IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 16359 del 1995 proposto dall'Associazione nazionale sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, in persona del presidente e legale rappresentante pro-tempore nonche' dagli Ispettori capo del ruolo degli Ispettori del Corpo forestale dello Stato Pavan Cesare, Di Lisio Antonio, Sette Silverio, Paolazzi Giorgio, Puntel Lino, Coppitelli Sergio, Di Lorenzo Michele, Summa Giambattista, Repele Pietro, Ricci Cesare, Nardisi Deli Giovanni, Di Girolamo Luigi, Liberatocioli Donato, Angelucci Nicola, Tonti Nicolino, Bernardi Luciano, Del Vecchio Fernando, Appiano Paolo, Cappuccio Bruno, Mori Lorenzo, De Villa Ettore, Cargnelutti Francesco, Di Sisto Settimio, Falimena Giovanni, Vitale Antonio, Ferrara Francesco, Severoni Felice, Gualtieri Giovanni, Eleuteri Carlo, Valentini Giuseppe, La Motta Elio, Carone Mario, Tamarri Maurizio, Di Giamberardino Pasquale, Carosi Carlo, Ferrazza Domenico; Aquilani Alessandro, Duca Domenico, Gasperoni Enzo, Violanti Renato (proc. coll. rep. n. 47556), Della Valle Giovanni (rep. n. 50653), Dalla Torre Livio (rep. n. 42415). Dattoli Benito, Pafundi Teodosio, Tito Amedeo (rep. n. 23429), Calciano Donato, Puccillo Michelangelo (rep. n. 22767), Troiani Felice, Buono Uberto, Ramaniello Rocco, Florio Vincenzo, Nesta Rocco, Zaccagnino Giuseppe, Di Vito Raffaele (proc. coll. rep. n. 22768), Ferigo Lino (rep. n. 36083), Deflorian Carlo (rep. n. 10678), Bigioli Ilvano, Maccari Silvano, Santilli Ippolito (proc. coll. rep. n. 101654), Guastini Libero, Cunico Claudio, Rugani Giulio (proc. coll. rep. n. 80926), Tiberti Vincenzo, Colabrese Vincenzo (proc. coll. rep. n. 30297), Denci Remo, Marchetti Adriano, Marcucci Alfredo, Montigiani Guido, Magini Franco (proc. coll. rep. n. 164963), Armienti Donato (rep. n. 117603), Smaniotto Giovanni (rep. n. 5403), Salvagni Albino (rep. n. 5405), De Bernardin Liviano (rep. n. 5404), Severoni Franco (rep. n. 33909), Adinolfi Domenico (rep. n. 26758), Aristotile Nunzio (rep. n. 33848), Sottoriva Ernesto, Vialetto Pietro, Bellina Mario (proc. coll. rep. n. 11991), Pinzi Franco (rep. n. 54787), Luciano Piccoli (rep. n. 105862), Severoni Albino, Mascioni Pietro, Delli Ficorilli Pietro, Severoni Ernesto, Degano Mario, Lorenzoni Giuseppe, Troiani Liberato, Di Cesare Dante (proc. coll. rep. n. 25977), Croce Lillo, Pambianchi Giuseppe, Sericola Goffredo, Fusacchia Gianfranco, Marazzi Giuseppe, Di Gaspare Giuseppe (proc. coll. rep. n. 25976), Bau' Livinio, Dal Pozzo Sergio, Menegatti Antonio, Tretter Mario, Nicolussi Dario (proc. coll. rep. n. 72352), Chemim Giovanni (rep. n. 25395), Di Conza Domenico, Ciuffreda Matteo, Catalano Giovanni (proc. coll. rep. n. 28173), Quinternetto Nicolino (rep. n. 104095), Baldoni Arcangelo, Mariotti Domenico, Lucciarini Pietro, Venanzetti Erminio, Rinaldi Mario, Gelmi Erminio (proc. coll. rep. n. 81954), Masci Antonio (rep. n. 81955), Vagni Romeo (rep. n. 35167), Trotta Enzo (rep. n. 111012), Sperandio Francesco (rep. n. 27755), Giaquinto Francesco (rep. n. 82986), Di Tante Claudio, Fabbri Ortensio, Gregori Werter, Mazzocoli Fausto (proc. coll. rep. n. 69765), Ferrazzi Eligi (rep. n. 25807), Iacorossi Emilio, Cheli Liviero, Parri Roberto (proc. coll. rep. n. 354800), Allegretti Michele, Antonetti Salvatore, De Santis Saverio, Taronna Matteo (proc. coll. rep. n. 255), Prisciantelli Nunzio, Guagnano Domenico, D'Altorio Nicolino, Resta Carlo, De Siena Andrea (proc. coll. rep. n. 4250), Pace Carlo, Saviola Gerardo, Valentini Gino (proc. coll. rep. n. 27758), Ciccarelli Aldo, Tasca Serafino (proc. coll. rep. n. 106659), Benedetti Vittorio (rep. n. 121621), Gabriele Francesco (rep. n. 54472), Compagnoni Silvio (rep. n. 1648), Giuseppe Mazzei (rep. n. 19883), Albertini Serafino, Bertizzolo Bruno (proc. coll. rep. n. 48986), Capocecera Gino (rep. n. 80872), Giammaria Pietro (rep. n. 82812), Giuliani Alberto, Di Massimo Salvatore, Aristotile Berardino, Petrocco Elio (proc. coll. rep. n. 82813), Sette Giuseppe (rep. n. 14809), Di Girolamo Enzo, Berardinetti Achille, Tusi Franco (proc. coll. rep. n. 168223), De Arcangelis Del Forno Filippo, Ruscitti Donato, Oddi Tommaso (proc. coll. rep. n. 21314), Colaizzo Felice, Inforzato Giuseppe, Russo Carmine, Sferza Pasquale, Di Giulio Giovanni, Di Viesti Giuseppe, Mariano Nicola, Marracino Giovanni, Molinaro Alessandro, Venditti Gioacchino (proc. coll. rep. n. 34900), Gareri Mario, Limone Bruno, Martino Mario, Capuano Antonio (proc. coll. rep. n. 14154), Leoni Mario, Carrara Vincenzo, Di Simone Carmine (proc. coll. rep. n. 31768), Biondi Luigi (rep. n. 17543), Andreoni Gian Paolo, Zanotti Gerardo, Seghi Gianclaudio, Frigo Quinto (proc. coll. rep. n. 9196), Rolando Micai (rep. n. 82017), Cosmi Gianni, Carpani Domenico (proc. coll. rep. n. 52757), Nizzi Antonio, Turrini Roberto, Vender Romeo (proc. coll. rep. n. 68218), rappresentati e difesi dall'avv. Marco Di Raimondo ed elettivamente domiciliati presso lo stesso, in Roma, via Savoia n. 86; contro il Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali, in persona del Ministro pro-tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato; e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del presidente pro-tempore, n. c.; per l'annullamento in parte qua, del decreto ministeriale dell'8 agosto 1995, con il quale i ricorrenti, in asserita applicazione del d.lgs. 12 maggio 1995 n. 201 e dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992 n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato, sono stati inquadrati nella qualifica di Vice Ispettori nel ruolo degli Ispettori del Corpo forestale dello Stato e collocati nel sesto livello retributivo, nonche' di ogni ulteriore atto o provvedimento preordinato, conseguenziale e/o comunque connesso. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali; Vista la memoria prodotta dall'amministrazione resistente; Visti gli atti tutti della causa; Uditi alla pubblica udienza del 12 marzo 1997 l'avv. Di Raimondo per i ricorrenti e l'avv. dello Stato Nunziata per l'amministrazione resistente; Udito, inoltre, il relatore, consigliere Nicolina Pullano; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F a t t o Con l'impugnato decreto ministeriale e' stato disposto l'inquadramento, in applicazione dell'art. 53 del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 201, del personale del Corpo forestale dello Stato appartenente alla ex qualifica di brigadiere. Il suddetto personale e' stato inquadrato nella qualifica di vice ispettore del neo istituito ruolo Ispettori - articolato nelle qualifiche di ispettore superiore, ispettore capo, ispettore e vice ispettore, e allo stesso e' stato attribuito, con decorrenza 1 settembre 1995, sulla base della tabella allegata all'art. 43-bis della legge n. 121 del 1981, lo stipendio relativo al VI livello retributivo. Ad avviso dei ricorrenti, tutti appartenenti all'ex grado di brigadiere, e della Associazione nazionale dei sottufficiali, pure ricorrente, l'inquadramento previsto, in via transitoria, dall'art. 53 del decreto legislativo n. 201 del 1991, che in attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, ha provveduto a riordinare le carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato, sarebbe diverso da quello previsto dai coevi decreti legislativi nn. 198 e 199, emanati, sempre in attuazione della delega di cui all'art. 3 della legge n. 216 del 1992, rispettivamente, per il riordino dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, posto che le norme transitorie di tali decreti dispongono l'inquadramento dell'ex grado di brigadiere nel nuovo grado di maresciallo ordinario (cui compete, con decorrenza 1 settembre 1995, sulla base della tabella allegata all'art. 43-bis della legge n. 121 del 1981 il livello retributivo VI-bis) del neo istituito ruolo ispettori articolato nei gradi di maresciallo aiutante, maresciallo capo, maresciallo ordinario e maresciallo. La norma transitoria del decreto legislativo n. 201 sarebbe, pertanto, illegittima per i seguenti motivi: 1. - Violazione dei principi di delega fissati dalla legge 6 marzo 1992, artt. 2 e 3, in relazione all'art. 76 della Costituzione e, in particolare, violazione della finalita', predicata dalla legge delega, di conseguire, con i decreti delegati, una disciplina omogenea mediante la sostanziale equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti economici. 2. - Violazione del principio di perequazione retributiva desumibile dal combinato disposto dell'art. 3, primo comma, e dell'art. 36, primo comma, della Costituzione - Violazione del principio di razionalita' (art. 3, primo comma, della Costituzione) - Violazione del principio della ragionevolezza con riferimento agli artt. 3, primo comma e 97 della Costituzione, in quanto, a parita' di funzioni con i corrispondenti gradi dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, per gli ex brigadieri del Corpo Forestale dello Stato e' stata prevista una duplice ed irrazionale ipotesi di inquadramento, transitoria e a regime, che, nella prima fase, ha comportato un declassamento degli stessi con conseguente blocco del livello retributivo gia' posseduto (VI) ad un gradino inferiore a quello (VI-bis) attribuito ai corrispondenti gradi dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza. L'Amministrazione intimata si e' costituita in giudizio e, con successiva memoria, ha sostenuto che i motivi di censura prospettati sono destituiti di fondamento per le ragioni esposte nelle relazioni del Ministero del tesoro e della Presidenza del Consiglio dei Ministri depositate in data 11 febbraio 1997. All'udienza del 12 marzo 1997 la causa e' stata spedita in decisione. D i r i t t o Il collegio ritiene, che, in accoglimento di quanto prospettato dai ricorrenti, vada sollevata - come dagli stessi richiesto - questione di legittimita' costituzionale dell'art. 53 del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 201, in relazione agli artt. 76, 3, 36 e 97 della Costituzione. La questione e' rilevante nel giudizio, in quanto la domanda dei ricorrenti di annullamento del decreto ministeriale impugnato - con il quale, si e' provveduto, in applicazione del suddetto art. 53, all'inquadramento del personale appartenente all'ex grado di brigadiere del Corpo forestale dello Stato - dovrebbe essere respinta, essendo l'inquadramento in questione del tutto conforme al dettato legislativo. Inoltre, la questione non appare manifestamente infondata. E' opportuno innanzi tutto ricordare che nella sentenza n. 277 del 3-12 giugno 1991 la Corte costituzionale, occupandosi della legittimita' costituzionale dell'art. 43, diciassettesimo comma della legge 1 aprile 1981, n. 121 - dopo avere affermato che l'arma dei carabinieri e' posta dall'art. 16, primo comma, della legge n. 121 del 1981, sullo stesso piano della polizia di Stato essendo definita "forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza" - ha incidentalmente precisato - allo scopo di ulteriormente porre in luce la sostanziale equiparazione funzionale fra gli appartenenti alla polizia di Stato e l'Arma dei carabinieri predicata dalla norma - che "le altre forze di polizia, in quanto istituzionalmente titolari di diverse specifiche funzioni, sono nello stesso articolo (secondo comma) menzionate solo per il concorso che possono essere chiamate a prestare nell'espletamento di tale servizio". Il successivo intervento del legislatore, con il d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5 (convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1992, n. 216, i cui principi e criteri direttivi sono stati confermati dalla nuova delega contenuta nella legge 29 aprile 1995, n. 130), recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla citata sentenza della Corte e all'esecuzione dei giudicati, ha disposto anche la perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia ed ha, inoltre, conferito delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonche' per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici. In particolare, ha previsto l'emanazione da parte del Governo di decreti legislativi contenenti, fra l'altro, le necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale indicato nell'art. 2, primo comma scopo di conseguire una disciplina omogenea (art. 3, primo comma), e la possibilita' che in detti decreti fosse previsto che la sostanziale equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti economici sia conseguita attraverso la revisione dei ruoli, gradi e qualifiche e, ove occorra, anche mediante la soppressione di qualifiche o gradi, ovvero mediante l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche o gradi ... (art. 3, terzo comma). L'intento perseguito era, quindi, quello, del tutto evidente, di porre fine a ogni disparita', di carattere giuridico ed economico nel trattamento del personale comunque chiamato a svolgere, nei settori di competenza, funzioni di polizia. Il messaggio e' stato pienamente recepito dal legislatore delegato che, per il personale del Corpo forestale dello Stato, nel rispetto degli indicati criteri di perequazione ed omogeneizzazione, con il decreto legislativo di cui si discute, ha previsto, a regime (cfr. tabelle allegate), un identico sviluppo di carriera, e conseguenti livelli retributivi, delle altre Forze di polizia, riconoscendo con cio' la sostanziale equivalenza delle rispettive funzioni. Il decreto n. 201 ha, peraltro, dettato una disciplina transitoria (artt. 51 e ss.) per il primo inquadramento dei sottufficiali del Corpo Forestale dello Stato nei neo istituiti ruoli degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, che ha introdotto un diverso trattamento rispetto alle analoghe norme transitorie di primo inquadramento del personale appartenente ai corrispondenti gradi dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza (v. decreti legislativi, di pari data, nn. 198 e 199). Segnatamente, per quanto concerne il ruolo degli ispettori, l'art. 53 (al quale corrispondono nei decreti legislativi nn. 198 e 199, rispettivamente, gli artt. 46 e 65) stabilisce: 1) che l'ex vice brigadiere del Corpo forestale dello Stato, gia' collocato al VI livello, e' inquadrato come vice-ispettore, conservando lo stesso livello retributivo (VI) di provenienza, mentre il vice brigadiere dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza e' inquadrato come maresciallo ordinario (equivalente ad ispettore) e collocato al livello retributivo VI-bis; 2) che il maresciallo (ex ordinario e capo) del Corpo forestale dello Stato, gia' collocato al VI livello-bis, e inquadrato come ispettore, conservando lo stesso livello retributivo (VI-bis) di provenienza, mentre l'ex maresciallo ordinario e capo dell'Arma dei carabinieri e' inquadrato come maresciallo capo (equivalente ad ispettore capo) e collocato nel VII livello retributivo; 3) che l'ex maresciallo maggiore del Corpo forestale dello Stato, gia' collocato al VII livello, e' inquadrato come ispettore capo, conservando lo stesso livello retributivo (VII) di provenienza, mentre l'ex maresciallo maggiore e maggiore scelto dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza e' inquadrato come maresciallo aiutante o ispettore superiore e collocato nel livello retributivo VII-bis. E', quindi, evidente che i ricorrenti - a parita' di situazioni di provenienza - sono stati penalizzati dalla normativa transitoria, rispetto ai corrispondenti gradi delle altre forze di polizia. Pertanto, l'art. 53 del decreto legislativo n. 201 sembra violare l'art. 76 della Costituzione, risultando in contrasto con i principi di omogeneizzazione ed equiordinazione fissati dal legislatore delegante. Inoltre, poiche' puo' affermarsi, in base alla stessa disciplina a regime introdotta dal legislatore delegato, la sostanziale parita' della qualifica e delle funzioni, appare violato anche l'art. 3 della Costituzione e, di conseguenza, l'art. 36, posto che il trattamento economico attribuito agli ex marescialli e brigadieri del Corpo forestale dello Stato deve considerarsi non proporzionato alla quantita' e qualita' del lavoro prestato se al personale delle altre forze di polizia, svolgente funzioni equivalenti, e' stato riconosciuto, sia pure attraverso l'immediato inquadramento in un grado e livello retributivo superiori, il diritto ad un trattamento economico piu' elevato. Non manifestamente infondata sembra anche la censura di violazione del principio, consacrato dall'art. 97 della Costituzione, di imparzialita' intesa come non arbitrarieta' della disciplina adottata. Sono, infatti, del tutto inspiegabili le ragioni per le quali, a parita' di funzioni, riconosciute ex lege, sia stata prevista una duplice ipotesi di inquadramento (transitorio e a regime) che, nella prima fase, ha comportato un declassamento degli ex sottufficiali del Corpo forestale dello Stato rispetto ai corrispondenti gradi e qualifiche delle altre forze di polizia. Il giudizio va, quindi, sospeso in attesa della soluzione, da parte della Corte costituzionale della sollevata questione di legittimita' costituzionale.