IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 9280 dell'anno
 l993 proposto da Giovanni Martucci, Luigi  Cesaro,  Carmine  Petagna,
 Roberto  Brancaccio, Ciro Rippa, Salvatore Giordano, Emanuela Filosa,
 Rosario  Frosina,  Giacomo  Bergantino,  Elio  Pellegrino,  Modestino
 Saviano,   Francesco  Vitale,  Fernando  Longobardi,  Mario  Fortuna,
 Pasquale  Miglio,  Vincenzo  Pellecchia,  Rosario   Volpe,   Giovanni
 Corporente,  Arturo  Romano,  Giovanni  Monda,  Rita Rega, Pasqualina
 Perrone, Maddalena Mastrocinque,  Antonio  Napoli,  Teresa  Barberio,
 Francesco  Grammegna, Vincenzo Corbisiero e Anna Raffaella Ambrosino,
 rappresentati  e  difesi  dall'avv.  Francesco  Maria  Del   Vecchio,
 domiciliati in Napoli alla via dei Mille n. 16;
   Contro  la regione Campania in persona del presidente della Giunta,
 rappresentato e difeso dall'avv. Mario Gianni Bocchini;
   1. - Per l'annullamento del silenzio-rifiuto formatosi sull'atto di
 diffida ritualmente notificato in data 25 aprile 1993;
   2. - Di ogni atto presupposto, preparatorio, conseguente e comunque
 connesso;
   3.  -  Per  l'accertamento  del   diritto   dei   ricorrenti   alla
 liquidazione  di  somme derivanti da differenze retributive spettanti
 oltre  interessi  legali  e  danno  da   svalutazione   monetaria   e
 conseguente condanna della regione Campania.
   Visto il ricorso, con i relativi allegati.
   Visto l'atto di costituzione in giudizio della regione Campania.
   Viste  le  memorie  prodotte  dalle  parti a sostegno delle proprie
 ragioni.
   Visti gli atti tutti di causa.
   Uditi alla pubblica udienza del 7 aprile 1998 il relatore dott.  S.
 Scudeller, l'avv. F. Di Lorenzo - in sostituzione dell'avv. F.M.  Del
 Vecchio - per i ricorrenti e l'avv. G.M. Bocchini per la resistente.
   Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue.
                               F a t t o
   1. - Espongono in fatto i  ricorrenti  -  dipendenti  regionali  in
 servizio  dal  1  settembre  1986  -  di  esser  stati inquadrati con
 decorrenza giuridica ed economica dalla data indicata, ma di non aver
 percepito le differenze retributive con gli accessori.  Da  tanto  il
 presente  ricorso  con  il  quale  agiscono  per  l'annullamento  del
 silenzio  e  per  l'accertamento  del   relativo   credito,   domande
 supportate dal seguente motivo di diritto:
     a) violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell'art.
 25  del d.P.R. n. 3 del 1957. Violazione della legge n. 241 del 1990.
 Violazione dell'art. 36 della Costituzione.  Violazione  delle  leggi
 regionali  nn.  27/1984,  23/1989, 12/1991.   Violazione artt. 1218 e
 1224 del codice civile.
   2.  -  Si  e'  costituita  1a  regione  Campania  che  ha   opposto
 l'infondatezza del ricorso.
   3.  - Con memoria in data 27 marzo 1998 i ricorrenti hanno ribadito
 le originarie prospettazioni.
   4. - Alla pubblica udienza del 7  aprile  1998  il  ricorso  veniva
 chiamato e poi introdotto per la decisione.
                             D i r i t t o
   1.  -  Con  atto  notificato  il  1  luglio  1993  -  depositato il
 successivo 23 - i ricorrenti impugnano il silenzio-rifiuto  formatosi
 sulla   diffida   notificata  il  25  aprile  1993  ed  agiscono  per
 l'accertamento  del   diritto   alla   spettanza   delle   differenze
 retributive,  con  accessori, dal 1 settembre 1986 data di assunzione
 in servizio. Puo  prescindersi  da  ogni  statuizione  sul  richiesto
 annullamento,   trattandosi   di   domanda  per  crediti  retributivi
 accertabile  alla  stregua  della  normativa  vigente.  La  normativa
 pertinente  al  caso e' costituita dall'art.  2, l.r. 18 luglio 1991,
 n. 14, del quale si ritiene dover sollevare questione di legittimita'
 costituzionale  per  contrasto  con  gli  artt.     3  e   97   della
 Costituzione.
   2.  - Non sembra fuori luogo rilevare che la disposizione citata si
 ricollega alla precedente, legge 9 luglio 1984, n. 32, con  la  quale
 la  regione  Campania  aveva  dettato  norme  per l'inquadramento del
 personale della formazione professionale ex art. 6, lettere b) e  c),
 della l.r. 30 luglio 1977, n. 40. La legge di inquadramento nel ruolo
 speciale  ad  esaurimento  (l.r.  n.  32  del  1984)  non  ha   avuto
 attuazione, tant'e' che essa e' stata sostituita dalla l.r. n. 14 del
 1991  che  all'art.  2, comma 1, dispone "Il trattamento giuridico ed
 economico spettante al personale di cui al precedente art. 1,  dal  1
 settembre  1986,  data di effettiva assunzione in servizio sino al 31
 dicembre 1991, e' quello previsto dalla l.r. 16 novembre 1989, n.  23
 ...";  il  successivo comma poi afferma che "L'anzianita' di servizio
 prestato a far data dal 1 settembre 1986 e' considerata utile a tutti
 gli effetti". Il personale in questione, per come risulta dagli  atti
 e'  stato immesso in ruolo con delibera di g.r. n. 5331 del 25 luglio
 1991 e poi inquadrato nei corrispondenti livelli con i  provvedimenti
 versati.
   3.  -  Delle  riprodotte  disposizioni,  che recuperano a tutti gli
 effetti il servizio prestato dal 1 settembre 1986, il  collegio  deve
 far  applicazione  supportando esse la domanda qui attivata; da tanto
 discende la rilevanza della  questione.  Quanto  alla  non  manifesta
 infondatezza  sembra sufficiente richiamarsi al costante orientamento
 della Corte, per  il  quale  "appare  in  contrasto  con  i  principi
 dell'art.    97  della  Costituzione (la norma) che ... disponendo il
 riconoscimento, ai fini giuridici ed  economici,  ...,  del  servizio
 comunque  prestato  anteriormente  all'inquadramento in ruolo e sulla
 base di rapporti giuridici della piu' varia natura,  finisce  con  lo
 stabilire una equiparazione arbitraria ed irragionevole di situazioni
 disomogenee";   la   giurisprudenza   citata   ha  ritenuto  altresi'
 "contrastante con il principio  del  buon  andamento  della  pubblica
 amministrazione la norma che consente il riconoscimento, agli effetti
 economici,  del servizio prestato sulla base di un rapporto di lavoro
 a tempo indeterminato, ovvero che equipara, a tutti gli  effetti,  il
 servizio   comunque  prestato  a  quello  espletato  nell'ambito  del
 rapporto di pubblico impiego di ruolo, estendendo al primo il  regime
 giudico  proprio  del  secondo".  (Corte  costituzionale  n.  320, 30
 ottobre 1997; in senso conforme n. 59, 28 febbraio 1996; n.  380,  31
 luglio 1990).
   4.  - Alla luce di quanto esposto l'inerenza dell'art. 2, commi 1 e
 2, l.r. n. 14 del 1991 alla controversia in esame ed  il  riferimento
 ai  principi  riprodotti, consolidati ed espressi in altre sedi dalla
 Corte costituzionale, supportano in  punto  di  rilevanza  e  di  non
 manifesta infondatezza la presente questione di costituzionalita'.