IL TRIBUNALE
   Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza nella controversia promossa
 dall'Ente poste  italiane  col  patrocinio  dell'avv.  Bianco  contro
 Spinola  Valentina, Gualtieri Paolo Gualtieri Silvia, Maretti Samanta
 Bergamin Chiara, Benzon Arianna, Stevanato  Michele,  Destro  Simone,
 Rossit Paolo, Salizzato Valentina, Zona Cinzia, Stoppa Marco, Polesel
 Alessia, Riosa Rossana, Gialdisi Fabiana, Agus Elisabetta, Bortolozzo
 Gianluca,  Boscolo  Gianni,  Voltolini  Lucia, Dorigo Massimo, Busato
 Marina, Zanioli Andrea, Michielazzo Paolo,  Albertin  Ersilia,  Berna
 Manuel, Lombardo Maria, Zaccarin Tiziano, Voltolina Manuel, Calzavara
 Marco,  Naimoli  Annalisa,  Griggio  Alessandro, De Biasi Alessandro,
 Cercato Annamaria, Simionato Stefano, Perini Anna, Schiazzano  Maria,
 Perrucci  Pina,  Corro'  Gloria,  Mingoia  Candida, Canadeo Vittorio,
 Ferlanti Fabia, Calzavara  Manola,  Perra  Andrea,  Pagan  Pierpaolo,
 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Ettore Squillace
 in Padova, via Vergerio n. 31.
   In punto: sentenza pretore di Venezia n. 548/96.
   Il tribunale, esaminati gli atti e i documenti di causa;
   Ritenuto,  preliminarmente,  non sussistente il gravissimo danno di
 cui all'art. 431 c.p.c. cosi' come dedotto dalla parte appellante;
   Vista in particolare, l'eccezione di illegittimita'  costituzionale
 sollevata  dalle  parti  appellate  relativamente all'art. 9 comma 21
 decreto-legge n. 510/1996 convertito in legge n. 608/1996;
   Rilevato che la predetta norma, dopo avere stabilito un diritto  di
 precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato fino al 31 dicembre
 1996  dei  lavoratori  che abbiano prestato attivita' lavorativa alle
 dipendenze dell'E.P.I. con contratti di lavoro a tempo determinato  a
 decorrere  dal  1  dicembre  1994 dispone che "..... le assunzioni di
 personale con contratto di  lavoro  a  tempo  determinato  effettuate
 dall'E.P.I.  a decorrere dalla data della sua costituzione e comunque
 non  oltre  il  30  giugno  1997, non possono dar luogo a rapporti di
 lavoro a tempo determinato e decadono allo scadere del termine finale
 di ciascun contratto...";
   Considerato che il  decreto-legge  citato,  cosi'  come  convertito
 nella  legge  n.  608/1996,  si e' inserito in un contesto normativo,
 relativamente  ai  contratti  di  lavoro  stipulati   con   l'E.P.I.,
 caratterizzato  dalla completa applicabilita' delle norme legislative
 e contrattuali di natura  privatistica,  essendo  stato  superato  il
 regime transitorio di cui all'art. 6, comma II, legge n. 71/1994;
   Considerato, quindi, che la norma impugnata pare avere disciplinato
 con  effetti  retroattivi  fattispecie  che  trovano  la  loro fonte,
 appunto, nella suddetta disciplina privatistica:
   Ritenuto  che  cio'  implica  una  irragionevole  e  ingiustificata
 disparita'  di  trattamento  tra i lavoratori a termine dell'E.P.I. e
 tutti gli altri lavoratori a termine - non esclusi  i  dipendenti  di
 imprese  operanti nel medesimo settore - nonche' tra coloro che hanno
 stipulato contratti di lavoro a tempo determinato  prima  e  dopo  la
 scadenza  temporale  di  cui  alla  norma  in  esame, con conseguente
 violazione dell'art. 3 Cost;
   Considerato, infatti, avuto particolare riguardo al  primo  profilo
 di disparita', che, in base all'art. 9 in questione, per i lavoratori
 a  termine  dell'E.P.I. trova, nuovamente, applicazione la disciplina
 pubblicistica di cui alla legge n. 1376/1965 e al d.P.R n.  276/1991,
 mentre  per  tutti  gli  altri lavoratori deve farsi riferimento alla
 legge  n.  230/1962,  evidentemente  piu'  rigorosa  in   ordine   ai
 presupposti,  per la stipulazione del contratto, alle sue fomalita' e
 alla possibilita' di conversione in contratto a tempo indeterminato;
   Considerato, avuto riguardo al secondo profilo di  disparita',  che
 l'irragionevolezza  discende  da  un  trattamento  differenziato  dei
 lavoratori  a  fronte  dell'identita'  del   datore   di   lavoro   e
 dell'attivita' lavorativa e della natura del rapporto;
   Ritenuto che l'ampia portata della normativa in esame, che pare non
 valutare  le  ipotesi  di nullita' in base alla normativa previgente,
 garantisce la validita' della clausola  di  apposizione  del  termine
 anche  in  presenza  di motivo illecita per ragioni di sesso, razza e
 appartenenza ad una associazione sindacale,  cosi'  determinando  una
 disciplina ad hoc per il solo personale E.P.I.;
   Considerato,   sempre   sotto   il   profilo  della  disparita'  di
 trattamento, che in forza della normativa impugnata, un  rapporto  di
 lavoro  sorto  in base alla precedente disciplina (legge n. 71/1994 e
 C.C.N.L. novembre 1994 viene ad  essere  sottoposto  successivamente,
 grazie  all'effetto  retroattivo della norma medesima, ad una diversa
 disciplina, in modo tale che  un  soggetto  che  poteva  azionare  il
 proprio  diritto  ad  ottenere la conversione del contratto a termine
 illeggittimo in un contratto a tempo indeterminato  non  e'  piu'  in
 grado di farlo;
   Considerato inoltre che la retroattivita' all'infuori della materia
 penale,   pur  non  integrando  principio  di  rango  costituzionale,
 rappresenta pur sempre una regola essenziale del sistema a cui, salva
 una  effettiva  causa  giustificatrice  -  non   apprezzabile   nella
 fattispecie  -  il  legislatore  deve  ragionevalmente  attenersi, in
 quanto la certezza dei rapporti  preferiti  costituisce  un  indubbio
 cardine  della  civile convivenza e della tranquillita' dei cittadini
 (ex plurimis, Costituzione 155/1990);
   Considerato    che    si    ravvisa   un   ulteriore   profilo   di
 incostituzionalita' per violazione dell'art. 39 Cost.;
     che, infatti la norma impugnata superando la disciplina stabilita
 dalla contrattazione collettiva, frutto della espressa delega di  cui
 alla  legge  n.  71/1994,  viene  a  violare il principio di liberta'
 sindacale in quanto restringe la sfera di autonomia  collettiva  alla
 quale  il  legislatore  del  1994  aveva  espressamente  demandato la
 regolamentazione del rapporto privatistico con l'E.P.I e  tutto  cio'
 in   assenza   di   circostanze   eccezionali   o   di  questioni  di
 compatibilita'  con  gli  obiettivi  di  politica  economica  di  cui
 all'art. 41, III comma Cost.;
   Ritenuto,  infine, che puo' dubitarsi della costituzianalita' della
 norma  anche  laddove  essa  esenta  un  singolo  datore  di   lavoro
 dall'osservanza della normativa che disciplina il contratto di lavoro
 a tempo determinato, cosi' dando vita ad un ingiustificato privilegio
 in  grado  di  alterare la concorrenza con gli altri imprenditori del
 settore, assoggettati alla normativa generale;
   Considerato che la questione deve ritenersi rilevante nel  presente
 giudizio   in   quanto   dalla   decisione   della   stessa   dipende
 l'individuazione della disciplina applicabile ai rapporti  di  lavoro
 per cui e' causa,