IL PRETORE
   Letti gli atti e sciogliendo la riserva che precede,
                               Rilevato
     che nell'odierno giudizio di merito (che segue la fase d'urgenza
  ex  art.  700  c.p.c.) l'oggetto della domanda attrice e' costituito
 dalla richiesta di  declaratoria  di  insussistenza  del  debito  del
 ricorrente  nei  confronti  del  Ministero  dell'interno ovvero della
 prefettura di Firenze, relativo alla richiesta stragiudiziale  di  L.
 6.089.820,  corrispondenti  ad una annualita' dell'assegno mensile di
 assistenza revocatogli a seguito di  revisione  per  non  avere  egli
 ottemperato  al  disposto  dell'art.  11,  comma  4,  della  legge 24
 dicembre 1993, n. 537, e cio' previa rimessione degli atti alla Corte
 costituzionale sull'eccezione - sollevata dallo stesso  ricorrente  -
 di  illegittimita' costituzionale della predetta norma per violazione
 degli artt. 3 e 24 della Costituzione;
     che detta norma stabilisce: "Nel caso di accertata  insussistenza
 dei  requisiti  prescritti  per  il  godimento  dei benefici, e se il
 beneficiario non rinuncia a  goderne  dalla  data  dell'accertamento,
 sono  assoggettati  a  ripetizione  tutti i ratei versati nell'ultimo
 anno precedente la data stessa";
     che,   secondo   l'autorevole   interpretazione    della    Corte
 costituzionale (sent. 382/1996) la rinuncia a godere dei benefici non
 deve  intendersi  come  "rinuncia  al trattamento assistenziale.., ma
 semplicemente   alla   contestazione    in    sede    giurisdizionale
 dell'accertamento,  con la conseguenza che dalla data di esso sono da
 ritenersi in modo definitivo non sussistenti i requisiti previsti per
 il beneficio";
     che, sempre a tenore della predetta pronuncia, lo "..scopo  della
 norma  e'  duplice,  cioe'  da  un  canto,  nell'ambito  del  disegno
 complessivo di  semplificazione  ed  accelerazione  delle  procedure,
 quello   di   cercare   di  ridurre  il  contenzioso  prevedibile  in
 conseguenza di verifiche  e  di  riesame  programmato...;  dall'altro
 quello  di dare un beneficio premiale... realizzando un incentivo per
 la composizione consensuale di  tutte  le  situazioni  a  rischio  di
 revisione e di revoca per mancanza dei presupposti";
                               Ritenuto
     che,  pur  condividendosi  l'individuazione della ratio normativa
 come sopra operata dalla Corte, non puo' tuttavia non  rilevarsi  che
 detta  disposizione  prevede  sostanzialmente  la  irrogazione di una
 precisa sanzione, di rilevante entita',  specie  se  rapportata  alla
 situazione  economica del beneficiario, sanzione che non trova alcuna
 giustificazione in atti o comportamenti riconducibili ad una  qualche
 responsabilita'  di  questi per violazioni di leggi o regolamenti, ma
 solo nella (legittima) pretesa di agire per la tutela di  un  proprio
 diritto  (tra  l'altro  essenziale  o  comunque  necessario  alla sua
 sopravvivenza),   tutela   che   in   tal    modo    rimane    invece
 irrimediabilmente    compromessa   in   nuce,   per   effetto   della
 indiscutibile efficienza intimidatoria della norma  in  discorso,  la
 quale finisce per imporre la definitivita' dell'accertamento eseguito
 in  sede di revisione, inibendo di fatto ogni iniziativa diretta alla
 verifica ed al controllo del provvedimento amministrativo;
     che il  meccanismo  legale  in  tal  modo  posto  in  essere  dal
 legislatore  oltre  ad  apparire,  sul  piano  generale, in stridente
 contrasto con ogni piu'  elementare  canone  di  civilta'  giuridica,
 realizza  anche  la violazione di precise norme costituzionali quali,
 in particolare, quelle poste a tutela e garanzia del libero esercizio
 del diritto di difesa (art. 24 della Costituzione) nonche' quelle che
 assicurano il diritto al mantenimento ed all'assistenza  in  caso  di
 inabilita'  al lavoro e di mancanza dei mezzi di sussistenza (art. 38
 della Costituzione), essendo di tutta evidenza il vulnus che in  tale
 settore  si  produce  per la categoria di cittadini che versano nelle
 predette condizioni;
     che,  contrariamente  a  quanto  argomentato  dalla  difesa   del
 Ministero  convenuto,  la  questione  in  esame  non  puo'  ritenersi
 superata dalla citata sentenza (di rigetto), n. 382/1996 della  Corte
 costituzionale, concernendo essa la diversa fattispecie dell'avvenuta
 rinuncia alla provvidenza con adesione alla revoca;
     che,  per  quanto attiene la dedotta violazione dell'art. 3 della
 Costituzione, la predetta sentenza consente di superare il richiamo a
 tale  norma,  ma  solo  in  relazione  alla  presunta  disparita'  di
 trattamento  rispetto  al diverso sistema della irripetibilita' delle
 prestazioni INPS, indebitamente  percette,  aspetto  questo  trattato
 dalla  Corte  in relazione alle fattispecie sottoposte al suo esame e
 risolto negativamente sul rilievo della "diversita' di prestazioni  e
 di presupposti";
     che,  invece,  la  eccepita  violazione  anche  dell'art. 3 della
 Costituzione, in relazione al caso  in  esame,  appare  corretta  con
 riferimento  a  tutte, in generale, le ipotesi di revoca a seguito di
 revisione di prestazioni previdenziali e/o assistenziali, non gravate
 dall'inibitoria di cui alla norma in esame;
     che pertanto, nei limiti di cui  sopra,  l'eccezione  appare  non
 manifestamente  infondata, la stessa prospettandosi di ufficio (anche
 se la difesa della ricorrente  ne  ha  fatto  cenno  all'udienza  che
 precede)  in  relazione  alla  rilevata violazione dell'art. 38 della
 Costituzione;
     che, derivando dall'eventuale suo accoglimento,  l'illegittimita'
 della  pretesa  avanzata  dall'INPS  e  la  fondatezza  della domanda
 attrice, essa appare anche rilevante in causa;
     che  devono  conseguentemente  trasmettersi  gli  atti alla Corte
 costituzionale, sospendendosi il presente giudizio.