ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge 7
 agosto  1997,  n.  267  (Modifica  delle  disposizioni  del codice di
 procedura penale in tema di valutazione delle  prove),  promosso  con
 ordinanza  emessa  il  20  ottobre  1997  dal  Tribunale  di Firenze,
 iscritta al n. 309 del registro ordinanze  1998  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  18, prima serie speciale,
 dell'anno 1998.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio del 10 febbraio 1999 il giudice
 relatore Guido Neppi Modona.
   Ritenuto che il Tribunale di Firenze ha sollevato,  in  riferimento
 agli  artt.  3  e  112  della Costituzione, questione di legittimita'
 costituzionale  dell'art.  6  della  legge  7  agosto  1997,  n.  267
 (Modifica  delle  disposizioni del codice di procedura penale in tema
 di valutazione delle prove);
     che  la  questione  di  legittimita'  costituzionale   e'   stata
 sollevata  nel  corso  di  un  dibattimento  nel  quale,  al  momento
 dell'entrata in vigore della legge n. 267 del  1997,  non  era  stata
 ancora  disposta  la lettura delle dichiarazioni rese da due imputati
 contumaci;
     che la norma impugnata  e'  censurata  nella  parte  in  cui  non
 consente  al  giudice  del dibattimento di citare, su richiesta delle
 parti, l'imputato rimasto contumace  anche  nell'ipotesi  in  cui  al
 momento  dell'entrata  in  vigore  della  legge  non era stata ancora
 disposta la lettura delle dichiarazioni rese in precedenza;
     che secondo il rimettente la norma impugnata contrasta con l'art.
 3 della Costituzione perche' determina una  irragionevole  disparita'
 di  trattamento  tra  imputati, consentendo o escludendo la citazione
 dei soggetti indicati nell'art. 513 cod. proc. pen.  in  ragione  del
 mero  dato  occasionale  che  al momento dell'entrata in vigore della
 legge  fosse  stata   disposta   la   lettura   dei   verbali   delle
 dichiarazioni;
     che  la disciplina transitoria introdotta dall'art. 6 della legge
 n. 267 del 1997 violerebbe altresi' l'art. 112 della Costituzione  in
 quanto  -  ove  non  sia  piu'  possibile  per  l'avanzato  stato del
 procedimento disporre l'incidente probatorio ai  sensi  del  comma  1
 dell'art.  6  della  legge  citata  -  comporta  la  vanificazione di
 elementi di prova  legittimamente  raccolti,  cosi'  sacrificando  il
 principio dell'obbligatorieta' dell'azione penale;
     che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, riportandosi integralmente, stante l'analogia delle questioni,
 al   contenuto   dell'atto  di  intervento  relativo  ai  giudizi  di
 costituzionalita' promossi con le ordinanze iscritte ai nn. 776 e 787
 del r.o. del 1997, gia' decisi con sentenza n. 361 del 1998.
   Considerato che il rimettente lamenta la mancata  estensione  della
 disciplina contenuta nei commi 2 e 5 dell'art. 6 della legge 7 agosto
 1997,  n.  267, alle ipotesi in cui al momento dell'entrata in vigore
 della legge non sia stata data  ancora  lettura  delle  dichiarazioni
 rese dall'imputato contumace;
     che  in sostanza le censure sono riconducibili alla denuncia, per
 violazione degli artt. 3 e 112 Cost., dell'art. 6 della legge n.  267
 del 1997, che subordina la valutazione probatoria delle dichiarazioni
 acquisite  a  norma dell'art. 513, commi 1 e 2, cod. proc. pen. ad un
 nuovo criterio di giudizio, ovvero ne sottopone l'utilizzazione  alle
 nuove  regole introdotte dalla legge n. 267 del 1997, in base al dato
 meramente occasionale che al momento  dell'entrata  in  vigore  della
 legge le dichiarazioni fossero gia' state acquisite mediante lettura;
     che, successivamente alla emissione dell'ordinanza, questa Corte,
 con sentenza n. 361 del 1998, nel disporre la restituzione degli atti
 relativi  a questioni che avevano impugnato la medesima normativa, ha
 affermato che doveva essere valutato  dai  giudici  a  quibus  se  le
 questioni  potessero  considerarsi  superate a seguito della modifica
 della disciplina a regime, "che ora permette di  recuperare  mediante
 il  sistema  delle  contestazioni i singoli contenuti narrativi delle
 dichiarazioni rese in precedenza";
     che pertanto occorre restituire gli atti  al  giudice  rimettente
 affinche'  verifichi se, alla luce della nuova disciplina applicabile
 a seguito della sentenza n. 361 del 1998, la questione sollevata  sia
 tuttora rilevante.