IL PRETORE Con decreto di citazione emesso il 10 aprile 1995 veniva inviato al giudizio di questo pretore Piazza Antonio per i reati di cui agli artt. 20, lett. b), legge n. 47/1985, artt. 1, 2, 4, 13 e 14 della legge n. 1086/1971; artt. 1, 3, 17, 18 e 29 della legge n. 64/1974, 81 cpv. c.p.; all'udienza del 9 aprile 1997 il pretore sollevava illegittimita' costituzionale dell'art. 60 della legge n. 689/1981 in relazione agli artt. 3 e 32 della Costituzione riservando la motivazione. Ritiene il remittente giudice che la previsione contenuta nell'art. 60 della legge n. 685/1981, di esclusione oggettiva delle norme incriminatrici in materia di edilizia e di urbanistica dal meccanismo della c.d. conversione della pena confligga radicalmente con l'art. 3 della Costituzione se parametrata, tale esclusione, ad altre fattispecie per le quali e' invece consentita l'applicazione di pene sostitutive nonostante la loro indubbia funzione di tutelare interessi a piu' ampio contenuto dell'edilizia e dell'urbanistica e ben piu' significativi lungo la scala dei valori di rango costituzionale, quale ad esempio l'ambiente. E' invero condivisibile l'opinione che ambiente ed urbanistica, benche' in evidente ed intuibile possibilita' di contatto, individuino in realta' distinte materie, delle quali l'ambiente e' quella connotata da maggiore globalita', nel senso delle sue ampie interferenze con numerosi altri interessi da essa condizionati - quale ad esempio, con caratteristiche di primarieta', la salute - o dai quali e' condizionato (quale proprio quello sotteso all'urbanistica in senso stretto che, in quanto e' ordinata a garantire il miglior assetto ed utilizzo del territorio, non puo' non riflettersi, sia positivamente che negativamente sull'ambiente). Cio' non pertanto, ragionando in termini di rigorosa selezione per materia - soprattutto perche' in ambito penale e soprattutto perche' la questione in parola inerisce al tema dell'applicabilita' o meno di norme introducenti sostanzialmente un beneficio a favore dell'imputato - l'esclusione portata dal succitato art. 60 della legge n. 689/1981, in quanto riferita all'edilizia e all'urbanistica, non e' tale da comprendere anche la materia dell'ambiente in genere sicche' restano fuori di tale previsione a contenuto di divieto, ad esempio, le diverse fattispecie introdotte con il decreto del Presidente della Repubblica n. 431/1985 in quanto insistenti a difesa del valore paesistico ambientale non coincidente, ancorche' interferente, con la materia edilizia ed urbanistica che autonomamente contempla le previsioni sanzionatorie gia' risalenti alla l.u. del 1942, passate attraverso la legge n. 10/1977 ed, attualmente, previste dalla legge n. 47/1985, artt. 18 e 20. Eppure, secondo una prospettiva di globalita' (come sopra intesa) non appare fondatamente contestabile che l'ambiente contenga in se' una pluralita' di valori e di interessi che richiederebbero alla stregua della gerarchia, per cosi' dire, degli interessi deducibili dalla Costituzione, ben piu' intensa tutela rispetto all'urbanistica, cosi' da assurgere il relativo trattamento penale per esso previsto, a parametro di congruita' e ragionevolezza per quello dettato in materia per l'appunto di urbanistica ed edilizia. Si pensi, invero, al profilo della "salute" considerato dall'art. 32 della Costituzione garantito come valore primario, in stretto raccordo con la preminente posizione della "persona" (art. 2) che trova adeguato livello di protezione solo entro una cornice ambientale fatta di salubrita' e, comunque, di attenta vigilanza sui fattori idonei a perturbare l'ecosistema di riferimento dell'uomo. Conseguentemente, ognuno vede quale sia lo spessore di rilevanza dell'ambiente se misurato con quello dell'urbanistica che, se per un verso concorre, condizionandolo, alla definizione ed individuazione del bene ambiente, dall'altro sembra piuttosto prefigurarsi in termini di valore con finalita' organizzatorie e a contenuto socioeconomico cosi' come sembrano denotare in particolare l'art. 117 della Costituzione relativamente al fine, e gli artt. 41, 42, 43 e 44 relativamente al contenuto. In conclusione, dunque, dal raffronto fra la disciplina dettata in materia di ambiente e quella dettata in materia di edilizia ed urbanistica, per la parte attinente allo specifico punto qui in discussione, nettamente emerge l'incongruita' dell'esclusione della procedura della conversione della pena per i reati in materia, per l'appunto, di edilizia e di urbanistica; incongruita' e irragionevolezza discendente proprio dalla disuguaglianza di trattamento che viene a determinarsi fra contegni negativamente incidenti su interessi obiettivamente connessi (urbanistico ed ambiente) e con previsioni di sfavore a carico di quei contegni che incidono su quello, fra i suddetti valori, meno pregnante nel confronto cosi' da risultarne manifesta l'ingiustizia ed irragionevole il trattamento in aperto contrasto con l'art. 3 della Costituzione. In punto di rilevanza della prospettata questione si osserva che nel presente processo il giudice remittente e' chiamato a fare applicazione eventuale della norma denunciata qualora a seguito di condanna, ricorrendone i presupposti debba applicare l'art. 53 della legge n. 689/1981.