maggiore.''), comma 5 (''I posti che, in esito all'espletamento dei concorsi per esame, rimarranno eventualmente non assegnati per difetto di vincitori andranno attribuiti in aumento alle rispettive quote riservate ai promuovibili per merito distinto nello stesso anno.'') e comma 6 (''Sono considerate vacanze previste quelle che si verificano per collocamenti a riposo determinati da limiti di eta': sono considerate vacanze impreviste quelle che si verificano per qualsiasi altra causa.''); articolo 3; articolo 4, comma 1, limitatamente alle parole: ''e ai promuovibili per scrutinio'' e comma 4 (''I posti che non possono essere attribuiti per difetto di magistrati gia' compresi negli elenchi dei promuovibili saranno formati in esito agli scrutini successivi con decorrenza 31 dicembre 1962, salve le norme della presente legge relative alle promozioni in sovrannumero''); articolo 5; articolo 8, comma 1, lett. b) (''i magistrati dichiarati impromuovibili nello scrutinio a turno di anzianita'''); articolo 14; articolo 15; articolo 16; articolo 17; articolo 18; articolo 19; articolo 20; articolo 21; articolo 22; articolo 23; articolo 24; articolo 25; articolo 26; articolo 27; articolo 28; articolo 29; articolo 30; articolo 31; articolo 32; articolo 33?". 2. - L'Ufficio centrale per il referendum, con ordinanza in data 11-13 dicembre 1996, ha dato atto che la richiesta di cui trattasi ha riportato sottoscrizioni regolari in numero superiore alle cinquecentomila, fissato dall'art. 75, primo comma, della Costituzione e che la richiesta, regolarmente presentata, concerne, quanto alle leggi 25 luglio 1966, n. 570 e 20 dicembre 1973, n. 831, atti normativi tuttora vigenti. L'Ufficio ha, invece, constatato che la legge 4 gennaio 1963, n. 1 deve ritenersi abrogata, proprio nelle parti indicate nel quesito, dalla nuova disciplina (con essa incompatibile ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale) introdotta dalle surrichiamate leggi n. 570 del 1966 e n. 831 del 1973 ed espunto dal quesito ogni riferimento ad essa. La richiesta di referendum e' stata, quindi, dichiarata legittima sul seguente quesito, cosi' riformulato: "Volete voi che sia abrogata la legge 25 luglio 1966, n. 570, recante ''Disposizioni sulla nomina a magistrato di Corte d'appello'', e la legge 20 dicembre 1973, n. 831, recante ''Modifiche dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori''?". L'Ufficio centrale ha stabilito che la denominazione del referendum sia "Carriere dei magistrati: Abolizione dell'attuale sistema di progressione in carriera". 3. - Ricevuta comunicazione dell'ordinanza, il Presidente di questa Corte, con decreto del 18 dicembre 1996, ha fissato per la conseguente deliberazione il giorno 9 gennaio 1997, dandone comunicazione ai presentatori delle richieste ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, legge n. 352 del 1970. I presentatori si sono avvalsi della facolta' di presentare memoria ai sensi dall'art. 33, terzo comma, legge citata. Nella memoria si premette che il contenuto del quesito originario concerneva anche l'abrogazione di taluni articoli, commi e parti di commi, della legge n. 1 del 1963, al fine di ottenere, in caso di approvazione della proposta referendaria, un residuo sistema di progressione nelle qualifiche dei magistrati ordinari incentrato sui concorsi per esame. La sua riformulazione ad opera dell'Ufficio centrale per il referendum, ad avviso dei predetti, non ha modificato l'intenzione dei promotori e la ratio oggettiva del quesito originario, che risulta, anche nel testo attuale, chiaro ed univocamente diretto ad eliminare il sistema vigente. Il quesito, secondo la tesi svolta nella memoria, non contrasta, inoltre, con alcuno dei limiti espressamente stabiliti dall'art. 75 della Costituzione, ovvero implicitamente desumibili. Le leggi n. 570 del 1966 e n. 831 del 1973 non possono, infatti, qualificarsi a contenuto costituzionalmente vincolato, ma concretano una delle soluzioni astrattamente possibili nella disciplina della progressione in carriera. Il vuoto normativo determinato dall'eventuale accoglimento della proposta referendaria ad avviso dei promotori puo' essere colmato dal legislatore ordinario e non sono utilmente invocabili nel giudizio sull'ammissibilita' della proposta stessa i principi affermati nelle sentenze della Corte n. 47 del 1991, n. 32 del 1993, n. 5 del 1995 in tema di referendum aventi ad oggetto leggi elettorali, ne' quello enunciato nella decisione n. 29 del 1987, concernente le norme per l'elezione dei membri togati del Consiglio superiore della magistratura. Si sostiene, infine, nella memoria che il principio unitario che informa le norme oggetto del quesito referendario e la chiara alternativa posta al corpo elettorale, tra mantenimento o soppressione dell'attuale disciplina, lo fanno ritenere positivamente connotato dai requisiti di ammissibilita'. 4. - Non v'e' stato intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri. 5. - Nella camera di consiglio del 9 gennaio 1997 l'avv. Beniamino Caravita di Toritto, per i presentatori Rita Bernardini e Mauro Sabatano, ha insistito per l'ammissibilita' della richiesta cosi' come modificata dall'Ufficio centrale. Considerato in diritto 1. - La richiesta di referendum abrogativo, sulla cui ammissibilita' la Corte e' chiamata a pronunciarsi, riguarda, nella loro interezza, a seguito della modifica operata dall'Ufficio centrale, che ha espunto ogni riferimento alla legge 4 gennaio 1963 n.1, perche' non piu' vigente, le leggi 25 luglio 1966, n. 570 e 20 dicembre 1973, n. 831, concernenti la nomina a magistrato di corte d'appello, di cassazione ed il conferimento delle funzioni direttive superiori. L'esame della sussistenza dei requisiti per l'ammissibilita' della proposta referendaria richiede si verifichi se la stessa incontri i limiti posti dall'art. 75, secondo comma, della Costituzione, o quelli desumibili, secondo la costante giurisprudenza della Corte (a far corso dalla sentenza n. 16 del 1978), da un esame logico-sistematico della Costituzione. 2. - La richiesta di referendum abrogativo non rientra in alcuna delle ipotesi per le quali l'indicazione testuale del secondo comma dell'art. 75 della Costituzione esclude il ricorso all'istituto referendario. 3. - Ad un giudizio positivo deve pervenirsi anche quanto ai requisiti della omogeneita' e della chiarezza. Il requisito dell'omogeneita' sussiste perche' dalle norme, considerate nella loro struttura e nella loro finalita', e' dato trarre una "matrice razionalmente unitaria". Le leggi n. 570 del 1966 e n. 831 del 1973 hanno, infatti, complessivamente ad oggetto la disciplina della progressione nelle qualifiche piu' elevate della magistratura ordinaria, da esse dettata con carattere di organicita' ed ispirata da un comune principio che, improntando l'intero sistema, conferisce alla materia un connotato di obiettiva, sostanziale unitarieta', non inciso dalla parziale diversita' che pur caratterizza talune modalita' applicative. L'eliminazione ovvero la permanenza di tale complessivo e coordinato assetto verra' a dipendere dalla risposta che il corpo elettorale fornira' al dilemma. Ai cittadini si offre cosi' una manifesta e netta alternativa, individuabile nella scelta tra l'abrogazione o il mantenimento dell'attuale sistema di progressione in carriera, che e' idonea a garantire l'esercizio del voto con la dovuta consapevolezza. 4. - Il referendum, di cui qui si giudica l'ammissibilita', neanche rinviene ostacoli nei principi enunciati da questa Corte, ancora a far corso dalla sentenza n. 16 del 1978, in tema di leggi a contenuto costituzionalmente vincolato. L'odierna disciplina della carriera dei magistrati realizza, infatti, una fra le tante soluzioni astrattamente possibili per la progressione nelle qualifiche, essendone prefigurabili altre, parimenti rispettose delle direttive costituzionali che governano l'organizzazione della giurisdizione. La domanda referendaria neppure e' lesiva, attraverso l'abrogazione delle norme, dell'esistenza stessa di un principio, di un organo o di un istituto previsto dalla Costituzione o da una legge costituzionale (sentenze n. 5 del 1995; n. 29 del 1987). Come gia' rilevato, le norme in oggetto disciplinano esclusivamente alcuni profili dello stato giuridico dei magistrati che puo' essere diversamente regolato, anche relativamente ai magistrati di cassazione, senza che si possano, per cio' solo, ipotizzare soluzioni di continuita', ovvero un impedimento assoluto all'esercizio della funzione giurisdizionale, quali conseguenze direttamente ed immediatamente derivanti dall'eventuale effetto abrogativo. L'eventuale abrogazione non inciderebbe, infatti, sull'organico, ma solo sulle modalita' della dotazione degli uffici, risultando cosi' l'ipotetica incidenza sulla funzione giurisdizionale meramente indiretta e comunque inidonea a vanificarne la piena operativita'.