IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza sui ricorsi nn. 3356/1997 e
 3358/1997 rispettivamente proposti da Standa s.p.a., in  persona  del
 legale  rappresentante dott. Vittoria Lagioia, rappresentata e difesa
 dagli avvocati Giuseppe Sala, Marco Siniscalco  e  Luigi  Medugno  ed
 elettivamente  domiciliata  presso lo studio di quest'ultimo in Roma,
 via Guido d'Arezzo n. 18;
   Contro il comune di Grugliasco, in persona del Sindaco pro-tempore,
 rappresentato e difeso dagli  avv.ti  Paolo  Videtta  ed  Anna  Maria
 Arnone  ed  elettivamente  domiciliato  presso lo studio del primo in
 Roma, via Giulia n. 189  e  il  Ministero  dei  lavori  pubblici,  in
 persona    del   Ministro   pro-tempore,   rappresentato   e   difeso
 dall''Avvocatura generale dello Stato presso  la  quale  e'  ex  lege
 domiciliato  in  Roma,  via  dei Portoghesi n. 12 per la declaratoria
 dell'inesistenza a carico della societa' ricorrente dell'obbligazione
 per il pagamento delle somme pretese dal  comune  di  Grugliasco  con
 separati  provvedimenti  entrambi in data 21 gennaio 1997 (notificati
 il successivo 24 gennaio), asseritamente dovute - rispettivamente - a
 conguaglio  dell'importo  gia'  versato  a  titolo  di  oblazione   e
 dell'importo  gia'  versato  a  titolo  di  oneri  di  urbanizzazione
 primaria e secondaria  per  il  conseguimento  della  concessione  in
 sanatoria  richiesta  con  istanza  del  21  aprile 1995, nonche' per
 l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,  del  provvedimento
 prot.  n.  323  in  data 21 gennaio 1997 (notificato il successivo 24
 gennaio), con il quale l'assessore delegato del giudice di Grugliasco
 ha  invitato  la  societa'  ricorrente  a  versare  la  somma  di  L.
 11.630.429.827  a  conguaglio  dell'oblazione  gia'  corrisposta  per
 conseguire la sanatoria edilizia; del provvedimento prot. n.  323  in
 data  21  gennaio  1997 (notificato il successivo 24 gennaio), con il
 quale l'Assessore delegato del comune di Grugliasco  ha  invitato  la
 societa'  ricorrente  a versare la somma di L. 5.558.406.145 a titolo
 di conguaglio per oneri  di  urbanizzazione  primaria  e  secondaria,
 comunicando  altresi'  che  la concessione in sanatoria sarebbe stata
 rilasciata  solo  all'esito  del  pagamento;  della   circolare   del
 Ministero  dei  lavori  pubblici  17  giugno  1995, n. 2241/UL; della
 delibera del Consiglio comunale n. 142 del 15 dicembre 1992;  nonche'
 per  l'annullarnento  di  ogni  ulteriore atto anteriore, conseguente
 ovvero comunque coordinato e/o connesso a quelli sopraindicati  e  la
 Societa  Shopville  Le  Gru  s.p.a.,  in  persona  del Presidente del
 Consiglio di amministrazione sig. Jacques  Vandier,  rappresentata  e
 difesa  dagli  avv.ti  Giovanni  Gerbi e Ludovico Villani e presso il
 secondo elettivamente domiciliata in Roma, piazzale Clodio n. 12;
   Contro il comune di Grugliasco, in persona del sindaco  in  carica,
 rappresentato  e  difeso dagli avv.ti Francesco Paolo Videtta ed Anna
 Maria Arnone ed elettivamente domiciliato presso lo studio del  primo
 in  Roma,  via  Giulia  n. 189 e il Ministero dei lavori pubblici, in
 persona   del   Ministro   in   carica,   rappresentato   e    difeso
 dall'Avvocatura  generale dello Stato presso la cui sede in Roma, via
 dei  Portoghesi  n.  12,  e'  ex lege domiciliato e nei confronti del
 Ministero delle finanze, in persona del Ministro in carica, ut  supra
 rappresentato  e'  ex  lege  domiciliato  per  l'annullamento, previa
 sospensione dei due provvedimenti a firma del comune di Grugliasco 21
 gennaio 1997, entrambi  con prot. n. 323,  notificati  alla  Societa'
 Standa S.p.a.  in data 29 gennaio 1997 aventi ad oggetto "definizione
 di  sanatoria  prot.  n. 691 del 21 aprile 1995" e determinazione del
 conguaglio preteso come dovuto a titolo di oneri di urbanizzazione in
 complessive L. 5.558.406.145 e a titolo di oblazione  in  complessive
 L. 11.530.429.827, nonche' per l'annullamento della deliberazione del
 Consiglio  comunale  di  Grugliasco  15  dicembre 1992, n. 142, e per
 l'annullamento in parte qua, della circolare del Ministero dei lavori
 pubbIici 17 giugno 1995, n. 2241/UL (in Gazzetta Ufficiale 18  agosto
 1995, suppl. ord.  n. 192) e per l'accertamento della non doverosita'
 di  alcun   condono edilizio relativo ad opere non abusive e comunque
 ed in subordine della non doverosita' di alcun pagamento a conguaglio
 ovvero, e in ulteriore  subordine,  per  l'accertamento  delle  somme
 effettivamente dovute a conguaglio;
   Visti i ricorsi ed i relativi allegati;
   Visti  gli  atti  di costituzione in giudizio delle amministrazioni
 intimate;
   Viste le memorie prodotte dalli parti a sostegno  delle  rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Relatore  alla pubblica udienza del 12 novembre 1998 il cons. Carlo
 Visciola e uditi, per  le  parti,  gli  avv.ti  Molino  (su  delega),
 Medugno, Gerbi e Videtta;
   Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   In  data  24  gennaio 1997 venivano notificate alla societa' Standa
 s.p.a. due note datate 21 gennaio 1997,  sottoscritte  dall'assessore
 delegato  al  settore  urbanistica  del  comune di Grugliasco, aventi
 entrambe ad oggetto "definizione istanze di sanatoria  protocollo  n.
 691  del 21 gennaio 1995 presentata ai sensi dell'art. 39 della legge
 23 dicembre 1994, n. 724".
   Con tali note, recanti il medesimo numero (323) di  protocollo,  si
 determinava  in  L.  15.007.686.480  la  somma  dovuta  a  titolo  di
 sanatoria e si invitava l'istante a versare, a conguaglio,  la  somma
 di L. 11.630.429.827, nonche' a pagare la somma di L. 5.558.406.145 a
 titolo  di  conguaglio  per oneri di urbanizzazione, sia primaria che
 secondaria.
   A seguito di tali richieste di pagamento la societa' Standa  s.p.a.
 si  rivolgeva  a  questo t.a.r. del Lazio, con ricorso (n. 3356/1997)
 notificato  in  data  11  marzo  1997  e  depositato  il  giorno   14
 successivo, chiedendogli le statuizioni di cui in epigrafe.
   A sostegno del gravame, deduceva:
     1) illegittimita' derivata;
     2)  violazione  e falsa applicazione dell'art. 39, comma 3, della
 legge n. 724/1994; eccesso di potere  per  travisamento,  errore  nei
 presupposti, carenza assoluta di istruttoria;
     3)  violazione  e falsa applicazione dell'art. 39, comma 9, della
 legge n. 724/1994,  nonche'  dell'art.  5  della  legge  n.  10/1977;
 eccesso  di  potere per travisamento, errore nei presupposti, difetto
 assoluto di motivazione;
     4)  violazione e falsa applicazione dell'art. 39,  comma 1, della
 legge n.  724/1994;  eccesso  di  potere  per  difetto  assoluto  dei
 presupposti,  nonche'  per  le  norme che governano l'esatta sequenza
 procedimentale, carenza di istruttoria;
     5) violazione e  falsa  applicazione,  sotto  ulteriore  profilo,
 dell'art. 39, comma 9, della legge n. 724/1994; eccesso di potere per
 carenza  assoluta  di  istruttoria,  difetto  dei  presupposti  e  di
 adeguata motivazione;
     6) violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma  9,  della
 legge  n.  724/1994,  nonche'  dell'art.  11  della legge n. 10/1977;
 eccesso di potere per  travisamento,  perplessita'  dei  presupposti,
 difetto di adeguata istruttoria;
     7)  violazione  e falsa applicazione dell'art. 39, della legge n.
 724/1994 in combinato disposto  con  le  norme  di  cui  al  d.m.  n.
 801/1977;   eccesso   di   potere  per  erroneita'  dei  presupposti,
 travisamento, difetto di istruttoria e di adeguata motivazione.
   Si costituiva in giudizio il Ministero dei lavori pubblici, con  il
 patrocinio  dell'Avvocatura  dello  Stato,  con atto depositato il 22
 marzo 1997.
   Si  costituiva  in  giudizio  anche   il   comune   intimato,   con
 controricorso   depositato   il   21   aprile  1997  e,  puntualmente
 controdeducendo alle censure avversarie, ne sosteneva l'infondatezza,
 concludendo per il rigetto del ricorso e dell'istanza cautelare.
   Quest'ultima veniva accolta da  questa  sezione  con  ordinanza  n.
 1008/1997 assunta nella C.d.C. del 24 aprile 1997, "... limitatamente
 alla misura di 2/3 degli importi richiesti dall'amministrazione ...".
   Con  istanza depositata il 24 luglio 1997 la Standa s.p.a. chiedeva
 il riesame della predetta ordinanza.
   Con memoria depositata il 29  luglio  1997,  il  comune  resistente
 chiedeva il rigetto dell'istanza.
   Con ordinanza n. 1326/1997 assunta nella C.d.C. del 31 luglio 1997,
 questa sezione respingeva la domanda di riesame.
   Avverso gli stessi atti di determinazione degli importi a titolo di
 conguaglio  per oblazione ed oneri di urbanizzazione, notificati alla
 Standa  s.p.a.,  insorgeva  anche  la  Shopville   Le   Gru   S.p.a.,
 chiedendone  a  questo  tribunale  l'annullamento  previa sospensiva,
 unitamente alle ulteriori statuizioni di cui in epigrafe, con ricorso
 (n. 3358/1997) notificato il 10 marzo 1997 e depositato il  14  marzo
 successivo, a sostegno del quale deduceva:
     1) illegittimita' derivata. Violazione e falsa applicazione degli
 artt. 31, 35 e 37 legge 28 febbraio 1985, n. 47 e s.m.i.;
     2)  violazione  dell'art.  37,  legge  28  febbraio  1985, n. 47;
 difetto di presupposto; violazione dell'art. 5, legge n. 10/1977;
     3) violazione e falsa applicazione dell'art. 37, legge n. 47/1985
 sotto altro profilo, travisamento, ingiustizia grave e manifesta;
     4) violazione e falsa applicazione dell'art. 37, legge n. 47/1985
 sotto altro profilo ed in relazione all'obbligo di  restituzione  dei
 contributi gia' versati al comune per l'ottenimento delle concessioni
 edilizie annullate dalla regione;
     5) violazione e falsa applicazione dell'art. 37, legge n. 47/1985
 e  dell'art.  39,  comma  9, legge n. 724/1994; eccesso di potere per
 difetto di istruttoria, travisamento, ingiustizia grave e manifesta;
     6) violazione degli artt. 35 e 37 della legge n. 47/1985; difetto
 di  istruttoria di presupposto, travisamento, difetto di motivazione,
 violazione dell'art. 51, legge n. 47/1985;
     7) violazione e falsa applicazione degli artt. 34 e 35, legge  n.
 47/1985 e della nota 1 alla tabella allegata alla stessa legge;
     8)  in  subordine:  violazione  e falsa applicazione della regola
 contenuta nella nota 1 alla tabella allegata alla legge n. 47/1985;
     9) violazione e falsa applicazione art. 34, legge  n.  47/1985  e
 del  successivo  art.  51  in  relazione agli artt. 2 e 3 del d.m. 10
 maggio 1977, n. 801;
     10) violazione dell'art. 39, comma 5, e dell'art. 2, p. 40, legge
 n. 662/1996, nonche' dell'art. 1224 c.c.;
     11) violazione e falsa applicazione dell'art. 2, p. 40, legge  23
 dicembre 1996, n. 662.
   Si costituivano in giudizio i Ministeri intimati, con il patrocinio
 dell'Avvocatura dello Stato, con atto depositato il 22 marzo 1997.
   Si   costituiva   in   giudizio   anche  il  comune  intimato,  con
 controricorso depositato il 27  marzo  1997,  sostenendo  la  carenza
 d'interesse della societa' ricorrente alla presentazione del ricorso.
   Nel merito, puntualmente controdeducendo alle censure avversarie ne
 sosteneva,   comunque,   l'infondatezza,   chiedendone   il   rigetto
 unitamente all'istanza  cautelare  con  ordinanza  depositata  il  29
 ottobre  1998,  il Ministero dei lavori pubblici manifestava l'avviso
 "che la nota 1 della tabella allegata alla legge n. 47/1985  non  sia
 applicabile al caso di specie".
   Con  memoria  depositata  lo  stesso  20  ottobre  1998 la societa'
 ricorrente, illustrando i motivi di gravame, rinunciava  al  primo  e
 ribadiva la fondatezza degli altri, insistendo per l'accoglimento del
 gravame.    I  due  ricorsi  venivano  congiuntamente  discussi  alla
 pubblica udienza del 12 novembre 1998 e  in  quella  sede,  anche  il
 difensore  della  Standa S.p.a. dichiarava a verbale di rinunciare al
 primo motivo di ricorso,  a  seguito  dell'intervenuta  conferma,  da
 parte del Consiglio di Stato (con sentenza n. 443/1998 del 21 ottobre
 1997,  pubblicata  il  16  marzo 1998), delle sentenze del t.a.r. del
 Piemonte nn. 448/1996 e 662/1996.
   I due ricorsi venivano, quindi, trattenuti in decisione.
                             D i r i t t o
   I due ricorsi in epigrafe possono essere  preliminarmente  riuniti,
 per   essere  esaminati  e  decisi  congiuntamente,  per  ragioni  di
 connessione oggettiva che  risultano  evidenti  dalla  narrativa  che
 precede.
   Le  societa'  Standa  S.p.a.  e  Shopville Le Gru S.p.a. contestano
 entrambe, infatti, la legittimita' di due atti a firma dell'Assessore
 delegato del comune di Grugliasco del 21  gennaio  1997,  recanti  il
 medesimo  protocollo  (323)  ed  il  medesimo  oggetto  ("definizione
 istanza di sanatoria protocollo n. 691 del 21 aprile 1995  presentata
 ai  sensi  dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724"), con i
 quali e' stata rispettivamente determinata  la  somma  da  versare  a
 conguaglio   a   titolo   di  oblazione  ed  a  titolo  di  oneri  di
 urbanizzazione,  per  la  definizione  della  indicata   pratica   di
 sanatoria edilizia.
   Le ricorrenti hanno chiesto a questo tribunale l'accertamento della
 non  doverosita'  di alcun pagamento e comunque ed in subordine della
 non doverosita' di  alcun  pagamento  a  conguaglio  ovvero  -  e  in
 ulteriore subordine - delle somme effettivamente dovute a conguaglio.
   In  tal  senso, invero, deve essere interpretata anche la richiesta
 sostanziale  della  Standa  s.p.a.,  ancorche'  la  declaratoria   di
 accertamento  risulti  limitata  nell'epigrafe  del ricorso alla mera
 inesistenza  dell'obbligazione  di  pagamento,  dal  momento  che  le
 censure   e  le  contestazioni  svolte  nel  gravame  giurisdizionale
 attengono anche al quantum della somma pretesa del comune  resistente
 ai titoli sopraricordati.
   Le   controversie   cosi'   definite   appartengono,  dunque,  alla
 giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo,  ai  sensi  degli
 artt.  26  della  legge  n.  10/1977 e 35, diciasettesimo comma della
 legge n. 47/1985 riguardando  -  per  quanto  attiene  all'an  ed  al
 quantum  delle  somme  dovute  a  titolo di oblazione e di contributo
 delle opere formanti oggetto di concessione edilizia in  sanatoria  -
 diritti    soggettivi    delle    parti   in   relazione   ai   quali
 l'amministrazione  e'  sfornita  di  potesta'  autoritativa,  dovendo
 compiere  un'attivita'  di  mero  accertamento  in  base  a parametri
 normativi (legislativi e regolamentari) prefissati, cfr.  per  tutte;
 C.d.S., V sez. 22 novembre 1966, n. 1388.
   Gli  atti  di  determinazione  dell'oblazione  e  del contributo di
 concessione in questa sede contestati sono stati emessi dal comune di
 Grugliasco - comune della provincia di Torino  -  per  opere  abusive
 realizzate  sul  territorio  dello  stesso  comune  e  sulla  base di
 parametri  normativi  statali  e  regionali  prefissati  nonche'   in
 applicazione  -  per  quanto concerne la richiesta di pagamento degli
 oneri di urbanizzazione - della deliberazione di c.c. n. 142  del  15
 dicembre 1992.
   Ai sensi degli artt. 1, 3 e 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
 recante  "Istituzione  dei  tribunali  amministrativi  regionali", la
 competenza a conoscere dei ricorsi in questione sarebbe stata, in via
 astratta, del t.a.r.  del  Piemonte,  con  sede  in  Torino,  la  cui
 circoscrizione  territoriale  a  base  regionale  comprende  tutte le
 province della regione Piemonte.
   La circostanza che con  tali  ricorsi  sia  stato  richiesto  anche
 l'annullamento,  "ove  occorra"  e  in  parte qua della circolare del
 Ministero dei lavori pubblici 17 giugno 1995, n. 2241/UL (in Gazzetta
 Ufficiale 18 agosto 1995, suppl. ord. n. 192), non puo' certo  valere
 a  radicare  ex se la competenza di questo t.a.r. del Lazio, ai sensi
 dello stesso art.  3, terzo comma, della legge n. 1034 del 1971.
   Cio'   in   primo   luogo   perche'    la    mera    contestualita'
 dell'impugnazione di un atto generale emanato da autorita' centrali e
 di  un atto applicativo non e' di per se' sufficiente per determinare
 lo spostamento della competenza dal t.a.r. locale a quello del Lazio,
 occorrendo che tra i vari atti contestati  sussista  un  collegamento
 obiettivo,   che  si  sostanzia  in  un  nesso  di  conseguenzialita'
 necessaria (C.d.S., IV sez. 2 aprile 1984, n. 218; VI sez. 10  giugno
 1987,  n.  375  e  9 giugno 1986, n. 407; VI sez. 17 ottobre 1989, n.
 1121; V sez. 26 maggio 1990, n. 464).
   Collegamento  obiettivo  che  potrebbe  non  sussistere  nel   caso
 concreto,  essendosi  le societa' ricorrenti limitate a contestare la
 legittimita' di tale circolare nella parte  in  cui  non  conterrebbe
 indicazioni  circa  le  modalita'  di  calcolo  della  superficie per
 edifici non residenziali e, comunque, solo  nell'ipotesi  -  invocata
 con  evidente contraddizione - che il comune avesse dato applicazione
 alla  circolare  medesima.    In  secondo  luogo  - ed in disparte il
 rilievo che precede - il citato  atto  ministeriale  generale  appare
 privo  di  carattere  normativo  avendo  precipue  finalita'  di mera
 enunciazione ed esplicazione del contenuto del dettato legislativo.
   Sicche' non  potrebbe  farsi  neppure  applicazione  dell'indirizzo
 giurisprudenziale   secondo   il  quale  nel  caso  di  contemporanea
 impugnativa di un atto ministeriale generale a carattere normativo  e
 di   un  atto  applicativo  emesso  da  un'autorita'  periferica,  la
 competenza  dell'intera  controversia   va   rimessa   al   tribunale
 amministrativo   regionale   per  il  Lazio  quando  la  legittimita'
 dell'atto    applicativo    venga    prospettata    come    derivante
 dall'illegittimita'  di  quello  normativo  presupposto, e cio' anche
 qualora l'impugnativa dell'atto generale presupposto  prospettata  in
 via  subordinata  ed  eventuale,  cioe'  in  relazione  ad  una certa
 interpretazione del provvedimento medesimo che in via  principale  si
 contesta  (C.d.S.,  sez. V, 18 gennaio 1980, n. 30; sez. VI, l8 marzo
 1980, n. 342).
   Nell'ambito  della  giurisdizione  esclusiva,  infine,  il  giudice
 amministrativo   dispone   degli  stessi  poteri  di  disapplicazione
 riconosciuti, ex art.  5, legge 20 marzo 1965, n.  2248,  all.  E  al
 giudice ordinario (t.a.r.  Lombardia - Milano 2 aprile 1997, n. 354),
 sicche' ben potrebbe il tribunale amministrativo regionale competente
 a  conoscere  della  controversia  in  via  principale,  disapplicare
 l'impugnativa circolare ministeriale considerandola, ove riconosciuta
 illegittima  tamquam  non  esset  ai  fini  della   decisione   della
 controversia stessa.