IL CONSIGLIO DI STATO
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  in  appello
 proposto  dal  sig.  Dario  Colombo, rappresentato e difeso dall'avv.
 Gualtiero Rueca e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Roma,
 largo della Gancia n. 1; contro la U.S.S.L. n. 61 di Carate  Brianza,
 in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituitasi; e
 nei   confronti   dei  signori  Angelo  Pozzi  e  Lucio  Perego,  non
 costituitisi; per l'annullamento della sentenza 11 febbraio 1992,  n.
 43,  con  la  quale il t.a.r. per la Lombardia ha respinto il ricorso
 proposto dall'attuale appellante;
   Visto l'atto di appello ed i relativi allegati;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Relatore alla pubblica udienza del 25 ottobre 1996  il  consigliere
 Liliana Ferraro;
   Udito l'avv. Gualtiero Rueca per l'appellante;
   Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   Il  dott.  Dario  Colombo,  a  suo tempo dimessosi dal servizio che
 svolgeva in qualita'  di  assistente  ostetrico-ginecologico,  presso
 l'USL  n.  61  della  Lombardia  di  Carate  Brianza, fu riammesso in
 servizio a domanda, con deliberazione  del  comitato  di  gestione  2
 agosto  1984, n. 359. Il medesimo comitato, con deliberazione 3 marzo
 1988, n.  89, respinse l'istanza del dott. Colombo di riconoscimento,
 ai fini economici, dei servizi prestati in precedenza alle dipendenze
 della stessa Amministrazione (1  aprile  1975-30  settembre  1975,  a
 tempo pieno e 1 ottobre 1976-31 ottobre 1983, a tempo definito).
   Detto provvedimento, nella parte in cui rifiutava il riconoscimento
 dell'anzianita',  fu  impugnato  dall'interessato  davanti  al t.a.r.
 della Lombardia con ricorso notificato il 6 giugno 1988.
   Il ricorrernte dedusse che le disposizioni  contenute  negli  artt.
 132  d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e 24 e 59 d.P.R. 20 dicembre 1979,
 n. 761 vanno interpretate nel senso che la riammissione  in  servizio
 deve  essere disposta con riconoscimento dei periodi di servizio gia'
 prestato  e  con  le  conseguenti  attribuzioni  economiche;  in  via
 subordinata, per il caso che le suddette norme venissero interpretate
 in  senso  a lui sfavorevole, eccepi' l'illegittimita' costituzionale
 delle norme citata con riferimento al  diverso  trattamento  disposto
 dall'art.    115  d.P.R.  31  maggio  1974, n. 417 per gli insegnanti
 statali.
   Il t.a.r., con la sentenza indicata in  epigrafe,  ha  respinto  la
 domanda,   giudicandola  infondata  e  ha  dichiarato  in  parte  non
 rilevante  e  in  parte  manifestamente  infondata  la  questione  di
 legittimita' costituzionale.
   Il dott. Colombo propone appello per i seguenti motivi:
   1.  -  Violazione  e  falsa applicazione dell'art. 59 del d.P.R. 20
 dicembre 1979, n. 761 e dell'art. 132 d.P.R. 10 gennaio 1957, n.   3,
 in relazione all'art. 154 d.P.R. 25 giugno 1983, n. 348. L'appellante
 assume  la  erroneita' della pronuncia di primo grado, nella parte in
 cui  il t.a.r. ha affermato che l'art. 59 d.P.R. 20 dicembre 1979, n.
 761, "implicitamente dispone la perdita  dell'anzianita'  economica".
 Cio' perche', a dire dell'appellante, se il legislatore avesse voluto
 una  cosi'  grave  conseguenza  l'avrebbe prevista in modo esplicito.
 Inoltre, l'interpretazione restrittiva del t.a.r.  contrasta  con  la
 ratio  della  norma.  In  sostanza, con la norma citata, interpretata
 anche alla luce della disciplina precedente, il legislatore ha voluto
 disporre una meno favorevole valutazione della "anzianita' di grado",
 ma il disconoscimento dell'anzianita' precedentemente maturata  nella
 qualifica   deve   valere   esclusivamente  ai  fini  dell'ordine  di
 precedenza  nel  ruolo  e  nel  grado;  non  vale,  invece,  ai  fini
 dell'inquadramento   economico   laddove  le  norme  di  legge  e  di
 contratto,  fondano  sull'anzianita'   di   servizio   il   contenuto
 dell'inquadramento e del trattamento economico.
   2.  -  Violazione  e  falsa  applicazione  dell'art.  24  d.P.R. 20
 dicembre 1979, n. 761, dell'art. 54 del d.P.R.  25  giugno  1983,  n.
 348,  nonche'  delle  norme  degli  accordi collettivi e dei principi
 generali del pubblico impiego in tema di ricostruzione di carriera  e
 di  riconoscimento  di  servizi  precedentemente prestati. Eccesso di
 potere e travisamento dei fatti. Con tale motivo, l'appellante assume
 che i servizi  prestati  dal  dipendente,  prima  dell'assunzione  in
 ruolo,  presso  pubbliche amministrazioni, sono comunque riconosciuti
 ai  fini  della  "ricostruzione  della  carriera",  con   conseguente
 riflesso  sul  trattamento economico, cio' perche' la norma invocata,
 che dispone per il servizio prestato presso il settore di provenienza
 - "che viene valutato per intero a tutti gli effetti"  -  nulla  dice
 circa  la  necessita'  che  tra  i due periodi lavorativi considerati
 sussista o meno continuita' temporale.
   3. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 59 d.P.R. 20  dicembre
 1979,  n.  761,  in  relazione  all'art.  132, terzo comma, d.P.R. 10
 gennaio 1957, n. 3,  per  contrasto  con  gli  artt.  3  e  36  della
 Costituzione.
   L'appellante  deduce  la  ingiustificata  differenza di trattamento
 riservata al personale sanitario rispetto  al  personale  scolastico,
 nonche'  disparita'  del  dipendente riassunto rispetto al dipendente
 nuovo assunto, al quale vengono riconosciuti, ai fini del trattamento
 economico, i servizi precedentemente prestati prima  dell'assunzione,
 presso altre USSL o altre pubbliche amministrazioni.
   All'udienza del 25 ottobre 1996 la causa e' stata trattenuta per la
 decisione.
                             D i r i t t o
   L'art.  132 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, sui dipendenti civili
 dello Stato, richiamato, per  i  dipendenti  delle  unita'  sanitarie
 locali,   dall'art.   59   del  d.P.R.  20  dicembre  1979,  n.  761,
 disciplinando  la  riammissione   in   servizio   dell'impiegato   in
 precedenza  dimessosi  o collocato a riposto o decaduto dall'impiego,
 al terzo comma dispone:   "l'impiegato  riammesso  e'  collocato  nel
 ruolo  e  nella qualifica cui apparteneva al momento della cessazione
 dal servizio, con decorrenza di  anzianita'  nella  qualifica  stessa
 dalla data del provvedimento di riammissione".
   La   disposizione  in  se  stessa  sarebbe  chiara  nel  senso  che
 l'impiegato   riammesso,   ancorche'   inquadrato   nella   qualifica
 precedentemente rivestita anziche' nella qualifica iniziale di coloro
 che  accedono per la prima volta all'impiego, abbia pero' anzianita',
 nella   suddetta   qualifica,   dalla   data   del  provvedimento  di
 riammissione. E null'altro disponendo la legge, si dovrebbe intendere
 che la decorrenza dell'anzianita' cosi'  definita  debba  valere  sia
 agli effetti giuridici che a quelli economici.
   Peraltro,  il  collegio  si  trova in presenza dell'art. 115, terzo
 comma del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417,  in  virtu'  del  quale  "Il
 personale  riammesso  in  servizio  assume  nel  ruolo  la  posizione
 giuridica ed economica che vi occupava all'atto della cessazione  del
 rapporto di servizio".
   Chiaramente  tale  ultima disposizione prevede, per la categoria di
 pubblici impiegati considerata, in senso opposto a quanto  porterebbe
 a  concludere  per  i  dipendenti  delle USL, la lettera dell'art. 59
 citato.
   Neppure risulta che la suddetta norma di favore trovi una razionale
 giustificazione in obiettive circostanze inerenti alla diversita' del
 rapporto di impiego tra insegnanti statali e dipendenti della USL.
   Il collegio deve, pertanto, rilevare una chiara asimmetria  tra  le
 norme,   con   la   conseguenza   che   situazioni  analoghe  vengono
 disciplinate differentemente.
   La questione, pertanto, piu' ampiamente che  nei  termini  proposti
 dal ricorrente, il quale vuole l'estensione della norma di privilegio
 dettata  a  favore  degli insegnanti, e' invece il dubbio alternativo
 tra l'illegittimita' costituzionale, per violazione del principio  di
 uguaglianza   e  del  principio  di  tutela  della  retribuzione  del
 lavoratore, sanciti rispettivamente dagli artt. 3, primo comma, e 36,
 primo comma, della Costituzione, del combinato disposto  degli  artt.
 59  d.P.R.    n.  761  del 1979 e dell'art. 132 d.P.R. n. 3 del 1957,
 nella parte  in  cui  negano  la  rilevanza  dei  periodi  lavorativi
 pregressi  ai  dipendenti  delle USL riammessi in servizio, ovvero la
 illegittimita' costituzionale dell'art. 115 del  d.P.R.  n.  417  del
 1974,  nella  parte  in  cui  impone,  nella  identica  situazione di
 riammissione in servizio, la valutazione dei periodi pregressi.
   L'altra  questione   formulata   dall'appellante   -   sempre   con
 riferimento ai parametri ora enunciati - e' la illogica disparita' di
 trattamento  tra chi viene riammesso in servizio, e non vede valutati
 i periodi pregressi, e chi viene assunto  per  la  prima  volta,  che
 invece,  a  norma dell'art. 24 del d.P.R. n. 761/1979, vede valutati,
 ai fini dell'inquadramento economico, i servizi pregressi.
   Vero e' che  l'art.  132  dispone  l'inquadramento,  della  persona
 riammessa  in  servizio,  nella  qualifica  a suo tempo raggiunta, la
 quale pertanto ha un beneficio ben maggiore di quello  conseguito  da
 colui   che   viene   assunto   per   la   prima  volta  in  servizio
 necessariamente nella qualifica iniziale;  e'  pur  vero,  pero'  che
 quando la persona riammessa in servizio aveva, come il ricorrente, la
 qualifica iniziale (assistente medico), si puo' creare effettivamente
 una disparita' di trattamento ingiustificata.
   Le  esposte  questioni  apparendo  rilevanti  e  non manifestamente
 infondate, devono essere rimesse alla Corte costituzionale.