IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n. 438/1997
 proposto dal comune di Imola  in  persona  del  sindaco  pro-tempore,
 rappresentato  e  difeso  dagli avv.ti Claudio Cristoni e Gianalberto
 Ferrerio ed elettivamente domiciliato in Bologna, via Garibaldi n. 1;
   Contro il Comitato regionale di  controllo  dell'Emilia-Romagna  in
 persona  del  presidente  pro-tempore non costituito, e nei confronti
 della regione Emilia-Romagna in persona del Presidente  della  Giunta
 pro-tempore  non costituito, per l'annullamento del provvedimento del
 CO.RE.CO. dell'Emilia-Romagna prot. n. 96/040734,  datato  9  gennaio
 1997  e  pervenuto  al  comune  di  Imola  il  14  gennaio  1997,  di
 annullamento della deliberazione n. 410 del 16 dicembre 1996 adottata
 dal  Consiglio comunale anzidetto, avente ad oggetto: "individuazione
 di una compagnia assicuratrice con la quale  stipulare  un  contratto
 assicurativo  riguardante  la previdenza integrativa per i dipendenti
 appartenenti al Corpo  di  polizia  municipale,  in  applicazione  di
 quanto previsto dall'art.  208 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per
 la durata di anni cinque prorogabili ...".
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Designato,  alla  pubblica udienza del 12 novembre 1998 il relatore
 cons. dott. Grazia  Brini  e  udito  altresi'  per  le  parti  l'avv.
 Gianalberto Ferrerio per il comune.
   Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   Con  deliberazione n. 644 del 23 aprile 1996, la giunta comunale di
 Imola stabiliva di destinare una quota dei  proventi  delle  sanzioni
 amministrative  pecuniarie  conseguenti a violazione del codice della
 strada a favore del personale della polizia municipale, per finalita'
 di assistenza  e  previdenza,  in  attuazione  del  disposto  di  cui
 all'art.  208 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 cosi' come modificato
 dall'art.  109 del d.lgs. n. 360 del 10 settembre 1993.
   Successivamente  il  Consiglio  comunale  con la citata delibera n.
 410 del 16 dicembre 1996 adottava le seguenti decisioni:
     a)  indiceva  la  gara  per  l'individuazione  di  una  compagnia
 assicuratrice cui affidare la previdenza integrativa in questione;
     b) approvava lo schema del relativo bando di gara;
     c) approvava lo schema di capitolato speciale;
     d)  determinava  le  somme  complessive  (e  quelle  previste per
 ciascun  anno,  dal  1996  al  2000),  da  destinarsi  alla  predette
 finalita' previdenziali;
     e)  dava  atto  che  l'aggiudicazione  dell'appalto  assicurativo
 sarebbe  stata  subordinata   alla   valutazione   di   un'istituenda
 Commissione tecnica.
   La  suddetta  deliberazione veniva annullata dal comitato regionale
 di controllo con atto 90/040734 del 18 novembre 1996.
   Avverso il suddetto  annullamento  e'  stato  proposto  ricorso  al
 tribunale  amministrativo  regionale  per  l'Emilia-Romagna con quale
 vengono dedotte censure di  violazione  di  legge  e  di  eccesso  di
 potere.
                             D i r i t t o
   1.  -  Con  separata  sentenza e' stato respinto il primo motivo di
 ricorso con cui il provvedimento  del  Comitato  di  controllo  viene
 ritenuto  viziato  da  eccesso  di  potere  essendo gia' esecutiva la
 deliberazione con cui il comune intimato aveva  deciso  di  destinare
 una  parte  dei  proventi  delle  sanzioni pecuniarie derivanti dalle
 infrazioni al codice della strada a previdenza  integrativa  per  gli
 appartenenti al corpo di polizia municipale e' infondato.
   In  effetti  il  fatto che il Comitato di controllo abbia omesso di
 rilevare  vizi  di  legittimita'  in  ordine  ad  atti  precedenti  e
 collegati  con  quello  esaminato  successivamente non impedisce allo
 stesso in sede di esame di  quest'ultimo  di  esercitare  il  proprio
 potere  di  annullamento  con  riferimento  all'intera gamma dei vizi
 deducibili (C.d.S. V, n. 786/1996), atteso  che  l'atto  positivo  di
 controllo   non   incide  negativamente  sui  poteri  dell'organo  di
 controllo in relazione ad atti successivi.
   A tale conclusione la giurisprudenza (C.d.S. V, n. 786/1996) giunge
 considerando  che l'intervenuta esecutivita' di un atto qualificabile
 come presupposto non comporta che il controllo di  quello  successivo
 (in  tutto  od  in  parte conseguenziale) concreti la disapplicazione
 della precedente decisione positiva di controllo ove  riscontri  vizi
 gia'  presenti  nel  primo  atto  atteso che la decisione positiva di
 controllo non ha una propria autonomia  avendo  l'unica  funzione  di
 rendere efficace la deliberazione controllata.
   E'  vero  che in tale ipotesi l'atto iniziale rimarrebbe efficace e
 nello stesso tempo privo della possibilita' di  esecuzione,  ma  tale
 effetto  non  viola  il  principio  di  buona amministrazione essendo
 l'arresto  del  procedimento  una  conseguenza   del   controllo   di
 legittimita'.
   2.  -  La  questione di diritto sottesa al provvedimento impugnato,
 cui si riferiscono tutti gli  altri  motivi  d'impugnazione,  attiene
 all'interpretazione  dell'art.  208  del d.lgs. legislativo 30 aprile
 1992, n. 285 come modificato con decreto legislativo n.  360  del  10
 settembre 1993.
   La deliberazione, poi annullata dal Comitato di controllo, adottata
 dal  comune  di  Imola  si  fonda  sulla concezione che dal combinato
 disposto dei  commi  1,  2  e  4  del  suddetto  articolo  emerge  la
 possibilita'   di   destinare   parte  dei  proventi  delle  sanzioni
 amministrative pecuniarie previste dal codice della strada  accertate
 da  agenti  del  comune  a  finalita'  di  previdenza integrativa del
 personale appartenente al corpo di polizia municipale.
   Il Comitato di controllo, invece, ritiene che tale beneficio  possa
 riguardare  esclusivamente  il  personale  della  Polizia  di  Stato,
 dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza  in  assenza  di
 norme  di  equiparazione  dei  suddetti  Corpi  a  quello  di Polizia
 municipale.
   L'art. 208 di cui si tratta al  comma  2  prevede  che  i  proventi
 spettanti  allo  Stato sono destinati ad una serie di esigenze fra le
 quali (lett.  a) del comma secondo) quella attinente all'assistenza e
 previdenza del  personale  della  Polizia  di  Stato,  dell'Arma  dei
 carabinieri e della Guardia di finanza, mentre al comma 4 prevede che
 i  proventi  spettanti  agli  altri enti indicati nel comma 1, vale a
 dire regioni, province e comuni  sono  devoluti,  fra  l'altro,  alle
 finalita'   di   cui   al  comma  2  oltre  che  ad  altre  finalita'
 successivamente indicate.
   Appare chiaro, quindi, che i comuni hanno la facolta' di  destinare
 i proventi delle sanzioni pecuniarie previste dal codice della strada
 accertate  dai  funzionari,  ufficiali ed agenti da loro dipendenti a
 tutte le finalita' ricomprese nel comma 2 che riguarda  la  possibile
 destinazione dei proventi spettanti allo Stato.
   Ritenere  che  la  devoluzione  dei proventi di pertinenza comunale
 alle finalita' di cui al comma 2 dell'art. 208 di cui si  tratta  non
 riguardi  la  previdenza  (integrativa)  perche'  la  stessa  sarebbe
 riservata  esclusivamente  al  personale  appartenente   a   Polizia,
 Carabinieri e Guardia di finanza, significherebbe da un lato limitare
 la  portata  della disposizione recata da comma 4, che invece, appare
 letteralmente      omnicomprensiva,       dall'altro       ipotizzare
 un'interpretazione   che   farebbe  assumere  alla  norma  stessa  un
 significato contrario al principio di  uguaglianza,  non  sussistendo
 ragionevoli motivi per escludere il corpo della polizia municipale da
 un  beneficio  previsto  per altri corpi di polizia in relazione allo
 svolgimento delle medesime funzioni di accertamento delle  infrazioni
 al codice della strada.
   Si  deve  pertanto  ritenere che la totale devoluzione ai comuni di
 tutte le facolta' di destinazione dei proventi  di  cui  al  comma  2
 dell'art.  208  del  d.lgs.  n. 285/1992 comporta che la finalita' di
 previdenza integrativa possa dai comuni essere rivolta nei  confronti
 degli  appartenenti al corpo di polizia municipale che, al pari della
 Polizia,  dei  Carabinieri  e  della  Guardia  di  finanza   svolgono
 istituzionalmente    compiti    di    accertamento   delle   sanzioni
 amministrative di cui al codice della strada.
   Alla stregua delle suesposte considerazioni  il  ricorso  all'esame
 dovrebbe   essere   accolto  essendo  fondato  il  vizio  dedotto  di
 violazione di legge.
   Cio' posto, peraltro, il Collegio ritiene che non sia infondato  il
 sospetto   di   incostituzionalita'   delle   norme  in  questione  e
 segnatamente del comma 2 lett. a) e del comma  4  dell'art.  208  del
 decreto  legislativo  n.  285/1992  nella  parte  in  cui consente di
 destinare a previdenza integrativa del personale di polizia (nel caso
 di  specie,  municipale)  una  parte  dei  proventi  delle   sanzioni
 amministrative pecuniarie.
   Ritiene   il   Collegio  che  la  funzione  di  accertare  sanzioni
 amministrative debba essere svolta al  solo  fine  di  assicurare  il
 rispetto  della  legge,  e tale caratterizzazione esclusiva del fine,
 indispensabile    per    garantire    l'imparzialita'     dell'azione
 amministrativa, deve essere concretamente assicurata dall'ordinamento
 evitando  che  dall'esercizio  della  suddetta  funzione accertatrice
 possano derivare, anche  indirettamente,  conseguenze  nei  confronti
 della categoria  alla quale appartiene l'agente accertatore.
   In  definitiva  la  destinazione  di  una  parte dei proventi delle
 sanzioni pecuniarie a finalita' di previdenza integrativa, al di  la'
 dello  scopo  di  aumentare  i  fondi  per la previdenza di categorie
 esposte a servizi  rischiosi,  potrebbe  oggettivamente  configurarsi
 come  un  elemento  potenzialmente  incentivante di una funzione che,
 invece, deve essere esercitata senza alcun condizionamento.
   Ne consegue che non e'  manifestamente  infondato  il  sospetto  di
 incostituzionalita' del comma 2 lett. a) e del comma 4 dell'art.  208
 del decreto legislativo n. 285/1992 cosi' come modificato col decreto
 legislativo n. 360/1993 nella parte in cui consente di destinare
  a  previdenza  integrativa  del  personale  di  polizia (nel caso di
 specie,  municipale)  una   parte   dei   proventi   delle   sanzioni
 amministrative pecuniarie previste dal codice della strada.
   La rilevanza della questione discende dalla necessita' di applicare
 la norma per la definizione della controversia.