ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  34,  comma  2,
 del  codice  di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 20
 gennaio 1995 dal pretore di Brescia, iscritta al n. 1315 del registro
 ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1996.
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  18 giugno 1997 il giudice
 relatore Carlo Mezzanotte.
   Ritenuto che il pretore di Brescia, con ordinanza  del  20  gennaio
 1995,  nel  corso di un procedimento penale ha sollevato questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 34,  comma  2,  del  codice  di
 procedura  penale,  per contrasto con gli artt. 3, 76, 25 e 101 della
 Costituzione, nella parte in cui non prevede l'incompatibilita'  alla
 funzione  di  giudizio  del  giudice  che abbia gia' avuto cognizione
 piena del fatto in altro dibattimento a carico di altro soggetto;
     che, in particolare, il  giudice  remittente,  nel  definire  gli
 esatti  termini  della questione, riferisce di avere gia' assolto dal
 reato di omicidio colposo il conducente di un autoveicolo e  di  aver
 prospettato  nella  sentenza la responsabilita' per il medesimo fatto
 di un terzo che,  a  seguito  del  rinvio  a  giudizio  disposto  dal
 pubblico ministero, si trova ora a dover giudicare.
   Considerato  che,  successivamente  alla  ordinanza  di remissione,
 questa Corte,  con  sentenza  n.  371  del  1996,  ha  dichiarato  la
 illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen.,
 "nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio
 nei  confronti  di  un  imputato  il  giudice che abbia pronunciato o
 concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri
 soggetti, nella quale la  posizione  di  quello  stesso  imputato  in
 ordine  alla  sua  responsabilita'  penale  sia  gia'  stata comunque
 valutata";
     che,  pertanto,  la  questione,  nei  termini  in  cui  e'  stata
 prospettata  dal  pretore  di  Brescia,  e'  gia' stata accolta e che
 conseguentemente   essa   deve   essere   dichiarata   manifestamente
 inammissibile.
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.