IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza,  sul ricorso n. 273/1997,
 proposto dal dott. Antonio Coiro, rappresentato e difeso dagli avv.ti
 Gabriele Gava e Luciano Petrullo, ed elettivamente domiciliato presso
 lo studio di quest'ultimo, in Potenza, piazza Vittorio Emanuele n.14;
   Contro la regione Basilicata, in persona del presidente pro-tempore
 della   Giunta   regionale,   non   costituita   in   giudizio;   per
 l'annullamento  della  delibera della Giunta regionale n. 9139 del 30
 dicembre 1996, e del relativo allegato, pubblicata sul B.U.R.B. del 7
 febbraio 1997, che ha approvato il bando di  concorso  pubblico,  per
 titoli ed esami, per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti, o
 di  nuova  istituzione,  nei comuni della provincia di Potenza, nella
 parte in cui, in applicazione del disposto del comma 2  dell'art.  4,
 legge 8 novembre 1991, n. 362, limita la partecipazione al concorso a
 coloro  che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle
 domande, non abbiano compiuto i sessanta anni di eta'.
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Nominato relatore per la pubblica udienza del  20  maggio  1998  il
 magistrato   dott.ssa  G.  Ferrari;  uditi  l'avv.  G.  Gava  per  il
 ricorrente dott. Antonio Coiro;
   Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
                               F a t t o
   1. - Con ricorso notificato in data 7 aprile 1997 il dott.  Antonio
 Coiro,  gestore provvisorio di una farmacia rurale sita nel comune di
 Baragiano, impugna la delibera della Giunta regionale n. 9139 del  30
 dicembre  1996,  pubblicata  sul  Bollettino  ufficiale della regione
 Basilicata n. 7 del 7 febbraio 1997, che ha  approvato  il  bando  di
 concorso  pubblico,  per titoli ed esami, per il conferimento di sedi
 farmaceutiche vacanti, o  di  nuova  istituzione,  nei  comuni  della
 provincia  di  Potenza e ne chiede l'annullamento nella parte in cui,
 in applicazione del disposto  del  comma  2,  dell'art.  4,  legge  8
 novembre 1991, n.  362, limita la partecipazione al concorso a coloro
 che,  alla  data  di  scadenza  del  termine  di  presentazione delle
 domande, non abbiano compiuto i sessanta anni di eta'.
   Espone, in fatto, che, pur essendo nato nell'anno 1935  ed  avendo,
 quindi,  piu'  di  sessanta anni, ha presentato egualmente domanda di
 partecipazione al  concorso,  ritenendo  ingiustificata  la  suddetta
 limitazione.
   2.  -  Denuncia,  in  diritto,  l'illegittimita', in parte qua, del
 provvedimento  impugnato  per  violazione  di  legge,  illegittimita'
 costituzionale del comma 2, dell'art. 4, legge n. 362 del 1991.
   La disciplina dettata, in materia di farmacie, dai rr.dd. 27 luglio
 1934, n. 1265, 30 settembre 1938, n. 1706, dalla legge 2 aprile 1968,
 n. 475 e dal d.lgs. 8 agosto 1991, n. 258, non prevedeva alcun limite
 massimo  di  eta'  per la partecipazione ai concorsi farmaceutici. La
 legge 8 novembre 1991, n. 262, senza alcuna giustificazione, all'art.
 4,  comma  2,   ha,   per   la   prima   volta,   escluso   che   gli
 ultracinquantanovenni possano essere ammessi a detti concorsi.
   Poiche', invece, l'art. 12, legge 2 aprile 1968, n. 475 consente il
 trasferimento  della  titolarita' di farmacie a favore del farmacista
 che abbia gia' conseguito la titolarita' o che sia  risultato  idoneo
 in  un precedente concorso, senza fissare alcun limite di eta', si e'
 venuta a creare una ingiustificata disparita' di trattamento tra  chi
 puo' acquistare a qualunque eta' una farmacia e chi, invece, non puo'
 partecipare     al    concorso    per    acquisirne    una    perche'
 ultracinquantanovenne.  L'apposizione di un limite  massimo  di  eta'
 potrebbe  giustificarsi  solo  se  prevista in ogni caso, e cioe' per
 l'acquisto,  della  titolarita'  di  farmacia  sia   a   seguito   di
 trasferimento  oneroso  che  a  seguito del superamento dell'apposito
 concorso, come frutto di  una  valutazione  discrezionale  in  ordine
 all'influenza   che   l'eta'   potrebbe  avere  nell'esercizio  della
 professione.
   Ma poiche', in base  alla  normativa  vigente,  una  farmacia  puo'
 essere acquistata a qualsiasi eta' e la decadenza dall'autorizzazione
 e'  prevista  solo  in caso di morte del suo titolare, la limitazione
 contenuta nel comma 2, dell'art. 4, legge 8 novembre  1991,  n.  362,
 contrasterebbe  con  il  principio  di eguaglianza, di cui all'art. 3
 Cost., e con il diritto al lavoro, di cui agli artt. 4 e 35 Cost.
   3. - Alla pubblica udienza del 20 maggio 1998 la  parte  ricorrente
 ha  ribadito  quanto  gia'  illustrato  nel  ricorso  e  ha  concluso
 chiedendo che la questione  di  legittimita'  costituzionale  da  lui
 sollevata  nei  confronti dell'art. 4, legge 8 novembre 1991, n. 362,
 venga sottoposta all'esame del giudice delle leggi.
                             D i r i t t o
   1. -  E'  noto  che  il  procedimento  normale  per  acquistare  la
 titolarita' di una farmacia e' la partecipazione e il superamento dei
 concorsi  pubblici  che  ogni  due  anni  devono  essere  banditi per
 l'assegnazione delle  sedi  disponibili.  Senonche'  il  legislatore,
 considerata    anche   la   nautra   imprenditoriale   dell'attivita'
 farmaceutica, ha consentito, con la legge 2 aprile 1968, n. 475,  che
 il  rasferimento  della  titolarita' della farmacia avvenga anche per
 atto inter vivos ed a titolo oneroso.  Per detta ipotesi  l'art.  12,
 secondo  e  ottavo  comma,  legge  2 aprile 1968, n. 475, si limita a
 prescrivere, quale requisito  soggettivo,  che  l'acquirente  sia  un
 farmacista  che  abbia gia' conseguito la titolarita' a seguito di un
 pubblico concorso  o  che,  iscritto  all'albo  professionale,  abbia
 comunque  almeno  due  anni  di  pratica  professionale,  certificata
 dall'autorita' sanitaria competente.
   Per   la   partecipazione   ai   concorsi   pubblici    preordinati
 all'assegnazione  di  sedi farmaceutiche vacanti la normativa vigente
 fino alla data di entrata in vigore della legge 8 novembre  1991,  n.
 362,  non  poneva alcun limite massimo di eta' (artt. 104-129 r.d. 27
 luglio 1934, n. 1265; r.d. 30 settembre 1938, n. 1706; legge 2 aprile
 1968, n.  475; d.P.R. 31 agosto 1971, n. 1275; d.lgs. 8 agosto  1991,
 n.  258).   La svolta si e' avuta con l'art. 4, comma 2, della citata
 legge n.  362 del 1991 che ha per  la  prima  volta  richiesto,  come
 requisito  di  ammissione  alla procedura selettiva, che il candidato
 non abbia superato il sessantesimo anno di eta'.
   La  previsione  di  un  siffatto  limite,  imposto  solo   per   il
 conferimento  di  sede  farmaceutica  a seguito di concorso, e' stata
 ritenuta  dall'odierno  ricorrente  priva  di   qualsiasi   razionale
 spiegazione:  se,  infatti, potrebbe anche avere una ratio escludere,
 sempre  ed  in  ogni caso, dall'esercizio dell'attivita' farmaceutica
 coloro che hanno  raggiunto  i  sessanta  anni,  sulla  base  di  una
 valutazione discrezionale in ordine all'influenza che l'eta' potrebbe
 avere   sull'esercizio   della   professione   non   appare,  invece,
 giustificabile imporre detto limite solo a  chi  deve  sostenere  una
 prova  selettiva per poter accedere ad una sede vacante. Per siffatte
 ragioni l'art. 4, comma 2, legge n. 362 del 1991, sempre  secondo  la
 sua  prospettazione,  si  porrebbe  in  contrasto con il principio di
 eguaglianza ex art. 3 Cost., e con il diritto al lavoro ex artt. 4  e
 35 Cost.
   2.  -  Ritiene  in  primo  luogo  il collegio di dover affermare la
 rilevanza della questione sottoposta dal ricorrente: questi, infatti,
 pur essendo da anni gestore provvisorio di una  farmacia  rurale,  e'
 stato  escluso  dalla  partecipazione  al  concorso  bandito  per  la
 copertura delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione nei
 comuni della provincia di Potenza perche' ultracinquantanovenne.
   3. - Ma la questione di costituzionalita' sollevata dal ricorrente,
 oltre che rilevante, sembra  al  collegio  anche  non  manifestamente
 infondata.
   Cio'  che,  infatti, fa dubitare della costituzionalita' del citato
 art. 4, comma 2, non e' la previsione di un limite  massimo  di  eta'
 quanto,  piuttosto,  che  detto  limite  sia stato imposto, senza una
 ragionevole spiegazione, solo per l'ipotesi di concorso,  soprattutto
 ove  si  consideri  che  il  legislatore  del  1991  ha  sottoposto a
 revisione l'art. 12 della  legge  n.  475  del  1968,  modificandone,
 pero',  il  solo  settimo  comma  e,  quindi,  volutamente  lasciando
 inalterati i precedenti commi secondo e ottavo.
   Ne' appare possibile giustificare detta diversa previsione  con  il
 carattere imprenditoriale che connota il trasferimento della farmacia
 rispetto   alla  sua  assegnazione  per  concorso.  Se,  infatti,  e'
 innegabile che diverso e' il modo con cui si acquista la  titolarita'
 della  sede  farmaceutica  nel primo e nel secondo caso, identica e',
 invece, l'attivita' che il farmacista e' chiamato  a  svolgere  e  la
 mancata  previsione,  in  entrambi  i  casi,  come  per  ogni  libero
 professionista,  di  un  limite  massimo  di  eta'  per   l'esercizio
 dell'attivita'.
   Ancora piu' ingiustificata appare, poi, la previsione dell'art.  4,
 legge  n.  362  del  1991  ove  si consideri che la sede farmaceutica
 assegnata per concorso andrebbe comunque a chi ha dimostrato  le  sue
 attuali   capacita'   superando   prove   selettive  e  che,  dunque,
 indipendentemente   dall'eta',   ha   palesato   di   essere   idoneo
 all'esercizio della professione.
   Ritiene,  infine,  il  collegio  che  una giustificazione non possa
 essere neppure ricercata nell'intento  di  conformare  la  disciplina
 concorsuale  per  l'assegnazione  di  sedi farmaceutiche a quella per
 l'accesso al pubblico impiego, giacche'  anche  per  quest'ultima  il
 limite  di eta', gia' fissato in quaranta anni dalla legge 27 gennaio
 1989, n. 25 e poi aumentato di un anno  dal  comma  4,  dell'art.  1,
 legge  8  dicembre  1995,  n.  549,  e' stato definitivamente abolito
 dall'art.  3, comma 6, legge 15 maggio 1997, n. 127.
   In conclusione, sembra di poter affermare che il comma 2, dell'art.
 4, legge n. 362 del 1991, ove  letto  in  stretta  relazione  con  il
 secondo  e  ottavo  comma  dell'art. 12, legge n. 475 del 1968, violi
 l'art.  3 Cost., giacche' comporta una  ingistificata  disparita'  di
 trattamento   tra   coloro   che   intendono  esercitare  l'attivita'
 farmaceutica, nonche' gli artt. 4 e 35 Cost., che tutelano il diritto
 al lavoro in tutte le sue forme e applicazioni.
   Per le considerazioni che precedono il collegio  ritiene  di  dover
 sollevare questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma
 2,  legge 8 novembre 1991, n. 362, per contrasto con gli artt. 3, 4 e
 35 della Costituzione. Conseguentemente va disposta  la  trasmissione
 degli  atti  alla  Corte  costituzionale, mentre il presente giudizio
 deve essere sospeso ai sensi dell'art. 23, legge 11  marzo  1953,  n.
 87, fino alla pronuncia sulla legittimita' costituzionale della norma
 indicata.