IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 1091/92 r.g.a.c., tra i sig.ri Fabiano Francesco e Palmieri Caterina (parti attrici) e il comune di Lamezia Terme (parte convenuta). Rilevato in fatto Con citazione notificata il 31 luglio 1992 i sig.ri Fabiano Francesco e Palmieri Caterina esponevano: che in forza di decreto del sindaco n. 33221 del 29 luglio 1982 il comune di Lamezia Terme, previa immissione in possesso in data 28 agosto 1982, aveva occupato in via temporanea e d'urgenza, per la realizzazione del nuovo palazzo municipale mq. 15.641 di loro proprieta', facenti parte di un piu' vasto fondo esteso complessivamente mq. 55.000, ubicato nel territorio di Lamezia Terme/Sambiase; che tutto questo territorio di Lamezia Terme/Sambiase; che tutto questo era avvenuto in un contesto di trattative con l'amministrazione comunale, che, a fronte del consenso dei privati all'occupazione, si era impegnata ad effettuare una lottizzazione d'ufficio dei loro residui terreni; che in data 5 novembre 1988 il comune si era immesso nel possesso della parte di fabbricati sino quella data realizzati; che sinora non si era proceduto alla lottizzazione di ufficio, ne' erano stati approvati i progetti di lottizzazione delle residue aree dei privati assoggettati all'occupazione. Tanto premesso, conveniva in giudizio il predetto comune, chiedendone la condanna al pagamento della somma di lire 4 miliardi, o di altra maggiore o minore da accertare mediante consulenza tecnica, di cui lire 2.500.000 a titolo di indennizzo e risarcimento danni per la superficie illegittimamente occupata, e il resto "a titolo di indennizzo e risarcimento danni" conseguenti all'inadempimento degli impegni assunti nei loro confronti, oltre rivalutazione, interessi e spese processuali. La parte convenuta, nel costituirsi, eccepiva che "la causa petendi delle domande attrici risiede(va) (lottizzazione d'ufficio) sottratto alla giurisdizione del giudice ordinario". In via subordinata chiedeva il rigetto delle domande attrici perche' infondate in fatto e in diritto. Con sentenza non definitiva del 16 aprile 1994 il tribunale, premesso che le parti avevano richiamato un accordo scritto del 27 agosto 1982, intervenuto fra il comune e i privati proprietari e ritenuta la sua nullita' ai sensi degli artt. 1346 e 1418, secondo comma, codice civile (indeterminatezza dell'oggetto della controprestazione dell'ente, in quanto riferita a norme scomparse contenute nella legge n. 385 del 1980, dichiarate costituzionalmente illegittime con sentenza della Corte costituzionale con sentenza n. 223/1983); ritenuto, inoltre, che di conseguenza le aree utilizzate per la costruzione della nuova casa comunale erano divenute di proprieta' dell'ente per effetto della accessione invertita od occupazione acquisitiva, "riportabile nell'alveo dell'art. 2043 codice civile"; rigettava l'eccezione del difetto di giurisdizione e disponeva con separata ordinanza per l'ulteriore istruzione. Veniva, cosi', disposta ede eseguita consulenza tecnica, con la quale si accertava, fra l'altro, che la radicale trasformazione del terreno degli attori, ricadente in massima parte in zona edificabile, si era verificata in coincidenza della ultimazione dei lavori, avvenuta per una porzione del nuovo edificio nel 1985 e per altra porzione nel 1988. Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione nell'udienza collegiale del 6 febbraio 1997. Rilevato in diritto In via preliminare e agli effetti della ammissibilita' e rilevanza della questione di costituzionalita' che si intende sollevare si osserva che nel caso concreto la domanda attrice, entro i limiti chiariti dalla citata sentenza di questo tribunale, trova fondamento nel verificarsi dell'ormai noto istituto giurisprudenziale dell'accessione invertita, detta anche occupazione appropriativa o acquisitiva, della quale ricorrono cumulativamente tutti i presupposti, vale a dire: 1) la previa formale dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera da realizzare, oltre che di urgenza e indifferibilita' dei lavori, nella specie insita nell'approvazione del relativo progetto ai sensi dell'art. 1, legge 3 gennaio 1978, n. 1, come espressamente richiamato nel decreto n. 33221 del sindaco di Lamezia Terme del 29 luglio 1982; 2) la sopravvenuta illegittimita' dell'occupazione per effetto della scadenza del termine di occupazione provvisoria, verificatasi il 28 agosto 1987, calcolando come decorrenza la data di immissione in possesso (28 agosto 1982) ed in cinque anni la durata del periodo (quattro anni fissati nel decreto del sindaco, piu' un anno di proroga ai sensi dell'art. 1, comma 5-bis, aggiunto al d.-l. n. 901/1984 dalla legge di conversione n. 42/1985); 3) la irreversibile trasformazione del bene del privato, come effetto della costruzione dell'opera pubblica, nella specie palazzo municipale, destinato permanentemente a sede di pubblici e rientrante nella categoria dei beni patrimoniali indisponibili ai sensi dell'art. 826, ultimo comma, codice civile. E pertanto, secondo i principi dettati dalla ormai pressocche' unanime giurisprudenza, in conseguenza del suddetto fenomeno il comune di Lamezia Terme, alla data del 29 agosto 1987 (giorno successivo alla scadenza del periodo di occupazione legittima) per la parte realizzata prima di tale epoca e alla data del 15 luglio 1988 per la parte ultimata dopo la predetta data, in corrispondenza cioe' del verificarsi del concorso dei presupposti della accessione invertita, e' divenuto proprietario dell'opera pubblica a titolo originario, con perdita del corrispondente diritto da parte dei privati, ai quali residua quello al risarcimento dei danni subiti come conseguenza della condotta illecita della pubblica amministrazione, primo fra tutti l'equivalente pecuniario del suolo, quale componente risarcitoria essenziale (danno emergente), che dovrebbe calcolarsi sulla base del suo valore venale secondo i principi generali in materia di responsabilita' da fatto illecito (artt. 2043 ss. codice civile).