Ricorso per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro la regione Lombardia, in persona del presidente della Giunta regionale in carica, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della delibera legislativa "norme transitorie inerenti l'esercizio della caccia nel Parco regionale dell'Alto Garda bresciano", approvata dal Consiglio regionale della regione Lombardia nella seduta del 30 luglio 1997, rinviata a nuovo esame con atto 1 settembre 1997, riapprovata dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta nella seduta del 17 settembre 1997. 1. - La delibera legislativa approvata il 30 luglio 1997 prevede una modifica dell'art. 13, comma 5, della l.r. 8 novembre 1996, n. 32 "Integrazioni e modifiche alla l.r. 30 novembre 1983, n. 86 ''Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonche' delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale'' e regime transitorio per l'esercizio dell'attivita' venatoria". Con questo provvedimento la regione ha apportato la cartografia con la quale vengono provvisoriamente individuate le zone da destinare a parco naturale. Tale modifica viene proposta in recepimento della deliberazione dell'assemblea della Comunita' montana Parco Alto Garda bresciano n. 21 del 30 giugno 1997 e in via transitoria "anticipando" il piano territoriale di coordinamento (PTC) permettendo la caccia all'interno del parco regionale. 2. - Detta delibera e' stata fatta oggetto di rinvio con il quale il Governo ha rilevato che: "la legge contrasta con gli artt. 22, comma 6, legge n. 394/1991 (legge quadro sulle aree protette) e art. 21, comma 1, lett. b), legge n. 157/1992 (legge quadro in materia di protezione della fauna) che prescrivono il divieto assoluto di caccia nei parchi regionali. E' inoltre censurabile sotto il profilo della irragionevolezza, della disparita' di trattamento e per contrasto con i principi generali della legge n. 394/1991 per i seguenti motivi: atteso che l'art. 1 della legge n. 394/1991, come del resto la legge regionale n. 32/1996 prevede, per l'istituzione dei parchi, di tenere conto di tutte le componenti ivi elencate, e non solo della componente ''fauna'' - sotto il solo profilo della caccia -, la delimitazione provvisoria del territorio non e' in grado di tenere conto del complesso delle componenti da tutelare. Ne' la legge n. 32/1996 che ha modificato in parte la legge regionale n. 86/1983 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonche' delle aree di particolare rilevanza naturale ed ambientale) prevede procedure di ''anticipazone del piano territoriale di coordinamento del parco'' al fine di definire le aree da destinare a parco naturale previste dall'art. 16-ter della legge regionale n. 86/1983 (aggiunto dall'art. 8 della legge n. 32/1996). L'art. 13, comma 3, stabilisce invece che ''l'individuazione delle aree a parco naturale e' effettuata in sede di approvazione del PTC, secondo i criteri di cui all'art. 12, sentiti i relativi enti gestori e le competenti province ...'' con evidente salvaguardia del principio del contemperamento degli interessi. Adesso si permette la caccia in aree istituite a fini di protezione delle specie animali, mediante la riproposizione di norme transitorie che si aggiungono ad altre norme che dovevano essere transitorie, in attesa del PTC. La riproposizione di tale procedura non puo' essere ammessa come mezzo per la parziale regolamentazione di una fattispecie che costituisce un tutt'uno inscindibiIe e che trova la sua naturale regolamentazione del Piano territoriale di coordinamento con tutte le garanzie che esso prevede. Una diversa soluzione vanificherebbe I'intero sistema posto a difesa del patrimonio naturale". 3. - Il Consiglio regionale nella seduta del 17 settembre 1997 ha riapprovato a maggioranza assoluta il medesimo testo. Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 9 ottobre 1997, ha deliberato l'impugnazione dinanzi alla Corte costituzionale, che viene ora proposta con il presente atto, in base ai seguenti motivi. La delibera legislativa e' illegittima per contrasto con gli artt. 22, comma 6, legge n. 394/1991 (legge quadro sulle aree protette) e art. 21, comma 1, lettera b) (legge quadro in materia di protezione della fauna) che prescrivono il divieto assoluto di caccia nei parchi regionali. E' inoltre censurabile sotto il profilo della irragionevolezza della disparita' di trattamento e per contrasto con i principi generali della legge n. 394/1991 per i seguenti motivi: atteso che l'art. 1 della legge n. 391/1991, come del resto la legge regionale n. 32/1996 prevede, per l'istituzione dei parchi, di tenere conto di tutte le componenti ivi elencate, e non solo della componente "fauna" - sotto il profilo dela caccia -, la delimitazione provvisoria del territorio non e' in grado di tenere conto del complesso delle componenti da tutelare. Ne' la legge n. 32/1996 che ha modificato in parte la legge regionale n. 86/1996 (Piano generale delle aree di particolare rilevanza naturale ed ambientale) prevede procedure di "anticipazione del piano territoriale di coordinamento del parco" al fine di definire le aree da destinare a parco naturale previste dall'art. 16-ter della legge regionale n. 86/1983 (aggiunto dall'art. 8 della legge n. 32/1996). L'art. 13, comma 3, stabilisce invece che "l'individuazione delle aree a parco naturale e' effettuata, in sede di approvazione del PTC, secondo i criteri di cui all'art. 12, sentiti i relativi enti gestori e le competenti province ..." con evidente salvaguardia del principio del contemperamento degli interessi. Adesso si permette la caccia in aree istituite a fini di protezione delle specie animali, mediante la riproposizione di norme transitorie che si aggiungono ad altre norme che dovevano essere transitorie, in attesa del PTC. La riproposizione di tale procedura non puo' essere ammessa come mezzo per la parziale regolamentazione di una fattispecie che costituisce un tutt'uno inscindibile e che trova la sua naturale regolamentazione nel piano territoriale di coordinamento con tutte le garanzie che esso prevede. Una diversa soluzione vanificherebbe l'intero sistema posto a difesa del patrimonio naturale.