IL TIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile di primo grado al n. 253 r.g.c.a. dell'anno 1988 avente ad oggetto "divisione ereditaria". Promossa da: Strataglio Francesca nella qualita' di procuratrice, in forza di mandato n. 68935 rep. n. 14816 not. dott. Giuseppe Pepe, di Campobello Fragetta Littorio, rappr. e dif. dall'avv. Nicolo' Vincenti, giusta procura a margine dell'atto di citazione e nel cui studio e' elett. domiciliata; Contro: Velardina Antonina, rapp. e dif. dall'avv. Ignazio Gravina giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione e nel cui studio e' elett. domiciliata; Visti gli atti e documenti di causa; Sentito il giudice relatore; Rilevato in fatto Con atto di citazione notificato il 13 aprile 1988 Strataglio Francesca, nella qualita' di procuratrice di Campobello Fragetta Littorio, chiamava in giudizio dinanzi a questo tribunale Velardita Antonina chiedendo che fosse in giudizio dichiarata aperta la successione di Velardita Giuseppe e che, previa determinazione dell'asse ereditario di quest'ultimo, fossero ripartite le rispettive quote. A sostegno di tali richieste la parte attrice esponeva che Campobello Fragetta Littorio era stato adottato dai coniugi Fragetta Gaetano (fu Giacomo) e Velardita Giuseppa. Aggiungeva che Velardita Giuseppa era deceduta il 15 ottobre 1980 e che rivestiva la qualita' di sorella di Velardita Giuseppe, anch'egli successivamente deceduto, il 2 gennaio 1987. Precisava ancora che nel compendio ereditario del Velardita Giuseppe erano ricompresi beni immobili costituiti da terreni nonche' denaro contante e che, nella qualita' di erede di Velardita Giuseppa, aveva intenzione di agire in rappresentazione della propria genitrice adottiva al fine di ripartire con la convenuta i diritti successori spettanti sull'eredita' di Velardita Giuseppe. La convenuta, costituitasi, resisteva all'avversa pretesa, deducendo che Campobello Fragetta Littorio, quale figlio adottivo di Velardita Giuseppa, non poteva far valere diritti di rappresentazione ex art. 467 c.c., posto che tale norma consentirebbe di succedere a tale titolo solo ai figli legittimi e naturali. Cosi' radicatosi il contraddittorio, seguiva la istruttoria della controversia, che si articolava solo attraverso la produzione di documenti. All'esito, dopo che all'udienza del 31 ottobre 1996 la controversia era stata riservata a sentenza, il tribunale Osserva in diritto Come risulta dalla esposizione in fatto, Campobello Fragetta Littorio, figlio adottivo di Velardita Giuseppa, agisce per rappresentazione di quest'ultima, premorta il 15 ottobre 1980, al fine di ottenere la divisione ereditaria del compendio di Velardita Giuseppe, fratello della propria madre adottiva. Tale domanda e' stata avanzata nei confronti di Velardita Antonina che, dalle difese delle parti e dai documenti prodotti, risulta rivestire la qualita' di sorella di Velardita Giuseppa e Velardita Giuseppe. La domanda dovrebbe rigettarsi, soccorrendo nella fattispecie il disposto dell'art. 567, secondo comma c.c., a tenore del quale "i figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti dell'adottante". Cio' in quanto, sempre dagli atti, si ricava che Campobello Fragetta Littorio venne adottato il 14 aprile 1950 in eta' minore. Nella fattispecie non puo' trovare applicazione l'art. 27 della legge n. 184/1983 sulla adozione dei minori che, equiparando il minore adottato al figlio legittimo, ha abrogato per incompatibilita' ex art. 15 preleggi codice civile, la disposizione civilistica di cui sopra, in tal modo consentendo al minore adottato di succedere nel compendio ereditario dei parenti dell'adottante. Stando cosi' le cose, ritiene il Collegio che la diversita' di trattamento tra minori adottati in epoca precedente alla legge n. 184/1983 e quelli, invece, adottati successivamente, si presti a censure di illegittimita' costituzionale per violazione dell'art. 3 della Costituzione. Tale diversita' non puo', invero giustificarsi alla stregua del principio secondo quale il verificarsi di una fattispecie in tempi diversi puo' legittimare una differenza di disciplina giuridica. Trattandosi, invero, di status, che produce effetti dal momento in cui si acquista in modo ininterrotto, sembra evidente che, se la legge sopravvenuta regolamenti diversamente il fatto costitutivo del detto status e non applichi poi contemporaneamente e retroattivamente i propri effetti anche agli status precedentemente acquisiti, cio' comporti in concreto la disapplicazione degli effetti derivanti dalla nuova legge ai soggetti che gia' rivestono il medesimo status. In buona sostanza, i figli minori adottati nel vigore della legge precedente a quella n. 184/1983, proprio perche' titolari di status analogo a quello riconosciuto in virtu' di tale ultima legge, non possono essere discriminati in quanto gli effetti rinvenienti dalla stessa, perche' in tal modo si finirebbe per trattare diversamente il medesimo status di figlio minore adottivo. Rilevato che, per la irretroattivita' della legge n. 184/1983 ed in particolare dell'art. 27 la domanda di parte attrice dovrebbe essere rigettata, essendo la fattispecie giuridica, come visto, soggetta alla disciplina dell'art. 567, secondo comma c.c.; non essendo la questione di legittimita' costituzionale qui prospettata manifestamente infondata, ritiene il collegio opportuno sospendere il presente procedimento al fine di sottoporre alla Corte costituzionale la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 27 legge n. 184/1983 nella parte in cui, introducendo il principio secondo cui i figli adottivi vengono equiparati a quelli legittimi ed omettendo di prevedere la applicazione retroattiva dello stesso, impedisce ai minori adottati in epoca precedente alla legge stessa di succedere per rappresentazione nell'asse ereditario dei parenti dell'adottante.