ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo  17,  comma
 3,  della legge della Regione Umbria 26 ottobre 1994, n. 35 (Riordino
 delle funzioni amministrative regionali in materia di  agricoltura  e
 foreste: scioglimento dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria - ESAU
 -  e  istituzione  dell'Agenzia  regionale  umbra  per  lo sviluppo e
 l'innovazione in agricoltura -  ARUSIA  -),  promosso  con  ordinanza
 emessa  il  12  marzo  1997  dal  tribunale  amministrativo regionale
 dell'Umbria, iscritta  al  n.  502  del  registro  ordinanze  1997  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 35, prima
 serie speciale dell'anno 1997.
   Visto l'atto di costituzione della Regione Umbria;
   Udito nell'udienza pubblica del 16 giugno 1998 il giudice  relatore
 Carlo Mezzanotte;
   Udito l'avvocato Giovanni Tarantini per la Regione Umbria.
                           Ritenuto in fatto
   1.  -    Nel  corso  del  giudizio  instaurato da un componente del
 collegio dei revisori contabili dell'Agenzia regionale umbra  per  lo
 sviluppo  e  l'innovazione  in  agricoltura, escluso dalla rielezione
 dell'intero organo deliberata dal Consiglio della  Regione  Umbria  a
 seguito  della  decadenza e delle dimissioni di altri due componenti,
 il tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, con ordinanza  del
 12  marzo  1997,  ha  sollevato, in riferimento all'articolo 97 della
 Costituzione, questione di legittimita' costituzionale  dell'articolo
 17,  comma 3, della legge della Regione Umbria 26 ottobre 1994, n. 35
 (Riordino delle  funzioni  amministrative  regionali  in  materia  di
 agricoltura e foreste: scioglimento dell'Ente di sviluppo agricolo in
 Umbria  -  ESAU  -  e istituzione dell'Agenzia regionale umbra per lo
 sviluppo e l'innovazione in  agricoltura  -  ARUSIA  -),  secondo  il
 quale,  in  relazione  al  collegio  dei  revisori contabili di detta
 Agenzia, la decadenza, le dimissioni o il decesso  di  uno  solo  dei
 componenti comporta la rielezione dell'intero organo.
   Il  remittente  - premesso che il collegio dei revisori costituisce
 una componente essenziale dell'ente regionale, con una  posizione  di
 indipendenza   ed  autonomia  che  dovrebbe  discendere  anche  dalla
 stabilita' della  sua  composizione  -  rileva  che  la  disposizione
 censurata   apparirebbe   "suscettibile  di  determinare  disfunzioni
 nell'operativita' di tale organo (e, di  riflesso,  nell'operativita'
 dell'ente  stesso)"  e di arrecare pregiudizio alla sua imparzialita'
 ed autonomia, in violazione dell'art. 97 della Costituzione. La norma
 impugnata, infatti, a suo avviso, sembrerebbe consentire la  paralisi
 temporanea  dell'attivita'  di  controllo  e favorire "l'esercizio di
 manovre   non   sempre   trasparenti",   permettendo   una   continua
 ricomposizione del Collegio dei revisori.
   2.  - Si e' costituita in giudizio la Regione Umbria, nella persona
 del  Presidente  della  giunta,   sostenendo   l'infondatezza   della
 questione prospettata.
   La  Regione  ritiene necessario collocare la disposizione censurata
 nel   contesto   dell'intera   legge   regionale   e   dei   principi
 dell'ordinamento giuridico in materia di organi amministrativi.
   L'art.  17,  comma  3, della legge regionale n. 35 del 1994 sarebbe
 volto proprio a garantire lo svolgimento dei compiti del collegio dei
 revisori  contabili  in  condizioni  di  imparzialita'.  Lo   stretto
 collegamento  dell'Agenzia  con  l'indirizzo  politico di maggioranza
 (l'amministratore e' nominato  dalla  Giunta  regionale)  esigerebbe,
 infatti,  che  il  collegio  in questione esercitasse le sue funzioni
 come espressione non solo della maggioranza, ma anche della minoranza
 consiliare. Cio' sarebbe assicurato dal  sistema  del  voto  limitato
 previsto  dalla  legge  regionale  per  l'elezione dei componenti del
 collegio e volto a garantirne l'indipendenza: la rielezione del  solo
 componente  venuto  meno  rischierebbe  di  vanificare tale strumento
 spostando gli equilibri a favore della maggioranza consiliare,  e  di
 violare l'art. 17, comma 1, della medesima legge regionale, che esige
 che  la  sostituzione  avvenga  con lo stesso meccanismo previsto per
 l'elezione.
   Quanto alla ipotizzata paralisi temporanea delle  attivita'  e  dei
 compiti  del  collegio,  la  Regione  rileva  che la legge prevede la
 presenza di due membri supplenti nella composizione  del  collegio  e
 che  tale  disfunzione sarebbe, in ogni caso, preclusa, dall'istituto
 della prorogatio che, tra l'altro, ha consentito  al  ricorrente  nel
 giudizio  a quo di rimanere in carica fino all'insediamento del nuovo
 collegio.
   D'altra parte, osserva la Regione, il principio del buon  andamento
 richiederebbe  comunque  la  tempestiva  ricostituzione degli organi,
 indipendentemente dalla  proroga  degli  stessi  e  dalla  disciplina
 legislativa.
                        Considerato in diritto
   1.  -    Il  tribunale  amministrativo regionale dell'Umbria dubita
 della legittimita' costituzionale,  in  riferimento  all'articolo  97
 della  Costituzione,  dell'articolo  17,  comma  3, della legge della
 Regione Umbria 26  ottobre  1994,  n.  35  (Riordino  delle  funzioni
 amministrative   regionali  in  materia  di  agricoltura  e  foreste:
 scioglimento dell'Ente di sviluppo agricolo in  Umbria  -  ESAU  -  e
 istituzione   dell'Agenzia   regionale   umbra   per  lo  sviluppo  e
 l'innovazione in agricoltura - ARUSIA -), che  stabilisce,  per  cio'
 che riguarda il collegio dei revisori dell'Agenzia, che la decadenza,
 le  dimissioni  o  il  decesso di uno solo dei componenti comporta la
 rielezione dell'intero organo.
   Ad avviso del remittente, una simile previsione contrasterebbe  con
 il  principio  dell'efficienza della pubblica amministrazione a causa
 delle condizioni di precarieta' nelle quali verrebbe  ad  operare  il
 collegio  dei  revisori,  i  cui  componenti verrebbero privati della
 garanzia  di  una  durata  legale  del mandato ed esposti all'alea di
 manovre non sempre trasparenti, intese a  provocare  la  sostituzione
 dei   componenti  non  graditi,  con  conseguente  pregiudizio  della
 posizione di imparzialita' e di autonomia dell'organo.
   2. - La questione non e' fondata.
   Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in  materia  di
 organizzazione   dei  pubblici  uffici,  nell'osservanza  dei  limiti
 segnati dai principi di imparzialita' e buon andamento della pubblica
 amministrazione, spetta al legislatore, statale e regionale, un ampio
 margine di discrezionalita', il cui esercizio puo' essere  sottoposto
 a  censura  solo allorquando si dimostri la palese arbitrarieta' o la
 manifesta irragionevolezza della scelta compiuta (sentenze nn.   135,
 63 e 40 del 1998, 320, 153 e 59 del 1997, 63 del 1995).
   Nel  caso  in  esame  i  limiti  imposti  alla discrezionalita' del
 legislatore dall'art. 97 della Costituzione non sono stati  superati.
 L'obiettivo  perseguito  dalla  legge  regionale  umbra  in  tema  di
 composizione del collegio  dei  revisori  dell'Agenzia  regionale  e'
 quello di garantire una adeguata presenza delle minoranze nell'organo
 di controllo: a questo fine e' rivolta la previsione che i componenti
 del  collegio  (tre  membri effettivi e due supplenti, tutti iscritti
 nel registro dei  revisori  contabili)  siano  eletti  dal  Consiglio
 regionale  con  voto  limitato  e  a questo medesimo fine corrisponde
 l'art. 17, comma 3, della legge regionale n. 35 del 1994, che  impone
 la  rinnovazione  integrale del col-legio nelle ipotesi di decadenza,
 decesso o dimissioni di  alcuno  dei  suoi  componenti.  Tale  scelta
 procede  evidentemente  dall'idea  che,  in  relazione  ad  un  ente,
 definito organismo tecnico-operativo  e  strumentale  della  Regione,
 dotato   di   autonomia  amministrativa,  patrimoniale,  contabile  e
 finanziaria, e articolato in due soli organi, l'amministratore  unico
 e   il   collegio  dei  revisori,  l'effettivita'  dell'attivita'  di
 controllo svolta da quest'ultimo, essendo la sua elezione  attribuita
 all'organo  di rappresentanza politica, postuli la presenza di membri
 eletti dalla minoranza.
   Non  e'  verosimilmente  estranea  alla  soluzione   prescelta   la
 considerazione   sia   della  posizione  centrale  che  l'Agenzia  e'
 destinata  ad  assumere  nel  disegno  di  riordino  delle   funzioni
 amministrative  regionali  in  materia  di agricoltura e foreste, sia
 della particolare rilevanza delle attribuzioni riservate al  collegio
 dei  revisori;  le  quali,  se  di norma hanno natura prevalentemente
 tecnica, in non pochi  casi  comprendono  attivita'  suscettibili  di
 incidere  nel  merito  delle  scelte  lato  sensu politiche demandate
 all'ente, in qualche modo condizionandole.
   La  recente  legge  regionale  9  giugno  1998,  n.  19  (Strutture
 operative  nell'agricoltura: disciolto ESAU ed ARUSIA), ha potenziato
 le verifiche sui risultati della gestione, che,  secondo  il  modello
 del   d.P.R.      3   febbraio   1993,   n.   29   (Razionalizzazione
 dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
 disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2  della
 legge  23 ottobre 1992, n. 421), a cui la Regione vorrebbe ispirarsi,
 non costituiscono piu' compito esclusivo dell'organo di controllo, ma
 vengono   configurate   come   una   sorta   di    fase    necessaria
 dell'amministrare  e  sono sottoposte alla valutazione di un'apposita
 conferenza tra la Regione e l'Agenzia.  Le innovazioni introdotte  da
 tale  legge, sulle quali questa Corte non e' chiamata a pronunciarsi,
 lasciano inalterati i compiti del collegio dei revisori, tra i  quali
 spiccano,  accanto  al  riscontro  contabile e alle altre funzioni di
 controllo elencate nell'art. 19 della legge n. 35 del 1994, i  pareri
 che esso e' chiamato a rendere sui programmi annuali dell'Agenzia nei
 quali devono essere individuate le attivita' da svolgere e indicati i
 settori  di  intervento, le iniziative progettuali, i beneficiari, le
 previsioni di spesa, i mezzi per attuare tali iniziative, nonche' gli
 strumenti per la verifica dei risultati.   Se poi  si  considera  che
 l'azione  amministrativa dell'Agenzia, come si desume dall'art. 18 in
 tema di attribuzioni dell'amministratore unico, e'  subordinata  alle
 previsioni  programmatiche  e  alle  direttive  del Consiglio e della
 Giunta regionale, non  appare  affatto  arbitraria  la  decisione  di
 proteggere  con  stringenti  garanzie l'articolarsi dell'attivita' di
 controllo, e di configurare il collegio dei revisori come sede  nella
 quale i componenti eletti dalle minoranze consiliari possano assumere
 all'occorrenza un ruolo di stimolo.
   3.  -  Se  dunque  la scelta di assicurare con lo strumento tecnico
 dell'elezione con voto limitato la presenza di membri riferibili alla
 minoranza non e' manifestamente irragionevole ne' arbitraria, non  e'
 censurabile,  secondo  i criteri che presiedono al sindacato condotto
 in riferimento all'art. 97 della Costituzione, il fatto che la  legge
 regionale    abbia    considerato   la   partecipazione   minoritaria
 all'attivita' di controllo  come  coessenziale  all'esistenza  stessa
 dell'organo cui tale funzione e' attribuita.
   Deve pertanto ritenersi non palesemente incongrua rispetto a questa
 finalita'  la  previsione che, in caso di cessazione dall'incarico di
 taluno dei componenti prima della naturale scadenza del  mandato,  il
 collegio  dei  revisori  venga  rinnovato  per  intero, affinche' sia
 mantenuta in seno al collegio la proporzione  tra  componenti  eletti
 dalla   maggioranza   e   componenti   eletti   dalla  minoranza.  La
 surrogazione con semplice deliberazione di maggioranza del  Consiglio
 regionale  avrebbe  potuto  infatti  vanificare  l'effettivita' della
 scelta  organizzativa  e  della  finalita'  garantistica   che   l'ha
 ispirata.
   Non  si  puo'  dire che la soluzione prescelta sia l'unica idonea a
 condurre a conseguenze la concezione che  fa  da  sfondo  al  sistema
 dell'elezione  con voto limitato. Differenti soluzioni, pure previste
 in altri ordinamenti regionali - nei quali, ad esempio,  la  funzione
 di garanzia dell'equilibrio tra maggioranza e minoranza e' attribuita
 al  Presidente  del  Consiglio  regionale  -  avrebbero potuto essere
 adottate, ma proprio nella scelta tra queste soluzioni  sta  l'ambito
 della  discrezionalita'  rimessa al legislatore, statale o regionale,
 in  materia  di  organizzazione  dei  pubblici  uffici.  In  sede  di
 controllo  di  legittimita'  da parte di questa Corte rileva soltanto
 che la finalita' di garanzia non e' stata assunta  arbitrariamente  e
 non   e'   riscontrabile   nella   legge   regionale   alcuna  palese
 discontinuita', sproporzione o incongruenza tra il mezzo prescelto  e
 il fine perseguito, posto che anche il modello adottato dal censurato
 art.  17,  comma  3,  e' inteso a garantire, in linea tendenziale, il
 prestabilito rapporto tra maggioranza e minoranza nel collegio.
   4. - Una volta  chiarito  che  la  disciplina  posta  dall'art.  17
 esprime   un'istanza   di   moderazione  del  potere  di  maggioranza
 nell'attivita' di controllo, anche il rilievo del remittente  secondo
 cui, in base al previsto meccanismo di surrogazione, i singoli membri
 del   collegio   verrebbero   privati  della  garanzia  della  durata
 dell'incarico non puo' condurre a censurare la scelta del legislatore
 umbro. Non appare infatti ne' arbitrario ne' irragionevole  che,  nel
 bilanciamento  fra  l'interesse individuale dei singoli revisori alla
 certezza della durata dell'incarico e l'esigenza  di  assicurare  una
 piu'     incisiva    e    trasparente    attivita'    di    controllo
 sull'amministrazione dell'ente facendo si' che in esso non venga  mai
 ad  affievolirsi  la  possibilita'  dell'apporto critico dei revisori
 eletti dalla minoranza consiliare, la scelta legislativa  sia  caduta
 su quest'ultima.