IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 9280 dell'anno l993 proposto da Giovanni Martucci, Luigi Cesaro, Carmine Petagna, Roberto Brancaccio, Ciro Rippa, Salvatore Giordano, Emanuela Filosa, Rosario Frosina, Giacomo Bergantino, Elio Pellegrino, Modestino Saviano, Francesco Vitale, Fernando Longobardi, Mario Fortuna, Pasquale Miglio, Vincenzo Pellecchia, Rosario Volpe, Giovanni Corporente, Arturo Romano, Giovanni Monda, Rita Rega, Pasqualina Perrone, Maddalena Mastrocinque, Antonio Napoli, Teresa Barberio, Francesco Grammegna, Vincenzo Corbisiero e Anna Raffaella Ambrosino, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Maria Del Vecchio, domiciliati in Napoli alla via dei Mille n. 16; Contro la regione Campania in persona del presidente della Giunta, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Gianni Bocchini; 1. - Per l'annullamento del silenzio-rifiuto formatosi sull'atto di diffida ritualmente notificato in data 25 aprile 1993; 2. - Di ogni atto presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso; 3. - Per l'accertamento del diritto dei ricorrenti alla liquidazione di somme derivanti da differenze retributive spettanti oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria e conseguente condanna della regione Campania. Visto il ricorso, con i relativi allegati. Visto l'atto di costituzione in giudizio della regione Campania. Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie ragioni. Visti gli atti tutti di causa. Uditi alla pubblica udienza del 7 aprile 1998 il relatore dott. S. Scudeller, l'avv. F. Di Lorenzo - in sostituzione dell'avv. F.M. Del Vecchio - per i ricorrenti e l'avv. G.M. Bocchini per la resistente. Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue. F a t t o 1. - Espongono in fatto i ricorrenti - dipendenti regionali in servizio dal 1 settembre 1986 - di esser stati inquadrati con decorrenza giuridica ed economica dalla data indicata, ma di non aver percepito le differenze retributive con gli accessori. Da tanto il presente ricorso con il quale agiscono per l'annullamento del silenzio e per l'accertamento del relativo credito, domande supportate dal seguente motivo di diritto: a) violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell'art. 25 del d.P.R. n. 3 del 1957. Violazione della legge n. 241 del 1990. Violazione dell'art. 36 della Costituzione. Violazione delle leggi regionali nn. 27/1984, 23/1989, 12/1991. Violazione artt. 1218 e 1224 del codice civile. 2. - Si e' costituita 1a regione Campania che ha opposto l'infondatezza del ricorso. 3. - Con memoria in data 27 marzo 1998 i ricorrenti hanno ribadito le originarie prospettazioni. 4. - Alla pubblica udienza del 7 aprile 1998 il ricorso veniva chiamato e poi introdotto per la decisione. D i r i t t o 1. - Con atto notificato il 1 luglio 1993 - depositato il successivo 23 - i ricorrenti impugnano il silenzio-rifiuto formatosi sulla diffida notificata il 25 aprile 1993 ed agiscono per l'accertamento del diritto alla spettanza delle differenze retributive, con accessori, dal 1 settembre 1986 data di assunzione in servizio. Puo prescindersi da ogni statuizione sul richiesto annullamento, trattandosi di domanda per crediti retributivi accertabile alla stregua della normativa vigente. La normativa pertinente al caso e' costituita dall'art. 2, l.r. 18 luglio 1991, n. 14, del quale si ritiene dover sollevare questione di legittimita' costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione. 2. - Non sembra fuori luogo rilevare che la disposizione citata si ricollega alla precedente, legge 9 luglio 1984, n. 32, con la quale la regione Campania aveva dettato norme per l'inquadramento del personale della formazione professionale ex art. 6, lettere b) e c), della l.r. 30 luglio 1977, n. 40. La legge di inquadramento nel ruolo speciale ad esaurimento (l.r. n. 32 del 1984) non ha avuto attuazione, tant'e' che essa e' stata sostituita dalla l.r. n. 14 del 1991 che all'art. 2, comma 1, dispone "Il trattamento giuridico ed economico spettante al personale di cui al precedente art. 1, dal 1 settembre 1986, data di effettiva assunzione in servizio sino al 31 dicembre 1991, e' quello previsto dalla l.r. 16 novembre 1989, n. 23 ..."; il successivo comma poi afferma che "L'anzianita' di servizio prestato a far data dal 1 settembre 1986 e' considerata utile a tutti gli effetti". Il personale in questione, per come risulta dagli atti e' stato immesso in ruolo con delibera di g.r. n. 5331 del 25 luglio 1991 e poi inquadrato nei corrispondenti livelli con i provvedimenti versati. 3. - Delle riprodotte disposizioni, che recuperano a tutti gli effetti il servizio prestato dal 1 settembre 1986, il collegio deve far applicazione supportando esse la domanda qui attivata; da tanto discende la rilevanza della questione. Quanto alla non manifesta infondatezza sembra sufficiente richiamarsi al costante orientamento della Corte, per il quale "appare in contrasto con i principi dell'art. 97 della Costituzione (la norma) che ... disponendo il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, ..., del servizio comunque prestato anteriormente all'inquadramento in ruolo e sulla base di rapporti giuridici della piu' varia natura, finisce con lo stabilire una equiparazione arbitraria ed irragionevole di situazioni disomogenee"; la giurisprudenza citata ha ritenuto altresi' "contrastante con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione la norma che consente il riconoscimento, agli effetti economici, del servizio prestato sulla base di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero che equipara, a tutti gli effetti, il servizio comunque prestato a quello espletato nell'ambito del rapporto di pubblico impiego di ruolo, estendendo al primo il regime giudico proprio del secondo". (Corte costituzionale n. 320, 30 ottobre 1997; in senso conforme n. 59, 28 febbraio 1996; n. 380, 31 luglio 1990). 4. - Alla luce di quanto esposto l'inerenza dell'art. 2, commi 1 e 2, l.r. n. 14 del 1991 alla controversia in esame ed il riferimento ai principi riprodotti, consolidati ed espressi in altre sedi dalla Corte costituzionale, supportano in punto di rilevanza e di non manifesta infondatezza la presente questione di costituzionalita'.