IL PRETORE
   Ha  pronunciato  la seguente ordinanza nelle cause riunite promosse
 da Ferrari Riccardo ed altri, nei confronti dell'Ente Poste italiane,
 (rg. 4220/1996).
   Rilevato  che  i  ricorrenti  espongono  di  essere  stati  assunti
 dall'Ente  Poste,  con  contratti a tempo determinato, reiterati piu'
 volte, negli anni 1995, e 1996, in assenza  dei  presupposti  per  la
 validita'  di  tale  tipo  di  contratto, come fissati dalla legge n.
 230/1962, e dall'art.  8 del C.C.N.L. Ente Poste, e chiedono  che  il
 pretore  dichiari  la  illegittimita' della apposizione di termine ai
 contratti stipulati con i ricorrenti, con conseguente  reintegra  dei
 medesimi  nel  posto  di lavoro, e condanna dell'ente al risarcimento
 del danno;
   Rilevato che la difesa dell'ente svolge due tipi di argomentazioni:
     1) richiama la disciplina  contenuta  all'art.  8  del  C.C.N.L.,
 assumendo,  in  diritto,  che  la  medesima  costituisce  deroga alla
 normativa dettata dal legislatore,  autorizzata  dall'art.  23  della
 legge  n.    56  del 1987, ed affermando, in fatto, che i contratti a
 termine  stipulati  con  i  ricorrenti  risultano conformi al dettato
 dell'art. 8 C.C.N.L., e quindi conformi all'ordinamento giuridico;
     2) richiama il comma 21 dell'art. 9 del d.-l. 1 ottobre 1996,  n.
 510,  convertito in legge n. 608 del 1996, secondo cui "le assunzioni
 di personale con contratto di lavoro a tempo  determinato  effettuate
 dall'Ente   Poste   italiane   a   decorrere  dalla  data  della  sua
 costituzione e comunque non oltre il 30 giugno 1997 non possono  dare
 luogo  a  rapporti  di  lavoro a tempo indeterminato, e decadono allo
 scadere del termine finale di ciascun contratto", deducendo quindi la
 infondatezza  della  pretesa  di  trasformare  i  rapporti  a   tempo
 determinato  in  rapporti  a  tempo  indeterminato, stante l'espresso
 divieto;
   Rilevato, ancora,  che  i  ricorrenti  ritengono  in  principalita'
 inapplicabile  la nuova disciplina, dettata dal decreto-legge n. 510,
 che si applicherebbe, a loro dire, solo per il futuro, e comunque  in
 subordine, la ritengono illegittima sul piano costituzionale;
   Ritenuto  che  non  puo'  essere  condivisa  la  opinione  circa la
 inapplicabilita' ai rapporti in oggetto  dell'art.  9  comma  21  del
 decreto-legge  n.    510/1996,  convertito  nella  legge n. 608/1996,
 attesa la chiarezza ed  univocita'  del  suo  disposto  testuale  che
 esclude la trasformazione dei contratti a tempo determinato stipulati
 dalla costituzione dell'Ente Poste, e quindi con dichiarata efficacia
 retroattiva;
   Ritenuto,  infine,  che  non  appare  neppure  decisivo il richiamo
 all'art.  8 del C.C.N.L. dei dipendenti Ente Poste, atteso  che  allo
 stato  non  vi e' prova che ricorrano le ipotesi previste dall'art. 8
 del C.C.N.L.  per la formazione di contratti a termine,  visto  anche
 il  tenore  della  circolare 54 emessa in proposito dal medesimo Ente
 Poste;
   Ritenuto quindi che i giudizi dovranno essere decisi tenendo  conto
 del  disposto  dell'art.  9  comma  21 del decreto-legge n. 510/1996,
 convertito nella legge n. 608/1996, e che quindi la dedotta eccezione
 di illegittimita'  costituzionale  dell'art.  9  e'  rilevante,  come
 richiesto dall'art. 23 legge n. 87 del 1953;
   Ritenuto  poi  che  la medesima questione non appare manifestamente
 infondata, con riferimento all 'art. 3 della Costituzione, che impone
 il principio di parita' di trattamento;
   Rilevato, sotto questo profilo, che a seguito della  trasformazione
 dell'ente, e della approvazione dei C.C.N.L. di settore, il personale
 dell'Ente Poste e' sottoposto a regime privatistico, cosicche' appare
 discriminatoria   ed  ingiustificata  la  diversita'  di  trattamento
 riservata dalla norma in  oggetto  a  quest'unico  gruppo  (ancorche'
 numeroso)  di  dipendenti, tra tutti gli altri dipendenti del settore
 privato, ed il correlato  privilegio  garantito  all'ente  datore  di
 lavoro;
   Rilevato,   inoltre,  che  la  efficacia  retroattiva  della  norma
 discriminante, da una parte, sottolinea la intenzione del legislatore
 di sanare i problemi di gestione dei contratti a termine  che  l'Ente
 Poste  ha  avuto,  dopo  la  trasformazione, e dall'altra comporta la
 lesione del diritto  soggettivo  alla  protrazione  del  rapporto  di
 lavoro,  gia'  sorto  in  capo  ai lavoratori assunti con contratto a
 termine in violazione delle norme che lo regolamentano, e quindi, per
 entrambi   gli   aspetti,   aggrava   i   dubbi   di   illegittimita'
 costituzionale, in relazione alla violazione del principio di parita'
 di trattamento;
   Rilevato  infine  che la incidenza della normativa sulle cause gia'
 pendenti induce dubbi di legittimita' anche in relazione  agli  artt.
 101,  102  e 104 della Costituzione, atteso che tende ad escludere le
 conseguenze, dannose per l'ente, del contenzioso sorto, e risolto, in
 piu' precedenti, a vantaggio dei lavoratori;
   Ritenuto,  per  quanto  sopra  esposto,   che   la   questione   di
 illegittimita' costituzionale appare di rilievo, nei presenti giudizi
 riuniti,  e non manifestamente infondata, cosicche' appare necessario
 sul punto una pronuncia della Corte.