IL TRIBUNALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al
 n. 1091/92 r.g.a.c.,  tra  i  sig.ri  Fabiano  Francesco  e  Palmieri
 Caterina  (parti  attrici)  e  il  comune  di  Lamezia  Terme  (parte
 convenuta).
                           Rilevato in fatto
   Con citazione  notificata  il  31  luglio  1992  i  sig.ri  Fabiano
 Francesco e Palmieri Caterina esponevano: che in forza di decreto del
 sindaco  n.  33221  del  29  luglio  1982 il comune di Lamezia Terme,
 previa immissione in possesso in data 28 agosto 1982, aveva  occupato
 in via temporanea e d'urgenza, per la realizzazione del nuovo palazzo
 municipale  mq.   15.641 di loro proprieta', facenti parte di un piu'
 vasto  fondo  esteso  complessivamente  mq.   55.000,   ubicato   nel
 territorio  di Lamezia Terme/Sambiase; che tutto questo territorio di
 Lamezia Terme/Sambiase; che tutto questo era avvenuto in un  contesto
 di  trattative  con  l'amministrazione  comunale,  che,  a fronte del
 consenso dei privati all'occupazione, si era impegnata ad  effettuare
 una  lottizzazione  d'ufficio dei loro residui terreni; che in data 5
 novembre 1988 il comune si era immesso nel possesso  della  parte  di
 fabbricati  sino  quella  data  realizzati;  che  sinora  non  si era
 proceduto alla lottizzazione di ufficio, ne' erano stati approvati  i
 progetti di lottizzazione delle residue aree dei privati assoggettati
 all'occupazione.
   Tanto   premesso,   conveniva   in  giudizio  il  predetto  comune,
 chiedendone la condanna al pagamento della somma di lire 4  miliardi,
 o  di  altra  maggiore  o  minore  da  accertare  mediante consulenza
 tecnica, di cui lire 2.500.000 a titolo di indennizzo e  risarcimento
 danni  per  la  superficie  illegittimamente  occupata, e il resto "a
 titolo   di   indennizzo   e    risarcimento    danni"    conseguenti
 all'inadempimento  degli  impegni  assunti  nei loro confronti, oltre
 rivalutazione, interessi e spese processuali.
   La parte convenuta, nel costituirsi, eccepiva che "la causa petendi
 delle domande attrici risiede(va) (lottizzazione d'ufficio) sottratto
 alla  giurisdizione  del  giudice  ordinario".  In  via   subordinata
 chiedeva  il rigetto delle domande attrici perche' infondate in fatto
 e in diritto.
   Con sentenza non  definitiva  del  16  aprile  1994  il  tribunale,
 premesso  che  le  parti avevano richiamato un accordo scritto del 27
 agosto 1982, intervenuto fra il comune  e  i  privati  proprietari  e
 ritenuta  la  sua  nullita' ai sensi degli artt. 1346 e 1418, secondo
 comma,   codice   civile   (indeterminatezza    dell'oggetto    della
 controprestazione  dell'ente,  in  quanto  riferita a norme scomparse
 contenute nella legge n. 385 del 1980, dichiarate  costituzionalmente
 illegittime  con  sentenza della Corte costituzionale con sentenza n.
 223/1983); ritenuto, inoltre, che di conseguenza le  aree  utilizzate
 per  la  costruzione  della  nuova  casa  comunale  erano divenute di
 proprieta'  dell'ente  per  effetto  della  accessione  invertita  od
 occupazione   acquisitiva,  "riportabile  nell'alveo  dell'art.  2043
 codice civile"; rigettava l'eccezione del difetto di giurisdizione  e
 disponeva con separata ordinanza per l'ulteriore istruzione.
   Veniva,  cosi',  disposta  ede  eseguita consulenza tecnica, con la
 quale si accertava, fra l'altro, che la radicale  trasformazione  del
 terreno degli attori, ricadente in massima parte in zona edificabile,
 si  era  verificata  in  coincidenza  della  ultimazione  dei lavori,
 avvenuta per una porzione del nuovo edificio nel  1985  e  per  altra
 porzione nel 1988.
   Precisate   le  conclusioni,  la  causa  veniva  riservata  per  la
 decisione nell'udienza collegiale del 6 febbraio 1997.
                          Rilevato in diritto
   In via preliminare e agli effetti della ammissibilita' e  rilevanza
 della  questione  di  costituzionalita'  che  si intende sollevare si
 osserva che nel caso concreto la  domanda  attrice,  entro  i  limiti
 chiariti  dalla citata sentenza di questo tribunale, trova fondamento
 nel   verificarsi   dell'ormai   noto   istituto    giurisprudenziale
 dell'accessione  invertita,  detta  anche occupazione appropriativa o
 acquisitiva,  della   quale   ricorrono   cumulativamente   tutti   i
 presupposti, vale a dire:
     1)   la   previa   formale  dichiarazione  di  pubblica  utilita'
 dell'opera da realizzare, oltre che di urgenza e indifferibilita' dei
 lavori, nella specie insita nell'approvazione del  relativo  progetto
 ai  sensi dell'art. 1, legge 3 gennaio 1978, n. 1, come espressamente
 richiamato nel decreto n. 33221 del sindaco di Lamezia Terme  del  29
 luglio 1982;
     2)  la  sopravvenuta  illegittimita' dell'occupazione per effetto
 della scadenza del termine di occupazione  provvisoria,  verificatasi
 il  28  agosto 1987, calcolando come decorrenza la data di immissione
 in possesso (28 agosto 1982) ed in cinque anni la durata del  periodo
 (quattro  anni  fissati  nel  decreto  del  sindaco,  piu' un anno di
 proroga ai sensi dell'art. 1,  comma  5-bis,  aggiunto  al  d.-l.  n.
 901/1984 dalla legge di conversione n. 42/1985);
     3)  la  irreversibile  trasformazione  del bene del privato, come
 effetto della costruzione dell'opera pubblica, nella  specie  palazzo
 municipale, destinato permanentemente a sede di pubblici e rientrante
 nella   categoria   dei  beni  patrimoniali  indisponibili  ai  sensi
 dell'art.  826, ultimo comma, codice civile.
   E pertanto, secondo i  principi  dettati  dalla  ormai  pressocche'
 unanime  giurisprudenza,  in  conseguenza  del  suddetto  fenomeno il
 comune di Lamezia  Terme,  alla  data  del  29  agosto  1987  (giorno
 successivo alla scadenza del periodo di occupazione legittima) per la
 parte  realizzata  prima di tale epoca e alla data del 15 luglio 1988
 per la parte ultimata dopo la predetta data, in corrispondenza  cioe'
 del   verificarsi  del  concorso  dei  presupposti  della  accessione
 invertita, e' divenuto  proprietario  dell'opera  pubblica  a  titolo
 originario,  con  perdita  del  corrispondente  diritto  da parte dei
 privati, ai quali residua quello al  risarcimento  dei  danni  subiti
 come    conseguenza    della   condotta   illecita   della   pubblica
 amministrazione, primo fra tutti l'equivalente pecuniario del  suolo,
 quale  componente  risarcitoria  essenziale  (danno  emergente),  che
 dovrebbe calcolarsi sulla  base  del  suo  valore  venale  secondo  i
 principi  generali  in  materia  di responsabilita' da fatto illecito
 (artt. 2043 ss. codice civile).