IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2250 del 1995,
 proposto dai signori Claudio  Abieri,  Paolo  Agate,  Oriana  Ajello,
 Paolo  Altomare,  Cosimo  Aprile, Adriano Balatti, Fortunato Barbaro,
 Michele  Belfiore,  Moreno  Bolognesi,  Cosimo  Buccoliero,  Giovanni
 Callea,  Adriana  Calo', Pier Luigi Cazzato, Mario Vitallano Colazzo,
 Gaspare Colletti, Giuseppe Colosimo, Bruno Cuocolo, Carmine De Lauro,
 Claudio Di Benedetto, tutti rappresentati e difesi dall'avv.  Claudio
 Dal  Piaz  e  dalla  dott.ssa  proc. Cristina Roggia ed elettivamente
 domiciliati presso lo  studio  del  primo  sito  in  Torino,  via  S.
 Agostino  n.  12;  contro  il  Ministero dell'interno, in persona del
 Ministro  pro-tempore,   rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura
 distrettuale  dello  Stato  di Torino e nei cui uffici in corso Stati
 Uniti n. 45 e' domiciliato ex lege;
   Per l'annullamento:
     dei decreti del Capo della polizia n. 333-D/R2  del  1  settembre
 1995,  resi  noti  con  comunicazione  in  pari data, successivamente
 notificata, con i quali i ricorrenti, tutti vice sovrintendenti della
 polizia di Stato, sono stati inquadrati, ai sensi dell'art. 13, comma
 1, lettera  d)  del  decreto  legislativo  n.  197  del  1995,  nella
 qualifica  di  viceispettore  del  nuovo  ruolo degli ispettori della
 polizia di Stato, con decorrenza 1 settembre 1995;
     degli  atti  tutti  antecedenti,  preordinati,  consequenziali  e
 comunque connessi del procedimento;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio  dell'amministrazione
 intimata;
   Viste le memorie presentate dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Giudice relatore il dott. Umberto Giovannini;
   Uditi, alla pubblica udienza del 12 febbraio 1997  l'avv. Carlo Dal
 Piaz  e  la  dott.ssa  proc.  Cristina  Roggia  per  i  ricorrenti  e
 l'avvocato   dello   Stato  Guido  Carotenuto  per  l'amministrazione
 resistente;
   Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   Con il ricorso n. 2250 del 1995, notificato il 14 novembre  1995  e
 depositato il 22 novembre 1995, i ricorrenti chiedono l'annullamento:
 dei  decreti del Capo della polizia n. 333-D/R2 del 1 settembre 1995,
 resi noti con comunicazione in pari data, successivamente notificata,
 con i quali gli istanti, tutti vice sovrintendenti della  polizia  di
 Stato,  sono  stati inquadrati, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett.
 d) del decreto legislativo n. 197 del 1995, nella qualifica  di  vice
 ispettore  del nuovo ruolo degli ispettori della polizia di Stato con
 decorrenza 1 settembre 1995; nonche' degli  atti  tutti  antecedenti,
 preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento.
   I  ricorrenti affidano la fondatezza del ricorso ad un unico motivo
 in diritto.
   Illegittimita' degli impugnati decreti derivata dall'illegittimita'
 costituzionale, in  riferimento  agli  artt.  3,  36,  97,  76  della
 Costituzione  e  all'art.  3  della legge delega n. 216 del 1992, del
 decreto legislativo n. 197 del 1995.
   I ricorrenti, vice sovrintendenti  della  polizia  di  Stato,  sono
 stati  inquadrati  con  i  provvedimenti  impugnati,  in applicazione
 dell'art.  13, lettera d) del decreto legislativo n.  197  del  1995,
 con decorrenza 1 settembre 1995, nella qualifica di vice ispettori.
   Essi  premettono  che  gli  ispettori, con la legge n. 121 del 1981
 erano superiori gerarchici dei sovrintendenti; questi ultimi, in base
 alla tabella C, erano equiparati ai sottufficiali dei  carabinieri  e
 delle altre Forze di polizia.
   A  seguito  della  pronuncia  d'incostituzionalita'  della predetta
 tabella, che non contemplava il  ruolo  degli  ispettori  di  polizia
 (Corte  cost.  n.  277  del  3-12  giugno  1991), i sottufficiali dei
 carabinieri  sono  stati  equiparati  a  questi  ultimi,  in   quanto
 svolgenti pari funzioni.
   Secondo  il  principio di omogeneita' sancito dalla legge delega n.
 216 del 1992, il ruolo degli  ispettori  (ispettore  capo,  ispettore
 principale,  ispettore,  vice ispettore) e' stato equiparato a quello
 dei sovrintendenti (sovrintendente capo,  sovrintendente  principale,
 sovrintendente, vice sovrintendente) e a quello dei sottufficiale dei
 carabinieri  (maresciallo  maggiore,  maresciallo  capo  e ordinario,
 brigadiere, vice brigadiere).
   In relazione, poi, alla citata sentenza n. 277 del 1991 della Corte
 costituzionale, e' stato emanato il decreto-legge n. 5 del 1992,  che
 reca  l'autorizzazione  di  spesa per la perequazione del trattamento
 economico dei sottufficiali dei carabinieri e per la perequazione dei
 trattamenti economici  relativi  al  personale  delle  corrispondenti
 categorie delle altre Forze di polizia.
   La  legge  n.  216 del 1992, nel convertire il suddetto decreto, ha
 delegato il Governo a disciplinare i contenuti del rapporto d'impiego
 delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate, nonche' il
 riordino delle relative carriere.
   Peraltro,  i  decreti  legislativi  di  riordino  delle   carriere,
 attribuzioni  e  trattamenti  economici  del personale delle Forze di
 polizia e del personale delle Forze  armate,  adottati  dal  Governo,
 almeno  per  quanto  riguarda  le  disposizioni transitorie e finali,
 avrebbero disatteso i criteri direttivi contenuti nella legge  delega
 n.  216  del  1992, nonche' il principio generale della conservazione
 dell'anzianita' maturata.
   Nei  rispettivi  nuovi  inquadramenti,  previsti   nelle   suddette
 disposizioni  non  si  sarebbe  tenuto in alcun conto l'equiparazione
 stabilita dalla legge delega n. 216 del 1992 fra le varie qualifiche,
 che risultano collocate in posizioni differenziate.
   Cio'  renderebbe  evidente  l'illegittimita'  costituzionale  delle
 disposizioni   transitorie   e  finali  dei  decreti  legislativi  in
 questione, rispetto all'art. 76 della  Costituzione,  in  quanto  non
 conformi  ai  principi  e ai criteri direttivi stabiliti dalla citata
 legge delega n. 216 del 1992.
   In  particolare,  per  quanto  attiene  al  caso   in   esame,   le
 disposizioni  transitorie e finali del decreto legislativo n. 197 del
 1995 prevedono che il personale  del  ruolo  degli  ispettori  e  dei
 sovrintendenti,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
 335 del 1982 e' inquadrato nelle qualifiche  del  nuovo  ruolo  degli
 ispettori, istituito con il medesimo decreto legislativo.
   In  particolare,  l'art.  13,  comma 1, lettera d), inquadra i vice
 sovrintendenti e i sovrintendenti nella qualifica di vice ispettori.
   Tale inquadramento darebbe luogo a incongruenze, in relazione  alle
 quali vengono sollevate le censure indicate nel titolo del motivo.
   Con  il citato decreto legislativo, l'ispettore e' stato inquadrato
 nella qualifica di ispettore capo;  il  sovrintendente  (compreso  il
 vice  sovrintendente)  in  quella  di  vice ispettore; con il decreto
 legislativo n. 198 del 1995 il brigadiere e' stato  inquadrato  nella
 qualifica  di maresciallo ordinario (corrispondente, nella polizia di
 Stato, a quello di ispettore).
   Di  fatto,  pertanto,  il  vecchio  ruolo  degli  ispettori   viene
 ricollocato  sopra  a  quello  dei  sovrintendenti  e cio' nonostante
 l'equiparazione tra i due ruoli sancita dalla citata pronuncia  della
 Corte costituzionale e dalla legge delega n. 216 del 1992.
   Inoltre,  il  nuovo  inquadramento di cui al decreto legislativo n.
 197  del  1995,  priverebbe  ingiustificatamente  il   personale   in
 questione  dell'anzianita'  di servizio maturata (sino al 1 settembre
 1995) nella qualifica.
   Ed infatti, ai sensi dell'art. 13, comma 4, del citato  decreto,  i
 vice  sovrintendenti,  ai  fini  dell'ammissione  allo  scrutinio  di
 promozione  alla  qualifica  di  ispettore,  conservano  l'anzianita'
 posseduta  nel  ruolo  dei sovrintendenti per un massimo di due anni,
 perdendo,  di  conseguenza,  un   anno   di   anzianita';   ai   fini
 dell'ammissione  allo  scrutinio  di  promozione  alla  qualifica  di
 ispettore capo, la permanenza minima nella qualifica di ispettore  e'
 ridotta di due anni.
   Tale   palese   violazione   del   principio   del   riconoscimento
 dell'anzianita' maturata nella precedente qualifica  dell'ordinamento
 previgente,   da'   luogo  a  situazioni  paradossali,  oltre  che  a
 ingiustificate disparita' di trattamento.
   I vice sovrintendenti, nonostante l'anzianita'  maturata  nel  loro
 ruolo,  sono  inquadrati  in  posizione  deteriore  rispetto  ai vice
 ispettori nominati ex art. 52  legge  n.  121  del  1981,  nonostante
 questi  ultimi  possiedano  anzianita'  di  servizio  molto inferiore
 rispetto ai primi.
   I vice ispettori, inquadrati  ispettori,  ai  sensi  dell'art.  13,
 comma  1,  lettera  c),  maturano  l'anzianita'  per  la promozione a
 ispettore capo al compimento del quinto anno  di  effettivo  servizio
 nella  qualifica  di inquadramento, conservando l'anzianita' maturata
 nel ruolo degli ispettori prima dell'entrata in  vigore  del  decreto
 legislativo n.  197 del 1995.
   Per   effetto  di  tale  meccanismo,  anche  i  piu'  giovani  vice
 ispettori,  divenendo  in  breve  tempo  ispettori  capo,  hanno   la
 possibilita'  di  partecipare  all'ultima selezione per la promozione
 alla qualifica apicale di ispettore superiore.  Tale  sviluppo  della
 carriera  non  e'  previsto per i vice sovrintendenti che, pur avendo
 maggiore anzianita' nelle funzioni, possono raggiungere la  qualifica
 apicale solo molto tempo dopo i vice ispettori.
   Un  simile  meccanismo vanifica di fatto, a danno del personale del
 ruolo  degli  ex  sovrintendenti,  la  perequazione  dei  trattamenti
 economici  prevista dalla legge delega n. 216 del 1992 e per la quale
 sono stati stanziati appositi fondi.
   Disparita' di trattamento che si evidenzia, oltre che in  relazione
 al'assetto sopra indicato e alla perdita dell'anzianita' di servizio,
 anche  in riferimento al riordino previsto per le Forze di polizia ad
 ordinamento militare.
   Il decreto n. 198 del 1995, infatti, nell'istituire i  ruoli  degli
 appuntati,  carabinieri,  sovrintendenti  e  ispettori,  prevede, con
 l'art. 46 delle disposizioni transitorie (ma analoga disposizione  e'
 contenuta nel decreto n. 199 del 1995 per la Guardia di finanza), che
 il   relativo   personale  viene  inqadrato  nelle  nuove  qualifiche
 mantenendo sia l'anzianita' di servizio che il grado maturato.
   Da  quanto  precede,  deriva  l'illegittimita'   dell'inquadramento
 disposto  ai  sensi  dell'art.  13 del decreto legislativo n. 197 del
 1995, per illegittimita' costituzionale della medesima norma, che  si
 deduce in relazione all'art. 76 della Costituzione e all'art. 3 della
 legge  n.  216  del  1992, per la riscontrata difformita' rispetto al
 principio di omogeneita'  sancito  dalla  citata  norma  della  legge
 delega,  in  quanto la prevista equiparazione economica del personale
 delle  Forze  di  polizia   in   analoghe   posizioni   di   carriera
 (sottufficiali  e  sovrintendenti)  non  ha  trovato applicazione per
 effetto del particolare inquadramento disposto con l'art. 13, con  il
 quale   situazioni   riconosciute   omogenee   sono   state  trattate
 differentemente.
   L'art. 13 e' in contrasto pure con l'art. 36 della Costituzione,
  per le  inevitabili  ripercussioni  che  l'inquadramento  in  parola
 determina sul trattamento economico, pregiudicandone la progressione,
 e  cio',  in  violazione  del  principio  della  proporzionalita' tra
 retribuzione e quantita' di lavoro.
   Infine  la  citata  disposizione  contrasta  con  l'art.  97  della
 Costituzione,  in  quanto  il  trattamento riservato al personale del
 ruolo dei sovrintendenti rispetto a quello degli ex ispettori  e  dei
 sottufficiali  dei  carabinieri,  viola  il principio di efficienza e
 imparzialita' dell'organizzazione dei pubblici uffici.
   In  data  1  febbraio  1997  i  ricorrenti   presentavano   memoria
 conclusionale, con la quale ribadivano i motivi gia' rassegnati.
   Si  e' costituita in giudizio l'amministrazione intimata, la quale,
 mediante la comparsa di costituzione dell'Avvocatura dello  Stato  di
 Torino e successiva memoria del 31 gennaio 1996, ritiene infondata la
 proposta questione di illegittimita' costituzionale.
   Infatti,  ad avviso dell'amministrazione, l'inquadramento impugnato
 deriverebbe da una puntuale applicazione del nuovo dettato normativo;
 quanto a quest'ultimo non sussisterebbe  la  eccepita  illegittimita'
 con  riferimento  all'art.  3 della Costituzione, considerato che non
 rilevano ai fini del giudizio le  disparita'  di  mero  fatto,  o  le
 differenze tra due o piu' soggetti o gruppi o situazioni provocate da
 incongruenze   del   sistema   normativo  da  circostanze  casuali  o
 accidentali e da fatti contingenti.
   A cio' si aggiunga - sostiene  l'Avvocatura  -  che  disparita'  di
 fatto  sono  considerate  anche  quelle  che  insorgono  in  sede  di
 applicazione della legge.
   Ne'  sussisterebbe  la  eccepita  illegittimita'  con   riferimento
 all'art.    36  della  Costituzione,  posto che l'art. 13 del decreto
 legislativo n. 197 del 1995 non e'  in  contrasto  con  il  principio
 della  proporzionalita'  ed  adeguatezza  della retribuzione, ne' con
 altri principi costituzionalmente garantiti.
   Ne', infine, sarebbe configurabile la eccepita violazione dell'art.
 97 perche' la materia di cui si discute, anche in denegata ipotesi di
 accertata arbitrarieta' ed irragionevolezza della normativa, non pare
 strettamente inerire ad aspetti organizzativi  e  di  buon  andamento
 della p.a.
   Con  ordinanza  presidenziale  n.  68  del  1996  venivano disposti
 incombenti istruttori a carico dell'amministrazione intimata.
   In data  2  aprile  1996  l'amministrazione  depositava  presso  la
 segreteria del tribunale la documentazione richiesta.
   Alla  pubblica  udienza  del  12  febbraio  1997  la causa e' stata
 chiamata e, su concorde richiesta delle parti,  e'  stata  trattenuta
 per la decisione, come da verbale.
                             D i r i t t o
   Con  il  ricorso  indicato  in  epigrafe alcuni vice sovrintendenti
 della polizia  di  Stato  impugnano,  chiedendone  l'annullamento,  i
 decreti del Capo della polizia n. 333-D/R2 del 1 settembre 1995 con i
 quali gli istanti sono stati inquadrati, ai sensi dell'art. 13, comma
 1,  lettera  d)  del  decreto  legislativo  n.  197  del  1995, nella
 qualifica di vice ispettore del nuovo  ruolo  degli  ispettori  della
 polizia di Stato, con decorrenza 1 settembre 1995.
   Con l'unico motivo di gravame i ricorrenti sostengono l'invalidita'
 dei   citati   decreti   del   Capo   della   polizia   per   effetto
 dell'illegittimita'   costituzionale   dell'art.   13   del   decreto
 legislativo  n.  197 del 1995 in riferimento agli artt. 3, 36, 97, 76
 della Costituzione e all'art.  3 della legge delega n. 216 del 1992.
   Nel merito, il Collegio ritiene  rilevante  la  questione  ai  fini
 della  decisione  del  presente  giudizio,  in  quanto la domanda dei
 ricorrenti - volta a contestare la legittimita' di  un  inquadramento
 direttamente  derivante da un provvedimento a carattere legislativo -
 non potrebbe altrimenti essere accolta,  non  essendo  attribuito  al
 giudice  il  potere  di  disapplicare i provvedimenti aventi forza di
 legge.
   La questione, inoltre, non si  appalesa  manifestamente  infondata,
 proprio  in  riferimento  ai parametri costituzionali individuati dai
 ricorrenti.
   Ritiene il Collegio che ai dubbi di  incostituzionalita'  sollevati
 dal  T.A.R.  per  il  Lazio  con ordinanza del 24 settembre 1996, con
 riferimento, tra l'altro, all'art. 13 del decreto legislativo n.  197
 del 1995  riguardo  ad  inquadramenti  nelle  diverse  qualifiche  di
 ispettori  di  polizia di soggetti provenienti dall'omonimo ruolo del
 pregresso  sistema,  non  sfugga  l'inquadramento  disposto   con   i
 provvedimenti   in  epigrafe,  in  base  all'art.  13  citato,  nella
 qualifica di vice ispettori nel ruolo  degli  ispettori  di  soggetti
 (vice sovrintendenti) gia' appartenenti al ruolo dei sovrintendenti.
   Cio'  in  quanto,  pur  trattandosi  di  posizioni confliggenti, le
 ragioni  del  contendere  traggono  origine  dal   medesimo   sistema
 normativo  di  cui  fa  parte  l'art.  13, comma 1, lettera d) che, a
 seguito della sentenza della Core costituzionale n. 277 del 1991, che
 aveva annullato la tabella allegata alla legge n. 121 del 1981, nella
 parte in cui non era prevista alcuna equiparazione tra gli  ispettori
 della  polizia  di  Stato  e  i  sottufficiali  dei  carabinieri,  ha
 inquadrato  il  personale   del   ruolo   degli   ispettori   e   dei
 sovrintendenti  in  determinate  qualifiche  del  nuovo  ruolo  degli
 ispettori, e in particolare il personale che rivestiva  la  qualifica
 di  sovrintendente  e  vice  sovrintendente  nella  qualifica di vice
 ispettore, determinando le lamentate incongruenze.
   Relativamente all'art. 76  della  Costituzione,  la  non  manifesta
 infondatezza della questione di travalicamento della delega, concerne
 il  fatto  che la legge di delega 6 marzo 1992, n. 216, espressamente
 s'intitola "Conversione in legge,  con  modificazioni,  del  d.-l.  7
 gennaio   1992,   n.  5,  recante  autorizzazione  di  spesa  per  la
 perequazione del trattamento economico  dei  sottufficiali  dell'Arma
 dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale
 n.  277  del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione dei giudicati, nonche'
 perequazione dei trattamenti economici relativi  al  personale  delle
 corrispondenti  categorie  delle  altre  forze  di polizia. Delega al
 Governo per disciplinare i contenuti  del  rapporto  d'impiego  delle
 Forze  di  polizia  e del personale delle Forze armate nonche' per il
 riordino  delle  relative  carriere,   attribuzioni   e   trattamenti
 economici".
   Pare  evidente,  pertanto,  che il decreto delegato non avrebbe mai
 potuto obliterare le ragioni della delega, che erano, appunto, quelle
 di  colmare  il  vuoto  evidenziato  dalla   sentenza   della   Corte
 costituzionale.
   Se  la  delega  e'  attribuita  per determinare un nuovo assetto in
 linea con la sentenza della Corte costituzionale, essa  era  limitata
 nell'oggetto,  per  cui  l'ulteriore  modifica  posta  in  essere dal
 decreto legislativo n. 197  del  1995  appare  non  rispettosa  della
 delega   stessa,   nella   parte   in  cui  tale  decreto:  determina
 inquadramenti e  scavalcamenti  collocando  le  varie  qualifiche  in
 posizioni  differenziate; prevede criteri di progressione in carriera
 dei  quali  viene  denunciata  la  sperequazione  rispetto  a  quelli
 applicabili  ai vice ispettori nominati a seguito di concorso ex art.
 52 della legge n. 121 del 1981, aventi minore anzianita' di servizio;
 limita (attraverso il richiamo da parte dell'art. 13,  comma  4),  al
 personale  di  cui  alla  lettera d) del primo comma la conservazione
 dell'anzianita'  posseduta  nel  rolo  dei  sovrintendenti,  ai  fini
 dell'ammissione  allo  scrutinio  di  promozione  alla  qualifica  di
 ispettore capo, ad un massimo di due anni ed in sostanza ricolloca il
 vecchio ruolo degli ispettori  sopra  a  quello  dei  sovrintendenti,
 nonostante l'equiparazione tra i due ruoli sancita dalla legge delega
 n. 216 del 1992.
   Relativamente all'art. 97, il Collegio rileva che il buon andamento
 ivi indicato sia un principio generale dell'ordinamento giuridico che
 deve   ispirare   qualsiasi  assetto  organizzatorio  della  pubblica
 amministrazione, nel senso che questo, per le premesse da cui parte e
 per  le  conclusioni  cui  giunge,  deve  tendere  all'ottimizzazione
 organizzativa  della stessa pubblica amministrazione, in modo tale da
 poter soddisfare, nel migliore dei modi, gli  interessi  pubblici  in
 attribuzione.
   Ora,  come  e'  facile  constatare  dai  fatti  storici  che  hanno
 determinato l'emanazione del decreto legislativo n. 197 del 1995,  le
 premesse  di  tale  atto legislativo si radicano nella gia' ricordata
 sentenza della  Corte  costituzionale  n.  277  del  1991  che  aveva
 ritenuto  illegittima la tabella allegata alla legge n. 121 del 1981,
 nella parte  in  cui  non  prevedeva  alcuna  equiparazione  tra  gli
 ispettori  della  polizia di Stato e i sottufficiali dei carabinieri,
 che la sentenza stessa riteneva, invece, sia pure in parte esistente.
   Queste essendo le premesse, sarebbe  stato  logico  attendersi  una
 modifica  legislativa  che  individuasse  la  suddetta  equiparazione
 eliminando  l'omissione  esistente  e  non  gia'  una  revisione  dei
 principi  organizzatori che avevano ispirato la riforma della polizia
 di Stato.
   Alla   stregua  delle  considerazioni  che  precedono,  appare  non
 manifestamente infondata la questione di costituzionalita'  dell'art.
 13,  comma  1,  lettera  d),  del decreto legislativo n. 197 del 1995
 anche in  relazione  agli  artt.  3  e,  conseguentemente,  36  della
 Costituzione.
   Infatti,  la  questione, in relazione all'art. 3 della Costituzione
 si fonda sulla disparita' di trattamento tra situazioni  (quella  del
 ruolo  degli  ispettori e quella del ruolo dei sovrintendenti) che il
 decreto  legislativo  n.  197  del  1995,  nel   disporre   i   nuovi
 inquadramenti,   avrebbe  dovuto  trattare  in  modo  omogeneo,  come
 stabilito dalla legge delega.
   Quanto all'art. 36 della  Costituzione,  e'  sufficiente  osservare
 come  gli  inquadramenti disposti in base al decreto n. 197 del 1995,
 nel comportare un generale appiattimento  delle  qualifiche,  in  cui
 viene   sacrificata   (per   coloro  che  provengono  dal  ruolo  dei
 sovrintendenti) l'anzianita'  di  servizio  maturata  nel  precedente
 ruolo,  violino  non solo il principio relativo alla proporzionalita'
 ed adeguatezza della retribuzione, ma creino, comunque, nel  generale
 assetto  del  personale,  situazioni  irragionevoli,  ostacolando  la
 progressione di carriera (laddove non la blocchino  del  tutto,  come
 nel  caso  degli  ispettori  del ruolo ad esaurimento), con ulteriori
 conseguenze  sulla  efficiente  ed  imparziale  organizzazione  degli
 uffici e sulla distribuzione delle responsabilita' e delle competenze
 e, quindi, in violazione dell'art.  97 della Costituzione.
   Il  Collegio,  pertanto, ritiene di dover investire della questione
 sopra individuata la Corte costituzionale e  dispone  la  sospensione
 del presente giudizio.