LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 482/1997 R.G.R. depositato il 6 febbraio 1997 avverso avviso di accertamento per TOSAP 1996, emesso dalla Gestor S.p.a. per conto del comune di Palagiano con sede in via Roma n. 2 di Palagiano, notificato in data 18 novembre 1996, da ENEL S.p.a. sede secondaria di Napoli, via P.E. Imbriani n. 42, rappresentata e difesa dal dott. rag. Silvio Carotenuto. Fatto e diritto Con ricorso notificato il 17 gennaio 1997 e depositato nella segreteria di questa Commissione provinciale il 6 febbraio 1997, l'ENEL S.p.a., sede secondaria di Napoli, ha impugnato l'avviso di accertamento di ufficio notificato in data 18 novembre 1996 con cui la Gestor S.p.a. concessionaria del Servizio riscossioni tributi del comune di Palagiano, aveva accertato a carico dell'ENEL la tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche del comune di Palagiano per l'anno 1996 per complessive L. 92.608.240, di cui L. 69.100.000 per Tosap vera e propria, L. 13.820.000 per soprattasse, L. 9.674.000 per interessi di mora L. 14.240 per notifica, al netto della somma di L. 1.250.000 gia' versata. A sostegno del ricorso, deduceva l'Enel che gli articoli 46 e 47, commi 1 e 2 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, che determinano i criteri per l'applicazione della tassa per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo con condutture, cavi in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, sulla cui base la Gestor S.p.a. aveva accertato la tassa di cui si tratta, erano costituzionalmente illegittimi per violazione dell'art. 76 della Costituzione, poiche' la legge 23 ottobre 1992 n. 421, art. 4, comma 4, con cui il Parlamento aveva delegato il Governo ad emanare uno o piu' decreti legislativi diretti alla revisione ed armonizzazione dei tributi degli enti locali, con effetto dal 1 gennaio 1994, aveva stabilito che la rideterminazione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province dovesse avvenire in modo da realizzare una piu' adeguata rispondenza al beneficio economico ritraibile, mediante la ripartizione dei comuni in non piu' di cinque classi ed in modo che, per le occupazioni permanenti, le variazioni in aumento non potessero superare il 50% delle misure massime di tassazione vigente, mentre invece le norme delegate non dovevano rispettare i criteri e principi direttivi in quanto, con particolare riguardo alle occupazioni permanenti, avevano stabilito la misura massima e minima della tassazione in modo identico per tutti i comuni, le province, senza tener conto del diverso beneficio economico che le aziende erogatrici di servizi pubblici possono realizzare in una zona urbana densamente popolata ovvero, diversamente, in comuni agricoli o montani con pochissime e modestissime utenze sparpagliate in un vastissimo territorio e non avevano rispettato l'aumento massimo della tassazione del 50% rispetto alle misure vigenti alla data del 31 dicembre 1993, tanto che nel caso di specie si era verificato un incremento di oltre sessanta volte della tassa richiesta per l'anno 1995 dalla Gestor S.p.a., rispetto a quella dovuta per il 1993, nonostante non vi fosse stata occupazione di ulteriori spazi pubblici in aggiunta a quelli esistenti e presi a base per la trattazione effettuata nel 1993. Con memoria depositata il 20 gennaio 1997 si costituiva in giudizio la Gestor S.p.a. a mezzo dell'avv. Pietro Di Benedetto, e dott. proc. Antonio Calvis, sostenendo la legittimita' del decreto legislativo n. 507 del 1993, contestando che il limite di maggiorazione non inferiore al 50% potesse riferirsi alle occupazioni di soprassuolo e sottosuolo con cavi o tubi, bensi' alle occupazioni permanenti del suolo pubblico, essendo state per le prime previste dalla legge delega forme di determinazione forfettaria della tassa; aggiungeva che peraltro gia' sul TULF la disciplina dell'occupazione del suolo pubblico attraverso impianti prevedeva una tassazione del tutto autonoma rispetto alle altre occupazioni. Fissata l'udienza per la trattazione del ricorso, il ricorrente ha chiesto la discussione in pubblica udienza, nel corso della quale i rappresentanti delle parti dissertavano ampiamente la questione, riportandosi alle conclusioni prospettate rispettivamente nel ricorso e nel controricorso. La questione di legittimita' costituzionale sollevata dell'Enel e' rilevante nella causa in essere; infatti, se venisse accolta, determinerebbe il venir meno dei criteri di tassazione delle occupazioni del soprassuolo, del sottosuolo con linee elettriche, applicati nella specie dalla societa' concessionaria per il servizio di riscossione dei tributi del comune di Massafra, con conseguente illegittimita' dell'accertamento impugnato. E' altresi' la detta eccezione, ad avviso della Commissione, non manifestamente infondata. Invero il legislatore delegato, al fine di rideterminare le tariffe della Tosap, doveva nella specie operare secondo le linee direttive fissate dall'art. 4, comma 4 della legge delega n. 421 del 1992, che si articolavano in quattro punti, di cui interessano in modo particolare i primi due e cioe': 1) rideterminazione delle tariffe al fine di una piu' adeguata rispondenza al beneficio economico ritraibile, nonche' in relazione alla ripartizione dei comuni in non piu' di cinque classi. Le variazioni in aumento per le occupazioni permanenti, non potranno superare il 50% delle misure massime di tassazione vigenti; 2) introduzioni di forme di determinazione forfettaria della tassa per le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo con linee elettriche, cavi, condutture e simili, tenendo conto di parametri significativi. Orbene, il legislatore delegato, nella formulazione del decreto legislativo n. 507 del 1993 ha ritenuto di doversi conformare di criteri di cui al punto 1 soltanto nella determinazione delle tariffe relative alla occupazione di spazi ed aree pubbliche permanenti o temporanee, mentre per le occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo stradale con cavi o condutture ha ritenuto di essere completamente libero nella determinazione della tassa di cui si tratta ed ha quindi omesso, nella stesura degli artt. 46 e 47, che qui interessano, di tenere conto del beneficio economico ritraibile e di rispettare soprattutto il limite massimo della variazione in aumento del 50% rispetto alla tassazione precedentemente in vigore. La precedente normativa (T.U.F.L. - R.D. 14 settembre 1931 n. 1175, e successive modifiche) all'art. 198 (per le occupazioni con lineee elettriche sotterranee) e all'art. 195, integrato con il D.M. 26 febbraio 1933, aggiornato al 1 gennaio 1988 (per le occupazioni con linee elettriche aeree) fissava le tariffe massime, per le occupazioni con linee elettriche di interesse dell'Enel S.p.a. nella seguente misura: L. 150 a metro lineare (pari a 150.000 lire al chilometro) per le occupazioni con linee elettriche sotterranee con un diametro inferiore a 20 cm; L. 8.450 per Km nel centro abitato per le occupazioni con linee elettriche aeree con sostegni al suolo nei comuni della classe G (classe in cui rientra il comune di Massafra); L. 5.915 a Km per il rimanente territorio comunale; L. 6.760 per Km nel centro abitato per le occupazioni con linee elettriche aeree senza sostegni al suolo nei comuni della classe G; L. 4.225 a Km per il rimanente territorio. L'art. 47 del decreto legislativo n. 507/1933 stabilisce invece che la tariffa della tassa per le occupazioni di strade comunali con linee, cavi ed impianti in genere per l'erogazione di pubblici servizi e' forfettariamente stabilita in base alla lunghezza delle strade effettivamente occupate, in una misura che puo' variare da un minimo di L. 250.000 ad un massimo di L. 500.000 per chilometro o frazione, salvo una graduazione in base alla categoria in cui sono classificate le strade, ai sensi dell'art. 42, comma 3, con una riduzione per la categoria piu' bassa non superiore al 30% rispetto alla tariffa deliberata per la prima appare evidente la sproporzione fra la nuova misura di tassazione unitaria e quella precedente, ben superiore al 50%. Ritiene questa Commissione che la legge delega, fissando i criteri di cui al punto 1 della lettera b) del comma 4 dell'art. 4, abbia voluto dettare delle linee di carattere generale, applicabili in ogni caso e per tutti i tipi di occupazione, stabilendo poi al n. 2 un ulteriore criterio integrativo (quello dei parametri significativi) per le specifiche occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo con linee elettriche e condutture (anche la direttiva di cui al successivo n. 3, relativa ai passi carrabili, e' integrativa del criterio di cui al punto 1, stabilendo la determinazione di criteri certi per la tassa sui passi carrabili ed infine anche la direttiva di cui al n. 4, che stabilisce la regolamentazione della gestione della tassa - quella cioe' per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche comunali e provinciali - secondo criteri analoghi a quelli previsti per l'imposta comunale sulla pubblicita' e diritti sulle pubbliche affissioni). Poiche' il decreto legislativo n. 507 del 1993, agli articoli 46 e 47 si e' posto in contrasto con i criteri della legge delega e quindi con l'art. 76, comma 1 della Costituzione, l'eccezione di incostituzionalita' va accolta, il che impone la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.