LA CORTE D'APPELLO
   Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa d'appello promossa
 con  citazione notificata il 17 luglio 1996, da Italo Regazzo s.r.l.,
 in persona del  legale  rappresentante  pro-tempore  con  gli  avv.ti
 Renato Panizzon e Roberta Panizzon, anche domiciliato in Venezia, per
 mandato a margine della citazione, appellante;
   Contro  Fallimento  Penzo  Angelo  Restauri  s.a.s., in persona del
 curatore dott. Gianni Trentini, con  l'avv. Natalino  Manente,  anche
 domiciliatario  in Venezia Mestre, per mandato margine della comparsa
 di risposta, appellato.
   Oggetto: riforma della sentenza n. 520/96  in  data  11  gennaio-22
 febbraio 1996 del tribunale di Venezia; in punto: pagamento somma.
   Rilevato che:
     con  atto  notificato  in data 6 aprile 1994, il Fallimento Penzo
 Angelo Restauri s.a.s. convenne in giudizio, innanzi al tribunale  di
 Venezia,  la  Italo  Regazzo  s.r.l.,  chiedendo  che la stessa fosse
 condannata al  pagamento  della  somma  di  lire  10  milioni,  oltre
 interessi  legali  dal  29  novembre  1993,  previa  dichiarazione di
 inefficacia del pagamento effettuato alla societa' creditrice  il  29
 novembre  1993,  e,  percio',  successivamente  alla dichiarazione di
 fallimento, intervenuta con sentenza in data 25 novembre 1993;
     il tribunale adito, con sentenza in data 11  gennaio-22  febbraio
 1996, nella contumacia della convenuta, accolse la domanda;
     avverso  l'anzidetta  sentenza,  notificata  il 4 luglio 1996, la
 Italo Regazzo s.r.l., con atto notificato in data 17 luglio 1996,  ha
 interposto tempestivo appello, deducendo, fra l'altro, che la "pura e
 semplice  pubblicazione  della  sentenza dichiarativa del fallimento"
 non consentirebbe di presumere la  conoscenza  del  provvedimento  da
 parte di tutti i terzi;
     la parte appellata, previa autorizzazione del giudice delegato al
 curatore,  si e' costituita in giudizio resistendo al gravame, di cui
 ha chiesto la reiezione;
     la sentenza dichiarativa  del  fallimento  risulta  essere  stata
 affissa all'albo del tribunale di Venezia il  13 gennaio 1994;
     contrariamente   all'assunto   della   parte   appellata,   dalla
 documentazione versata in atti non puo' desumersi la  prova  che,  al
 momento    del    pagamento,    l'appellante   fosse   a   conoscenza
 dell'intervenuta   dichiarazione   di   fallimento   della   societa'
 creditrice;
   Ritenuto  che  e'  rilevante  in  causa e non appare manifestamente
 infondata la questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  44,
 r.d.  16  marzo  1942,  n.  267,  per  contrasto  con  l'art. 3 della
 Costituzione, apparendo irragionevole che:
     non  venga  discriminata,  quanto  meno  nel   periodo   tra   la
 pubblicazione   e   l'affissione   della   sentenza  dichiarativa  di
 fallimento, fra coloro che hanno avuto rapporti con il  fallito  dopo
 la  dichiarazione di fallimento, la posizione di quelli consapevoli e
 la posizione di quelli inconsapevoli di tale dichiarazione;
     venga discriminata la  posizione  di  coloro  che  abbiano  avuto
 rapporti  con il fallito dopo la dichiarazione di fallimento e quella
 di  coloro  che  abbiano  avuto  tali   rapporti   prima   di   detta
 dichiarazione,  apparendo  analoga la situazione di entrambi sotto il
 profilo psicologico (per i primi rispetto alla  consapevolezza  dello
 stato  di  insolvenza  e, per i secondi, rispetto alla consapevolezza
 della dichiarazione di fallimento), nel mentre solo nei confronti dei
 primi tale stato psicologico viene preso in  considerazione  ai  fini
 della revocatoria fallimentare.