IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella controversia promossa dall'Ente poste italiane col patrocinio dell'avv. Bianco contro Spinola Valentina, Gualtieri Paolo Gualtieri Silvia, Maretti Samanta Bergamin Chiara, Benzon Arianna, Stevanato Michele, Destro Simone, Rossit Paolo, Salizzato Valentina, Zona Cinzia, Stoppa Marco, Polesel Alessia, Riosa Rossana, Gialdisi Fabiana, Agus Elisabetta, Bortolozzo Gianluca, Boscolo Gianni, Voltolini Lucia, Dorigo Massimo, Busato Marina, Zanioli Andrea, Michielazzo Paolo, Albertin Ersilia, Berna Manuel, Lombardo Maria, Zaccarin Tiziano, Voltolina Manuel, Calzavara Marco, Naimoli Annalisa, Griggio Alessandro, De Biasi Alessandro, Cercato Annamaria, Simionato Stefano, Perini Anna, Schiazzano Maria, Perrucci Pina, Corro' Gloria, Mingoia Candida, Canadeo Vittorio, Ferlanti Fabia, Calzavara Manola, Perra Andrea, Pagan Pierpaolo, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Ettore Squillace in Padova, via Vergerio n. 31. In punto: sentenza pretore di Venezia n. 548/96. Il tribunale, esaminati gli atti e i documenti di causa; Ritenuto, preliminarmente, non sussistente il gravissimo danno di cui all'art. 431 c.p.c. cosi' come dedotto dalla parte appellante; Vista in particolare, l'eccezione di illegittimita' costituzionale sollevata dalle parti appellate relativamente all'art. 9 comma 21 decreto-legge n. 510/1996 convertito in legge n. 608/1996; Rilevato che la predetta norma, dopo avere stabilito un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 1996 dei lavoratori che abbiano prestato attivita' lavorativa alle dipendenze dell'E.P.I. con contratti di lavoro a tempo determinato a decorrere dal 1 dicembre 1994 dispone che "..... le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato effettuate dall'E.P.I. a decorrere dalla data della sua costituzione e comunque non oltre il 30 giugno 1997, non possono dar luogo a rapporti di lavoro a tempo determinato e decadono allo scadere del termine finale di ciascun contratto..."; Considerato che il decreto-legge citato, cosi' come convertito nella legge n. 608/1996, si e' inserito in un contesto normativo, relativamente ai contratti di lavoro stipulati con l'E.P.I., caratterizzato dalla completa applicabilita' delle norme legislative e contrattuali di natura privatistica, essendo stato superato il regime transitorio di cui all'art. 6, comma II, legge n. 71/1994; Considerato, quindi, che la norma impugnata pare avere disciplinato con effetti retroattivi fattispecie che trovano la loro fonte, appunto, nella suddetta disciplina privatistica: Ritenuto che cio' implica una irragionevole e ingiustificata disparita' di trattamento tra i lavoratori a termine dell'E.P.I. e tutti gli altri lavoratori a termine - non esclusi i dipendenti di imprese operanti nel medesimo settore - nonche' tra coloro che hanno stipulato contratti di lavoro a tempo determinato prima e dopo la scadenza temporale di cui alla norma in esame, con conseguente violazione dell'art. 3 Cost; Considerato, infatti, avuto particolare riguardo al primo profilo di disparita', che, in base all'art. 9 in questione, per i lavoratori a termine dell'E.P.I. trova, nuovamente, applicazione la disciplina pubblicistica di cui alla legge n. 1376/1965 e al d.P.R n. 276/1991, mentre per tutti gli altri lavoratori deve farsi riferimento alla legge n. 230/1962, evidentemente piu' rigorosa in ordine ai presupposti, per la stipulazione del contratto, alle sue fomalita' e alla possibilita' di conversione in contratto a tempo indeterminato; Considerato, avuto riguardo al secondo profilo di disparita', che l'irragionevolezza discende da un trattamento differenziato dei lavoratori a fronte dell'identita' del datore di lavoro e dell'attivita' lavorativa e della natura del rapporto; Ritenuto che l'ampia portata della normativa in esame, che pare non valutare le ipotesi di nullita' in base alla normativa previgente, garantisce la validita' della clausola di apposizione del termine anche in presenza di motivo illecita per ragioni di sesso, razza e appartenenza ad una associazione sindacale, cosi' determinando una disciplina ad hoc per il solo personale E.P.I.; Considerato, sempre sotto il profilo della disparita' di trattamento, che in forza della normativa impugnata, un rapporto di lavoro sorto in base alla precedente disciplina (legge n. 71/1994 e C.C.N.L. novembre 1994 viene ad essere sottoposto successivamente, grazie all'effetto retroattivo della norma medesima, ad una diversa disciplina, in modo tale che un soggetto che poteva azionare il proprio diritto ad ottenere la conversione del contratto a termine illeggittimo in un contratto a tempo indeterminato non e' piu' in grado di farlo; Considerato inoltre che la retroattivita' all'infuori della materia penale, pur non integrando principio di rango costituzionale, rappresenta pur sempre una regola essenziale del sistema a cui, salva una effettiva causa giustificatrice - non apprezzabile nella fattispecie - il legislatore deve ragionevalmente attenersi, in quanto la certezza dei rapporti preferiti costituisce un indubbio cardine della civile convivenza e della tranquillita' dei cittadini (ex plurimis, Costituzione 155/1990); Considerato che si ravvisa un ulteriore profilo di incostituzionalita' per violazione dell'art. 39 Cost.; che, infatti la norma impugnata superando la disciplina stabilita dalla contrattazione collettiva, frutto della espressa delega di cui alla legge n. 71/1994, viene a violare il principio di liberta' sindacale in quanto restringe la sfera di autonomia collettiva alla quale il legislatore del 1994 aveva espressamente demandato la regolamentazione del rapporto privatistico con l'E.P.I e tutto cio' in assenza di circostanze eccezionali o di questioni di compatibilita' con gli obiettivi di politica economica di cui all'art. 41, III comma Cost.; Ritenuto, infine, che puo' dubitarsi della costituzianalita' della norma anche laddove essa esenta un singolo datore di lavoro dall'osservanza della normativa che disciplina il contratto di lavoro a tempo determinato, cosi' dando vita ad un ingiustificato privilegio in grado di alterare la concorrenza con gli altri imprenditori del settore, assoggettati alla normativa generale; Considerato che la questione deve ritenersi rilevante nel presente giudizio in quanto dalla decisione della stessa dipende l'individuazione della disciplina applicabile ai rapporti di lavoro per cui e' causa,