IL PRETORE
   Letti gli atti;
   Pronunciando a scioglimento della riserva;
                             O s s e r v a
   Con  ricorso  despositato  il  24  marzo  1998 i germani Strazzullo
 Vincenzo, Antonio e Salvatore, eredi del defunto genitore  Strazzullo
 Raffaele,  hanno  proposto  opposizione  ex art. 615 c.p.c. avverso i
 pignoramenti  mobiliari  eseguiti  in   loro   danno   dal   Servizio
 riscossioni  tributi  -  concessione  della  provincia  di  Napoli  a
 garanzia del recupero di tasse automobilistiche ed accessori a carico
 del  menzionato  genitore  Strazzullo   Raffaele,   ammontanti   alla
 complessiva somma di L. 26.069.665, deducendone la illegittimita' per
 i  seguenti  motivi:  a)  intrasmissibilita'  agli  eredi  delle pene
 pecuniarie conseguenti  a  violazioni  di  carattere  tributario,  in
 quanto  aventi  natura afflittiva e sanzionatoria; b) omessa notifica
 degli avvisi  di  accertamento,  preliminarmente  alla  iscrizione  a
 ruolo;   c)   estinzione   del  credito  tributario  per  intervenuta
 prescrizione.
   Il pretore, stante l'imminenza  del  pregiudizio  nel  ritardo,  ha
 sospeso  l'esecuzione  con  decreto,  ordinando la comparizione delle
 parti.
   Il Ministro delle finanze - Ufficio del  registro  di  Nola  ed  il
 Servizio riscossione tributi si sono costituiti deducendo, in primis,
 l'improponibilita'  dell'opposizione  ai  sensi dell'art. 54, secondo
 comma, del d.P.R. n. 602 del 1973.
                         Motivi dell'ordinanza
   La    questione    che   pone   il   presente   giudizio   concerne
 l'ammissibilita' nella specie della  opposizione  prevista  dall'art.
 815  c.p.c.  dato  che  l'art.  54 secondo coma del citato d.P.R. (in
 materia  di  esecuzioni  promosse  dal  concessionario  del  servizio
 riscossione  tributi)  espressamente  la  esclude.  Questo pretore ne
 conosce ex art. 615, secondo  comma,  quale  giudice  dell'esecuzione
 mobiliare,  competente  all'adozione dei provvedimenti previsti dagli
 artt. 62 (sospensione dell'esecuzione) e 616 (istruzione della  causa
 e  rimessione  della medesima al giudice competente) c.p.c. E ritiene
 di dover sollevare d'ufficio, in quanto non manifestamente infondata,
 questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli  artt.
 3, 24, 113 della Costituzione - delle disposizioni di rinvio all'art.
 54, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 relativamente
 alla  riscossione  delle  tasse automobilistiche erariali e regionali
 (tributo previsto e disciplinato dalle seguenti fonti normative: t.u.
 d.P.R. 5 febbraio 1956, n.  60,  e  successive  modifiche,  legge  24
 gennaio 1978, n. 27, d.lgs.vo 30 dicembre 1992, n. 504).
   Invero,    a   proposito   di   tali   entrate   il   sospetto   di
 incostituzionalita' della menzionata  norma  si  lega  alla  assoluta
 mancanza  di  strumenti di tutela giurisdizionale cautelare dato che,
 com'e'  pacifico,  i  tributi  in  questione  non  sono   contemplati
 nell'elenco  delle  relative  controversie attribuite alla cognizione
 delle Commissioni tributarie ex art. 1, secondo comma, del d.P.R.  n.
 636  del  1972  (esclusione, peraltro, ritenuta legittima dalla Corte
 con ordinanza n. 152 del 1997), con conseguente mancanza del  rimedio
 cautelare  previsto  dagli artt. 47 e 71 del d.lgs. 31 dicembre 1992,
 n. 546 (sospensione dell'esecuzione  dell'atto  nella  ricorrenza  di
 potenziale  danno grave ed irreparabile per il contribuente). La qual
 cosa appare tanto piu' grave ove si consideri che  nella  specie  non
 opera  neppure  il  sistema  di  gradualita'  della realizzazione del
 credito previsto  per  le  imposte,  in  riferimento  a  quota  parte
 dell'imponibile  accertato,  dall'art. 15 del d.P.R.  n. 602 del 1973
 in  relazione   all'andamento   del   processo;   graduazione   della
 esecutivita'   che,   nell'ambito  della  disciplina  positiva  della
 riscossione delle entrate tributarie, bilancia la mancata  previsione
 di  misure  cautelari  giurisdizionali  (in  tali  sensi  cfr.  Corte
 costituzionale sent. n. 316 del 1995); misure, peraltro,  attualmente
 previste  attraverso  il  menzionato potere del giudice tributario di
 sospensione  dell'atto  (sia  pure  nella  ricorrenza  della  duplice
 condizione della gravita' e della irreparabilita' del danno).
   L'illustrato assetto della disciplina positiva delle entrate di cui
 si  tratta sembra comportare, dunque, a parere di questo giudice, una
 situazione di compressione della tutela giurisdizionale che la  Corte
 ha  gia'  avuto  modo  di  censurare,  e  -  cioe' - una inamissibile
 limitazione della  tutela  alla  proponibilita'  di  sole  iniziative
 risarcitorie  in  presenza  di effetti di irreversibilita' tipici del
 processo esecutivo (cfr. sent. n. 239 del 1997).
   Irragiovevole sembra palesarsi,  in  definitiva,  l'esclusione  del
 potere  cautelare  del giudice ordinario, al quale pure e' attribuita
 giurisdizionale in materia (e trattasi, secondo la migliore dottrina,
 di giurisdizione di  carattere  esclusivo,  cui  non  si  estende  il
 divieto di annullamento o di sospensione degli atti amministrativi).
   A  tale  incongruenza  della  disciplina positiva (atteggiantesi in
 guisa  significativamente  diversa  pur  in  presenza  di  situazioni
 sostanzialmente    affini)    sembra   legarsi   anche   un   profilo
 discriminatorio rispetto al contribuente  il  quale  abbia  avuto  la
 possibilita'  di  esperire  tempestivamente,  prima  dell'inizio  del
 procedimento di esecuzione, l'azione ordinaria  ex  art.  9,  secondo
 comma del codice di rito.