IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi n. 4452/1995 e  n.
 9306/1995 proposti:
     quanto   al  primo  dai  sigg.ri:  Biancofiore  Francesco,  Conte
 Silverio, Caradonna  Antonio,  Capoccia  Quinto,  Calabrese  Lorenzo,
 Ventresca  Giuseppe,  Finizio  Giuseppe, Caramanico Giustino, Venezia
 Raffaele, Mazzone  Amalio,  Spella  Franco,  Battisti  Ennio,  Parisi
 Leonardo,  Lettera  Paolo,  Steri  Giovanni,  Di Nisio Geopio, Lotito
 Nicola, Annese Luigino, Sammauro Giuseppe, Fortunato Giuseppe,  Coggi
 Giuseppe,  Pace Emilio, Pastore Antonio, Accattatis Giulio Cesare, Lo
 Curto  Vincenzo,  Podda  Mario,  Lucarelli  Luigi,  Gabrielli  Piero,
 Bonanni  Pietro,  Tuven  Sandro,  Cimini  Romualdo, Giordano Tommaso,
 Mazzucco  Francesco,  Vitaliano  Roberto,  Vella   Giuseppe,   Ranati
 Antonio,  Capozzoli  Salvatore,  Papis Silverio, Lauritano Oreste, De
 Crescenzio Francesco, Papagni  Nicola,  Brandonisio  Domenico,  Dolfi
 Giovanni,  Ierardi  Rocco,  Signore  Luigi,  Panci  Romolo, Formenton
 Gianluca, Asciuti Gaetano, Ruberti Clemente, Rapone  Luigi,  De  Rosa
 Benito,  Farina  Ferdinando, Angione Antonio, Davoli Vincenzo, Caruso
 Carmelo, Quaranta Cosimo, Minnucci Marco,  Filippi  Edoardo,  Stoduto
 Bonifacio,    Caccavelli   Giuseppe,   Mega   Massimiliano,   Sarubbo
 Alessandro, Cirillo Piero, Montesi Sandro,  Peronti  Michele,  Merola
 Salvatore,   Gerbasi  Domenico,  Abbate  Francesco,  Bertoneri  Elio,
 Covellone  Ivano,  Mandalari  Francesco,   Segna   Alfredo,   Colucci
 Giovanni,  Martone  Angelo,  Cipriani  Mario,  Bonifazi  Bruno, Mosca
 Giovanni, Costabile Roberto, Spinelli Gennaro, Betti Stefano, Simeone
 Alfonso,  Boccia  Giuseppe,  Caliendo  Giuseppe,  Fontanarosa  Potito
 Vittorio,  Notarangelo Giovanni, Bombaci Paolo, Perilli Paolo, Margio
 Nicola, Mazzilli Rocco, Severino Gianfranco, Rimini Nunzio,  D'Emilia
 Pasqualino,  Franceschini Giorgio, Belvisi Roberto, Borriello Andrea,
 Iachini Dante, Pagano Vincenzo, Careddu Domenico,  Palermo  Giovanni,
 Labarbuta   Giovanni,  Trinca  Giovanni,  Giordani  Maurizio,  Misasi
 Franco, Giacalone Giacomo, Piras Benito, Cordaro  Antonio,  Da  Ponte
 Alberigo, Ciccarelli Simplicio, De Martino Mario, Trimarchi Giovanni,
 Zannolfi  Massimo,  Ricci  Fabio,  Pagano  Davide, Orati Domenico, Di
 Francesco Pietro, Del  Corpo  Damiano,  Pierantozzi  Carlo,  Cicchini
 Ettore,  Cannavo'  Antonio,  Gianni Duilio, Vastano Antonio, Guerrini
 Giulio, Russo Riccardo, Pecchia Agostino, Baldari  Franco,  Margiotta
 Angelino,  D'Alessandri  Stefano,  Varchetta  Luigi, Federico Andrea,
 Mariella Giuseppe, Fienauri Gino, Basile Giovanni, Catanzaro Gaspare,
 Serpi Mario, Curione Donato, Insogna Pietro,  D'Agostino  Gianfranco,
 Vitale  Michele,  Pinna Filippo, Zuccoli Domenico, De Angelis Otello,
 Concioli Enrico, Alberio Pietro, D'Amico Michele, Marcialis Pasquale,
 Stuccilli Leonardo, Morando Pietro, Giannetti  Francesco,  Germondari
 Claudio  G.,  Guarrinello Vincenzo, Ottaviani Enrico, Iannotti Mauro,
 Renzi Giovanni, Cosentino Ernesto, Affatato Marco, Scollo  Salvatore,
 Bianchini  Salvatore,  Suri  Lucio,  Bovino  Enrico,  Salvati Sergio,
 Giovinazzo Antonio, De Bonis Alessandro,  Gianiorio  Mario,  De  Bari
 Ignazio,  Talento  Angelo,  Merola  Domenico, Benevento Silvio, Arato
 Salvatore, Chiariello Gabriele, Coletta Alessandro, Montanaro Franco,
 Di Giorgi Baldassarre, Bennati Luigi,  Evangelista  Roberto,  Falasca
 Silvestro,   De   Santis  Fabrizio,  Dell'Anna  Antonio,  Stornaiuolo
 Roberto,   Gigantino   Attilio,   Cavazzina   Gianni,    Legrottaglie
 Bernardino,  Salerno  Francesco, Giacomini Massimo, Prencipe Luciano,
 Pagano  Raffaele,  Scalera  Paolo,  Santoro  Sandro,  Tonti   Franco,
 Pacchiarotti  Roberto,  Terracciano Pasquale, Ledda Filippo, Mazzotta
 Roberto, Di Giacinto Emigliano, Ruta Giuseppe,  Pizzimenti  Giuseppe,
 Calleri  Claudio,  Ricciardella  Pasquale,  Coletti  Simone,  Campana
 Domenico, Modanesi Roberto, Braia Giuseppe, Lanza  Gerardo,  Maffione
 Enrico,  Antonelli Luigi, Masciopinto Angelo, Traquillino Cataldo, De
 Matteis Donato, Zedde  Peppino,  Vetrella  Nicola,  Luongo  Gabriele,
 Sartini  Giovanni,  Faini Davide, Compagnone Felice, Capraro Antonio,
 Ruotolo  Bruno,  Schiavoni  Gervasio,  Giovannetti  Roberto,  Franchi
 Stefano,  Rillo  Vittorio,  Bonora  Maurizio,  Mattei  Ettore, Grippo
 Francesco, Veccia Vito, Zappala' Lorenzo, Ciolfi  Massimo,  Lo  Porto
 Antonio, Petrella Pietro, Accora' Francesco, Vannicola Augusto, Petti
 Salvatore,  Oceano Arturo, De Luca Paolo, Tranquillo Vincenzo, Nicolo
 Francesco,  Rizzo  Giuseppe,  Pasquini  Antonio,   Pannullo   Simone,
 Camellini  Paolo,  Zarli  Claudio, Magro Gerardo, Pantellini Roberto,
 Mosetti  Amedeo,  Biscardi  Angelo,  Mazzucco  Antonio,  Di  Bernardo
 Antonio,  Vallerignani  Sesto,  Faciani  Nardino,  Chiga Paolo, Cimei
 Giulio, Polizzi Arcangelo, Tedeschi  Carmine,  Marzano  Marco,  Pinto
 Luigi, Rinaldi Francesco, Manganarlo Angelo, Barbato Alessandro M.S.,
 Dondarini  Vincenzo,  Santi  Alvaro, Cecchetti Gildo, Giove Giovanni,
 Ruggiero Giovanni, Maorana Aldo, Ippolito  Gaetano,  Dupuis  Alberto,
 Belella   Sergio,   Anguillano   Nicola,  Sanzione  Giuseppe,  Panico
 Giuseppe, Di Giammaria Claudio, Tozzi Nelio, Giaquinto Angelo, Cosola
 Michele, Neto Giuseppe, Damu Ilvo,  De  Angelis  Pasquale,  De  Fusco
 Marcello,  Sborchia  Mario,  Forti  Mario,  Baronciani  Sandro, Romeo
 Ignazio,  Di  Panfilo  Marcello,  Perrucci  Euprepio,  Lenoci   Vito,
 D'Ambrosio  Paolo,  Bilardello  Giacomo,  Pagano  Francesco, Tripaldi
 Pasquale Pietro, Iannamorelli Panfilo, Palmigiano  Domenico,  Lamanna
 Giuseppe, Amoroso De Piano Michele, Iavazzo Franco, Tommasi Vincenzo,
 Vetrone  Nicola, Zarli Alfonso Antonio, Pontone Pasquale, Sterlicchio
 Nicola, Dei Franco, Lembo Francesco, Scirri  Giustino,  Della  Monica
 Vincenzo, Castronovo Carlo, Verrengia Vito, Di Terlizi Luigi, Villano
 Claudio,  Maiuri Aldo, Ciacciarelli Pompeo, Palumbo Francesco, Rapone
 Angelo Gabriele, Caporale Nicola, Vitale Biagio, Camilletti  Stefano,
 Santoro  Cosimo, Morante Filiberto, Stella Paolo, De Venezia Antonio,
 D'Urso Giovanni, Di Bucci Michele,  Mattiello  Francesco,  Buonvicino
 Emilio,  Di  Rollo Rocco, Simonetti Luigi, Di Corato Filomeno, Pintus
 Andrea, Ferrara Michele, Mattioni Silvano, Olivieri Pietro, Selvaggio
 Rosario  Bruno,  Russo  Giuseppe,  Labarbuta   Sebastiano,   Spinelli
 Francesco, Consoli Gabriele Vincenzo, Pacelli Antonio, Guzzo Roberto,
 Lombardi  Luigi,  Peluso Michele, Carnevale Giovanni, Amura Giovanni,
 Vincis Matteo, Cara Renato,  Picariello  Geppino,  lannini  Giuseppe,
 Carta  Davide,  Merletti  Flaviano,  Rizzi  Michele,  Pasquale Mauro,
 Stracqualursi Maurizio, Costa Salvatore, Di  Gianfrancesco  Giovanni,
 Gatta   Vincenzo,   D'Angelo   Stefano,   Caldrini  Carlo,  Sbriccoli
 Giancarlo,  Palmisano  Vitantonio,   Mascagna   Francesco,   Fasolino
 Crescenzo, Marcelli Angelo, Venti Marco, Golmino Pasqualone, Ingrosso
 Luigi,  Pollina Paolo, Staiano Salvatore, D'Andrea Giulio, Monfrecola
 Vincenzo, Galioto Domingo, Giordano Antimo, Montone  Carmine,  Nuscis
 Marcello,  Giansanti  Sergio, Calabrese Rocco, Picca Renato, Quaranta
 Angelo, Orsini Carlo,  Bianco  Raffaele,  Todaro  Valerio,  Giannetti
 Raffaele,  Loffreda  Rinaldo, Albino Michele, Mossa Alberto, Angiulli
 Giovanni, Vitali Roberto, Piras  Marcello,  D'Angelo  Ignazio,  Adamo
 Salvatore,  Crucianti  Ezio, Caiulo Antonio, Pranzetti Raffaele, Pepe
 Francesco, Russo  Sabato,  Sabatini  Alberto,  Cicalini  Enio,  Russo
 Giuseppe,  Aprea  Gennaro,  Gasparro  Michele, Crisconio Nicolangelo,
 Trotta  Vincenzo,  Di  Martino  Gianfranco,  De  Crescenzo  Giuseppe,
 Miccoli Antonio, Narda Carmelo, Viglioglia Antonio, Grossi Benedetto,
 Famiella  Biagio,  Lupo  Marcello,  Santilli  Donato  Antonio, Diglio
 Pasquale, Romano Pompeo, Cosi Luigi,  Mercadante  Francesco,  Lanuzza
 Antonino,  Gianfrancesco  Beniamino,  Coppola Carmelino, Conte Elvio,
 Petti Donato,  Iacobini  Giampiero,  Baiocchi  Elio,  Stoico  Antonio
 Matteo,   Padalino  Roberto,  Rubicondo  Gennaro,  Remediani  Sergio,
 Costantini Giuseppe, De  Nuccio  Carlo,  Petricca  Giorgio,  Paolella
 Michele, Siciliano Giuseppe, Casti Decenzio, Malinconico Mario, Bara'
 Salvatore,  Candreva Marcello, Cantarano Tommaso, Persone' Giancarlo,
 Ventriglia Giorgio, De Rosa  Rosario,  Santucci  Walter,  Di  Braccio
 Walter,   Rizzo   Francesco,  Stendardi  Giuseppe,  Monopoli  Angelo,
 Grandoni Francesco, Nuti Carlo, Triberio Pietro, Catena Roberto, Mele
 Rocco, Martucci Gaetano, Talia Francesco, Reccolani Claudio,  Mecucci
 Paolo,  Strinati  Angelo,  Delle  Monache  Luigi,  Faella  Marco, Del
 Sindaco Luigi, Caldarelli Salvatore, Agostini  Alessandro,  Iacomelli
 Paolo,  Martini  Dino,  Mongili  Salvatore,  Neglia  Giuseppe,  Troia
 Giuseppe,  Ricciolino  Antonino,  Milano  Diego,   Barletta   Cesare,
 Patriarca Giuseppe, Pasquariello Lorenzo, Pelligrini Giulio Vincenzo,
 Bellingeri  Domenico,  Carmosino  Alberto,  D'Onorio  Carlo,  Savelli
 Angelo, Lombardo Mariano, Gargiulio Francesco Saverio, Piunti  Marco,
 Narducci   Gabriele,   Varone   Raffaele,   Faella   Massimo,  D'Urso
 Ferdinando, Ciaramelletti Fabrizio, Fraioli Wuildon Libero,  Graziano
 Carlo,  Forte  Vincenzo,  Corsetti  Francesco, Fabi Benito, Ricchiuto
 Domenico, Pace Mario,  Scarpetta  Giuseppe,  Maselli  Antonio,  Ricci
 Riccardo,  Schinaia  Cosimo,  Scarafile  Pio,  Di  Benedetto  Angelo,
 Angeletti Dario, Virgini Franco, Lombardi  Ernesto,  Sconci  Roberto,
 D'Eramo  Giovanni, Ruggeri Gianfranco, Carotenuto Pasquale, Dell'Orso
 Alessandro,  Mastrogiacomo  Giuseppe,  Cherubini  Gianfranco,  Mazzei
 Mario,  Pietroni  Gabriele,  Cito  Renato, Venditti Francesco, Matteo
 Vincenzo, Giganti Francesco, Cenciarelli Stefano, Ceccanti  Giuseppe,
 De  Cunzolo  Mario,  Trirarico  Aldo,  Costanzo  Massimiliano, Ghirra
 Franco, Battistella Guido, Marocco Vincenzo, Cuomo Patrizio, Di  Mola
 Ignazio,  Zummo Maurizio, Fabrizi Fabrizio, Erasmo Lello, Baldassarra
 Ricci Natalino, De Filippis Bartolo, Folino Vincenzo;
     quanto al secondo dai sigg.ri per: Ubaldi Tonino,  Agata  Nicola,
 Frassine  M.  Giovanni, Ghiaccio Biagio, De Iaco Luciano, Pera Benno,
 Ammaturo  Francesco,  Barrale  Giovanni,  Baragone  Mario,  Sangineto
 Gianluca,  Strati  Vincenzo,  Pierdicca  Danilo,  Ammendolia  Nicola,
 Spitoni Giovanni, Carbone Bartolomeo,  Catalano  Francesco,  Mercando
 Raffaello,  Solinas  Giancarlo,  Lepore  Marco,  Penna  Renato, Cosco
 Andrea, Eliotopio Pierluigi,  Blasi  Aurelio,  Siano  Antonio,  Baisi
 Domenico   Renato,   Cipriani   Italo,   Spinelli  Candido,  Anzivino
 Francesco, Rizzo Raffaele, Buclis Nicola, Giacca  Claudio,  Cifarelli
 Cosimo,  Tarabusi  Luigi,  Casini Enzo, Casu Marco, Affaticati Bruno,
 Signoriello Giuseppe,  Migliuoli  Roberto,  Bianco  Michele,  Gambini
 Luigi,  Esposito  Gaspare, Verlini Carlo, Di Tolla Umberto, Santagata
 Michele,  Ferrarini  Graziano,  Parise  Francesco,  Torre  Francesco,
 Chiacchio  Biagio,  Riondino  Leonardo,  Di  Ninio  Emidio,  Polidoro
 Giovanni, Pagni Giulio, Concini  Luigi,  De  Pillo  Alfredo,  Palazzi
 Giancarlo,  Fallucca Carmine, Zanetti Luciano, Capuano Michele, Contu
 Luciano, Baldini  Gianpaolo,  Lappella  Dacio,  Marletta  Gianfranco,
 Campione  Francesco,  Demeglio  Renato,  Dufrusine Bernardino, Freddi
 Lucio, Cambo' Antonio, Scattolini Dante, Lazzeri Dario, Cecconi Gino,
 Malvestuto Lucio, Pentasuglia Giuseppe, Marini Giovanni, Ardito Vito,
 Zara Efisio Luigi, D'onofrio  Orlando,  Schiavone  Santolo,  Massidda
 Piero,  Fiorelli  Augusto,  Del  Treste Fernando, Cipollaro Raffaele,
 Cervi Gerardo, De Meo Giovanni, Galassi  Ezio,  Mingolla  Cosimo,  Di
 Lorenzo  Giuseppe,  Tabarini  Adelio,  Di  Natale Donato, Di Girolamo
 Alfredo, Sifoni Aldo, De Stefani Massimo, Di  Segni  Angelo,  Felline
 Egidio,  Borrello  Domenico,  Di  Lena  Pietro,  Di Genova Francesco,
 Santaniello Emiddio,  Scarchilli  Michele,  Querqui  Mario,  Fasciano
 Dario,  Cavallaro Giovanni, Conte Placido, Settanni Vincenzo, Liberti
 Alberto, Visciano Aniello, Spaziano Antonio, Silvestri Italo,  Bianco
 Giovanni,  Merolla  Antonio, Dorotino Luigi, D'Antonio Gerardo, Russo
 Andrea, Musella Giovanni, Vona Salvatore, D'Alessio Arnaldo,  Casillo
 Giuseppe,  Monacelli  Francesco,  Trane  Santo,  Firrincieli Massimo,
 Dell'Aversana Tarcisio Raffaele, Laiso Crescenzio, Raimondi Giuseppe,
 Di Pippo Gianni Battista, Foti Fortunato,  Pacifico  Federico,  Mazza
 Maurizio,  Pisacane Renato, Marsura Franco, Messini Maurizio, Pescuma
 Giuseppe,  Liguori  Antonio,  Petrillo  Tommasino,  Russo   Pasquale,
 Iuliano  Vincenzo,  D'Avanzo  Sebastiano,  Conte Raimondo, Guarriello
 Antonio, La Penna  Antonio,  Calvano  Ezio,  Russo  Attilio,  Orabona
 Giulio, Varuni Ciro;
   tutti   rappresentati   e   difesi  dall'avv.  Claudio  Misiani  ed
 elettivamente domicilati in Roma, piazzale degli  Eroi 16, presso  il
 suo studio giusta procura in calce ai ricorsi;
   contro   il  Ministero  delle  finanze,  in  persona  del  Ministro
 pro-tempore, rappresentato e difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato,  e domiciliato ope legis presso i suoi uffici in Roma, via dei
 Portoghesi, 14; e il Comando generale della Guardia  di  finanza,  in
 persona  del  comandante  generale  pro-tempore,  domicilato  ex lege
 presso l'Avvocatura generale dello Stato in Roma via  dei  Portoghesi
 12;
   per    l'accertamento    del   carattere   di   diritto   acquisito
 dell'allineamento stipendiale dei  ricorrenti  anche  se  relativo  a
 periodi  antecedenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge
 n. 333/1980 a seguito:  a) della reformatio in peius del  trattamento
 economico  dei sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di
 finanza determinatasi con l'introduzione della R.I.A.,  avvenuta  con
 d.P.R. 10 aprile 1987 n.  150; b) della disparita' di trattamento tra
 sottufficiali,  appuntati  e  finanzieri pari grado appartenenti alla
 stessa  qualifica  funzionale  provocata  dalla  stessa  R.I.A.;   c)
 dell'abrogazione,  avvenuta  con decreto-legge n. 333/1992 convertito
 in legge n. 359/1992, della norma  perequativa  sancita  dall'art.  7
 decreto-legge   n.  379/1987  convertito  in  legge  n.  468/1987  ha
 aggravato   tale   situazione  di  disparita'  non  consentendo  piu'
 livellamento  degli   stipendi;   d)   della   legge   n.   438/1992,
 interpretativa della citata legge n. 359/1992 che ha illegittimamente
 inciso  sui  diritti  soggettivi  acquisiti,  disponendo  che dall'11
 luglio 1992 non possono piu' adottarsi provvedimenti di  allineamento
 stipendiali, anche se relativi a periodi antecedenti tale data;
   Visti i ricorsi ed i relativi allegati;
   Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Amministrazione;
   Viste le memorie delle parti;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Udito  alla  pubblica  udienza del 4 giugno 1997, il relatore cons.
 Lamberti, e uditi altresi  l'avv.  Misiani  per  i  ricorrenti  e  il
 rappresentante dell'Avvocatura dello Stato;
   Ritenuto e considerato quanto segue in fatto e in diritto;
                               F a t t o
   I   ricorrenti  elencati  sono  tutti  sottufficiali,  appuntati  e
 finanzieri (PESAF) del Corpo della guardia di  finanza  in  servizio,
 con il grado indicato a fianco di ciascuno.
   Deducono  l'attuale  sperequazione  del  loro trattamento economico
 regolato, in particolare e per quanto interessa il presente  gravame,
 dall'art.  137,  comma 3, della legge 11 luglio 1980, n. 312, secondo
 cui la progressione economica nell'ambito del livello di appartenenza
 si articola su classi di  stipendio  conseguibili  al  terzo,  sesto,
 decimo,  quindicesimo  e  ventesimo  anno  di  permanenza nei livelli
 stessi, nonche' su scatti biennali in  ragione  del  2,50  per  cento
 calcolati sulla classe stipendiale conseguita.
   Siffatta  progressione  economica  ex  art.  13  legge n. 312/1980,
 peraltro gia'  modificata  dal  decreto-legge  n.  283/81,  e'  stata
 ridefinita  dall'art.  2,  comma  2, del d.P.R. 27 marzo 1984, n. 69,
 recettivo dell'accordo del  15 dicembre 1983 concernente il personale
 dei ruoli della Polizia di Stato dopo la legge quadro 1 aprile  1981,
 n.  121 che equipara sotto il profilo economico gli appartenenti alle
 Polizia di Stato con quelli delle altre forze di  polizia  (Arma  dei
 carabinieri,  Corpo della guardia di finanza, Polizia penitenziaria e
 Corpo forestale dello Stato - art. 43, comma 16).
   A mente di tale disposizione la progressione economica si  sviluppa
 in otto classi biennali di stipendio del 6 per cento, computato sullo
 stipendio  iniziale  di  livello,  ed in successivi aumenti periodici
 biennali   del  2,50  per  cento,  computati  sull'ultima  classe  di
 stipendio:    ogni  sottufficiale,  appuntato  e finanziere del Corpo
 della  guardia  di  finanza,  avrebbe  diritto  ad  una  retribuzione
 commisurata alla anzianita' di servizio ed a quella di permanenza nel
 grado rivestito; gli scatti biennali, a norma dell'art. 137, legge n.
 312/1980,  sono  riassorbiti  ogni  volta  che  il militare consegue,
 nell'ambito dello stesso livello, una classe di stipendio superiore.
   Tale meccanismo retributivo e' stato radicalmente modificato con il
 successivo d.P.R. 10 aprile 1987, n. 150, che recepisce l'accordo del
 13 febbraio  1987  per  il  personale  della  Polizia  di  Stato:  la
 progressione  automatica  dello  stipendio  e'  stata congelata e, in
 sostituzione, e' stata  introdotta  la  retribuzione  individuale  di
 anzianita'   (RIA).  A  seguito  del  nuovo  accordo  il  trattamento
 economico e' formato dallo stipendio iniziale  previsto  per  ciascun
 livello  e  grado  e  dalla  RIA,  che  sostituisce  sia le classi di
 stipendio, comportanti una progressione  economica  in  funzione  del
 tempo  di  permanenza  nello stesso livello, sia gli scatti biennali,
 calcolati  sulla  classe  stipendiale  conseguita   nell'ambito   del
 livello.
   In proposito, l'art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 150/1987 prevede che
 il  valore  per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con
 l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe  e  scatti
 maturati al 31 dicembre 1986, costituisce la retribuzione individuale
 di anzianita'. La RIA e' costituita dalla differenza fra lo stipendio
 in godimento al 31 dicembre 1986 e lo stipendio iniziale di livello.
   A  fini perequativi il comma 2 dell'art. 3 citato prevedeva che "in
 assenza di un  nuovo  accordo,  entro  il  30  giugno  1989,  ...  la
 retribuzione  individuale  di  anzianita'  di  cui  al comma 1 verra'
 incrementata, con decorrenza dal    1  gennaio  1989,  di  una  somma
 corrispondente  al  valore  delle  classi  e  degli scatti secondo il
 sistema previsto dal d.P.R. 27 marzo 1984, n. 69, e  sulla  base  dei
 valori  tabellari  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica
 medesimo". La disposizione, destinata  ad  assicurare  un  minimo  di
 progressione  economica  sulla  base  dell'anzianita',  non  e' stato
 ammesso al "visto" della Corte dei conti.
   Lo stipendio effettivo dei ricorrenti e' quindi e' rimasto immutato
 nel tempo in quanto la differenza  che  si  aggiunge  allo  stipendio
 iniziale  e'  fissa  e non gia' variabile in funzione dell'anzianita'
 (come era in precedenza).  I ricorrenti percepiscono attualmente  una
 retribuzione  inferiore  a  quella  cui  avrebbero diritto sulla base
 della  normativa precedente.
   In  caso  di  promozione  o  nomina   alla   qualifica   superiore,
 nell'ambito  dello  stesso  livello retributivo, viene attribuito - a
 mente del comma 2, dell'art. 4 d.P.R. n. 150/1987 - prevede  che  uno
 scatto  aggiuntivo del   2,50 per cento dello stipendio in godimento.
 Interpretando tale norma nel senso che lo scatto compete  soltanto  a
 coloro  che  conseguono  la  promozione  o  la  nomina alla qualifica
 superiore in epoca successiva all'entrata in  vigore  del  d.P.R.  n.
 150/1987, i ricorrenti promossi in epoca antecedente percepiscono uno
 stipendio effettivo inferiore rispetto a quello dei loro colleghi con
 minore anzianita' di servizio.
   A  tale  illogicita'  ha  posto  in un primo tempo riparo lo stesso
 legislatore, che in sede di conversione del  d.-l. 16 settembre 1987,
 n. 379 avvenuta con legge 14 novembre 1987, n. 468, ha introdotto, al
 comma 7 dell'art. 1, la seguente disposizione: "a tutto il  personale
 militare  senza  distinzione  per  il ruolo di appartenenza, compreso
 quello dell'Arma  dei  carabinieri  e  del  Corpo  della  guardia  di
 finanza,  con trattamento stipendiale inferiore a quello spettante al
 pari grado, avente pari o minore anzianita' di servizio, ma  promosso
 successivamente,  e'  attribuito  nel  tempo  Io  stesso  trattamento
 stipendiale di quest'ultimo".
   Tale disposizione e' stata pero' soppressa  dall'art.  2  d.-l.  11
 luglio  1992,  n.  333,  convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359. I
 ricorrenti subiscono pertanto un duplice svantaggio:  -  percepiscono
 un  trattamento  stipendiale inferiore a quello che avrebbero diritto
 sulla base della normativa  antecedente  al  d.P.R.  n.  150/1987;  -
 percepiscono  una  retribuzione  inferiore a quella spettante ai loro
 colleghi parigrado aventi minore anzianita' di servizio.
   I  ricorrenti  affermano  il  loro diritto a vedersi riconoscere il
 trattamento   economico   previsto   dalla   normativa    antecedente
 all'istituzione della RIA sulla scorta di due distinte censure.
   1.  -  Violazione  di  legge in quanto il d.P.R. 10 aprile 1987, n.
 150, avente forza e valore di regolamento, non puo'  contenere  norme
 contrarie  alle  disposizioni  della  legge  qual e' l'art. 137 della
 legge 11 luglio 1980, n. 312, che prevede la  progressione  economica
 in base all'anzianita' di servizio.
   La  disposizione  dell'accorso  abroga  a  tempo  indeterminato  la
 progressione automatica dello stipendio contrastando con il principio
 stabilito dal quinto comma dell'art. 43 della legge 1 aprile 1981, n.
 121, che prevede, oltre all'iniziale, piu' classi  di  stipendio,  in
 maniera   che   la   progressione   economica   sia  sganciata  dalla
 progressione di carriera.
   Su tale principio non puo' spiegare alcun effetto l'art.  2,  comma
 quarto,  del  decreto-legge  n.  333/1992  (convertito nella legge n.
 359/1992) che ha soppresso la cosiddetta "norma perequativa" prevista
 dall'art. 1, comma settimo, del decreto-legge n. 379/1987 (convertito
 nella legge n. 468/1987). Anche nel significato attribuito  dall'art.
 7,  comma  settimo,  della  legge  14  novembre  1992,  n.  438 circa
 l'impossibilita'   di   adottare   provvedimenti   di    allineamento
 stipendiale  con  effetto  anteriore all'11 luglio 1992, il contratto
 collettivo non puo'  sopprimere  un  diritto  quale  la  progressione
 economica in base all'anzianita' stabilito dalla legge.
   L'abrogazione  della cosiddetta "norma perequativa" non puo' dunque
 incidere diritti gia' acquisiti, in quanto non puo' annullare  quelle
 situazioni  in  relazione  alle  quali  era  stata  gia'  operata  la
 perequazione.
   2. - Eccesso di potere per manifesta ingiustizia.
   Nel regime del pubblico impiego,  fra  soggetti  appartenenti  alla
 stessa  qualifica funzionale a maggiore anzianita' deve corrispondere
 una  retribuzione  migliore.    Tale  principio  e'  stato  affermato
 sentenza  n. 277/1991 della Corte costituzionale circa la conformita'
 del nuovo ordinamento della Polizia di Stato, al generale assetto dei
 dipendenti civili dello Stato, che, a partire dalla legge  11  luglio
 1980  n. 312, si suddivise non piu' in carriere bensi' in qualifiche,
 caratterizzate dal tipo di funzioni  che  le  contraddistinguono,  in
 attuazione  del  principio, ritenuto consono all'art. 36 Cost., della
 tendenziale corrispondenza  del  trattamento  economico  al  tipo  di
 funzioni sercitate.
   L'istituto  della  RIA  introdotto con il d.P.R. 10 aprile 1987, n.
 150 e' manifestamente ingiusto in quanto provoca una  situazione  per
 la   quale  il  parigrado  con  maggiore  anzianita'  percepisce  una
 retribuzione  inferiore  rispetto  a  coloro  che  hanno  una  minore
 anzianita' di servizio.  Sotto il profilo economico la RIA ha inoltre
 leso i diritti di tutti il personale delle forze armate e, per quello
 che  qui  interessa,  dei sottufficiali, appuntati e finanzieri della
 guardia  di  finanza,  in  quanto   tale   sistema   ha   peggiorato,
 livellandolo  verso  il basso, il trattamento economico del personale
 dipendente.      In   subordine   i   ricorrenti    hanno    eccepito
 l'illegittimita'    costituzionale   dell'art.   2,   comma   quarto,
 decreto-legge n. 333/1992, convertito nella legge n. 359/1992, che ha
 soppresso la "norma perequativa" prevista dall'art. 1, comma settimo,
 decreto-legge n. 379/1987,  convertito  nella  legge  n.  438/1987  e
 dell'art.  7,  comma  settimo,  legge  n.  438/1992,  che sancisce il
 divieto  di  procedere  a  provvedimenti  di allineamento stipendiale
 ancorche' aventi effetti anteriori all'11 luglio 1992, per  contrasto
 con   i  principi  costituzionali  di  cui  agli  artt.3,  36  e  97.
 L'Avvocatura dello Stato  costituitasi  in  giudizio  ha  chiesto  il
 rigetto  del  ricorso.  La causa viene in decisione all'udienza del 4
 giugno 1997.
                             D i r i t t o
   Con i ricorsi in epigrafe, i dipendenti in servizio nel Corpo della
 Guardia di  finanza  con  il  grado  di  sottufficiale,  appuntato  e
 finanziere  (PESAF)  affermano  lo  svantaggio  loro  derivato  dalla
 retribuzione individuale di anzianita' (RIA), introdotta dall'accordo
 di cui ai  d.P.R.  10  aprile  1987,  n.  150,  che  ha  abrogato  la
 progressione  automatica  dello stipendio e, segnatamente dall'art. 4
 d.P.R. comma 2,  del  decreto  presidenziale  medesimo,  che  prevede
 l'attribuzione  di  uno  scatto  aggiuntivo  del 2,50 per cento dello
 stipendio in godimento in caso di promozione o nomina alla  qualifica
 superiore,  nell'ambito dello stesso livello retributivo solo pero' a
 coloro che conseguono  la  promozione  o  la  nomina  alla  qualifica
 superiore  in  epoca  successiva  all'entrata in vigore del d.P.R. n.
 150/87.
   I ricorrenti  promossi,  in  epoca  antecedente,  percepiscono  uno
 stipendio effettivo inferiore rispetto a quello dei loro colleghi con
 minore   anzianita'   di  servizio  non  hanno  piu'  ottenuto  alcun
 miglioramento dello stipendio effettivo, che e' rimasto immutato  nel
 tempo in quanto la differenza che si aggiunge allo stipendio iniziale
 e'  fissa  e  non gia' variabile in funzione dell'anzianita', come in
 precedenza.
   Siffatta situazione deteriore  si  e'  oramai  consolidata  con  la
 soppressione  disposta  dall'art.  2  d.-l.  11  luglio 1992, n. 333,
 convertito in legge 8 agosto1992,  n.  359  della  norma  perequativa
 introdotta  in  sede  di  conversione del d.-l. 16 settembre 1987, n.
 379, con il comma 7 dell'art. 1, legge  14  novembre  1987,  n.  468,
 secondo   cui  "in  favore  di  tutto  il  personale  militare  senza
 distinzione per il ruolo di appartenenza, compreso  quello  dell'Arma
 dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con trattamento
 stipendiale inferiore a quello spettante al pari grado, avente pari o
 minore  anzianita'  di  servizio,  ma  promosso  successivamente,  e'
 attribuito  nel  tempo   lo   stesso   trattamento   stipendiale   di
 quest'ultimo".
   Finalita'   della   disposizione   era   quella  di  assicurare  la
 progressione economica sulla base dell'anzianita' delle  retribuzioni
 del  personale  militare e della polizia di Stato, dopo il rifiuto di
 visto da parte della Corte dei conti di analoga perequazione disposta
 in sede pattizia dall'art. 3, comma 2 d.P.R. 10 aprile 1987,  n.  150
 attributiva  dell'incremento entro il 30 giugno 1989 e con decorrenza
 dal 1 gennaio 1989, della retribuzione individuale di anzianita',  di
 una  somma  corrispondente  al  valore  delle  classi  e degli scatti
 secondo la precedente disciplina prevista dal d.P.R. 27  marzo  1984,
 n. 69, e, pertanto in base alle otto classi biennali di stipendio del
 6  per  cento  sullo  stipendio iniziale di livello, ed ai successivi
 aumenti periodici biennali del 2,50 per cento, computati  sull'ultima
 classe di stipendio.
   In  atto  i  ricorrenti  percepiscono  una retribuzione inferiore a
 quella cui avrebbero diritto sulla base della normativa precedente  e
 addirittura  inferiore  a  quella  dei  loro  colleghi parigrado meno
 anziani  ma  promossi  in  epoca  successiva   all'applicazione   del
 contratto  di  cui  al  d.P.R.  10  aprile  1987,  n.  150, in palese
 violazione del principio stabilito dalla legge  11  luglio  1980,  n.
 312, il cui art.  137, comma 3, la progressione economica nell'ambito
 del livello di appartenenza si articola su classi di stipendio.
   Delle  due  censure  in  cui  si  articola  il  ricorso  avverso la
 sperequazione fra parigrado e segnatamente dei piu' anziani di  essi,
 solo  perche'  promossi  prima  dell'entrata  in  vigore del d.P.R.10
 aprile 1987, n.  150 e' sicuramente infondata la prima, di violazione
 dell'art. 137 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il cui principio di
 progressivita' per classi e scatti ben puo' essere derogato da  norma
 successive  o  speciali  quali sono la legge quadro 1 aprile 1981, n.
 121 di equiparazione di tutte le  forze  che  espletano  funzioni  di
 polizia  demandando  il  trattamento  economico  alla  contrattazione
 collettiva, attuata con il d.P.R. 27 marzo  1984,  n.  69,  recettivo
 dell'accordo  del 15 dicembre 1983 e con il d.P.R. 10 aprile 1987, n.
 150, che recepisce l'accordo del 13 febbraio 1987.
   E' invece rilevante e non  manifestamente  infondata  la  questione
 d'illegittimita'    costituzionale   dell'art.   2,   comma   quarto,
 decreto-legge n. 333/1992, convertito nella legge n. 359/1992, che ha
 soppresso la "norma perequativa" prevista dall'art. 1, comma settimo,
 decreto-legge  n.  379/1987,  convertito  nella  legge   468/1987   e
 dell'art.  7,  comma  settimo,  legge  n.  438/1992,  che sancisce il
 divieto di procedere  a  provvedimenti  di  allineamento  stipendiale
 ancorche'  aventi effetti anteriori all'11 luglio 1992, per contrasto
 con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 36 e 97.
   Circa la rilevanza delle questione, va evidenziato come  la  stessa
 Avvocatura  dello  Stato  abbia  convenuto  che la procedura prevista
 dall'art. 18 d.-l. 6 giugno 1981, n. 283, convertito  nella  legge  6
 agosto  1981,  n.  432  che  ha  regolamentato  i passaggi di livello
 stipendiale  sino  al  31  dicembre  1981  aveva  comportato  per  il
 personale interessato "benefici economici non sempre equi", a parita'
 di  qualifica,  il  maresciallo capo promosso al grado di maresciallo
 maggiore con uno stipendio annuo lordo corrispondente alla classe  8,
 scatto  3,  inquadrato  al  7  livello  retributivo maturava il primo
 scatto dopo diciannove mesi mentre  la  medesima  promozione  per  un
 collega   piu'   giovane  (maresciallo  capo  promosso  al  grado  di
 maresciallo maggiore con uno  stipendio  annuo  lordo  corrispondente
 alla  classe  8,  scatto  2, inquadrato al livello retributivo 6-bis)
 maturava il primo scatto solo dopo un mese.
   Siffatta sperequazione  e'  aumentata  dal  1  gennaio  1987,  dopo
 l'istituzione  della  RIA  intervenuta con gli  artt. 3 e 4 d.P.R. n.
 150/1987,  per  coloro  che  sono  stati   promossi   successivamente
 all'entrata   in  vigore  dell'accordo:  quest'ultimo  ha  distaccato
 dall'importo base dello stipendio l'anzianita', che e'  retribuita  a
 parte  secondo  il  valore  delle  classi  scatti in godimento dal 31
 dicembre 1986 con l'aggiunta della valutazione delle classi e  scatti
 maturati dopo la predetta data.
   In   quanto   gli   scatti   gerarchici  di  carriera  non  possono
 ricomprendersi ai fini RIA negli scatti in godimento al  31  dicembre
 1987, il sottufficiale piu' giovane di grado e di servizio percepisce
 un trattamento economico piu' alto di quello piu' anziano.
   Anche  se  l'Avvocatura  conclude  per l'inevitabilita' di siffatte
 distorsioni in quanto collegate con il  sistema  di  avanzamento  dei
 dipendenti  in  servizio  nel  Corpo  della Guardia di finanza con il
 grado  di  sottufficiale,  appuntato  e  finanziere,  e'  altrettanto
 inevitabile che l'applicazione delle disposizioni comporta il rigetto
 del  ricorso,  anche  considerata la valenza retroattiva del d.-l. 14
 novembre 1992, n. 438, circa il divieto  di  allenamenti  stipendiali
 contenuto  nell'art.    2 d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in
 legge 8 agosto 1992, n. 359.
   Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il Collegio
 condivide il rilievo dei ricorrenti  di  violazione  da  parte  della
 ricordata   disciplina,   dell'art.  3  della  Costituzione,  il  cui
 principio  di  eguaglianza  implica  non  solo   che   a   situazioni
 oggettivamente  uguali  debba  corrispondere  uguale  trattamento, ma
 anche che a situazioni oggettivamente diverse debba corrispondere  un
 trattamento differenziato.
   I  ricorrenti, nell'ambito dei loro rispettivi livelli, svolgono le
 stesse funzioni e attivita' dei loro piu' giovani colleghi parigrado.
 Pertanto, hanno diritto ad un trattamento stipendiale uguale  se  non
 maggiore a quello percepito dai loro piu' giovani colleghi, attesa la
 maggiore anzianita' di servizio.
   D'altra parte, la retribuzione rappresenta, nel vigente ordinamento
 costituzionale,  un'entita'  oggetto  di  particolare  protezione sia
 nell'impiego pubblico che privato e costituisce principio consolidato
 che via  sia  perequazione  dei  corrispettivi  quanto  meno  fra  le
 categorie dei lavoratori che esplicano le stesse funzioni o attivita'
 lavorative,   escludendo   privilegi   arbitrari   e   comunque   non
 giustificati.
   Anche se infine il criterio delle  progressione  economica  secondo
 l'anzianita'  non  assurge  a  rango  di  precetto costituzionale, e'
 tuttavia  jus  receptum  che  esso  rappresenti  uno  degli  elementi
 fondamentali del sistema.
   Ambedue  i giudizi da riunire per evidenti questioni di connessione
 oggettiva vanno sospesi e rimessi gli atti alla Corte  costituzionale
 affinche'  si  esprima  sulla legittimita' dell'art. 2, quarto comma,
 d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8  agosto  1992,
 n.  339  e dell'art. 7, comma settimo, legge 14 novembre 1992, n. 438
 per violazione degli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.
   E' pertanto necessario sospendere il  presente  giudizio  ai  sensi
 dell'art.  23,  legge  11  marzo  1953, n. 87, e rimettere alla Corte
 costituzionale l'esame della presente questione.