LA CORTE DEI CONTI Uditi nella pubblica udienza del 21 gennaio 1998, con l'assistenza del segretario dott.ssa Fabiola Rubbi, il consigliere relatore dott. Angelo Antonio Parente e gli avvocati Italico Pederzoli e Vittorio Rossi per la parte ricorrente e non rappresentata l'amministrazione resistente; Visto il ricorso iscritto al n. 06617/M del registro di segreteria; Visti gli atti di causa: Ha pronunciato la seguente ordinanza. Sul ricorso presentato il 9 giugno 1996 da Spinelli Giuseppe, Campana Marco, Urru Domenico, Di Cori Pasquale Piccolo Raffaele, Lucenti Giovanni, Fracassi Francesco, Cetraro Espedito, Prosperi Roberto, Arca Piero, Colaiacomo Franco, Anselmi Arduino, Isanti Luciano, Marcoccio Antonio, Giovinazzi Vito, Fusco Giacinto, Nalli Vittorio, Aversa Pierino, Notarfonso Carlo, Di Paola Filomeno, De Marcgis Giovanni, Spigarelli Adriano, Di Mambro Elvio, Culotta Vincenzo, Andreacchio Vincenzo, D'Alessandro Enrico, Oliva Francesco Cuzzupe' Antonino, Benedetto Salvatore, Roscetti Benedetto, Rosone Antonio, Terra Vittorio, Mastantonio Pancrazio, Sellitto Crescenzo, Grossano Salvatore, Lisi Adamo, Sasso Giovanni, Bellomo Nicola, Rosselli Rinaldo, De Santis Ennio, Curcio Carlo, Lombardi Pasquale, Tantari Francesco, Recine Lino, De Nardis Vittorio, Atzori Sergio, Selci Enzo, Vacca Giuseppe, Mezzolla Ciro, Franchi Pierino, Gaglione Carmine, Miglietta Carmelo, Piersanti Antonio, Fioravanti Gaetano, Reda Giuseppe, tutti residenti nella regione Lazio e domiciliati elettivamente in Roma, viale Mazzini n. 134, presso lo studio dell'avv. Italico Pederzoli, che, con l'avv. Vittorio Rossi, li rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, nel presente giudizio, contro il Ministero della difesa. F a t t o Gli elencati ricorrenti, appuntati scelti ufficiali di polizia giudiziaria dell'Arma dei carabinieri in congedo, in posizione ausiliaria alla data del 1 settembre 1995, ricorrono contro il Ministero della difesa per il mancato adeguamento della indennita' di ausiliaria in godimento in relazione al d.lgs. 15 maggio 1995, n. 198; ed in particolare, il primo, Spinelli Giuseppe, avverso la nota del comando della Regione carabinieri Lazio n. 945/9 - 23.1995, in data 22 febbraio 1996, che ha respinto la domanda intesa ad ottenere detto adeguamento; tutti gli altri, avverso il comportamento omissivo della stessa amministrazione, da interpretarsi quale diniego, alla stregua della nota suindicata. Essi, gia' inquadrati al sesto livello retributivo, in applicazione dell'art. 3, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, in quanto appuntati scelti con qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria dell'Arma dei carabinieri (equiparati agli assistenti capi della Polizia di Stato), collocati in ausiliaria ai sensi della legge 10 febbraio 1989, n. 53, come modificata dalla legge 27 dicembre 1990, n. 404, con percezione, in aggiunta al trattamento di quiescenza, di una indennita' annua lorda pari all'80% della differenza tra tale trattamento ed il trattamento economico omnicomprensivo spettante nel tempo, da attribuire virtualmente ai soli fini pensionistici, al pari grado in servizio con anzianita' di servizio corrispondente a quella posseduta all'atto del collocamento in ausiliaria (art. 12, legge n. 53/1989), si dolgono che l'indennita' stessa non sia stata parametrata alla retribuzione relativa al livello VI-bis, corrispondente al nuovo grado di brigadiere capo, nel quale sono confluiti, in applicazione dell'art. 47 del d.lgt. 12 maggio 1995, n. 198, che ha riordinato i ruoli e modificato l'ordinamento del personale non direttivo dell'Arma dei carabinieri, gli ex appuntati scelti con qualifica di u.p.g. con piu' di 29 anni di servizio, quali essi dichiarano di essere. Con il proposto gravame chiedono che la loro indennita' di ausiliaria sia ragguagliata al livello retributivo VI-bis, in applicazione del principio dell'adeguamento nel tempo sancito dalla norma istitutiva della stessa indennita', proponendo in subordine questione di legittimita' costituzionale della norma contenuta nell'art. 53, quarto comma, del d.lgt. n. 198/1995, la' dove dichiara inapplicabili le nuove norme al personale in ausiliaria al 31 agosto 1995 e dispone che la indennita' ad esso spettante ai sensi dell'art. 12, legge 1 gennaio 1989, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni debba rimanere ancorata ai livelli retributivi di cui al d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5 e relativa legge di conversione 6 marzo 1992, n. 216 conferito allo stesso personale. Essi deducono violazione degli articoli: art. 76, sotto il profilo dell'eccesso di delega, riguardando la norma contestata materia: modifica del trattamento di quiescenza del personale in ausiliaria per la parte costituita dalla relativa indennita', non compresa nell'oggetto definito dalla norma delegante, l'art. 3 della legge n. 216/1992, attinente soltanto al riordino delle carriere, delle attribuzioni ed al trattamento economico del personale di polizia in servizio; art. 36, perche' la norma contestata, disancorando l'indennita' di ausiliaria dal trattamento economico spettante "nel tempo" ai pari grado in servizio, in deroga alla normativa sull'ausiliaria di settore, si risolve in una ingiustificata decurtazione della indennita' stessa; art. 97, perche' la norma in esame altera, per il personale di cui trattasi, il raccordo tra la misura della indennita' di ausiliaria ed il trattamento di attivita' dei pari grado in servizio, contro ogni regola di razionalita', buon andamento ed imparzialita' dell'amministrazione. La normativa sull'ausiliaria ha voluto assicurare al personale in tale posizione un costante adeguamento, nella misura dell'80% al trattamento spettante nel tempo al collega in servizio di pari grado ed anzianita'; e cio' in considerazione delle particolari condizioni o vincoli che caratterizzano l'ausiliaria (idoneita' fisica al servizio militare incondizionato, costante disponibilita' per eventuali richiami, divieto di assumere incarichi e impieghi retribuiti, assoggettamento del relativo trattamento alle ritenute pensionistiche) e la rendono di fatto piu' simile ad una posizione di attivita' che ad una posizione del congedo. La norma in discussione fa venir meno tale adeguamento, mantenendo fermi, per la determinazione della indennita' di ausiliaria dei ricorrenti, i precedenti livelli retributivi. Altra incongruenza e' data dal fatto che essa nulla dispone circa il grado ed il livello retributivo che dovra' essere attribuito agli appuntati scelti con qualifica di u.p.g. in caso di richiamo: il grado di brigadiere capo (livello VI-bis), o il grado rivestito, appuntato scelto, non piu' attuale in relazione alla loro posizione ed anzianita'; art. 3, per disparita' di trattamento rispetto a colleghi di pari grado ed anzianita' nella stessa posizione di ausiliaria, che alla data del 1 settembre prestavano servizio come richiamati e che, per tale sola circostanza, hanno beneficiato, con riflessi sul trattamento di quiescenza, della nomina a brigadiere capo (livello VI-bis), dalla quale sono stati invece esclusi i ricorrenti, anche al limitato fine della determinazione della indennita' di ausilaria. D i r i t t o I ricorrenti invocano a sostegno della loro pretesa all'adeguamento della indennita' di ausiliaria in godimento al livello VI-bis, riconosciuto nell'ordinamento delle carriere introdotto dal d.lgt. 15 maggio 1995, n. 198 in favore degli ex appuntati scelti con qualifica di u.p.g. con piu' di ventinove anni di servizio (quali essi assumono di essere) confluiti nel nuovo grado di brigadiere capo, l'art. 12 della legge 10 febbraio 1989, n. 53, come modificatodall'art. 6 della legge 27 dicembre 1990, n. 404 che assicura al personale in ausiliaria, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennita' lorda pari all'80% della differenza tra il trattamento normale di quiescenza percepito "ed il trattamento economico omnicomprensivo spettante "nel tempo", da attribuire virtualmente ai soli fini pensionistici, al pari grado in servizio e con anzianita' di servizio corrispondente a quella posseduta all'atto del collocamento in ausiliaria". I ricorrenti, tutti appuntati scelti con qualifica di u.p.g. inquadrati nel VI livello in applicazione dei succitati d.-l. n. 5/1992 e legge n. 216/1992, trovandosi alla data del 31 agosto 1995 in posizione di ausiliaria (non richiamati), non possono, per l'impedimento contenuto nella richiamata disposizione, beneficiare dello adeguamento della loro indennita' di ausiliaria al trattamento omnicomprensivo annesso al livello VI-bis dei loro colleghi in servizio. I loro ricorsi, alla stregua di tale disposizione, dovrebbero, quindi, essere rigettati. Gli stessi ricorrenti, peraltro, hanno sollevato questione di legittimita' costituzionale della norma in parola per contrasto con gli artt. 76, 36, 97 e 3 della Costituzione, nei termini gia' riferiti. E tale questione e' rilevante in quanto la disposizione contenuta nell'art. 53, comma 4, del d.lgt. n. 198/1995, incide decisivamente sulla sorte del ricorso de quo, destinato, in presenza di essa, al sicuro rigetto. D'altra parte, una volta che fosse rimossa la disposizione, non vi sarebbero altri impedimenti normativi all'accoglimento del ricorso, non ritenendosi ostativo a un esito siffatto l'art. 54 dello stesso d.lgt., che limita al personale in servizio al 1 settembre 1995 l'applicazione delle nuove disposizioni, potendosi individuare - in base al comma 3 dell'art. 53 dello stesso d.lgt., che raccorda il vecchio al nuovo ordinamento delle carriere dei sottufficiali - il grado ed il connesso livello retributivo, cui commisurare la indennita' di ausiliaria. La stessa questione appare altresi' non manifestamente infondata sotto gli indicati profili. Il contenuto dell'art. 53, comma 4, attenendo la indennita' che ne costituisce l'oggetto al trattamento connesso a posizione pensionistica (ausiliaria), si pone fuori dell'orbita disegnata dall'art. 3, legge n. 216/1992, che delegava il Governo ad emanare norme per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici delle forze di Polizia, senza alcun riferimento ai diritti conseguenti alla risoluzione del rapporto di impiego. Appare dunque dubbia la conformita' della disposizione in esame all'art. 76 della Costituzione che, nell'imporre al legislatore delegante la precisa determinazione dell'oggetto della delega ("oggetti definiti"), persegue il fine di evitare debordamenti del delegato oltre i confini segnati dalla delega, e assicurare cosi' il rispetto dell'ordine costituzionale delle attribuzioni. La stessa disposizione non appare in linea con i principi di proporzionalita' e di adeguatezza, sanciti dall'art. 36 della Costituzione, in quanto altera ingiustificatamente il rapporto stabilito dall'art. 12 della legge n. 53/1989 tra il trattamento economico complessivo garantito al personale in ausiliaria e quello concesso al personale di pari grado ed anzianita', in servizio, rapporto destinato, secondo l'originario disegno del legislatore, a mantenersi costante per tutta la durata della ausiliaria, e cio' senza il supporto esplicito dell'autorizzazione del legislatore delegante, e quindi con ulteriore vulnus al citato art. 76. La norma in esame mal si accorda con i principi di razionalita', buon andamento ed imparzialita' dell'amministrazione contenuti nell'art. 97 della Costituzione, in quanto sconvolge nel tempo il raccordo tra la posizione dell'ausiliaria e quella del servizio attivo, voluta dall'art. 12 proprio per la similarita' della prima (quanto a divieti ed oneri) alla seconda, la durata tutto sommato breve di tale condizione e la conseguente modestia dell'onere finanziario, destinato ad esaurirsi con il passaggio nella riserva e con il congedo assoluto del personale beneficiario. La stessa norma sembra anche collidere con l'art. 3 della Costituzione in quanto discriminava ingiustificatamente personale in identica posizione (l'ausiliaria appunto) sulla base di un elemento assolutamente accidentale e cioe' la circostanza di trovarsi in servizio quali richiamati alla data del 1 settembre 1995, giacche', al personale dell'ausiliaria in tale ultima posizione, l'art. 54 dello stesso d.lgt. assicura il piu' favorevole inquadramento previsto dalle nuove disposizioni, con effetti che sembrano travalicare il limite della indennita' in esame per toccare l'intero trattamento pensionistico anche oltre il disposto del primo comma dell'art. 55 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092. Tanto premesso, va disposta la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, siccome rilevante e non manifestamente infondata la posta questione di costituzionalita' mandando alla Segreteria gli adempimenti di competenza, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.