IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nelle cause riunite promosse da Ferrari Riccardo ed altri, nei confronti dell'Ente Poste italiane, (rg. 4220/1996). Rilevato che i ricorrenti espongono di essere stati assunti dall'Ente Poste, con contratti a tempo determinato, reiterati piu' volte, negli anni 1995, e 1996, in assenza dei presupposti per la validita' di tale tipo di contratto, come fissati dalla legge n. 230/1962, e dall'art. 8 del C.C.N.L. Ente Poste, e chiedono che il pretore dichiari la illegittimita' della apposizione di termine ai contratti stipulati con i ricorrenti, con conseguente reintegra dei medesimi nel posto di lavoro, e condanna dell'ente al risarcimento del danno; Rilevato che la difesa dell'ente svolge due tipi di argomentazioni: 1) richiama la disciplina contenuta all'art. 8 del C.C.N.L., assumendo, in diritto, che la medesima costituisce deroga alla normativa dettata dal legislatore, autorizzata dall'art. 23 della legge n. 56 del 1987, ed affermando, in fatto, che i contratti a termine stipulati con i ricorrenti risultano conformi al dettato dell'art. 8 C.C.N.L., e quindi conformi all'ordinamento giuridico; 2) richiama il comma 21 dell'art. 9 del d.-l. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito in legge n. 608 del 1996, secondo cui "le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato effettuate dall'Ente Poste italiane a decorrere dalla data della sua costituzione e comunque non oltre il 30 giugno 1997 non possono dare luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato, e decadono allo scadere del termine finale di ciascun contratto", deducendo quindi la infondatezza della pretesa di trasformare i rapporti a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato, stante l'espresso divieto; Rilevato, ancora, che i ricorrenti ritengono in principalita' inapplicabile la nuova disciplina, dettata dal decreto-legge n. 510, che si applicherebbe, a loro dire, solo per il futuro, e comunque in subordine, la ritengono illegittima sul piano costituzionale; Ritenuto che non puo' essere condivisa la opinione circa la inapplicabilita' ai rapporti in oggetto dell'art. 9 comma 21 del decreto-legge n. 510/1996, convertito nella legge n. 608/1996, attesa la chiarezza ed univocita' del suo disposto testuale che esclude la trasformazione dei contratti a tempo determinato stipulati dalla costituzione dell'Ente Poste, e quindi con dichiarata efficacia retroattiva; Ritenuto, infine, che non appare neppure decisivo il richiamo all'art. 8 del C.C.N.L. dei dipendenti Ente Poste, atteso che allo stato non vi e' prova che ricorrano le ipotesi previste dall'art. 8 del C.C.N.L. per la formazione di contratti a termine, visto anche il tenore della circolare 54 emessa in proposito dal medesimo Ente Poste; Ritenuto quindi che i giudizi dovranno essere decisi tenendo conto del disposto dell'art. 9 comma 21 del decreto-legge n. 510/1996, convertito nella legge n. 608/1996, e che quindi la dedotta eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 9 e' rilevante, come richiesto dall'art. 23 legge n. 87 del 1953; Ritenuto poi che la medesima questione non appare manifestamente infondata, con riferimento all 'art. 3 della Costituzione, che impone il principio di parita' di trattamento; Rilevato, sotto questo profilo, che a seguito della trasformazione dell'ente, e della approvazione dei C.C.N.L. di settore, il personale dell'Ente Poste e' sottoposto a regime privatistico, cosicche' appare discriminatoria ed ingiustificata la diversita' di trattamento riservata dalla norma in oggetto a quest'unico gruppo (ancorche' numeroso) di dipendenti, tra tutti gli altri dipendenti del settore privato, ed il correlato privilegio garantito all'ente datore di lavoro; Rilevato, inoltre, che la efficacia retroattiva della norma discriminante, da una parte, sottolinea la intenzione del legislatore di sanare i problemi di gestione dei contratti a termine che l'Ente Poste ha avuto, dopo la trasformazione, e dall'altra comporta la lesione del diritto soggettivo alla protrazione del rapporto di lavoro, gia' sorto in capo ai lavoratori assunti con contratto a termine in violazione delle norme che lo regolamentano, e quindi, per entrambi gli aspetti, aggrava i dubbi di illegittimita' costituzionale, in relazione alla violazione del principio di parita' di trattamento; Rilevato infine che la incidenza della normativa sulle cause gia' pendenti induce dubbi di legittimita' anche in relazione agli artt. 101, 102 e 104 della Costituzione, atteso che tende ad escludere le conseguenze, dannose per l'ente, del contenzioso sorto, e risolto, in piu' precedenti, a vantaggio dei lavoratori; Ritenuto, per quanto sopra esposto, che la questione di illegittimita' costituzionale appare di rilievo, nei presenti giudizi riuniti, e non manifestamente infondata, cosicche' appare necessario sul punto una pronuncia della Corte.