IL PRETORE
   Sciogliendo la riserva assunta all'udienza  dibattimentale  del  22
 aprile 1997, osserva quanto segue.
   Plebani  Fabrizio  e' stato citato a giudizio dal g.i.p. in seguito
 all'opposizione proposta avverso il  decreto  penale,  emesso  il  28
 maggio  1996,  di condanna alla sanzione pecuniaria di lire 1.800.000
 di multa (cosi' sostituita ex art. 53 legge n. 689/1981  la  pena  di
 ventiquattro giorni di reclusione) per il reato di cui agli artt.  81
 c.p. e 37 legge n. 689/1981.
   Preliminarmente    all'apertura    del   dibattimento   la   difesa
 dell'imputato ha eccepito l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3
 del d.-l.  28 marzo 1996 n. 166 (reiterato piu' volte da  ultimo  col
 d.-l.  28  marzo 1997 n. 79) nella parte in cui non consente che alla
 regolarizzazione contributiva possano provvedere anche i soggetti che
 per  qualunque  motivo  (fallimento,  avvicendamento  nelle   cariche
 sociali,  liquidazione  della  societa')  abbiano  perso la capacita'
 patrimoniale o la rappresentanza della persona giuridica.
   La questione deve ritenersi non manifestamente infondata.
   E invero secondo la norma denunciata i soggetti sopra indicati  non
 hanno  la  possibilita'  di  sanare  le irregolarita' commesse quando
 potevano disporre liberamente del loro patrimonio ovvero  rivestivano
 la  carica  di  legali  rappresentanti  della societa' e pertanto non
 possono estinguere i reati connessi alle predette irregolarita'.
   Di qui il contrasto della normativa denunciata in primo  luogo  col
 principio  della  personalita'  della  responsabilita' penale sancito
 dall'art. 27, comma primo della  Costituzione,  dal  momento  che  la
 possibilita' di essere prosciolto da un reato viene a dipendere dalla
 scelta  discrezionale  di  un  terzo  (curatore  fallimentare, legale
 rappresentante della societa' subentrato all'imputato).
   Inoltre la norma denunciata appare in contrasto  col  principio  di
 uguaglianza  di  cui all'art. 3 Cost. poiche' determina una posizione
 deteriore per l'imputato fallito non piu'  legale  rappresentante  di
 una  societa'  rispetto  alla  posizione  dell'imputato  in  bonis  o
 attualmente legale rappresentante.  Tale  disparita'  di  trattamento
 appare  irragionevole  perche'  collegata  a  circostanze,  quali  il
 fallimento della  societa'  o  la  perdita  della  carica  di  legale
 rappresentante della societa', del tutto irrilevanti sotto il profilo
 penalistico.
   Si   consideri,   sotto   il  profilo  dell'irragionevolezza  della
 normativa denunciata, che in materia fiscale l'art. 57, comma  sesto,
 della  legge  31  dicembre  1991  n.  413  consente  di presentare la
 dichiarazione integrativa e di effettuare i relativi pagamenti  anche
 a  "coloro  che  alla  data  del  30  settembre  1991  hanno perso la
 rappresentanza del soggetto passivo o del soggetto inadempiente".
   Inoltre la questione di illegittimita' costituzionale che ci occupa
 appare rilevante ai fini della decisione dal  momento  che  la  norma
 denunciata    non    consente   all'imputato   di   provvedere   alla
 regolarizzazione  contributiva  estinguendo  in  tal  modo  il  reato
 ascrittogli.