IL PRETORE
   Ha emesso la seguente ordinanza.
   Premesso:
     che   con   ricorso   depositato  il  2  agosto  1996  Giuseppina
 Bongiovanni - utilizzata in qualita' di ragioniera  nel  progetto  n.
 0715/89  della  Cooperativa  Europa  2000,  progetto finanziato dalla
 regione Sicilia ai sensi dell'art. 23, legge n.  67/88  e  successive
 proroghe   -   conveniva   in   giudizio  il  Ministero  del  lavoro,
 l'Assessorato  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale   regionale
 Sicilia,  l'Ufficio  provinciale  del  lavoro  di Catania. L'Istituto
 nazionale della previdenza sociale, la  cooperativa  Europea  2000  a
 r.l.  al fine del riconoscimento del diritto a percepire l'indennita'
 di maternita' a suo dire spettantile ai sensi della legge n.  1204/71
 per  essere stata in astensione obbligatoria dal 29 agosto 1995 al 30
 dicembre 1995;
     che in  via  amministrativa,  era  stato  negato  il  rivendicato
 diritto atteso che nella specie, pur avendo la Bongiovanni diritto ad
 astenersi dall'attivita' progettuale, non poteva esserle riconosciuta
 l'indennita'  richiesta,  non  sussistendo  alcun  rapporto di lavoro
 subordinato (in tal senso la nota dell'Assessorato del lavoro e della
 previdenza sociale dell'11 ottobre 1995, in atti, n. prot. 5757);
     che, la materia oggetto del contendere risulta  disciplinata  dal
 combinato  disposto  degli  artt.  15  legge  n. 1204/71, 23 legge n.
 67/88, 18 legge regione siciliana n. 25/93;
     che con ordinanza del pretore di Catania, sezione  distaccata  di
 Giarre,   del   3  maggio  1995  era  stata  sollevata  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 23, comma 7, legge n. 67/88  in
 riferimento   agli  artt.  3  e  37  della  Costituzione,  dichiarata
 inammissibile per difetto di rilevanza nel giudizio a quo dalla Corte
 costituzionale con ordinanza del 12 gennaio 1996, n. 6;
     che nel giudizio in  esame  e'  rilevante  e  non  manifestamente
 infondata  la  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 23
 comma 7 legge  n.  67  dell'11  marzo  1988  e  dell'art.  18,  legge
 regionale  siciliana  n.  25 del 1 settembre 1993 che ha prorogato la
 durata massima dei progetti di utilita' collettiva di cui  al  citato
 art.  23  fino  al  gennaio  1996  -  nulla esprimendo in ordine alla
 qualificazione giuridica del  rapporto,  gia'  contenuta  invece  nel
 citato  comma  7  -  nella  parte in cui esclusa la sussistenza della
 subordinazione del  rapporto  di  lavoro  dei  giovani  impiegati  in
 attivita'   di   utilita'  collettiva,  non  consente  di  addivenire
 all'applicazione dell'art. 15 della legge n.  1204  del  30  dicembre
 1971,  in  contrasto  con  le  norme  di  cui agli artt. 3 e 37 della
 costituzione;
     che  appare,   pertanto,   palesemente   ed   ingiustificatamente
 disparitario   il   trattamento  riservato  alle  lavoratrici  madri,
 impiegate  nei  progetti  di  utilita'  collettiva,  trattamento  che
 finisce  per  non  consentire l'adempimento delle essenziali funzioni
 familiari, alla luce, peraltro, della normativa in  vigore  che,  nel
 tempo,  ha  sistematicamente  ampliato  la  tutela  delle lavoratrici
 madri, anche al di fuori dello  schema  tipologico  del  rapporto  di
 lavoro  subordinato  (legge  n.  546/87,  legge  n.  379/90, legge n.
 166/91), innovando,  appunto,  in  ultimo  anche  la  disciplina  dei
 sussidi per i lavoratori socialmente utili, limitatamente tuttavia ai
 rapporti  instaurati  ai  sensi  dei  decreti legge n. 31/95, 105/95,
 232/95, 326/95, 416/95, 515/95 e 39/96, (art. 1 del decreto-legge  n.
 180  del  2   aprile 1996), con la previsione dell'applicazione delle
 disposizioni   in   materia   di   indennita'    di    mobilita'    e
 conseguentemente, l'erogazione dell'indennita' di maternita', ma solo
 con  riferimento ai progetti approvati dal 1 gennaio 1996, cui non e'
 riconducibile la fattispecie in esame.
     che si ritiene, peraltro, proprio alla stregua  degli  interventi
 normativi  in  materia,  che  non  sia  consentita un'interpretazione
 analogica  o  estensiva   delle   disposizioni   richiamate,   stante
 l'espressa    volonta'    del   legislatore   di   ridurne,   seppure
 irrazionalmente, l'ambito di  applicazione,  da  un  canto  sotto  il
 profilo   delle  categorie  protette,  dall'altro  sotto  il  profilo
 dell'efficacia temporale.