IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 4897/1995 proposto da Augusto Bernardi, Crescenzo Del Monte, Giulio Felline, Roberto Petrelli, Vincenzo Viscanti, Calogero Bellanca, Francesco Ciranna, Guerrino Paciaroni, Pietro Coppotelli, Roberto Lemme, Franco Polselli, Costantino Malgari, Franco Stefani, Giuseppe Zenarola, Paolo Corrado D'Antoni, Giuseppe Palermo, Salvatore Longu, Renzo Gianni', Vittorio Fusco, Alfredo Frezza e Lino Casci, rappresentati e difesi dall'avv. M. Guerritore ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, via S. Antonio, 2 contro il Ministero della difesa costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato ed elettivamente domiciliato presso il suo ufficio in Milano, via Freguglia, 1, per l'accertamento e la conseguente declaratoria del diritto al riconoscimento di un livello superiore rispetto a quello previsto (VII-bis) dal d.lgs. 12 maggio 1995, n. 198 e, quindi il trattamento economico correlato al suddetto livello superiore. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa; Vista la memoria prodotta dalla parte ricorrente a sostegno delle proprie difese; Visti gli atti tutti della causa; Udito, alla pubblica udienza del 4 marzo 1997 il relatore dott. Ugo Di Benedetto; Udito, altresi', l'avv. Guerritore M. per i ricorrenti; l'avv. Greco dell'Avvocatura dello Stato per l'amministrazione resistente; Ritenuto in fatto e in diritto 1. - I ricorrenti, prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 198/1995 rivestivano il grado di maresciallo maggiore A - carica speciale. Al suddetto grado si poteva accedere a seguito di un concorso, per titoli ed esami, al quale potevano partecipare un numero limitato di sottufficiali con il grado di maresciallo maggiore in possesso di qualificati requisiti. Il decreto legislativo n. 198/1995 all'art. 12, disciplinando l'articolazione del ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri ha previsto quattro gradi: a) maresciallo; b) maresciallo ordinario; c) maresciallo capo; d) maresciallo aiutante, sostituto ufficiale di P.S. Al grado piu' elevato di maresciallo aiutante, sostituto ufficiale di P.S. sono confluiti, ai sensi dell'art. 46, lett. a), del citato decreto legislativo sia coloro che rivestivano i precedenti gradi di maresciallo maggiore, maresciallo maggiore "aiutante" e maresciallo capo che il grado di maresciallo maggiore A - carica speciale. I ricorrenti, che rivestivano in precedenza, appunto, il grado di maresciallo maggiore A - carica speciale, si dolgono del fatto che, nel nuovo ordinamento, sarebbero stati affiancati nello stesso nuovo grado di maresciallo aiutante, sostituto ufficiale di P.S. a colleghi che, in precedenza, rivestivano una posizione "subordinata" rispettivamente di maresciallo maggiore aiutante e maresciallo capo alcuni dei quali non sarebbero neppure stati ammessi a partecipare al concorso per il grado di maresciallo maggiore A - carica speciale. Richiedono, pertanto, in via principale il riconoscimento di un livello superiore ed in via subordinata, sollevano l'eccezione di illegittimita' costituzionale del decreto legislativo n. 198/1995 per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione. 2. - Rileva il Collegio che, in effetti, l'art. 12 del decreto legislativo n. 198/1995 ha istituito il nuovo grado di maresciallo aiutante, sostituto ufficiale di P.S., nel quale e' confluito non soltanto il precedente grado di maresciallo maggiore A - carica speciale ma anche i gradi di maresciallo maggiore, maresciallo capo che maresciallo maggiore A, ai sensi dell'art. 46, lett. a), del decreto legislativo n. 198/1995. Conseguentemente, in applicazione della citata norma non e' possibile attribuire un livello superiore rispetto a quello previsto dalla disposizione stessa. Ai fini della decisione del ricorso in parola, con il quale i ricorrenti sostanzialmente richiedono una differenziazione della loro posizione, in considerazione del diverso ruolo rivestito in precedenza rispetto agli altri gradi confluiti oggi nello stesso livello, e', pertanto, rilevante la questione di costituzionalita' sollevata in via subordinata dagli interessati. La questione di legittimita' costituzionale, poi, appare poi non manifestamente infondata sotto i seguenti profili: 1) violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione anche sotto il profilo della violazione del principio di ragionevolezza. La giurisprudenza amministrativa e costituzionale (C. di s., se. IV, 19 marzo 1991, n. 201; Corte cost. 15 maggio 1974, n. 131; Corte cost. 23 febbraio 1989 n. 56) ha precisato che, pur non essendovi un diritto del pubblico dipendente alla immodificabilita' della carriera, essendo la disciplina del pubblico impiego improntata al preminente interesse pubblico, tuttavia sussiste un limite alla discrezionalita' del legislatore (Corte cost. 7 aprile 1983, n. 81), nello scegliere i sistemi di progressione di carriera, costituito dal principio della ragionevolezza, buon andamento ed imparzialita' secondo i quali l'attivita' pregressa, l'anzianita' maturata ed il grado acquisito devono essere congruamente e razionalmente valutate affinche' non appaia arbitraria la collocazione in uno stesso grado di dipendenti che, in precedenza, erano collocati sia sotto il profilo gerarchico che professionale in posizione subordinata. Nel caso di specie, infatti, i marescialli maggiori A - carica speciale, che erano divenuti tali a seguito di una specifico concorso per titoli ed esami, vengono equiparati dall'art. 46, lett. a) del decreto legislativo n. 198/1995 ai gradi, in precedenza subordinati di maresciallo maggiore e maresciallo capo nonche' di maresciallo maggiore aiutante; 2) violazione degli artt. 3, 35, 36 della Costituzione in quanto nella fattispecie, si sarebbero parificati ai marescialli maggiori A - carica speciale, appunto i marescialli in precedenza in posizione subordinata senza concorso e senza prove attitudinali e professionali ne' altre forme di valutazione. Se e' pur vero che in materia sussiste ampia discrezionalita' del legislatore va tuttavia osservato che nella fattispecie si e' avuta sostanzialmente una promozione ai fini giuridici ed economici, dei marescialli maggiori, marescialli maggiori "aiutanti" e marescialli capo senza la previsione di "procedure congrue e ragionevoli in rapporto al fine da raggiungere ed all'interesse da soddisfare" (Corte costituzionale n. 81/1983; Corte cost. 27 dicembre 1991, n. 487) e senza alcuna valutazione concreta caso per caso, di una meritevolezza professionale; 3) violazione dell'art. 76 della Costituzione con riferimento alla delega di cui alla legge 6 marzo 1992, n. 216, in quanto il decreto legislativo n. 198/1995 non ha provveduto alla istituzione di nuovi ruoli, qualifiche e gradi, (come previsto dall'art. 3, comma 3, della stessa legge) tenendo conto della specificita' delle situazioni, come quella in esame dei marescialli maggiori A - carica speciale e, andando al di la' di quanto previsto dalla legge-delega, ha accorpato in un medesimo grado, quello del maresciallo aiutante - sostituto ufficiale di P.S., anche gradi in precedenza sottoordinati operando addirittura, in certe situazioni, uno scavalcamento dovuto alla diversa anzianita' di servizio, per il solo fatto della equiparazione di grado ex lege.