IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n.  4897/1995
 proposto  da  Augusto  Bernardi, Crescenzo Del Monte, Giulio Felline,
 Roberto Petrelli, Vincenzo  Viscanti,  Calogero  Bellanca,  Francesco
 Ciranna, Guerrino Paciaroni, Pietro Coppotelli, Roberto Lemme, Franco
 Polselli,  Costantino  Malgari,  Franco  Stefani,  Giuseppe Zenarola,
 Paolo Corrado D'Antoni,  Giuseppe  Palermo,  Salvatore  Longu,  Renzo
 Gianni', Vittorio Fusco, Alfredo Frezza e Lino Casci, rappresentati e
 difesi  dall'avv.   M. Guerritore ed elettivamente domiciliati presso
 il suo studio in Milano, via S. Antonio, 2 contro il Ministero  della
 difesa    costituitosi    in   giudizio,   rappresentato   e   difeso
 dall'Avvocatura dello Stato ed elettivamente  domiciliato  presso  il
 suo  ufficio  in  Milano,  via  Freguglia, 1, per l'accertamento e la
 conseguente declaratoria del diritto al riconoscimento di un  livello
 superiore  rispetto  a quello previsto (VII-bis) dal d.lgs. 12 maggio
 1995, n. 198 e, quindi il trattamento economico correlato al suddetto
 livello superiore.
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto l'atto  di  costituzione  in  giudizio  del  Ministero  della
 difesa;
   Vista  la  memoria prodotta dalla parte ricorrente a sostegno delle
 proprie difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Udito, alla pubblica udienza del 4 marzo  1997  il  relatore  dott.
 Ugo Di Benedetto;
   Udito,  altresi',  l'avv.  Guerritore  M.  per i ricorrenti; l'avv.
 Greco dell'Avvocatura dello Stato per l'amministrazione resistente;
                     Ritenuto in fatto e in diritto
   1.  -  I  ricorrenti,  prima  dell'entrata  in  vigore  del decreto
 legislativo n. 198/1995 rivestivano il grado di maresciallo  maggiore
 A - carica speciale.
   Al  suddetto grado si poteva accedere a seguito di un concorso, per
 titoli ed esami, al quale potevano partecipare un numero limitato  di
 sottufficiali  con  il  grado  di maresciallo maggiore in possesso di
 qualificati requisiti.
   Il decreto  legislativo  n.  198/1995  all'art.  12,  disciplinando
 l'articolazione  del  ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri
 ha previsto quattro gradi: a) maresciallo; b) maresciallo  ordinario;
 c)  maresciallo capo; d) maresciallo aiutante, sostituto ufficiale di
 P.S.
   Al grado piu' elevato di maresciallo aiutante, sostituto  ufficiale
 di  P.S.  sono confluiti, ai sensi dell'art. 46, lett. a), del citato
 decreto legislativo sia coloro che rivestivano i precedenti gradi  di
 maresciallo  maggiore,  maresciallo maggiore "aiutante" e maresciallo
 capo che il grado di maresciallo maggiore A - carica speciale.
   I ricorrenti, che rivestivano in precedenza, appunto, il  grado  di
 maresciallo  maggiore  A - carica speciale, si dolgono del fatto che,
 nel nuovo ordinamento, sarebbero stati affiancati nello stesso  nuovo
 grado  di  maresciallo  aiutante,  sostituto  ufficiale  di  P.S.   a
 colleghi che, in precedenza, rivestivano una posizione  "subordinata"
 rispettivamente  di  maresciallo maggiore aiutante e maresciallo capo
 alcuni dei quali non sarebbero neppure stati ammessi a partecipare al
 concorso per il grado di maresciallo maggiore A - carica speciale.
   Richiedono, pertanto, in via principale  il  riconoscimento  di  un
 livello  superiore  ed  in  via subordinata, sollevano l'eccezione di
 illegittimita' costituzionale del decreto legislativo n. 198/1995 per
 contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.
   2. - Rileva il Collegio che, in  effetti,  l'art.  12  del  decreto
 legislativo  n.  198/1995  ha istituito il nuovo grado di maresciallo
 aiutante, sostituto ufficiale di P.S., nel  quale  e'  confluito  non
 soltanto  il  precedente  grado  di  maresciallo  maggiore A - carica
 speciale ma anche i gradi di maresciallo maggiore,  maresciallo  capo
 che  maresciallo  maggiore  A,  ai  sensi dell'art. 46, lett. a), del
 decreto legislativo n. 198/1995.
   Conseguentemente,  in  applicazione  della  citata  norma  non   e'
 possibile  attribuire un livello superiore rispetto a quello previsto
 dalla disposizione stessa. Ai fini della  decisione  del  ricorso  in
 parola,  con  il  quale  i  ricorrenti sostanzialmente richiedono una
 differenziazione della loro posizione, in considerazione del  diverso
 ruolo  rivestito  in  precedenza  rispetto agli altri gradi confluiti
 oggi nello stesso livello, e', pertanto, rilevante  la  questione  di
 costituzionalita' sollevata in via subordinata dagli interessati.
   La  questione  di  legittimita' costituzionale, poi, appare poi non
 manifestamente infondata sotto i seguenti profili:
     1) violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione  anche  sotto
 il profilo della violazione del principio di ragionevolezza.
   La  giurisprudenza  amministrativa  e costituzionale (C. di s., se.
 IV, 19 marzo 1991, n. 201; Corte cost. 15 maggio 1974, n. 131;  Corte
 cost.  23 febbraio 1989 n. 56) ha precisato che, pur non essendovi un
 diritto  del  pubblico  dipendente   alla   immodificabilita'   della
 carriera,  essendo  la  disciplina del pubblico impiego improntata al
 preminente interesse  pubblico,  tuttavia  sussiste  un  limite  alla
 discrezionalita'  del legislatore (Corte cost. 7 aprile 1983, n. 81),
 nello scegliere i sistemi di progressione di carriera, costituito dal
 principio  della  ragionevolezza,  buon  andamento  ed  imparzialita'
 secondo  i  quali  l'attivita' pregressa, l'anzianita' maturata ed il
 grado acquisito devono essere congruamente e  razionalmente  valutate
 affinche'  non  appaia arbitraria la collocazione in uno stesso grado
 di dipendenti che,  in  precedenza,  erano  collocati  sia  sotto  il
 profilo gerarchico che professionale in posizione subordinata.
   Nel  caso  di  specie,  infatti,  i marescialli maggiori A - carica
 speciale, che erano divenuti tali a seguito di una specifico concorso
 per titoli ed esami, vengono equiparati dall'art. 46,  lett.  a)  del
 decreto  legislativo  n. 198/1995 ai gradi, in precedenza subordinati
 di maresciallo maggiore e maresciallo  capo  nonche'  di  maresciallo
 maggiore aiutante;
     2)  violazione degli artt. 3, 35, 36 della Costituzione in quanto
 nella fattispecie, si sarebbero parificati ai marescialli maggiori  A
 -  carica  speciale, appunto i marescialli in precedenza in posizione
 subordinata senza concorso e senza prove attitudinali e professionali
 ne' altre forme di valutazione.
   Se e' pur vero che in materia sussiste ampia  discrezionalita'  del
 legislatore  va  tuttavia osservato che nella fattispecie si e' avuta
 sostanzialmente una promozione ai fini giuridici  ed  economici,  dei
 marescialli  maggiori,  marescialli maggiori "aiutanti" e marescialli
 capo senza la previsione  di  "procedure  congrue  e  ragionevoli  in
 rapporto  al  fine  da  raggiungere  ed  all'interesse da soddisfare"
 (Corte costituzionale n. 81/1983; Corte cost. 27  dicembre  1991,  n.
 487)  e  senza  alcuna  valutazione  concreta  caso  per caso, di una
 meritevolezza professionale;
     3) violazione dell'art. 76  della  Costituzione  con  riferimento
 alla  delega  di  cui  alla  legge 6 marzo 1992, n. 216, in quanto il
 decreto legislativo n. 198/1995 non ha provveduto alla istituzione di
 nuovi ruoli, qualifiche e gradi, (come previsto dall'art. 3, comma 3,
 della  stessa  legge)  tenendo   conto   della   specificita'   delle
 situazioni,  come quella in esame dei marescialli maggiori A - carica
 speciale e, andando al di la' di quanto previsto dalla  legge-delega,
 ha  accorpato in un medesimo grado, quello del maresciallo aiutante -
 sostituto ufficiale di P.S., anche gradi in precedenza  sottoordinati
 operando  addirittura,  in certe situazioni, uno scavalcamento dovuto
 alla  diversa  anzianita'  di  servizio,  per  il  solo  fatto  della
 equiparazione di grado ex lege.