IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 17677 del 1995 proposto da D'Angelo Stefano rappresentato e difeso dall'avv. Adriano Casellato ed elettivamente domiciliato presso lo stesso, in Roma, viale Regina Margherita n. 290, contro il Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali, in persona del Ministro pro-tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del presidente pro-tempore, n.c.; per l'annullamento in parte qua del d.m. dell'8 agosto 1995, con il quale il ricorrente, in asserita applicazione del d.lgs. 12 maggio 1995 n. 201 e dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992 n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato, e' stato inquadrato nella qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato e collocato nel corrispondente livello retributivo, nonche' di ogni ulteriore atto o provvedimento preordinato, conseguenziale e/o comunque connesso; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali; Vista la memoria prodotta dall'Amministrazione resistente; Visti gli atti tutti della causa; Uditi alla pubblica udienza del 12 marzo 1997 l'avv. Casellato per il ricorrente e l'avvocato dello Stato Nunziata per l'Amministrazione resistente; Udito, inoltre, il relatore, consigliere Nicolina Pullano; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F a t t o Con l'impugnato decreto ministeriale e' stato disposto l'inquadramento, in applicazione dell'art. 53 del d.lgs. 12 maggio 1995 n. 201, del personale del Corpo forestale dello Stato appartenente alla ex qualifica di brigadiere. Il ricorrente e' stato inquadrato nella qualifica di Vice Ispettore del neo istituito ruolo Ispettori - articolato nelle qualifiche di ispettore superiore, ispettore capo, ispettore e vice ispettore - e allo stesso e' stato attribuito, con decorrenza 1 settembre 1995, sulla base della tabella allegata all'art. 43-bis della legge n. 121 del 1981, lo stipendio relativo al VI livello retributivo. Ad avviso del ricorrente, appartenente all'ex grado di brigadiere, tale inquadramento sarebbe illegittimo per i seguenti motivi: 1. - Violazione artt. 3, 35, 36 e 76 della Costituzione - Eccesso di potere per illogicita' ed ingiustizia manifesta. Il provvedimento impugnato e' illegittimo in via derivata per l'illegittimita' costituzionale dell'art. 59 del d.lgs. 12 maggio 1995 n. 201, il quale, nel fissare al 1 settembre 1995 la decorrenza giuridica ed economica dell'inquadramento, non ha tenuto conto che l'art. 3 della legge 6 marzo 1992 n. 216, aveva previsto il 31 dicembre 1992 come data entro la quale avrebbero dovuto essere emanati i decreti delegati, statuendo implicitamente la decorrenza degli effetti delle nuove norme dall 1 gennaio 1993. 2. - Violazione artt. 3, 35, 36, 76 e 97 della Costituzione - Eccesso di potere per illogicita' ed ingiustizia manifesta. Il provvedimento impugnato dispone l'inquadramento giuridico ed economico del ricorrente in modo sperequato, ed al di fuori di ogni effettiva omogeneizzazione, rispetto alle posizioni corrispondenti del personale delle altre forze di polizia (per il quale il riordino delle carriere e' stato stabilito con contemporanei decreti legislativi in attuazione della medesima delega ex art. 3 della legge n. 216 del 1992). L'illegittimita' di tale provvedimento deriva dalla illegittimita' costituzionale dell'art. 53 del d.lgs. 12 maggio 1995 n. 201 che disciplina, in via transitoria, il nuovo inquadramento, introducendo irragionevolmente, in violazione dei principi di omogeneizzazione e perequazione delle posizioni tra le varie forze di polizia stabiliti dalla legge delega, una disparita' di trattamento dei sottufficiali del Corpo forestale dello Stato rispetto alle altre forze di polizia. L'Amministrazione intimata si e' costituita in giudizio e, con successiva memoria, ha sostenuto che i motivi di censura prospettati sono destituiti di fondamento per le ragioni esposte nelle relazioni del Ministero del tesoro e della Presidenza del Consiglio dei Ministri depositate in data febbraio 1997. All'udienza del 12 marzo 1997 la causa e' stata spedita in decisione. D i r i t t o Il ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento con il quale e' stato inquadrato, con decorrenza 1 settembre 1995, nella qualifica di vice ispettore del nuovo ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato istituito con il d.lgs. 12 maggio 1995 n. 201. Il provvedimento e' stato adottato in puntuale applicazione del citato decreto legislativo che, all'art. 59, dispone in ordine alla decorrenza dell'inquadramento e, all'art. 53, stabilisce le modalita' di inquadramento, in via transitoria, del personale appartenente al previgente ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato. Con il primo motivo di gravame il ricorrente denuncia l'illegittimita' del provvedimento a causa della incostituzionalita' dell'art. 59, in relazione agli artt. 76, 3, 35 e 36 della Costituzione. Al riguardo deduce che l'art. 3 della legge 6 marzo 1992 n. 216 (originaria legge delega) dava termine al Governo fino al 31 dicembre 1992 per emanare le nuove norme sull'inquadramento giuridico ed economico del personale di tutte le forze di polizia, e che, pertanto, era evidente "che, nell'intento del legislatore delegante, i destinatari delle nuove norme avrebbero dovuto percepire nel 1992 una sorta di trattamento economico ponte che li avrebbe condotti, dal 1 gennaio 1993, al nuovo regime di riordino". Di contro, il decreto legislativo n. 201 del 1995, oltre ad essere giunto con anni di ritardo, non avrebbe tenuto conto della decorrenza indicata dall'art. 3 e, anziche' stabilire una decorrenza retroattiva dal 1 gennaio 1992, avrebbe previsto una diversa - illegittima - decorrenza dal 1 settembre 1995. L'art. 59 risulterebbe, quindi, illegittimo in relazione all'art. 76 della Cost., perche' non sarebbe stato osservato il criterio direttivo fissato dalla legge delega, e, in relazione agli artt. 3, 35 e 36, perche' la diversa decorrenza avrebbe privato il personale in servizio della possibilita' di vedere riconosciuta la propria posizione lavorativa, ai fini sia giuridici che economici, per il periodo considerato (dal 1 gennaio 1992 al 31 agosto 1995), dando luogo ad una generale situazione di ingiustizia. La sollevata questione di legittimita' costituzionale si appalesa infondata. L'art. 76 della Costituzione consente che la funzione legislativa possa essere delegata al Governo "con determinazione di principi direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetto definiti". Nella specie, il d.-l. 7 gennaio 1992 n. 5, convertito nella legge 6 marzo 1992 n. 216, ha conferito delega al Governo per l'emanazione dei decreti legislativi, fissando, all'uopo, il termine del 31 dicembre 1992. Nel predetto termine il Governo non ha attuato la delega e, conseguentemente, questa ha esaurito i suoi effetti. Non si puo', quindi, ritenere che la nuova delega conferita, per gli stessi fini, al Governo con la legge 29 aprile 1995 n. 130, abbia creato una sorta di continuita' con quella precedente solo perche' essa fa riferimento alla legge n. 216 del 1992, avendo detto riferimento unicamente lo scopo (evidente) di evitare la riproposizione di quella parte della normativa contenuta nella anzidetta legge n. 216 che il legislatore ha ritenuto di dover rendere nuovamente esecutiva. D'altra parte la stessa nuova legge di delega stabilisce che "gli effetti giuridici ed economici del decreto legislativo di cui all'art. 3 della legge 6 marzo 1992 n. 216, decorrono dalla data del 1 settembre 1995", per cui il decreto legislativo, per quanto concerne la data di decorrenza degli effetti giuridici ed economici degli inquadramenfi, non ha fatto altro che uniformarsi alle indicazioni del delegante e non puo', pertanto, essere ritenuto illegittimo per violazione dell'art. 76 della Costituzione. In conseguenza, sotto l'aspetto considerato, risultano infondate anche le censure di violazione degli artt. 3, 35 e 36. Il Collegio ritiene, invece, che, in accoglimento di quanto prospettato dal ricorrente con il secondo motivo di gravame, vada sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 53 del d.lgs. 12 maggio 1995 n. 201 in relazione agli artt. 76, 3, 36 e 97 della Costituzione. La questione e' rilevante nel giudizio, in quanto la domanda del ricorrente di annullamento del d.m. impugnato - con il quale, come si e' visto, si e' provveduto, in applicazione del suddetto art. 53, all'inquadramento del personale appartenente all'ex grado di brigadiere del Corpo forestale dello Stato - dovrebbe essere respinta, essendo l'inquadramento in questione del tutto conforme al dettato legislativo. Inoltre, la questione non appare manifestamente infondata. E' opportuno innanzi tutto ricordare che nella sentenza n. 277 del 3/12 giugno 1991 la Corte costituzionale, occupandosi della legittimita' costituzionale dell'art. 43, diciassettesimo comma della legge 1 aprile 1981 n. 121 - dopo avere affermato che l'Arma dei Carabinieri e' posta dall'art. 16, primo comma, della legge n. 121 del 1981, sullo stesso piano della Polizia di Stato, essendo definita "forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza" - ha incidentalmente precisato - allo scopo di ulteriormente porre in luce la sostanziale equiparazione funzionale fra gli appartenenti alla Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri predicata dalla norma - che "le altre forze di polizia, in quanto istituzionalmente titolari di diverse specifiche funzioni, sono nello stesso articolo (secondo comma) menzionate solo per il concorso che possono essere chiamate a prestare nell'espletamento di tale servizio". Successivamente il legislatore, con il d.-l. 7 gennaio 1992 n. 5 (convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1992 n. 216, i cui principi e criteri direttivi sono stati confermati dalla nuova delega contenuta nella legge 29 aprile 1995 n. 130), recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri in relazione alla citata sentenza della Corte e all'esecuzione dei giudicati, ha disposto anche la perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia ed ha, inoltre, conferito delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonche' per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici. In particolare, ha previsto l'emanazione da parte del Governo di decreti legislativi contenenti, fra l'altro, le necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale indicato nell'art. 2, comma 1 .... allo scopo di conseguire una disciplina omogenea (art. 3, primo comma), e la possibilita' che in detti decreti fosse previsto che la sostanziale equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti economici sia conseguita attraverso la revisione dei ruoli, gradi e qualifiche e, ove occorra, anche mediante la soppressione di qualifiche o gradi, ovvero mediante l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche o gradi ... (art. 3, terzo comma). L'intento perseguito era, quindi, quello, del tutto evidente, di porre fine a ogni disparita', di carattere giuridico ed economico nel trattamento del personale comunque chiamato a svolgere, nei settori di competenza, funzioni di polizia. Il messaggio e' stato pienamente recepito dal legislatore delegato che, per il personale del Corpo Forestale dello Stato, nel rispetto degli indicati criteri di perequazione ed omogeneizzazione, con il d.l.vo di cui si discute, ha previsto, a regime (cfr. tabelle allegate), un identico sviluppo di carriera, e conseguenti livelli retributivi, delle altre Forze di polizia, riconoscendo con cio' la sostanziale equivalenza delle rispettive funzioni. Il decreto n. 201 ha, peraltro, dettato una disciplina transitoria (artt. 51 e ss.) per il primo inquadramento dei sottufficiali del Corpo Forestale dello Stato nei neo istituiti ruoli degli Agenti ed Assistenti, dei Sovrintendenti e degli Ispettori, che ha introdotto un diverso trattamento rispetto alle analoghe norme transitorie di primo inquadramento del personale appartenente ai corrispondenti gradi dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza (v. decreti legislativi, di pari data, nn. 198 e 199). Segnatamente, per quanto concerne il ruolo degli Ispettori, l'art. 53 (al quale corrispondono nei d.l.vi nn. 198 e 199, rispettivamente, gli artt. 46 e 65) stabilisce: 1) che l'ex vice brigadiere del Corpo Forestale dello Stato, gia' collocato al VI livello, e' inquadrato come vice-ispettore, conservando lo stesso livello retributivo (VI) di provenienza, mentre il vice brigadiere dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e' inquadrato come maresciallo ordinario (equivalente ad ispettore) e collocato al livello retributivo VI-bis; 2) che il maresciallo (ex ordinario e capo) del Corpo Forestale dello Stato, gia' collocato al VI livello-bis, e' inquadrato come ispettore, conservando lo stesso livello retributivo (VI-bis) di provenienza, mentre l'ex maresciallo ordinario e capo dell'Arma dei Carabinieri e' inquadrato come maresciallo capo (equivalente ad ispettore capo) e collocato nel VII livello retributivo; 3) che l'ex maresciallo maggiore del Corpo Forestale dello Stato, gia' collocato al VII livello, e' inquadrato come ispettore capo, conservando lo stesso livello retributivo (VII) di provenienza, mentre l'ex maresciallo maggiore e maggiore scelto dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e' inquadrato come maresciallo aiutante o ispettore superiore e collocato nel livello retributivo VII-bis. E', quindi, evidente che i sottufficiali del Corpo forestale dello Stato - a parita' di situazioni di provenienza - sono stati penalizzati dalla normativa transitoria, rispetto ai corrispondenti gradi delle altre forze di polizia. Pertanto, l'art. 53 del d.l.vo n. 201 sembra violare l'art. 76 della Cost., risultando in contrasto con i principi di omogeneizzazione ed equiordinazione fissati dal legislatore delegante. Inoltre, poiche' puo' affermarsi, in base alla stessa disciplina a regime introdotta dal legislatore delegato, la sostanziale parita' della qualifica e delle funzioni, appare violato anche l'art. 3 della della Costituzione e, di conseguenza, l'art. 36, posto che il trattamento economico attribuito agli ex marescialli e brigadieri del Corpo Forestale dello Stato deve considerarsi non proporzionato alla quantita' e qualita' del lavoro prestato se al personale delle altre forze di polizia, svolgente funzioni equivalenti, e' stato riconosciuto, sia pure attraverso l'immediato inquadramento in un grado e livello retributivo superiori, il diritto ad un trattamento economico piu' elevato. Non manifestamente infondata sembra anche la censura di violazione del principio, consacrato dall'art. 97 della Cost., di imparzialita' intesa come non arbitrarieta' della disciplina adottata. Sono, infatti, del tutto inspiegabili le ragioni per le quali, a parita' di funzioni, riconosciute ex lege, sia stata prevista una duplice ipotesi di inquadramento (transitorio e a regime) che, nella prima fase, ha comportato un declassamento degli ex sottufficiali del Corpo Forestale dello Stato rispetto ai corrispondenti gradi e qualifiche delle altre forze di polizia. Il giudizio va, quindi, sospeso in attesa della soluzione, da parte della Corte costituzionale della sollevata questione di legittimita' costituzionale.