Ricorso ex art. 127 della Costituzione del Presidente del Consiglio
 dei  Ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
 Stato presso la cui sede e' domiciliato in Roma, via dei  Portoghesi,
 12, contro la regione Liguria, in persona del presidente della giunta
 regionale   in   carica   per   la  dichiarazione  di  illegittimita'
 costituzionale della legge della regione Liguria, approvata in  prima
 lettura  dal Consiglio regionale con delibera del 4 febbraio 1997, ed
 in  seconda  lettura  dal  medesimo  Consiglio  regionale,  ai  sensi
 dell'art.  127  della Costituzione, con delibera del 21 ottobre 1997,
 avente ad oggetto "modifica della declaratoria delle  funzioni  della
 VI,  VII,  VIII,  qualifica del personale regionale e disposizioni in
 materia di indennita' per compiti  particolari",  per  contrasto  con
 l'art. 117 della Costituzione.
   Nella  seduta  del  4  febbraio  1997  il Consiglio regionale della
 Liguria approvava il d.d.l. n.  129  che  comportava  modifiche  alla
 declaratoria  delle  funzioni  della  VI,  VII  e  VIII qualifica del
 personale regione, indicate nella tabella A della legge regionale  27
 agosto  1984,  n.   44, con la previsione anche per queste qualifiche
 delle funzioni di vigilanza, e  relativamente  a  tali  compiti,  con
 l'attribuzione di compiti di polizia giudiziaria o amministrativa con
 accertamento   di   violazioni   a   norme   di   carattere   penale,
 amministrativo o tributario.
   A tali funzionari  veniva  estesa  l'indennita'  speciale  prevista
 dall'art. 37, comma 1, lett. b del C.C.N.L. di comparto.
   All'art.  3 era prevista per il personale che espletava il servizio
 di gonfalone la corresponsione di un compenso  giornaliero  lordo  da
 definirsi con le organizzazioni sindacali.
   L'onere per tale compenso era coperto con la riduzione del capitolo
 di  bilancio  n.  200  riguardante  gli  stipendi  e  assegni  per il
 personale della Giunta regionale e del CO.RE.CO.
   Il Governo della Repubblica  rinviava  al  Consiglio  regionale  la
 suddetta legge ai sensi dell'art. 127, comma terzo della Costituzione
 per violazione dell'art. 117 della stessa Costituzione.
   Il  Consiglio  regionale  della Liguria nella seduta del 21 ottobre
 1997  riapprovava  con  la  maggioranza  prevista  dall'ultimo  comma
 dell'art.    127  Cost., la legge prima citata senza apportare alcuna
 modifica rispetto al testo oggetto del rilievo governativo.
   La delibera di approvazione, con allegato  il  testo  della  legge,
 veniva  trasmessa alla Presidenza del Consiglio che la riceveva il 24
 ottobre 1997. Con il  presente  atto,  il  Governo  della  Repubblica
 previa  delibera del Consiglio dei Ministri impugna la predetta legge
 regionale ai sensi dell'art. 127, comma quarto, della Costituzione  e
 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per i seguenti
                              M o t i v i
   La  legge  della regione Liguria 27 agosto 1984, n. 44 prevede alla
 tab. All. A,  che  i  dipendenti  alla  quinta  qualifica  funzionale
 (collaboratore  professionale)  abbia  anche  "funzioni  di vigilanza
 nell'ambito  delle  materie  di  competenze   regionali   anche   con
 riferimento  alla prevenzione e repressione delle violazioni di norme
 di legge e regolamentari".
   Agli stessi e' attribuita una particolare indennita' dall'art.  37,
 comma 1, lett. b del C.C.N.L. del comparto.
   Tale personale per esplicita previsione deIl'art. 15, lett. e della
 legge  regionale  n.  44/1984 esplica la vigilanza in materia ittica,
 venatoria, e  silvopastorale  e  come  si  e'  detto  ha  diritto  ad
 un'indennita' fissa per tale attivita'.
   La legge regionale impugnata, ha attribuito alle qualifiche VI, VII
 e  VIII  genericamente compiti di vigilanza sulle attivita' espletate
 dalla regione in base a leggi  e  regolamenti  statali  e  regionali,
 nonche'  ha previsto che tali funzionari svolgano "compiti di polizia
 giudiziaria  o  amministrativa  o  comunque   con   accertamento   di
 violazioni  a norme di carattere penale, amministrativo o tributario"
 (art. 1).
   Inoltre  a  tali  funzionari  e'  stata  estesa  la  corresponsione
 dell'indennita'  speciale prevista dal contratto collettivo nazionale
 per il personale di vigilanza (che secondo la tab. A era quello della
 quinta qualifica).
   Tali disposizioni non sono conformi all'art. 117 della Costituzione
 che al primo comma prescrive  che  le  leggi  regionali  non  debbono
 travalicare i "limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi
 dello Stato".
   Innanzitutto  si deve evidenziare che manca ogni specificazione dei
 compiti di vigilanza  attribuiti  alle  suddette  qualifiche  essendo
 evidente  che  i  compiti  di  controllo  e vigilanza non possono che
 essere per specifiche  attivita'  da  indicarsi  espressamente  nella
 legge, come e' stato fatto per la quinta qualifica dell'art. 15 della
 legge n. 44/1984.
   Sembra  che  l'attribuzione  dei  compiti  di  vigilanza  sia stata
 attribuita piu' ai fini della corresponsione dell'indennita' speciale
 non essendo specificato, neppure  nella  relazione  illustrativa,  su
 quali attivita' tale vigilanza si dovra' svolgere.
   A cio' si deve agggiungere che l'attribuzione a tutte le qualifiche
 che svolgono compiti di vigilanza, dei compiti di polizia giudiziaria
 e' in contrasto con il principio fondamentale dell'art. 57 del codice
 di procedura penale che riserva alle disposizioni delle leggi statali
 e  ai  regolamenti  statali le funzioni di polizia giudiziaria di cui
 all'art. 55 c.p.p., in aggiunta alle categorie  indicate  negli  art.
 56 e 57 del c.p.p.
   Inoltre    l'estensione   con   apposita   previsione   legislativa
 dell'indennita'  speciale  di  vigilanza   prevista   dal   contratto
 collettivo nazionale per talune qualifiche, a tutte le qualifiche che
 svolgono   tali  attivita',  e'  in  contrasto  con  la  disposizione
 dell'art. 2 della legge delega n. 421/1992 e gli artt. 45  e  49  del
 decreto  legislativo  n.  29/1993  in materia di riforma del pubblico
 impiego. Cio'  ancor  piu'  ove  i  compiti  di  vigilanza  non  sono
 specificati nella legge.
   Come  e'  noto  le  disposizioni  della  legge delega e dei decreti
 delegati sono principi fondamentali  ai  sensi  dell'art.  117  Cost.
 (art.  2, comma 2 e 3, della legge n. 421/1992 e art. 1, comma 3, del
 decreto legislativo n. 29/1993).
   Il trattamento economico fondamentale ed accessorio e' definito dai
 contratti collettivi secondo i principi di cui agli artt. 45 e 49 del
 decreto n. 29/1993.
   Pertanto   anche   le   indennita'   speciali,  facendo  parte  del
 trattamento economico complessivo, non possono essere determinate per
 legge ma definite in sede di  contrattazione  collettiva,  anche  nel
 caso  in cui si tratti di estensione di vigenti indennita', dovendosi
 stabilire per quali compiti in concreto e  l'indennita'  deve  essere
 corrisposta.
   Ugualmente  in  contrasto  con  gli  artt.  2 della legge delega n.
 421/1992 e degli artt. 45 e 49 del decreto legislativo n. 29/1993, e'
 da considerarsi l'art. 3 della legge regionale in esame  che  prevede
 l'istituzione  (con  effetto  retroattivo) di un particolare compenso
 giornaliero per il personale che esplica il servizio di gonfalone.
   Infine si osserva che la riduzione dello stanziamento del  capitolo
 di  bilancio  200  del  1997  anticipa  la  delibera  legislativa  di
 approvazione  del  bilancio  del  medesimo  esercizio  da  parte  del
 Consiglio regionale stesso.