LA CORTE DEI CONTI
   Uditi  nella pubblica udienza del 21 gennaio 1998, con l'assistenza
 del segretario dott.ssa Fabiola Rubbi, il consigliere relatore  dott.
 Angelo  Antonio  Parente  e gli avvocati Italico Pederzoli e Vittorio
 Rossi  per la parte ricorrente e non rappresentata  l'amministrazione
 resistente;
   Visto il ricorso iscritto al n. 06617/M del registro di segreteria;
   Visti gli atti di causa:
   Ha pronunciato la seguente ordinanza.
   Sul  ricorso  presentato  il  9  giugno  1996 da Spinelli Giuseppe,
 Campana Marco, Urru Domenico,  Di  Cori  Pasquale  Piccolo  Raffaele,
 Lucenti  Giovanni,  Fracassi  Francesco,  Cetraro  Espedito, Prosperi
 Roberto, Arca  Piero,  Colaiacomo  Franco,  Anselmi  Arduino,  Isanti
 Luciano,  Marcoccio  Antonio,  Giovinazzi Vito, Fusco Giacinto, Nalli
 Vittorio, Aversa Pierino, Notarfonso Carlo,  Di  Paola  Filomeno,  De
 Marcgis  Giovanni,  Spigarelli  Adriano,  Di  Mambro  Elvio,  Culotta
 Vincenzo, Andreacchio Vincenzo, D'Alessandro Enrico, Oliva  Francesco
 Cuzzupe'  Antonino,  Benedetto  Salvatore, Roscetti Benedetto, Rosone
 Antonio, Terra Vittorio, Mastantonio  Pancrazio, Sellitto  Crescenzo,
 Grossano  Salvatore,  Lisi  Adamo,  Sasso  Giovanni,  Bellomo Nicola,
 Rosselli Rinaldo, De Santis Ennio, Curcio Carlo,  Lombardi  Pasquale,
 Tantari  Francesco,  Recine  Lino, De Nardis Vittorio, Atzori Sergio,
 Selci Enzo, Vacca Giuseppe, Mezzolla Ciro, Franchi Pierino,  Gaglione
 Carmine,  Miglietta  Carmelo,  Piersanti Antonio, Fioravanti Gaetano,
 Reda Giuseppe, tutti residenti  nella  regione  Lazio  e  domiciliati
 elettivamente  in  Roma,  viale  Mazzini  n.  134,  presso  lo studio
 dell'avv. Italico Pederzoli, che, con  l'avv.    Vittorio  Rossi,  li
 rappresenta  e  difende,  unitamente  e  disgiuntamente, nel presente
 giudizio, contro il Ministero della difesa.
                               F a t t o
   Gli elencati ricorrenti,  appuntati  scelti  ufficiali  di  polizia
 giudiziaria  dell'Arma  dei  carabinieri  in  congedo,  in  posizione
 ausiliaria alla data  del  1  settembre  1995,  ricorrono  contro  il
 Ministero della difesa per il mancato adeguamento della indennita' di
 ausiliaria  in  godimento  in  relazione al d.lgs. 15 maggio 1995, n.
 198; ed in particolare, il primo, Spinelli Giuseppe, avverso la  nota
 del  comando  della  Regione carabinieri Lazio n. 945/9 - 23.1995, in
 data 22 febbraio 1996, che ha respinto la domanda intesa ad  ottenere
 detto adeguamento; tutti gli altri, avverso il comportamento omissivo
 della  stessa  amministrazione,  da interpretarsi quale diniego, alla
 stregua della nota  suindicata.    Essi,  gia'  inquadrati  al  sesto
 livello  retributivo,  in  applicazione  dell'art.  3, comma 5, della
 legge 6 marzo 1992, n. 216, in quanto appuntati scelti con  qualifica
 di   ufficiali  di  polizia  giudiziaria  dell'Arma  dei  carabinieri
 (equiparati agli assistenti capi della Polizia di  Stato),  collocati
 in  ausiliaria  ai  sensi  della  legge 10 febbraio 1989, n. 53, come
 modificata dalla legge 27 dicembre 1990, n. 404, con  percezione,  in
 aggiunta  al trattamento di quiescenza, di una indennita' annua lorda
 pari all'80% della differenza tra tale trattamento ed il  trattamento
 economico   omnicomprensivo   spettante   nel  tempo,  da  attribuire
 virtualmente ai soli fini pensionistici, al pari  grado  in  servizio
 con anzianita' di servizio corrispondente a quella posseduta all'atto
 del  collocamento  in  ausiliaria  (art.    12, legge n. 53/1989), si
 dolgono che  l'indennita'  stessa  non  sia  stata  parametrata  alla
 retribuzione  relativa  al  livello  VI-bis,  corrispondente al nuovo
 grado di brigadiere capo, nel quale sono confluiti,  in  applicazione
 dell'art.  47  del d.lgt. 12 maggio 1995, n. 198, che ha riordinato i
 ruoli  e  modificato  l'ordinamento  del  personale   non   direttivo
 dell'Arma  dei  carabinieri, gli ex appuntati scelti con qualifica di
 u.p.g.  con piu' di 29 anni di servizio,  quali  essi  dichiarano  di
 essere.    Con il proposto gravame chiedono che la loro indennita' di
 ausiliaria  sia  ragguagliata  al  livello  retributivo  VI-bis,   in
 applicazione  del  principio dell'adeguamento nel tempo sancito dalla
 norma istitutiva della stessa  indennita',  proponendo  in  subordine
 questione   di  legittimita'  costituzionale  della  norma  contenuta
 nell'art. 53, quarto comma, del d.lgt. n. 198/1995, la' dove dichiara
 inapplicabili le nuove norme al personale in ausiliaria al 31  agosto
 1995 e dispone che la indennita' ad esso spettante ai sensi dell'art.
 12,  legge  1  gennaio  1989,  n.  53  e  successive modificazioni ed
 integrazioni debba rimanere ancorata ai livelli retributivi di cui al
 d.-l. 7 gennaio 1992, n.  5 e relativa legge di conversione  6  marzo
 1992, n. 216 conferito allo stesso personale.
   Essi deducono violazione degli articoli:
     art.  76, sotto il profilo dell'eccesso di delega, riguardando la
 norma contestata materia: modifica del trattamento di quiescenza  del
 personale  in  ausiliaria  per  la  parte  costituita  dalla relativa
 indennita', non compresa nell'oggetto definito dalla norma delegante,
 l'art. 3 della legge n.  216/1992,  attinente  soltanto  al  riordino
 delle  carriere,  delle  attribuzioni ed al trattamento economico del
 personale di polizia in servizio;
     art. 36, perche' la norma contestata,  disancorando  l'indennita'
 di ausiliaria dal trattamento economico spettante "nel tempo" ai pari
 grado  in  servizio,  in  deroga  alla  normativa  sull'ausiliaria di
 settore,  si  risolve  in  una  ingiustificata   decurtazione   della
 indennita' stessa;
     art.  97,  perche'  la norma in esame altera, per il personale di
 cui  trattasi,  il  raccordo  tra  la  misura  della  indennita'   di
 ausiliaria ed il trattamento di attivita' dei pari grado in servizio,
 contro  ogni  regola di razionalita', buon andamento ed imparzialita'
 dell'amministrazione.
   La normativa sull'ausiliaria ha voluto assicurare al  personale  in
 tale  posizione  un  costante  adeguamento,  nella misura dell'80% al
 trattamento spettante nel tempo al collega in servizio di pari  grado
 ed  anzianita'; e cio' in considerazione delle particolari condizioni
 o  vincoli  che  caratterizzano  l'ausiliaria  (idoneita'  fisica  al
 servizio   militare   incondizionato,   costante  disponibilita'  per
 eventuali  richiami,  divieto  di  assumere  incarichi   e   impieghi
 retribuiti,  assoggettamento  del  relativo trattamento alle ritenute
 pensionistiche) e la rendono di fatto piu' simile ad una posizione di
 attivita' che ad una posizione del congedo.  La norma in  discussione
 fa   venir   meno   tale   adeguamento,   mantenendo  fermi,  per  la
 determinazione della  indennita'  di  ausiliaria  dei  ricorrenti,  i
 precedenti livelli retributivi.  Altra incongruenza e' data dal fatto
 che  essa  nulla dispone circa il grado ed il livello retributivo che
 dovra' essere attribuito  agli  appuntati  scelti  con  qualifica  di
 u.p.g.  in  caso  di  richiamo:  il grado di brigadiere capo (livello
 VI-bis), o il grado rivestito, appuntato scelto, non piu' attuale  in
 relazione alla loro posizione ed anzianita';
     art. 3, per disparita' di trattamento rispetto a colleghi di pari
 grado  ed  anzianita'  nella stessa posizione di ausiliaria, che alla
 data del 1 settembre prestavano servizio come richiamati e  che,  per
 tale   sola   circostanza,   hanno   beneficiato,  con  riflessi  sul
 trattamento di quiescenza, della nomina a  brigadiere  capo  (livello
 VI-bis), dalla quale sono stati invece esclusi i ricorrenti, anche al
 limitato fine della determinazione della indennita' di ausilaria.
                             D i r i t t o
   I ricorrenti invocano a sostegno della loro pretesa all'adeguamento
 della  indennita'  di  ausiliaria  in  godimento  al  livello VI-bis,
 riconosciuto nell'ordinamento delle carriere introdotto dal d.lgt. 15
 maggio 1995, n. 198 in favore degli ex appuntati scelti con qualifica
 di u.p.g.   con piu'  di  ventinove  anni  di  servizio  (quali  essi
 assumono  di  essere)  confluiti  nel nuovo grado di brigadiere capo,
 l'art.   12   della   legge   10   febbraio   1989,   n.   53,   come
 modificatodall'art.  6  della  legge  27  dicembre  1990,  n. 404 che
 assicura al personale in ausiliaria, in aggiunta  al  trattamento  di
 quiescenza, una indennita' lorda pari all'80% della differenza tra il
 trattamento  normale  di  quiescenza  percepito  "ed  il  trattamento
 economico   omnicomprensivo  spettante  "nel  tempo",  da  attribuire
 virtualmente ai soli fini pensionistici, al pari grado in servizio  e
 con anzianita' di servizio corrispondente a quella posseduta all'atto
 del collocamento in ausiliaria".
   I  ricorrenti,  tutti  appuntati  scelti  con  qualifica  di u.p.g.
 inquadrati nel VI livello in  applicazione  dei  succitati  d.-l.  n.
 5/1992  e  legge n. 216/1992, trovandosi alla data del 31 agosto 1995
 in  posizione  di  ausiliaria  (non  richiamati),  non  possono,  per
 l'impedimento  contenuto  nella  richiamata disposizione, beneficiare
 dello adeguamento della loro indennita' di ausiliaria al  trattamento
 omnicomprensivo  annesso  al  livello  VI-bis  dei  loro  colleghi in
 servizio.
   I loro ricorsi, alla  stregua  di  tale  disposizione,  dovrebbero,
 quindi, essere rigettati.
   Gli  stessi  ricorrenti,  peraltro,  hanno  sollevato  questione di
 legittimita' costituzionale della norma in parola per  contrasto  con
 gli  artt.    76,  36,  97  e  3 della Costituzione, nei termini gia'
 riferiti.
   E tale questione e' rilevante in quanto la  disposizione  contenuta
 nell'art.  53,  comma 4, del d.lgt. n. 198/1995, incide decisivamente
 sulla sorte del ricorso de quo, destinato, in presenza  di  essa,  al
 sicuro rigetto.
   D'altra  parte, una volta che fosse rimossa la disposizione, non vi
 sarebbero altri impedimenti normativi all'accoglimento  del  ricorso,
 non  ritenendosi  ostativo a un esito siffatto l'art. 54 dello stesso
 d.lgt., che limita al personale  in  servizio  al  1  settembre  1995
 l'applicazione  delle  nuove disposizioni, potendosi individuare - in
 base al comma 3 dell'art. 53 dello stesso  d.lgt.,  che  raccorda  il
 vecchio  al  nuovo  ordinamento delle carriere dei sottufficiali - il
 grado  ed  il  connesso  livello  retributivo,  cui  commisurare   la
 indennita' di ausiliaria.
   La  stessa  questione  appare altresi' non manifestamente infondata
 sotto gli indicati profili.
   Il contenuto dell'art. 53, comma 4, attenendo la indennita' che  ne
 costituisce   l'oggetto   al   trattamento   connesso   a   posizione
 pensionistica  (ausiliaria),  si  pone  fuori  dell'orbita  disegnata
 dall'art.  3,  legge  n. 216/1992, che delegava il Governo ad emanare
 norme per il  riordino  delle  carriere,  delle  attribuzioni  e  dei
 trattamenti economici delle forze di Polizia, senza alcun riferimento
 ai diritti conseguenti alla risoluzione del rapporto di impiego.
   Appare  dunque  dubbia  la  conformita' della disposizione in esame
 all'art. 76  della  Costituzione  che,  nell'imporre  al  legislatore
 delegante   la   precisa  determinazione  dell'oggetto  della  delega
 ("oggetti definiti"), persegue il fine di  evitare  debordamenti  del
 delegato  oltre i confini segnati dalla delega, e assicurare cosi' il
 rispetto dell'ordine costituzionale delle attribuzioni.
   La stessa disposizione non  appare  in  linea  con  i  principi  di
 proporzionalita'   e  di  adeguatezza,  sanciti  dall'art.  36  della
 Costituzione,  in  quanto  altera  ingiustificatamente  il   rapporto
 stabilito  dall'art.  12  della  legge  n. 53/1989 tra il trattamento
 economico complessivo garantito al personale in ausiliaria  e  quello
 concesso  al  personale  di  pari  grado  ed anzianita', in servizio,
 rapporto destinato, secondo l'originario disegno del  legislatore,  a
 mantenersi  costante  per  tutta  la  durata della ausiliaria, e cio'
 senza  il  supporto  esplicito  dell'autorizzazione  del  legislatore
 delegante, e quindi con ulteriore vulnus al citato art. 76.
   La norma in esame mal si accorda con i  principi  di  razionalita',
 buon   andamento   ed  imparzialita'  dell'amministrazione  contenuti
 nell'art.  97 della Costituzione, in quanto sconvolge  nel  tempo  il
 raccordo  tra  la  posizione  dell'ausiliaria  e  quella del servizio
 attivo, voluta dall'art. 12 proprio per la  similarita'  della  prima
 (quanto  a  divieti  ed  oneri) alla seconda, la durata tutto sommato
 breve  di  tale  condizione  e  la  conseguente  modestia  dell'onere
 finanziario,  destinato ad esaurirsi con il passaggio nella riserva e
 con il congedo assoluto del personale beneficiario.
   La  stessa  norma  sembra  anche  collidere  con  l'art.  3   della
 Costituzione  in quanto discriminava ingiustificatamente personale in
 identica posizione (l'ausiliaria appunto) sulla base di  un  elemento
 assolutamente  accidentale  e  cioe'  la  circostanza  di trovarsi in
 servizio quali richiamati alla data del 1 settembre  1995,  giacche',
 al  personale  dell'ausiliaria  in tale ultima posizione,   l'art. 54
 dello  stesso  d.lgt.  assicura  il  piu'  favorevole   inquadramento
 previsto   dalle   nuove   disposizioni,  con  effetti  che  sembrano
 travalicare il limite della indennita' in esame per toccare  l'intero
 trattamento  pensionistico  anche  oltre  il disposto del primo comma
 dell'art. 55 del  d.P.R.  29 dicembre 1973, n. 1092.
   Tanto premesso, va disposta la sospensione del presente giudizio  e
 la   trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale,  siccome
 rilevante e  non  manifestamente  infondata  la  posta  questione  di
 costituzionalita'   mandando   alla  Segreteria  gli  adempimenti  di
 competenza, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.