ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei  giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del d.-l.  28
 marzo 1996, n. 166 (Norme in materia previdenziale), promossi con  n.
 54  ordinanze emesse il 16 aprile ed il 17 aprile 1996 dal pretore di
 Brescia, iscritte dal n. 688 al n. 719 e dal n. 749  al  n.  770  del
 registro  ordinanze  1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica nn. 29 e 34, prima serie speciale, dell'anno 1996;
   Visti gli atti di costituzione di Caldara Agnese, Fiorani Luigi  ed
 altra  e  dell'INPS nonche' gli atti di intervento del Presidente del
 Consiglio dei Ministri;
   Udito nella camera di consiglio del 12  novembre  1997  il  giudice
 relatore Cesare Ruperto;
   Ritenuto  che, nel corso di vari giudizi instaurati per ottenere la
 ricostruzione del trattamento pensionistico in base alla sentenza  n.
 495 del 1993 di questa Corte, il pretore di Brescia, con 54 ordinanze
 di  identico  contenuto  emesse  il 16 e 17 aprile 1996, ha sollevato
 questione di costituzionalita' dell'art. 1 del d.-l. 28  marzo  1996,
 n. 166 (Norme in materia previdenziale);
     che,  secondo  il  rimettente,  la norma censurata - sopravvenuta
 nelle more  dei  giudizi  e  contenente  disposizioni  relative  alle
 modalita'  di  pagamento  delle  somme maturate a favore degli aventi
 diritto in  applicazione  della  citata  sentenza  di  illegittimita'
 costituzionale  e  della  sentenza  n.  240 del 1994 - si porrebbe in
 contrasto con l'art.   81,  quarto  comma,  della  Costituzione,  per
 violazione  dell'obbligo  di copertura finanziaria relativamente agli
 anni 1999, 2000 e 2001;
     che, sempre secondo  il  rimettente,  il  denunciato  vulnus  non
 sarebbe  eliminato  dalla previsione del meccanismo di estinzione del
 debito mediante l'assegnazione di titoli di Stato;
     che  nei  giudizi  davanti  a  questa  Corte  e'  intervenuto  il
 Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri,  rappresentato  e  difeso
 dall'Avvocatura generale dello Stato,  e  si  e'  costituito  l'INPS,
 concludendo  entrambi  per  l'inammissibilita'  o  per l'infondatezza
 della sollevata questione;
   Considerato che i giudizi possono essere riuniti  e  congiuntamente
 decisi, in quanto riguardanti questioni identiche;
     che  il d.-l. 28 marzo 1996, n. 166 non e' stato convertito e che
 la censurata normativa e' stata reiterata dai dd.-ll. 27 maggio 1996,
 n. 295, 26 luglio 1996, n. 396, e 24 settembre 1996,  n.  499,  tutti
 decaduti,  i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 1, comma 6,
 della legge 28 novembre 1996, n. 608;
     che l'art. 1, comma 184, della legge 23 dicembre 1996, n. 662  ha
 introdotto diversi criteri di copertura finanziaria della complessiva
 previsione  di  pagamento  delle  somme  dovute  agli  interessati in
 applicazione delle sentenze della Corte  costituzionale  n.  495  del
 1993 e n. 240 del 1994;
     che  peraltro  nella  fattispecie riveste preliminare rilievo, in
 termini  di  sovraordinazione  logico-processuale  rispetto  ad  ogni
 possibile  censura  di  incostituzionalita'  (v.  sentenza n. 103 del
 1995), la considerazione che tanto nella normativa  decretale  quanto
 in  quella  di legge (art. 1, comma 183, legge n. 662 del 1996) viene
 sancito che i giudizi pendenti siano dichiarati estinti d'ufficio;
     che la  mancata  censura  di  tale  previsione,  la  quale  trova
 immediata  applicazione  anche  nei  processi    a  quibus (come, tra
 l'altro,  avverte  lo  stesso  rimettente),  rende   irrilevante   la
 sollevata   questione,   e  pertanto  questa  risulta  manifestamente
 inammissibile;
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.