Ricorso per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la sede di questa in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 legalmente domiciliato; Contro la regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale approvata in data 11 marzo 1998 concernente: "addestramento e allenamento dei falchi per l'esercizio venatorio" riapprovata in testo parzialmente modificato a maggioranza assoluta il 12 giugno 1998. F a t t o Il Consiglio regionale del Veneto aveva approvato, in data 11 marzo 1998 la legge in epigrafe. La legge non era stata promulgata perche' il Governo ne aveva chiesto il riesame, rilevando che la disposizione di cui all'art. 3, comma 3, consentendo l'addestramento e l'allenamento dei falchi per l'esercizio venatorio durante l'intero periodo dell'anno, considerato che tale attivita', come desumibile dalla sentenza della Corte costituzionale n. 578/1990 e' qualificabile come venatoria in senso proprio, contrasta con i principi di cui all'art. 18, legge 157/1992 che fissa piu' limitati periodi di "caccia". Il Consiglio regionale in data 12 giugno 1998 ha riapprovato a maggioranza assoluta la legge, modificando la norma in questione con l'aggiunta della locuzione "con divieto di predazione di fauna selvatica limitatamente ai periodi di caccia chiusa" comunicandola al Commissario di Governo il 16 giugno 1998. Avverso l'indicata legge regionale il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio dei Ministri 26 giugno 1998, con il presente ricorso propone questione di legittimita' costituzionale, a norma dell'art. 127 della Costituzione, per i seguenti M o t i v i Le modifiche apportate con il nuovo testo legislativo deliberato non consentono di superare i rilievi governativi a suo tempo formulati, in quanto se l'addestramento e l'allenamento dei falchi va considerato, di per se', come attivita' venatoria, il divieto di predazione della fauna selvatica, ora introdotto limitatamente ai periodi di caccia chiusa, non appare sufficiente ad ovviare ai vizi di legittimita' rilevati. A tacer d'altro, risulta infatti di intuitiva evidenza la assoluta inidoneita' del precetto di legge di "divieto di predazione" introdotto a produrre qualunque modificazione sul comportamento del falco in volo. La natura di mero "proclama" della modifica adottata lascia quindi permanere intatta la sostanziale violazione dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1992 n. 157. Per le suesposte argomentazioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri.